Decreto cautelare 23 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 7 aprile 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 04/05/2026, n. 7977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7977 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07977/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2025, proposto da
IA EN, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Maria Fasano, Stefania Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SC CU, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 15 novembre 2024 n. registro ufficiale 45966 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del Ministero Dell''Istruzione e Del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, la Sig.ra IA EN, nata il [...] a [...] – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/03/2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 22832 dell’08 settembre 2022, come citata in premessa, è rigettata”;
- di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. UC De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione di rinuncia depositata in atti il 10 aprile 2026 e notificata ritualmente in pari data con la quale parte ricorrente dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a. la rinuncia al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Ritenuto di dover prendere atto della rinunzia sussistendo i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio a norma degli articoli 84 c.p.a. e 35, comma 2, lett. c) c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE BI, Presidente
UC De Gennaro, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| UC De Gennaro | IE BI |
IL SEGRETARIO