Ordinanza cautelare 24 novembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2025, proposto dai signori RT PI e AN OK, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Frezza, Paola Nodari, Sara De Biaggi e Alda De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione del Comune di Trieste, Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio - Servio Edilizia Privata – P.O. Gestione Giuridica Amministrativa, del 22 agosto 2025, riferimento pratica SUE n. 51/2025/A – 6018/2025 – 10810/2025 – Riferimento Prot. Corr. 6.3/2025/860 avente ad oggetto “ Attivita Edilizia Libera Asseverata in Sanatoria per opere realizzate presso l’immobile sito in via Pindemonte n. 8/1, piano 3°, Trieste ”;
- della presupposta comunicazione del Comune di Trieste, Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio - Servio Edilizia Privata del primo agosto 2025, riferimento pratica SUE n. 10810/2025 – riferimento Prot. Corr. 6.3/2025/1541 con cui è stata comunicata l’inammissibilità e improcedibilità istanza presentata il 3 luglio 2025 prot. n. 149025 per la conversione di una superficie accessoria in utile ed ulteriori modifiche interne realizzate presso l’alloggio sito al 3° piano di via Pindemonte n. 8/1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trieste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. NI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 28 ottobre 2025 e depositato il successivo giorno 6 novembre i ricorrenti, proprietari dell’appartamento sito al terzo piano di via Pindemonte n. 8/1 a Trieste, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe coi quali il Comune ha:
a) da un lato (provvedimento del primo agosto 2025), comunicato l’inammissibilità/improcedibilità della loro CILA del 3 luglio 2025 in sanatoria dell’intervento, già realizzato, di accorpamento all'alloggio predetto di una pertinenza verandata quale superficie utile;
b) dall’altro lato (ordinanza del 22 agosto 2025), ordinato la rimessione in pristino della predetta veranda.
2. Il provvedimento del primo agosto 2025 è stato assunto sul rilievo che:
a) “ secondo quanto previsto dall’art. 16-bis, comma 1 della Legge Regionale 11.11.2009 n. 19, gli interventi di cui sopra devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico edilizia vigente ”;
b) “ la veranda, realizzata dopo il 21/01/2004, non risulta computata nel volume complessivo dell’edificio, così come indicato dall’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C. ”.
Il successivo provvedimento del 22 agosto 2025, richiamando tali presupposti, ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 51, comma 1, della medesima legge regionale, rilevando l’assenza di un valido titolo edilizio, in ragione dell’inefficacia della CILA in sanatoria.
3. I ricorrenti hanno dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo, in sintesi:
a) l’inadeguatezza e illogicità della motivazione dei provvedimenti impugnati;
b) la mancata esplicitazione delle ragioni dell’asserita abusività dell’intervento;
assumendo che l’intervento sarebbe invece pienamente legittimo, in quanto riconducibile alla manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 16- bis della l.r. n. 19/2009, norma che consentirebbe la trasformazione di superfici accessorie in superfici utili senza necessità di verifica dei parametri volumetrici.
4. Il Comune si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
5. All’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. L’art. 3 (definizioni generali), comma 1, lett. f), della l. r. n. 19/2009, qualifica le “ verande, bussole, logge, terrazze e balconi dell’unità immobiliare ” come facenti parte della “ superficie accessoria ”.
Il successivo art. 4 (definizioni degli interventi edilizi), comma 2, lett. b), precisa che “ configurano altresì interventi di manutenzione straordinaria le conversioni di superfici accessorie in superfici utili in edifici o unità immobiliari esistenti, con o senza opere ”.
L’art. 16- bis della l.r. cit. prevede che “ 1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, sono realizzabili in attività edilizia libera previa comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori asseverata gli interventi non assoggettati a permesso di costruire né riconducibili a segnalazione certificata di inizio attività o ad attività edilizia libera, tra cui, a titolo esemplificativo:
a) interventi di manutenzione straordinaria ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti, nonché quelli di restauro e di risanamento conservativo non aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore […]
3. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico-edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al presente articolo è comunicato al Comune allegando:
a) una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché l'assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, la compatibilità con la normativa in materia sismica e strutturale e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia;
b) elaborati grafici esplicativi a firma di un tecnico abilitato;
c) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, a esclusione dei casi di esecuzione diretta previsti dal comma 7 .[…]”.
8. La controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 16- bis della l.r. cit.: secondo i ricorrenti la qualificazione dell’intervento come manutenzione straordinaria comporterebbe la non necessità di verificare indici edilizi e limiti volumetrici; mentre, secondo il Comune, tale qualificazione non esonera affatto dal rispetto della disciplina urbanistica, che deve essere comunque integralmente osservata.
9. L’impostazione comunale è quella corretta, sia sul piano letterale sia su quello sistematico.
9.1. Quanto all’argomento letterale, come correttamente rilevato già nel provvedimento del primo agosto 2025 e poi ribadito nelle difese comunali, gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 16- bis l.r. cit. sono espressamente ammessi solo se conformi al “ rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2”.
Ne consegue che la trasformazione di una superficie accessoria in superficie utile non è automaticamente consentita di per sé dall’art. 16- bis cit., essa è ammissibile solo se non comporta violazioni dei parametri urbanistici, tra cui la volumetria.
Alla piena dimostrazione del rispetto degli indici è d’altra parte specificamente preordinata la relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato prevista dall’art. 16- bis , comma 3, lett. a) della l.r. cit..
La disposizione invocata dai ricorrenti non autorizza quindi in automatico la trasformazione di superfici accessorie in superfici utili qualora ciò determini incremento di volume o carico urbanistico, come nel caso in esame.
Come ha correttamente rilevato la difesa comunale “ in nessuna sua parte la legge regionale afferma che le conversioni da superficie accessoria in superficie utile sono sempre e comunque ammesse, ma, come visto, pacificamente, le subordina al rispetto della disciplina urbanistico-edilizia vigente ”.
La pretesa prevalenza delle sole “definizioni” contenute nella legge regionale non comporta – come invece sostenuto dai ricorrenti – la disapplicazione delle norme sostanziali e dei parametri urbanistico-edilizi (quali indici, volumi e superfici) previsti dal P.R.G.C.: al contrario, è la stessa legge regionale a richiamare espressamente e far salvi tali parametri.
Ne deriva, che dalla premessa, esplicitata nel provvedimento del 1° agosto 2025 e invero incontestata, secondo cui la pertinenza verandata oggetto di accorpamento non era stata originariamente computata nel volume complessivo dell’edificio, deriva che la sua incorporazione all’alloggio - determinando non solo la trasformazione della superficie da “accessoria” a “utile” abitativa, ma anche un effettivo e rilevante incremento sia del volume sia del carico urbanistico dell’immobile mai prima considerati – comporta la necessaria piena dimostrazione, da parte del dichiarante, del rispetto dei limiti volumetrici previsti.
Per tale ragione, l’intervento avrebbe dovuto essere previamente sottoposto alla verifica di conformità rispetto ai parametri urbanistico-edilizi previsti dal P.R.G.C., ivi incluso l’art. 8 delle relative N.T.A., che disciplina appunto il calcolo della volumetria.
9.2. Come evidenziato dalla difesa comunale, il Regolamento edilizio del Comune di Trieste — in vigore dal 21 gennaio 2004 e applicabile tanto al momento del rilascio del titolo edilizio quanto attualmente — prevede espressamente che le verande non concorrano alla determinazione del volume massimo edificabile, non essendo considerate nel calcolo volumetrico, al pari di logge, cantine, autorimesse, portici, vani scala, ascensori e sottotetti.
Tale previsione, in effetti applicata dai ricorrenti nell’intervento realizzativo della veranda, non può essere sfruttata oggi per qualificare come urbanisticamente irrilevante la trasformazione di una veranda — originariamente legittimamente esclusa dal computo volumetrico proprio in quanto superficie accessoria — in un locale principale.
Tale mutamento ne comporta infatti la rilevanza ai fini del rispetto degli indici edificatori.
9.3. Quest’ultimo profilo conduce all’argomento sistematico: l’interpretazione proposta dai ricorrenti – secondo cui nel passaggio da veranda a stanza non comporterebbe la creazione di volume e, perciò, non si dovrebbe verificare l’impatto sulla volumetria massima consentita in base agli indici- consentirebbe approcci elusivi del rispetto dell’attività di pianificazione urbanistica e potrebbe generare un incontrollato effetto moltiplicatore di volumi.
Come condivisibilmente argomentato dalla difesa comunale, seguendo la tesi dei ricorrenti, si potrebbe realizzare una veranda (non computata nel volume) e successivamente trasformarla in superficie abitabile ottenendo così un incremento di volume non sottoposto ai limiti di piano.
Tale effetto risulterebbe incompatibile con la funzione di controllo della pianificazione urbanistica e determinerebbe un aumento incontrollato del carico urbanistico.
10. In conclusione, l’art. 16- bis , comma 3, lett. a), della l.r. n. 19/2009 consente la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria mediante attività edilizia libera asseverata, a condizione che siano rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, i regolamenti edilizi e la disciplina urbanistico-edilizia vigente. Ne consegue che anche gli interventi astrattamente riconducibili alla manutenzione straordinaria devono comunque risultare conformi agli indici urbanistici, tra cui quelli relativi alla volumetria.
10.1. Occorre pure puntualizzare che la circolare esplicativa regionale del 22 giugno 2020, al capitolo richiamato dai ricorrenti (A.3.1), non è pertinente, in quanto riferita alle deroghe previste dal c.d. “piano casa”, non invocate nel caso di specie.
10.2. Inoltre, quanto al difetto di motivazione, per quanto il di CILA in sanatoria e la consgeuente ordinanza di ripristino siano succintamente motivate e non facciano emergere con piena chiarezza le ragioni dell’intervento inibitorio e ripristinatorio comunale, i chiarimenti forniti in sede processuale non costituiscono integrazione postuma della motivazione, essendo stato comunque da subito definito il nucleo problematico della fattispecie.
Si deve a questo punto ripetere, infatti, che col provvedimento del primo agosto 2025 era già esplicitato che:
a) “ secondo quanto previsto dall’art. 16-bis, comma 1 della Legge Regionale 11.11.2009 n. 19, gli interventi di cui sopra devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico edilizia vigente ”;
b) “ la veranda, realizzata dopo il 21/01/2004, non risulta computata nel volume complessivo dell’edificio, così come indicato dall’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C. ”.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241/1990, non sono annullabili i provvedimenti, come quelli impugnati, adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la loro natura vincolata, vertendosi in materia edilizia, sia palese – come dimostrato dalla reiezione delle censure prospettate – che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
11. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite sono compensate, per la novità di alcune delle questioni esaminate e la non immediata e definitiva chiarezza del provvedimento del primo agosto 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
NI SI, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI SI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO