Trib. Avellino, sentenza 22/12/2025, n. 2035
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Contratto preliminare improprio ad effetti reali

    La scrittura privata del 14.02.1980, intercorsa tra l'odierna ricorrente ed i genitori dei convenuti, integra un contratto preliminare c.d. improprio, ovvero non un contratto con effetti meramente obbligatori, ad effetti reali. Le parti contraenti non si sono obbligate a prestare il futuro consenso all'acquisto/vendita degli immobili, ma hanno raggiunto e formalizzato il pieno accordo sul trasferimento immobiliare, che si è già prodotto per effetto di quella stipulazione. La natura di contratto ad effetto reale della predetta scrittura traspare, con evidenza, dalle espressioni utilizzate “… i coniugi e cedono alla sig.ra il cespite di cui alla CP_4 Per_1 Pt_1 premessa…. la proprietà del cespite sarà trasferita effettivamente al momento del saldo della somma di cui sopra …”. Non è prevista alcuna obbligazione di prestare il futuro consenso, a differenza di quanto previsto in un contratto preliminare, ma i contraenti manifestano l'accordo compiuto e definitivo al trasferimento del diritto di proprietà, subordinandolo al solo pagamento integrale del prezzo. Tale pagamento, poi, è avvenuto immediatamente. Dunque, la previsione del nuovo consenso trova giustificazione soltanto nell'esigenza di conferire al contratto la forma e gli effetti previsti dalla legge, ovvero la forma di atto pubblico, necessaria per la successiva trascrizione, ai fini dell'opponibilità a terzi. La stipula dell'atto pubblico viene prevista, quindi, soltanto per il perfezionamento formale della compravendita, al fine di ottenere il titolo valido per eseguire la trascrizione prevista per legge. La ricorrente, acquirente, come si evince dalle quietanze sottoscritte dai venditori in calce alla scrittura privata del 14.02.1980, ha provveduto all'integrale pagamento del prezzo di acquisto pari a vecchie lire 50.000.000. Si è verificata, in tal modo, la condizione prevista dai contraenti per l'effettivo e definitivo passaggio del diritto di proprietà in favore dell'acquirente, odierna ricorrente. A fronte dell'adempimento, da parte dell'acquirente, all'obbligazione di pagamento del prezzo pattuito, i venditori non hanno dato riscontro agli inviti a presentarsi dinanzi al notaio per la stipula dell'atto pubblico.

  • Accolto
    Conseguenza del trasferimento della proprietà

    Si ordina all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino Ufficio Provinciale Territorio Servizio di pubblicità Immobiliare, di eseguire ogni necessaria annotazione e/o trascrizione in favore della ricorrente, con esonero da ogni responsabilità.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno

    Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento danni, atteso che la ricorrente non ha allegato e provato la sussistenza di danni consequenziali all'inadempimento dei convenuti.

  • Rigettato
    Domanda subordinata

    La domanda principale è stata accolta, pertanto non si pronuncia sulla domanda subordinata.

  • Rigettato
    Domanda gradata

    La domanda principale è stata accolta, pertanto non si pronuncia sulla domanda gradata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Avellino, sentenza 22/12/2025, n. 2035
    Giurisdizione : Trib. Avellino
    Numero : 2035
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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