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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/11/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 853/2021
VERBALE D'UDIENZA del 07/11/2025
nella causa promossa da
Parte 1
Contro
Parte 2
All'udienza del 07/11/2025, alle ore 10.05, chiamato il procedimento indicato in epigrafe,
sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa AR TA, per parte opponente l'avv.
NZ AN, per parte opposta l'avv. Salvatore Mavaro.
Entrambi i difensori si riportano ai rispettivi atti difensivi e insistono nelle domande ivi proposte.
Chiedono, dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 14.10, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. NA LI
REPUBBLICA ITLINA
IN NOME DEL POPOLO ITLINO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice, dott. ssa AR TA, all'udienza del 7.11.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies срс, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 853 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
C.F. 1 nato a [...] il [...], elettivamente Parte 1 cf:
domiciliato a Villafrati in via Re n. 3, presso lo studio dell'avv. NZ AN, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
ATTORE
E
), nata a [...] il [...], Parte 2 (cf: C.F. 2
elettivamente domiciliata a CA DI in via Vittorio Emanuele II n. 12, presso lo studio dell'avv. Salvatore Mavaro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come verbale di udienza sopra (cui si rinvia).
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: accoglie l'opposizione proposta da Parte 1 revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 107/2021; condanna Parte 2 a rifondere all'opponente le spese di lite e le liquida in € 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
E delle seguenti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 ha propostoCon l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 107/2021, notificatogli in data 12.2.2021, con il quale il Tribunale di Termini Imerese lo aveva condannato al pagamento, in favore di
, della somma di € 8.580,00, oltre interessi e spese, in forza di tre Parte 2
assegni bancari emessi dall'ingiunto/opponente per il pagamento di prestazioni professionali di consulenza del lavoro asseritamente rese dalla controparte.
A fondamento dell'opposizione, invocava innanzitutto la nullità della notificazione del
(solo) decreto ingiuntivo, mancante della procura alle liti e del ricorso.
Eccepiva, per altro verso, l'avvenuta prescrizione del credito ex art. 2956 n. 2 cc, decorrente vertendosi in materia di contratto d'opera intellettuale dall'esecuzione della
-
prestazione, affermando inoltre il difetto di legittimazione processuale (attiva e passiva) di entrambe le parti.
A tale riguardo, deduceva che le prestazioni di consulenza, ove eseguite e non pagate, erano state svolte in favore della società CP_1 soggetto dotato di personalità giuridica propria, distinto dall'opponente.
'Con riferimento al difetto di legittimazione attiva di Parte 2 rilevava che,
mentre il presunto credito riguardava prestazioni di consulenza del lavoro eseguite dalla società C.EL. DA.C. Di FA PI & C. SNC, il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione era stato emesso in favore di Parte 2
Contestava, dunque, l'esistenza del credito, affermando in sostanza di non avere intrattenuto nessun rapporto con;
chiedeva, pertanto, di essere Parte 2 in considerazione della prescrizione estromesso dal giudizio, sul presupposto che - dell'azione cartolare - doveva aversi riguardo al rapporto causale sottostante, intercorso CP tra C.EL. DA.C. Di FA PI & C. SNC e CP_1.
Parte 2 domandava il rigetto Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, delle domande avversarie invocando innanzitutto l'efficacia degli assegni quali promesse di pagamento ex art. 1988 cc e, dunque, la presunzione juris tantum di esistenza del rapporto sottostante.
Quanto ai rapporti intercorsi tra le parti in causa, allegava che la società di cui era titolare
- C.EL.DA.C. di aveva svolto delle prestazioni di elaborazione diParte 2 -
CP 3 con amministratore unico [...] dati contabili e fiscali in favore di CP_2
e che, non essendo la predetta società in grado di adempiere all'obbligo di Pt 1 -
pagare il corrispettivo dovuto, Persona 1
- amministratore di altra società
denominata ZICUAUTO S.R.L. – si era assunto l'obbligazione in questione emettendo i tre
-
assegni, privi di provvista. Aggiungeva che lo studio di consulenza, a causa della non solvibilità della società debitrice, aveva rinunciato all'assistenza professionale svolta in suo favore e che, a quel punto, questo punto però, stando così le cose, "onde evitare che la sua società Parte 1
restasse scoperta di assistenza fiscale" era intervenuto "a titolo personale" assumendo l'obbligo “di pagare quanto dovuto al consulente con l'emissione in suo favore degli assegni bancari per cui è causa" pari all'importo ingiunto di € 8.540,00.
In forza d tali allegazioni, contestava il difetto di legittimazione attiva e passiva lamentato dalla controparte, affermando di aver regolarmente notificato, unitamente al decreto ingiuntivo, la procura alle liti e il ricorso, come comprovato dalla documentazione originale prodotta e dalle difese svolte dalla controparte, contenenti riferimenti al ricorso monitorio.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 7.11.2025, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
срс.
*************
*
Così prospettate posizioni delle parti, deve innanzitutto ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché
-
-
formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte "raggiunta" dal decreto ingiuntivo sicché - sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., n. 77/1969; Cass., n. 18453/2007;
Cass., n. 10263/2021; Cass., n. 6091/2020).
Nel caso di specie, il credito azionato da si fonda su 3 assegni bancari Parte 2
emessi da Parte 1 in favore di il 31.12.2016 (nn. 020062872-11 e Parte 2
020062871-10, dell'importo rispettivamente di € 2.290,00 ed € 2.000,00) e il 7.2.2017 (n.
0020062875-01, dell'importo di € 4.290,00), per la somma complessiva di € 8.580,00, che, secondo la prospettazione dell'opposta, sarebbero stati emessi da Parte 1 in relazione alle prestazioni di consulenza rese in favore dell'opponente.
Ciò chiarito, priva di fondamento è la eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo in quanto non corredato dalla procura e dal ricorso, atteso che anche non
-
volendo ritenere sufficiente a tal fine l'originale del documento offerto dalla controparte e il registro cronologico fornito dall'u.g.7 il tenore delle difese svolte da Parte 1
consente di applicare il principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156, co. 3, cpc.
Rispetto a tale profilo, deve disattendersi la sollecitazione del potere officioso di cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive contenute nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc depositata dall'opponente, formulata dall'opponente nel medesimo atto processuale, non configurandosi, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 89 cpc, atteso che le frasi in questione non travalicano l'attività difensiva, non connotandosi per la finalità offensiva o dispregiativa della controparte ma rientrando nella fisiologica contrapposizione delle parti propria della dialettica processuale (cfr. CdS n. 4979/2019;
Cass. n. 17325/2015).
Venendo al merito, è utile osservare che l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 75 r.d. 1736/1933, correttamente rilevata nell'atto introduttivo (Cass. n. 21336/2019; Tribunale di Treviso, sent. 1.7.2013: "E' nullo l'atto di precetto emesso sul titolo costituito da un assegno notificato dopo il decorso del termine semestrale di cui all'art. 75, R.D. n. 1736 del 1933 e, dunque, successivamente alla prescrizione dell'azione cartolare"), imporrebbe di soffermarsi sulla valenza dell'assegno quale promessa di pagamento, invocata dall'opposta in modo da fruire dell'inversione dell'onere della prova cui dà luogo la promessa unilaterale in questione, che attiene esclusivamente all'esistenza del rapporto fondamentale qui in contestazione senza incidere sul
-
quantum debeatur, che rimane soggetto alle ordinarie regole sull'onere della prova (cfr.
Cass. n. 19265/2012: "La previsione normativa di cui all'art. 1988 c.c. esonera il destinatario della promessa di pagamento solo dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ma non anche da quello di dimostrare l'ammontare della somma effettivamente pretesa"; cfr. anche Cass., n. 21336/2019, sopra cit.).
D'altra parte, nella soluzione della presente controversia si farà applicazione della regola della ragione più liquida, desumibile dagli art 24 e 111 Cost., in base alla quale, secondo la giurisprudenza consolidata, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare preventivamente le altre (vedi Cass., n. 363/2019: "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta l'agevolazione di cui all'art. 33 della 1. n. 338 del 2000 affermando, in accoglimento del ricorso incidentale, la decadenza della stessa dall'esercizio della pretesa impositiva, stante il carattere pregiudiziale della relativa censura)".
Dirimente appare, invero, l'eccezione di prescrizione del credito fondato sugli assegni azionati da in sede monitoria, per l'importo di € 8.580,00, a titolo di Parte 2
corrispettivo per l'attività di consulenza effettuata dall'opposta per conto dell'opponente dal 2014 al 2016. Viene in rilievo l'art. 2956, co 1, c.c., ai sensi del quale il termine di prescrizione applicabile ai diritti derivanti da prestazioni d'opera prestata da professionisti ha durata triennale.
Tale termine decorre dal giorno dell'esecuzione della prestazione.
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta, deve affermarsi l'intervenuta estinzione del credito oggetto del decreto ingiuntivo per prescrizione.
Infatti, a fronte di prestazioni risalenti al periodo 2014-2016, l'unica diffida in atti è del
16.7.2020 (recapitata il 29.7.2020), essendo stato il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 14.10.2020 (decreto ingiuntivo notificato il 12.2.2021).
Ad abundantiam, può in ogni caso osservarsi che la discrasia soggettiva tra il soggetto attivo e passivo delle prestazioni oggetto di causa - definite nel ricorso monitorio come avente
-
ad oggetto prestazioni di consulenza del lavoro e nel presente giudizio di consulenza fiscale sub specie di elaborazione dati contabili non consente la piena applicazione della regola di inversione dell'onere della prova opra richiamata, sancita dall'art. 1988 cc, senza considerare l'assenza di criteri ai quali ancorare gli importi.
Invero, la documentazione prodotta dall'opposta a corredo della memoria ex art. 183, co. 6,
n. 3 cpc (in spregio alle preclusioni processuali), riguardante la società Zicuauto srl, non è sufficiente a fondare la pretesa che, ove svolta, non appare inequivocabilmente riconducibile all'odierno opponente, cui non sono neanche riconducibili le fatture;
assunto che vale a fortiori anche a voler ritenere che questi abbia assunto la qualifica di amministratore della società CP 4 successivamente al soggetto risultante dalla visura prodotta (cfr. all. alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc di parte opponente).
In forza delle argomentazioni che precedono, l'opposizione è meritevole di accoglimento, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Termini Imerese, 7 novembre 2025
Il Giudice
AR TA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 853/2021
VERBALE D'UDIENZA del 07/11/2025
nella causa promossa da
Parte 1
Contro
Parte 2
All'udienza del 07/11/2025, alle ore 10.05, chiamato il procedimento indicato in epigrafe,
sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa AR TA, per parte opponente l'avv.
NZ AN, per parte opposta l'avv. Salvatore Mavaro.
Entrambi i difensori si riportano ai rispettivi atti difensivi e insistono nelle domande ivi proposte.
Chiedono, dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 14.10, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. NA LI
REPUBBLICA ITLINA
IN NOME DEL POPOLO ITLINO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice, dott. ssa AR TA, all'udienza del 7.11.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies срс, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 853 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
C.F. 1 nato a [...] il [...], elettivamente Parte 1 cf:
domiciliato a Villafrati in via Re n. 3, presso lo studio dell'avv. NZ AN, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
ATTORE
E
), nata a [...] il [...], Parte 2 (cf: C.F. 2
elettivamente domiciliata a CA DI in via Vittorio Emanuele II n. 12, presso lo studio dell'avv. Salvatore Mavaro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come verbale di udienza sopra (cui si rinvia).
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: accoglie l'opposizione proposta da Parte 1 revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 107/2021; condanna Parte 2 a rifondere all'opponente le spese di lite e le liquida in € 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
E delle seguenti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 ha propostoCon l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 107/2021, notificatogli in data 12.2.2021, con il quale il Tribunale di Termini Imerese lo aveva condannato al pagamento, in favore di
, della somma di € 8.580,00, oltre interessi e spese, in forza di tre Parte 2
assegni bancari emessi dall'ingiunto/opponente per il pagamento di prestazioni professionali di consulenza del lavoro asseritamente rese dalla controparte.
A fondamento dell'opposizione, invocava innanzitutto la nullità della notificazione del
(solo) decreto ingiuntivo, mancante della procura alle liti e del ricorso.
Eccepiva, per altro verso, l'avvenuta prescrizione del credito ex art. 2956 n. 2 cc, decorrente vertendosi in materia di contratto d'opera intellettuale dall'esecuzione della
-
prestazione, affermando inoltre il difetto di legittimazione processuale (attiva e passiva) di entrambe le parti.
A tale riguardo, deduceva che le prestazioni di consulenza, ove eseguite e non pagate, erano state svolte in favore della società CP_1 soggetto dotato di personalità giuridica propria, distinto dall'opponente.
'Con riferimento al difetto di legittimazione attiva di Parte 2 rilevava che,
mentre il presunto credito riguardava prestazioni di consulenza del lavoro eseguite dalla società C.EL. DA.C. Di FA PI & C. SNC, il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione era stato emesso in favore di Parte 2
Contestava, dunque, l'esistenza del credito, affermando in sostanza di non avere intrattenuto nessun rapporto con;
chiedeva, pertanto, di essere Parte 2 in considerazione della prescrizione estromesso dal giudizio, sul presupposto che - dell'azione cartolare - doveva aversi riguardo al rapporto causale sottostante, intercorso CP tra C.EL. DA.C. Di FA PI & C. SNC e CP_1.
Parte 2 domandava il rigetto Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, delle domande avversarie invocando innanzitutto l'efficacia degli assegni quali promesse di pagamento ex art. 1988 cc e, dunque, la presunzione juris tantum di esistenza del rapporto sottostante.
Quanto ai rapporti intercorsi tra le parti in causa, allegava che la società di cui era titolare
- C.EL.DA.C. di aveva svolto delle prestazioni di elaborazione diParte 2 -
CP 3 con amministratore unico [...] dati contabili e fiscali in favore di CP_2
e che, non essendo la predetta società in grado di adempiere all'obbligo di Pt 1 -
pagare il corrispettivo dovuto, Persona 1
- amministratore di altra società
denominata ZICUAUTO S.R.L. – si era assunto l'obbligazione in questione emettendo i tre
-
assegni, privi di provvista. Aggiungeva che lo studio di consulenza, a causa della non solvibilità della società debitrice, aveva rinunciato all'assistenza professionale svolta in suo favore e che, a quel punto, questo punto però, stando così le cose, "onde evitare che la sua società Parte 1
restasse scoperta di assistenza fiscale" era intervenuto "a titolo personale" assumendo l'obbligo “di pagare quanto dovuto al consulente con l'emissione in suo favore degli assegni bancari per cui è causa" pari all'importo ingiunto di € 8.540,00.
In forza d tali allegazioni, contestava il difetto di legittimazione attiva e passiva lamentato dalla controparte, affermando di aver regolarmente notificato, unitamente al decreto ingiuntivo, la procura alle liti e il ricorso, come comprovato dalla documentazione originale prodotta e dalle difese svolte dalla controparte, contenenti riferimenti al ricorso monitorio.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 7.11.2025, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
срс.
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Così prospettate posizioni delle parti, deve innanzitutto ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché
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-
formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte "raggiunta" dal decreto ingiuntivo sicché - sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., n. 77/1969; Cass., n. 18453/2007;
Cass., n. 10263/2021; Cass., n. 6091/2020).
Nel caso di specie, il credito azionato da si fonda su 3 assegni bancari Parte 2
emessi da Parte 1 in favore di il 31.12.2016 (nn. 020062872-11 e Parte 2
020062871-10, dell'importo rispettivamente di € 2.290,00 ed € 2.000,00) e il 7.2.2017 (n.
0020062875-01, dell'importo di € 4.290,00), per la somma complessiva di € 8.580,00, che, secondo la prospettazione dell'opposta, sarebbero stati emessi da Parte 1 in relazione alle prestazioni di consulenza rese in favore dell'opponente.
Ciò chiarito, priva di fondamento è la eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo in quanto non corredato dalla procura e dal ricorso, atteso che anche non
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volendo ritenere sufficiente a tal fine l'originale del documento offerto dalla controparte e il registro cronologico fornito dall'u.g.7 il tenore delle difese svolte da Parte 1
consente di applicare il principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156, co. 3, cpc.
Rispetto a tale profilo, deve disattendersi la sollecitazione del potere officioso di cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive contenute nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc depositata dall'opponente, formulata dall'opponente nel medesimo atto processuale, non configurandosi, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 89 cpc, atteso che le frasi in questione non travalicano l'attività difensiva, non connotandosi per la finalità offensiva o dispregiativa della controparte ma rientrando nella fisiologica contrapposizione delle parti propria della dialettica processuale (cfr. CdS n. 4979/2019;
Cass. n. 17325/2015).
Venendo al merito, è utile osservare che l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 75 r.d. 1736/1933, correttamente rilevata nell'atto introduttivo (Cass. n. 21336/2019; Tribunale di Treviso, sent. 1.7.2013: "E' nullo l'atto di precetto emesso sul titolo costituito da un assegno notificato dopo il decorso del termine semestrale di cui all'art. 75, R.D. n. 1736 del 1933 e, dunque, successivamente alla prescrizione dell'azione cartolare"), imporrebbe di soffermarsi sulla valenza dell'assegno quale promessa di pagamento, invocata dall'opposta in modo da fruire dell'inversione dell'onere della prova cui dà luogo la promessa unilaterale in questione, che attiene esclusivamente all'esistenza del rapporto fondamentale qui in contestazione senza incidere sul
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quantum debeatur, che rimane soggetto alle ordinarie regole sull'onere della prova (cfr.
Cass. n. 19265/2012: "La previsione normativa di cui all'art. 1988 c.c. esonera il destinatario della promessa di pagamento solo dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ma non anche da quello di dimostrare l'ammontare della somma effettivamente pretesa"; cfr. anche Cass., n. 21336/2019, sopra cit.).
D'altra parte, nella soluzione della presente controversia si farà applicazione della regola della ragione più liquida, desumibile dagli art 24 e 111 Cost., in base alla quale, secondo la giurisprudenza consolidata, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare preventivamente le altre (vedi Cass., n. 363/2019: "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta l'agevolazione di cui all'art. 33 della 1. n. 338 del 2000 affermando, in accoglimento del ricorso incidentale, la decadenza della stessa dall'esercizio della pretesa impositiva, stante il carattere pregiudiziale della relativa censura)".
Dirimente appare, invero, l'eccezione di prescrizione del credito fondato sugli assegni azionati da in sede monitoria, per l'importo di € 8.580,00, a titolo di Parte 2
corrispettivo per l'attività di consulenza effettuata dall'opposta per conto dell'opponente dal 2014 al 2016. Viene in rilievo l'art. 2956, co 1, c.c., ai sensi del quale il termine di prescrizione applicabile ai diritti derivanti da prestazioni d'opera prestata da professionisti ha durata triennale.
Tale termine decorre dal giorno dell'esecuzione della prestazione.
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta, deve affermarsi l'intervenuta estinzione del credito oggetto del decreto ingiuntivo per prescrizione.
Infatti, a fronte di prestazioni risalenti al periodo 2014-2016, l'unica diffida in atti è del
16.7.2020 (recapitata il 29.7.2020), essendo stato il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 14.10.2020 (decreto ingiuntivo notificato il 12.2.2021).
Ad abundantiam, può in ogni caso osservarsi che la discrasia soggettiva tra il soggetto attivo e passivo delle prestazioni oggetto di causa - definite nel ricorso monitorio come avente
-
ad oggetto prestazioni di consulenza del lavoro e nel presente giudizio di consulenza fiscale sub specie di elaborazione dati contabili non consente la piena applicazione della regola di inversione dell'onere della prova opra richiamata, sancita dall'art. 1988 cc, senza considerare l'assenza di criteri ai quali ancorare gli importi.
Invero, la documentazione prodotta dall'opposta a corredo della memoria ex art. 183, co. 6,
n. 3 cpc (in spregio alle preclusioni processuali), riguardante la società Zicuauto srl, non è sufficiente a fondare la pretesa che, ove svolta, non appare inequivocabilmente riconducibile all'odierno opponente, cui non sono neanche riconducibili le fatture;
assunto che vale a fortiori anche a voler ritenere che questi abbia assunto la qualifica di amministratore della società CP 4 successivamente al soggetto risultante dalla visura prodotta (cfr. all. alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc di parte opponente).
In forza delle argomentazioni che precedono, l'opposizione è meritevole di accoglimento, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Termini Imerese, 7 novembre 2025
Il Giudice
AR TA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.