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Sentenza 24 febbraio 2021
Sentenza 24 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2021, n. 7147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7147 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da DI PE, nato a [...] il [...] MA UR, nato ad [...] il [...] TO NC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/5/2019 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GI Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per il ricorrente TO l'avv. PE Alvaro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente MA l'avv. PE Alvaro, in sostituzione dell'avv. GI Foschini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7147 Anno 2021 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 04/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30 maggio 2019 la Corte d'appello di Bologna, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 24 luglio 2018 del Tribunale di Rimini, con la quale, per quanto ora rileva in base ai ricorsi proposti, PE DI, UR MA e NC TO erano stati dichiarati responsabili di plurime contestazioni del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 (capi C, O, U, AF, AM, AS), del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (capo AR) e del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (capo AT), venendo condannati, DI alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione, MA alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, TO alla pena di tre anni e un mese di reclusione, ha assolto TO dal reato di cui all'art. 416 cod. pen. di cui al capo A (reato che era stato dichiarato estinto per prescrizione dal Tribunale di Rimini) perché il fatto non sussiste;
ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di DI e TO in ordine ai reati di cui ai capi AR, AS e AT, limitatamente, quanto a quest'ultimo reato, al periodo d'imposta 2008, rideterminando le pene loro inflitte in due anni e undici mesi di reclusione per DI e in due anni e due mesi di reclusione per TO, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione PE DI, dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi C, O, AF, AM e AT (limitatamente al periodo d'imposta 2008) e condannato alla pena di due anni e undici mesi di reclusione, affidandolo a due motivi. 2.1. In primo luogo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione nella parte relativa alla valutazione delle risultanze testimoniali, in particolare di quanto riferito dal Maresciallo AN, che aveva dichiarato di non ricordare dove l'imputato custodisse le scritture contabili, giacché tale aspetto avrebbe potuto essere decisivo nella assoluzione del ricorrente dalla contestazione di distruzione delle scritture contabili, e anche di quanto riferito dal Maresciallo SI, che aveva ammesso la limitatezza degli accertamenti svolti in relazione ai reati di cui ai capi O), U), AM e AT), e anche di essere stato assente in alcune fasi delle indagini, con la conseguente insufficienza della motivazione della decisione di conferma della condanna del ricorrente, inidonea a consentire di ritenere superato il ragionevole dubbio riguardo alla responsabilità dell'imputato. 2.2. Con un secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., a causa del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con la mancanza di resipiscenza e con la irrilevanza della collaborazione prestata nel 2 corso delle indagini e anche in giudizio, omettendo di adeguatamente considerare tali aspetti, come invece richiesto con l'atto d'appello. 3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche UR MA, dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi C et U e condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, affidandolo a un unico motivo, esponendo che nella motivazione della sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna aveva dato atto che il reato di cui al capo C si era estinto per prescrizione il 23/6/2019 e quello di cui al capo U in data 10/8/2019, cosicché la Corte di Cassazione avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., dichiarare tale sopravvenuta estinzione di cui la stessa Corte d'appello aveva dato atto nella motivazione della sentenza impugnata. Con memoria pervenuta il 19 gennaio 2021, di replica alle conclusioni depositate dal Procuratore Generale prima del deposito della richiesta di trattazione orale del ricorso avanzata dal difensore di NC TO, ha sottolineato l'ammissibilità del ricorso per cassazione volto a far valere, anche con un unico motivo, l'estinzione per prescrizione dei reati contestati verificatasi successivamente alla lettura del dispositivo della sentenza impugnata. 4. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche NC TO, dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi O, AM e AT e condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione, affidandolo a quattro motivi. 4.1. Con un primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 157 e ss. cod. pen., 2 d.P.R. 322/1998 (come modificato dall'art. 42, comma 7 ter, lett. a, d.l. 207/2008), 5, comma 2, d.lgs. 74/2000, nella individuazione del termine di prescrizione del reato di cui al suddetto art. 5 contestatogli al capo AT. Ha esposto che tale contestazione riguarda l'omessa presentazione a fini di evasione delle dichiarazioni relative alle imposte sul reddito e sul valore aggiunto concernenti la S.a.s. C.L. e D. di CA AL & C. per gli anni 2008 e 2009. La Corte d'appello, nel provvedere con la sentenza impugnata sugli appelli degli imputati, aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione di tale reato limitatamente al periodo d'imposta 2008, confermando la dichiarazione di responsabilità per le omissioni relative al periodo d'imposta 2009, ritenendo, sulla base di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 5 d.lgs. 74/2000, che il decorso del termine di prescrizione relativo a tale condotta dovesse essere computato a far tempo dal 31/1/2011, e che quindi esso si fosse interamente compiuto il 6/6/2019, successivamente alla pronuncia di secondo grado, tenendo conto della 3 sospensione per dieci mesi e sei giorni del termine ordinario di sospensione di sette anni e sei mesi. Tale criterio di computo risulterebbe, però, errato, in quanto le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto riguardanti l'anno 2009 dovevano essere presentate entro il 30 settembre 2010 (secondo quanto stabilito dall'art. 2 d.P.R. 322/1998, nel testo modificato dall'art. 42, comma 7 ter, lett. a, d.l. 207/2008, convertito in legge con modificazioni dalla I. 14/2009); a tale termine dovevano essere aggiunti 90 giorni (e non tre mesi come aveva fatto la Corte d'appello), ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 74/2000, con la conseguenza che il reato avrebbe dovuto essere ritenuto consumato alla data del 29/12/2010, cosicché, anche tenendo conto della sospensione del termine di prescrizione per dieci mesi e sei giorni, il termine massimo era decorso il 5/5/2019, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, del cui dispositivo era stata data lettura il 30/5/2019, allorquando, cioè, detto reato si era già estinto per prescrizione. 4.2. Con un secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla conferma della responsabilità in relazione al reato di cui al capo AM della rubrica (e cioè il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000), con riferimento al quale il ricorrente aveva evidenziato di aver rinunciato al mandato professionale conferitogli il 24/10/2007, con la conseguenza che la tenuta della contabilità della società indicata in tale capo non avrebbe potuto essergli attribuita. Tale rilievo era stato disatteso dalla Corte d'appello di Bologna attraverso la sottolineatura delle dichiarazioni di Luigi US, dalle quali però non emergeva alcunché a proposito della rilevanza o meno della rinuncia all'incarico professionale da parte del ricorrente. Non erano, inoltre, al medesimo riguardo, state adeguatamente considerate le dichiarazioni rese da CO BA, amministratore della S.r.l. Automazione Informatica, che aveva riferito di aver ricevuto dallo TO la documentazione della società, compresi i libri obbligatori relativi agli anni 2006 e 2007. 4.3. Con un terzo motivo ha lamentato un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla sussistenza delle condotte di cui al capo O, non essendo stato adeguatamente considerato che il ricorrente aveva tenuto regolarmente la contabilità della T.P. Distribuzione di LI PI per l'anno 2007 ed era in possesso di fatture riferibili all'anno 2008 di tale impresa, mentre non aveva a disposizione il carteggio relativo alle sole operazioni commerciali intraprese nell'anno 2009, del valore di soli 16.312,00 euro, con la conseguente inverosimiglianza e illogicità della affermazione dell'occultamento o distruzione della documentazione contabile relativa all'anno 2009, che, comunque, non era stata dimostrata. 4 4.4. Con un quarto motivo ha lamentato l'illogicità della motivazione anche nella parte relativa alla determinazione della misura della pena, fondata sulla negativa considerazione di una precedente condanna per un reato colposo, inidoneo a determinare una valutazione negativa sul conto dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' parzialmente fondato solamente il ricorso proposto da NC TO. 2. Il ricorso proposto da PE DI, dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi C, O, AF, AM e AT (limitatamente al periodo d'imposta 2008), è inammissibile, essendo riproduttivo dei primi due motivi d'appello e generico, ma deve essere rilevata, ex art. 587 cod. proc. pen., in virtù dell'effetto estensivo della impugnazione proposta da TO, non affidata a motivi personali, l'estinzione per prescrizione del residuo reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 contestato al capo AT. 2.1. Il primo motivo, relativo alla affermazione di responsabilità, è inammissibile a causa della sua genericità, sia intrinseca, essendo del tutto privo della evidenziazione e della illustrazione delle denunciate carenze della motivazione a tale riguardo, consistendo solamente nella affermazione della insufficiente valutazione di alcune testimonianze, senza indicarne il rilievo nel complesso degli elementi di prova da considerare;
sia estrinseca, essendo completamente mancante di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la conferma della affermazione di responsabilità del DI in relazione a tutti i reati contestatigli è stata giustificata attraverso la sottolineatura della univocità e precisione delle deposizioni dei testi AN e SI, in ordine a quanto emerso dalle verifiche fiscali dagli stessi svolte e al ruolo svolto dal DI (sempre presente in ogni trattativa e anche nelle operazioni di acquisto compiute dalle società c.d. cartiere in San Marino, al punto da poter essere considerato amministratore di fatto di tutte le società coinvolte nel meccanismo fraudolento a fine di evasione), nonché dei riscontri documentali di tali dichiarazioni emergenti dai documenti acquisiti e spesso sottoscritti dallo stesso DI: di tali rilievi, logici e idonei a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità del ricorrente, quest'ultimo ha omesso qualsiasi considerazione, tantomeno critica, con la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso a causa della sua genericità. 2.2. Il secondo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che anch'esso generico, essendo privo di confronto con la vicenda nel suo complesso e con le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla riconoscibilità di tale beneficio, è manifestamente infondato, in quanto la Corte 5 LÀ d'appello, attraverso la sottolineatura della gravità dei fatti, tenendo conto del ruolo del DI e della sua personalità negativa, alla luce del precedente specifico da cui è gravato, ha adeguatamente giustificato il diniego di dette circostanze, evidenziando gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti nella valutazione di gravità delle condotte e nel giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, posto che l'obbligo di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche può ritenersi soddisfatto dalla indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, cosicché queste possono essere negate anche soltanto in base alla gravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravità della condotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). 2.3. L'accertamento della intervenuta prescrizione del residuo reato di cui al capo AT anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, fondatamente eccepita da TO con il primo motivo del suo ricorso, come illustrato al punto 4.1, comporta, però, la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata anche nei confronti del DI limitatamente a tale reato, per essere lo stesso estinto per prescrizione, in virtù dell'effetto estensivo di tale parte dell'impugnazione, ex art. 587 cod. proc. pen., in quanto non fondata su motivi esclusivamente personali, con la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio a suo carico mediante l'eliminazione del relativo aumento di pena, pari a tre mesi di reclusione. Nel resto il ricorso proposto da DI deve essere dichiarato inammissibile a cagione della genericità e della manifesta infondatezza delle doglianze cui è stato affidato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3. Il ricorso proposto da UR MA, dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi C et U, è manifestamente infondato. Va ricordato che ai fini del computo del termine di prescrizione del reato deve essere preso in considerazione esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata (Sez. 7, Ordinanza n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, 6 Rv. 262615, relativa a fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione;
conf. Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). Ne consegue che le doglianze del MA, fondate esclusivamente sul deposito della motivazione della sentenza impugnata successivamente alla scadenza del termine di prescrizione, risultano manifestamente infondate, posto che al momento della lettura del dispositivo, cui occorre far riferimento ai fini del rilievo della eventuale prescrizione del reato, tale termine non era ancora decorso in relazione a detti reati e dunque correttamente non ne è stata rilevata la estinzione per prescrizione. Il ricorso, affidato a tale unica censura, deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. 4. Il ricorso proposto da NC TO, dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi O, AM e AT, è parzialmente fondato. 4.1. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l'erroneità del computo del termine di prescrizione del residuo reato di cui al capo AT, limitatamente alla omissione relativa all'anno d'imposta 2009, è fondato. La residua contestazione di tale reato riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta 2009. Tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere presentate entro il 30/9/2010, secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 7 ter, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla I. 27 febbraio 2009, n. 14, che ha differito al 30 settembre il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative al periodo d'imposta 2009; ne consegue che il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 contestato al capo AT, che, come è noto, si consuma, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 74/2000, alla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario (cfr. Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884; Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, Pollastrelli, Rv. 269635; Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189; Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016, Villabuona, Rv. 267229), doveva ritenersi estinto per prescrizione alla data del 13/4/2019, in quanto, considerando come momento consumativo il 29/12/2010 (e cioè 90 giorni dopo la scadenza del suddetto termine 7 del 30/9/2010), aggiungendovi il termine ordinario di sette anni e sei mesi, così pervenendo al 29/6/2018, aggiungendovi anche 288 giorni di sospensione, si perviene a tale data del 13/4/2019, anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, del cui dispositivo è stata data lettura il 30/5/2019, allorquando dunque il residuo reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, contestato al capo AT della rubrica, doveva ritenersi ormai estinto per prescrizione. 4.2. Il secondo motivo, mediante il quale sono state denunciate l'insufficienza e l'illogicità della motivazione nella parte relativa alla conferma della responsabilità dello TO in relazione al reato di cui al capo AM (che riguarda l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili e dei documenti obbligatori della S.r.l. Automazione Informatica, di cui lo TO era il commercialista di fiducia e incaricato della conservazione delle scritture contabili), a causa della errata e illogica considerazione delle dichiarazioni del teste US (che nulla di significativo aveva riferito riguardo alla partecipazione alla tenuta della contabilità della S.r.l. Automazione Informatica) e della mancata considerazione della rinuncia all'incarico professionale da parte del ricorrente nel 2007 e di quanto dichiarato a proposito della conservazione della documentazione contabile della S.r.l. Automazione Informatica (riconosciuta da CO BA, amministratore di diritto di tale società), è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello di Bologna, nel disattendere l'analogo e sovrapponibile motivo di gravame, ha sottolineato il fatto che lo TO era il professionista che teneva la contabilità di una parte delle società coinvolte nel cosiddetto carosello fiscale (tra cui la Automazione Informatica S.r.l. di cui al capo AM, chiaramente coinvolta nel complesso meccanismo fraudolento). La Corte territoriale ha poi anche considerato i rilievi, replicati con il secondo motivo di ricorso, fondati sulla rinuncia al mancato professionale da parte del ricorrente sin dal 24/10/2007 e sulla restituzione della documentazione contabile relativa agli anni 2006 e 2007, disattendendoli attraverso la sottolineatura di quanto riferito da Luigi US circa il ruolo di referente della società svolto dallo TO, al quale consegnava regolarmente i documenti contabili e fiscali, e circa l'assenza di rapporti con l'amministratore di diritto di tale società (CO BA). Si tratta di rilievi idonei a confermare la partecipazione del ricorrente nella gestione della Automazione Informatica anche successivamente alla rinuncia al mancato professionale conferitogli nell'interesse di tale società e, con essa, all'occultamento della documentazione fiscale e dei libri contabili di tale società, fondati sulla evidenziazione degli elementi univocamente dimostrativi della piena partecipazione dello TO alla vita e alle vicende di tale società, rilievi di cui è stata proposta con il motivo di ricorso in esame una non consentita rivisitazione sul piano del merito, fondata su una diversa lettura delle prove testimoniali, da 8 ti,' contrappore a quella, concorde e non manifestamente illogica, dei giudici di merito, con la conseguente manifesta infondatezza di tale doglianza. 4.3. Il terzo motivo, mediante il quale è stata prospettata l'illogicità della motivazione nella parte relativa alla conferma della affermazione di responsabilità in relazione al capo O, a causa della mancata e illogica considerazione della regolare tenuta della contabilità della T.P. Distribuzione di LI PI per l'anno 2007, della disponibilità delle fatture relative all'anno 2008 e della modestia del fatturato dell'anno 2009, è anch'esso manifestamente infondato per ragioni analoghe, essendo volto a conseguire, attraverso la deduzione di vizi della motivazione, una rivisitazione delle risultanze istruttorie, che sono state valutate in modo logico dalla Corte d'appello, che ne ha fornito una lettura non manifestamente illogica e idonea a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità anche in relazione al reato di cui al capo O (che riguarda l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili della T.P. Distribuzione di LI PI). Al riguardo, infatti, la Corte d'appello ha sottolineato il ruolo, riferito dal Maresciallo AN, di consulente fiscale dell'impresa del LI svolto dallo TO, per il tramite del DI, che gli consegnava la documentazione contabile (giudicata frammentaria) acquisita nel corso della verifica fiscale, evidenziando anche la mancanza delle fatture relative agli anni 2008 e 2009, certamente esistenti, essendo emersi scambi commerciali risultanti dalla banca dati a disposizione della polizia giudiziaria, traendone, in modo logico, il convincimento dell'occultamento di tali fatture. La prova della sussistenza del dolo di evasione è, poi, stata desunta, in modo altrettanto logico, dal fatto che l'evidente finalità del meccanismo fraudolento di cui lo TO era partecipe, tra cui, in particolare, l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili e dei documenti fiscali, era quello di impedire la ricostruzione degli effettivi redditi e del volume d'affari dell'impresa (resa parzialmente possibile solo a seguito della acquisizione di specifiche informazioni attraverso la banca data accessibile alla polizia tributaria), allo scopo di occultare il complesso meccanismo strumentale all'evasione fiscale, dunque proprio il dolo di evasione richiesto per la configurabilità dell'art. 10 d.lgs. 74/2000. Ne consegue, in definitiva, l'evidente infondatezza anche di tale motivo di ricorso. 4.4. Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile a causa della sua genericità, essendo privo della illustrazione delle ragioni che consentirebbero di ravvisare il denunciato vizio di motivazione su tale punto, oltre che di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale il trattamento sanzionatorio stabilito a carico dello TO è stato giustificato attraverso la sottolineatura della assenza di elementi di positiva considerazione 9 L sul suo conto (stante la modesta rilevanza della documentazione contabile dallo stesso consegnata nel corso della verifica fiscale) e della gravità delle condotte (ampiamente descritte nella loro portata nella parte precedente della motivazione, relativa alla affermazione di responsabilità, alla quale la Corte d'appello ha fatto, sia pure implicitamente ma in modo chiaro, riferimento anche ai fini della giustificazione del trattamento sanzionatorio), anche alla luce del ruolo di commercialista svolto dal ricorrente: si tratta di motivazione idonea a giustificare il trattamento sanzionatorio stabilito a carico dell'imputato, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati prevalenti nella valutazione negativa sulla personalità dell'imputato e sulla gravità della condotta, censurata in modo generico e sul piano delle valutazioni di merito, dunque in modo inammissibile. 4.5. L'accertamento della intervenuta prescrizione del residuo reato di cui al capo AT anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, fondatamente eccepita con il primo motivo di ricorso, comporta la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale reato, per essere lo stesso estinto per prescrizione, con la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio a carico dello TO mediante l'eliminazione del relativo aumento di pena, pari a tre mesi di reclusione. Nel resto anche il ricorso proposto dallo TO deve essere dichiarato inammissibile a cagione della genericità e della manifesta infondatezza delle doglianze cui è stato affidato. Ciò impedisce il rilievo della estinzione per prescrizione dei residui reati di cui ai capi O e AM ascritti allo TO, in quanto l'inammissibilità originaria del ricorso relativo a tali capi, che sono autonomi rispetto a quello concernente il reato di cui al capo AT, esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado in relazione a tali capi, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità in relazione a tali autonomi capi, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966, con la quale è stato chiarito che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido 10 rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello;
conf. Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Bruno, Rv. 270130).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TO NC, limitatamente al reato di cui al capo AT), per essere il residuo reato estinto per prescrizione ed elimina la relativa di pena di mesi tre di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di TO NC. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DI PE limitatamente al reato di cui al capo AT), per essere il residuo reato estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. ed elimina la relativa di pena di tre mesi di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso di DI PE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di MA UR e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4/2/2021
udita la relazione svolta dal Consigliere GI Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per il ricorrente TO l'avv. PE Alvaro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente MA l'avv. PE Alvaro, in sostituzione dell'avv. GI Foschini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7147 Anno 2021 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 04/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30 maggio 2019 la Corte d'appello di Bologna, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 24 luglio 2018 del Tribunale di Rimini, con la quale, per quanto ora rileva in base ai ricorsi proposti, PE DI, UR MA e NC TO erano stati dichiarati responsabili di plurime contestazioni del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 (capi C, O, U, AF, AM, AS), del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (capo AR) e del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (capo AT), venendo condannati, DI alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione, MA alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, TO alla pena di tre anni e un mese di reclusione, ha assolto TO dal reato di cui all'art. 416 cod. pen. di cui al capo A (reato che era stato dichiarato estinto per prescrizione dal Tribunale di Rimini) perché il fatto non sussiste;
ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di DI e TO in ordine ai reati di cui ai capi AR, AS e AT, limitatamente, quanto a quest'ultimo reato, al periodo d'imposta 2008, rideterminando le pene loro inflitte in due anni e undici mesi di reclusione per DI e in due anni e due mesi di reclusione per TO, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione PE DI, dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi C, O, AF, AM e AT (limitatamente al periodo d'imposta 2008) e condannato alla pena di due anni e undici mesi di reclusione, affidandolo a due motivi. 2.1. In primo luogo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione nella parte relativa alla valutazione delle risultanze testimoniali, in particolare di quanto riferito dal Maresciallo AN, che aveva dichiarato di non ricordare dove l'imputato custodisse le scritture contabili, giacché tale aspetto avrebbe potuto essere decisivo nella assoluzione del ricorrente dalla contestazione di distruzione delle scritture contabili, e anche di quanto riferito dal Maresciallo SI, che aveva ammesso la limitatezza degli accertamenti svolti in relazione ai reati di cui ai capi O), U), AM e AT), e anche di essere stato assente in alcune fasi delle indagini, con la conseguente insufficienza della motivazione della decisione di conferma della condanna del ricorrente, inidonea a consentire di ritenere superato il ragionevole dubbio riguardo alla responsabilità dell'imputato. 2.2. Con un secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., a causa del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con la mancanza di resipiscenza e con la irrilevanza della collaborazione prestata nel 2 corso delle indagini e anche in giudizio, omettendo di adeguatamente considerare tali aspetti, come invece richiesto con l'atto d'appello. 3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche UR MA, dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi C et U e condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, affidandolo a un unico motivo, esponendo che nella motivazione della sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna aveva dato atto che il reato di cui al capo C si era estinto per prescrizione il 23/6/2019 e quello di cui al capo U in data 10/8/2019, cosicché la Corte di Cassazione avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., dichiarare tale sopravvenuta estinzione di cui la stessa Corte d'appello aveva dato atto nella motivazione della sentenza impugnata. Con memoria pervenuta il 19 gennaio 2021, di replica alle conclusioni depositate dal Procuratore Generale prima del deposito della richiesta di trattazione orale del ricorso avanzata dal difensore di NC TO, ha sottolineato l'ammissibilità del ricorso per cassazione volto a far valere, anche con un unico motivo, l'estinzione per prescrizione dei reati contestati verificatasi successivamente alla lettura del dispositivo della sentenza impugnata. 4. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche NC TO, dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi O, AM e AT e condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione, affidandolo a quattro motivi. 4.1. Con un primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 157 e ss. cod. pen., 2 d.P.R. 322/1998 (come modificato dall'art. 42, comma 7 ter, lett. a, d.l. 207/2008), 5, comma 2, d.lgs. 74/2000, nella individuazione del termine di prescrizione del reato di cui al suddetto art. 5 contestatogli al capo AT. Ha esposto che tale contestazione riguarda l'omessa presentazione a fini di evasione delle dichiarazioni relative alle imposte sul reddito e sul valore aggiunto concernenti la S.a.s. C.L. e D. di CA AL & C. per gli anni 2008 e 2009. La Corte d'appello, nel provvedere con la sentenza impugnata sugli appelli degli imputati, aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione di tale reato limitatamente al periodo d'imposta 2008, confermando la dichiarazione di responsabilità per le omissioni relative al periodo d'imposta 2009, ritenendo, sulla base di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 5 d.lgs. 74/2000, che il decorso del termine di prescrizione relativo a tale condotta dovesse essere computato a far tempo dal 31/1/2011, e che quindi esso si fosse interamente compiuto il 6/6/2019, successivamente alla pronuncia di secondo grado, tenendo conto della 3 sospensione per dieci mesi e sei giorni del termine ordinario di sospensione di sette anni e sei mesi. Tale criterio di computo risulterebbe, però, errato, in quanto le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto riguardanti l'anno 2009 dovevano essere presentate entro il 30 settembre 2010 (secondo quanto stabilito dall'art. 2 d.P.R. 322/1998, nel testo modificato dall'art. 42, comma 7 ter, lett. a, d.l. 207/2008, convertito in legge con modificazioni dalla I. 14/2009); a tale termine dovevano essere aggiunti 90 giorni (e non tre mesi come aveva fatto la Corte d'appello), ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 74/2000, con la conseguenza che il reato avrebbe dovuto essere ritenuto consumato alla data del 29/12/2010, cosicché, anche tenendo conto della sospensione del termine di prescrizione per dieci mesi e sei giorni, il termine massimo era decorso il 5/5/2019, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, del cui dispositivo era stata data lettura il 30/5/2019, allorquando, cioè, detto reato si era già estinto per prescrizione. 4.2. Con un secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla conferma della responsabilità in relazione al reato di cui al capo AM della rubrica (e cioè il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000), con riferimento al quale il ricorrente aveva evidenziato di aver rinunciato al mandato professionale conferitogli il 24/10/2007, con la conseguenza che la tenuta della contabilità della società indicata in tale capo non avrebbe potuto essergli attribuita. Tale rilievo era stato disatteso dalla Corte d'appello di Bologna attraverso la sottolineatura delle dichiarazioni di Luigi US, dalle quali però non emergeva alcunché a proposito della rilevanza o meno della rinuncia all'incarico professionale da parte del ricorrente. Non erano, inoltre, al medesimo riguardo, state adeguatamente considerate le dichiarazioni rese da CO BA, amministratore della S.r.l. Automazione Informatica, che aveva riferito di aver ricevuto dallo TO la documentazione della società, compresi i libri obbligatori relativi agli anni 2006 e 2007. 4.3. Con un terzo motivo ha lamentato un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla sussistenza delle condotte di cui al capo O, non essendo stato adeguatamente considerato che il ricorrente aveva tenuto regolarmente la contabilità della T.P. Distribuzione di LI PI per l'anno 2007 ed era in possesso di fatture riferibili all'anno 2008 di tale impresa, mentre non aveva a disposizione il carteggio relativo alle sole operazioni commerciali intraprese nell'anno 2009, del valore di soli 16.312,00 euro, con la conseguente inverosimiglianza e illogicità della affermazione dell'occultamento o distruzione della documentazione contabile relativa all'anno 2009, che, comunque, non era stata dimostrata. 4 4.4. Con un quarto motivo ha lamentato l'illogicità della motivazione anche nella parte relativa alla determinazione della misura della pena, fondata sulla negativa considerazione di una precedente condanna per un reato colposo, inidoneo a determinare una valutazione negativa sul conto dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' parzialmente fondato solamente il ricorso proposto da NC TO. 2. Il ricorso proposto da PE DI, dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi C, O, AF, AM e AT (limitatamente al periodo d'imposta 2008), è inammissibile, essendo riproduttivo dei primi due motivi d'appello e generico, ma deve essere rilevata, ex art. 587 cod. proc. pen., in virtù dell'effetto estensivo della impugnazione proposta da TO, non affidata a motivi personali, l'estinzione per prescrizione del residuo reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 contestato al capo AT. 2.1. Il primo motivo, relativo alla affermazione di responsabilità, è inammissibile a causa della sua genericità, sia intrinseca, essendo del tutto privo della evidenziazione e della illustrazione delle denunciate carenze della motivazione a tale riguardo, consistendo solamente nella affermazione della insufficiente valutazione di alcune testimonianze, senza indicarne il rilievo nel complesso degli elementi di prova da considerare;
sia estrinseca, essendo completamente mancante di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la conferma della affermazione di responsabilità del DI in relazione a tutti i reati contestatigli è stata giustificata attraverso la sottolineatura della univocità e precisione delle deposizioni dei testi AN e SI, in ordine a quanto emerso dalle verifiche fiscali dagli stessi svolte e al ruolo svolto dal DI (sempre presente in ogni trattativa e anche nelle operazioni di acquisto compiute dalle società c.d. cartiere in San Marino, al punto da poter essere considerato amministratore di fatto di tutte le società coinvolte nel meccanismo fraudolento a fine di evasione), nonché dei riscontri documentali di tali dichiarazioni emergenti dai documenti acquisiti e spesso sottoscritti dallo stesso DI: di tali rilievi, logici e idonei a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità del ricorrente, quest'ultimo ha omesso qualsiasi considerazione, tantomeno critica, con la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso a causa della sua genericità. 2.2. Il secondo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che anch'esso generico, essendo privo di confronto con la vicenda nel suo complesso e con le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla riconoscibilità di tale beneficio, è manifestamente infondato, in quanto la Corte 5 LÀ d'appello, attraverso la sottolineatura della gravità dei fatti, tenendo conto del ruolo del DI e della sua personalità negativa, alla luce del precedente specifico da cui è gravato, ha adeguatamente giustificato il diniego di dette circostanze, evidenziando gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti nella valutazione di gravità delle condotte e nel giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, posto che l'obbligo di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche può ritenersi soddisfatto dalla indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, cosicché queste possono essere negate anche soltanto in base alla gravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravità della condotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). 2.3. L'accertamento della intervenuta prescrizione del residuo reato di cui al capo AT anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, fondatamente eccepita da TO con il primo motivo del suo ricorso, come illustrato al punto 4.1, comporta, però, la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata anche nei confronti del DI limitatamente a tale reato, per essere lo stesso estinto per prescrizione, in virtù dell'effetto estensivo di tale parte dell'impugnazione, ex art. 587 cod. proc. pen., in quanto non fondata su motivi esclusivamente personali, con la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio a suo carico mediante l'eliminazione del relativo aumento di pena, pari a tre mesi di reclusione. Nel resto il ricorso proposto da DI deve essere dichiarato inammissibile a cagione della genericità e della manifesta infondatezza delle doglianze cui è stato affidato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3. Il ricorso proposto da UR MA, dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi C et U, è manifestamente infondato. Va ricordato che ai fini del computo del termine di prescrizione del reato deve essere preso in considerazione esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata (Sez. 7, Ordinanza n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, 6 Rv. 262615, relativa a fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione;
conf. Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). Ne consegue che le doglianze del MA, fondate esclusivamente sul deposito della motivazione della sentenza impugnata successivamente alla scadenza del termine di prescrizione, risultano manifestamente infondate, posto che al momento della lettura del dispositivo, cui occorre far riferimento ai fini del rilievo della eventuale prescrizione del reato, tale termine non era ancora decorso in relazione a detti reati e dunque correttamente non ne è stata rilevata la estinzione per prescrizione. Il ricorso, affidato a tale unica censura, deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. 4. Il ricorso proposto da NC TO, dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi O, AM e AT, è parzialmente fondato. 4.1. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l'erroneità del computo del termine di prescrizione del residuo reato di cui al capo AT, limitatamente alla omissione relativa all'anno d'imposta 2009, è fondato. La residua contestazione di tale reato riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta 2009. Tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere presentate entro il 30/9/2010, secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 7 ter, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla I. 27 febbraio 2009, n. 14, che ha differito al 30 settembre il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative al periodo d'imposta 2009; ne consegue che il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 contestato al capo AT, che, come è noto, si consuma, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 74/2000, alla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario (cfr. Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884; Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, Pollastrelli, Rv. 269635; Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189; Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016, Villabuona, Rv. 267229), doveva ritenersi estinto per prescrizione alla data del 13/4/2019, in quanto, considerando come momento consumativo il 29/12/2010 (e cioè 90 giorni dopo la scadenza del suddetto termine 7 del 30/9/2010), aggiungendovi il termine ordinario di sette anni e sei mesi, così pervenendo al 29/6/2018, aggiungendovi anche 288 giorni di sospensione, si perviene a tale data del 13/4/2019, anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, del cui dispositivo è stata data lettura il 30/5/2019, allorquando dunque il residuo reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, contestato al capo AT della rubrica, doveva ritenersi ormai estinto per prescrizione. 4.2. Il secondo motivo, mediante il quale sono state denunciate l'insufficienza e l'illogicità della motivazione nella parte relativa alla conferma della responsabilità dello TO in relazione al reato di cui al capo AM (che riguarda l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili e dei documenti obbligatori della S.r.l. Automazione Informatica, di cui lo TO era il commercialista di fiducia e incaricato della conservazione delle scritture contabili), a causa della errata e illogica considerazione delle dichiarazioni del teste US (che nulla di significativo aveva riferito riguardo alla partecipazione alla tenuta della contabilità della S.r.l. Automazione Informatica) e della mancata considerazione della rinuncia all'incarico professionale da parte del ricorrente nel 2007 e di quanto dichiarato a proposito della conservazione della documentazione contabile della S.r.l. Automazione Informatica (riconosciuta da CO BA, amministratore di diritto di tale società), è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello di Bologna, nel disattendere l'analogo e sovrapponibile motivo di gravame, ha sottolineato il fatto che lo TO era il professionista che teneva la contabilità di una parte delle società coinvolte nel cosiddetto carosello fiscale (tra cui la Automazione Informatica S.r.l. di cui al capo AM, chiaramente coinvolta nel complesso meccanismo fraudolento). La Corte territoriale ha poi anche considerato i rilievi, replicati con il secondo motivo di ricorso, fondati sulla rinuncia al mancato professionale da parte del ricorrente sin dal 24/10/2007 e sulla restituzione della documentazione contabile relativa agli anni 2006 e 2007, disattendendoli attraverso la sottolineatura di quanto riferito da Luigi US circa il ruolo di referente della società svolto dallo TO, al quale consegnava regolarmente i documenti contabili e fiscali, e circa l'assenza di rapporti con l'amministratore di diritto di tale società (CO BA). Si tratta di rilievi idonei a confermare la partecipazione del ricorrente nella gestione della Automazione Informatica anche successivamente alla rinuncia al mancato professionale conferitogli nell'interesse di tale società e, con essa, all'occultamento della documentazione fiscale e dei libri contabili di tale società, fondati sulla evidenziazione degli elementi univocamente dimostrativi della piena partecipazione dello TO alla vita e alle vicende di tale società, rilievi di cui è stata proposta con il motivo di ricorso in esame una non consentita rivisitazione sul piano del merito, fondata su una diversa lettura delle prove testimoniali, da 8 ti,' contrappore a quella, concorde e non manifestamente illogica, dei giudici di merito, con la conseguente manifesta infondatezza di tale doglianza. 4.3. Il terzo motivo, mediante il quale è stata prospettata l'illogicità della motivazione nella parte relativa alla conferma della affermazione di responsabilità in relazione al capo O, a causa della mancata e illogica considerazione della regolare tenuta della contabilità della T.P. Distribuzione di LI PI per l'anno 2007, della disponibilità delle fatture relative all'anno 2008 e della modestia del fatturato dell'anno 2009, è anch'esso manifestamente infondato per ragioni analoghe, essendo volto a conseguire, attraverso la deduzione di vizi della motivazione, una rivisitazione delle risultanze istruttorie, che sono state valutate in modo logico dalla Corte d'appello, che ne ha fornito una lettura non manifestamente illogica e idonea a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità anche in relazione al reato di cui al capo O (che riguarda l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili della T.P. Distribuzione di LI PI). Al riguardo, infatti, la Corte d'appello ha sottolineato il ruolo, riferito dal Maresciallo AN, di consulente fiscale dell'impresa del LI svolto dallo TO, per il tramite del DI, che gli consegnava la documentazione contabile (giudicata frammentaria) acquisita nel corso della verifica fiscale, evidenziando anche la mancanza delle fatture relative agli anni 2008 e 2009, certamente esistenti, essendo emersi scambi commerciali risultanti dalla banca dati a disposizione della polizia giudiziaria, traendone, in modo logico, il convincimento dell'occultamento di tali fatture. La prova della sussistenza del dolo di evasione è, poi, stata desunta, in modo altrettanto logico, dal fatto che l'evidente finalità del meccanismo fraudolento di cui lo TO era partecipe, tra cui, in particolare, l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili e dei documenti fiscali, era quello di impedire la ricostruzione degli effettivi redditi e del volume d'affari dell'impresa (resa parzialmente possibile solo a seguito della acquisizione di specifiche informazioni attraverso la banca data accessibile alla polizia tributaria), allo scopo di occultare il complesso meccanismo strumentale all'evasione fiscale, dunque proprio il dolo di evasione richiesto per la configurabilità dell'art. 10 d.lgs. 74/2000. Ne consegue, in definitiva, l'evidente infondatezza anche di tale motivo di ricorso. 4.4. Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile a causa della sua genericità, essendo privo della illustrazione delle ragioni che consentirebbero di ravvisare il denunciato vizio di motivazione su tale punto, oltre che di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale il trattamento sanzionatorio stabilito a carico dello TO è stato giustificato attraverso la sottolineatura della assenza di elementi di positiva considerazione 9 L sul suo conto (stante la modesta rilevanza della documentazione contabile dallo stesso consegnata nel corso della verifica fiscale) e della gravità delle condotte (ampiamente descritte nella loro portata nella parte precedente della motivazione, relativa alla affermazione di responsabilità, alla quale la Corte d'appello ha fatto, sia pure implicitamente ma in modo chiaro, riferimento anche ai fini della giustificazione del trattamento sanzionatorio), anche alla luce del ruolo di commercialista svolto dal ricorrente: si tratta di motivazione idonea a giustificare il trattamento sanzionatorio stabilito a carico dell'imputato, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati prevalenti nella valutazione negativa sulla personalità dell'imputato e sulla gravità della condotta, censurata in modo generico e sul piano delle valutazioni di merito, dunque in modo inammissibile. 4.5. L'accertamento della intervenuta prescrizione del residuo reato di cui al capo AT anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, fondatamente eccepita con il primo motivo di ricorso, comporta la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale reato, per essere lo stesso estinto per prescrizione, con la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio a carico dello TO mediante l'eliminazione del relativo aumento di pena, pari a tre mesi di reclusione. Nel resto anche il ricorso proposto dallo TO deve essere dichiarato inammissibile a cagione della genericità e della manifesta infondatezza delle doglianze cui è stato affidato. Ciò impedisce il rilievo della estinzione per prescrizione dei residui reati di cui ai capi O e AM ascritti allo TO, in quanto l'inammissibilità originaria del ricorso relativo a tali capi, che sono autonomi rispetto a quello concernente il reato di cui al capo AT, esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado in relazione a tali capi, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità in relazione a tali autonomi capi, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966, con la quale è stato chiarito che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido 10 rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello;
conf. Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Bruno, Rv. 270130).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TO NC, limitatamente al reato di cui al capo AT), per essere il residuo reato estinto per prescrizione ed elimina la relativa di pena di mesi tre di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di TO NC. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DI PE limitatamente al reato di cui al capo AT), per essere il residuo reato estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. ed elimina la relativa di pena di tre mesi di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso di DI PE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di MA UR e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4/2/2021