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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 623/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3287/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio 80021 Afragola NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1155/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 23/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2943 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7889/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza ex art. 17 bis D.Lgs. 546/1992, regolarmente notificato al Comune di Afragola in data 16.2.2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 2943/2023, notificato in data 20.12.2023, avente ad oggetto l'omesso e/o parziale versamento IMU, anno d'imposta 2018, per l'importo di € 44,00, oltre interessi e sanzioni, relativo all'immobile identificato in catasto al fl. 10, p.lla 1632, sub.
3.. Eccepiva l'istante che, per detto immobile, era stato stipulato e registrato, in data 4.10.2018, contratto di locazione con “cedolare secca”, sicché, in forza degli artt. 54 e 55 della legge di stabilità del 2016, aveva diritto ad una riduzione del 25% dell'imposta in questione.
Nonostante l'avvenuta comunicazione del contratto e della sussistenza del relativo beneficio, alcun provvedimento in autotutela era stato adottato dall'Ente Locale, così rendendosi necessario l'odierno giudizio, al fine di ottenere l'annullamento del gravato avviso. In data 16.1.2025, il Comune di Afragola depositava proprie controdeduzioni, in violazione del termine stabilito dall'art. 23 D.Lgs. 546/1992, limitandosi a rilevare la propria carenza di legittimazione passiva, spettando al Concessionario la notifica dell'avviso di accertamento.
Alla pubblica udienza del 20.1.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
Invero, in data 10\01\2025, entro i termini di legge, la contribuente depositava regolari memorie illustrative, nelle quali dopo aver fatto notare la mancata costituzione di controparte in tale data del 10\01\25, deduceva che, nelle more, era stato notificato un altro avviso di accertamento, identico a quello impugnato, ma per l'anno 2019. In questo caso, tuttavia, a fronte della autotutela, che si allegava in atti, si era ricevuto lo sgravio, per l'annualità 2019, sulla base delle medesime eccezioni sollevate nella causa nrg 6051\2024, senza tuttavia riuscire ad ottenere lo sgravio anche per l'annualità del 2018 relativa alla causa in corso. Anzi, per la annualità
2018, il Comune, in data 18.09.2024 aveva provveduto a riscuotere coattivamente (come da documento in del 30.09.2024) dal conto corrente della dr.ssa Ricorrente_1 la somma ben più superiore di quella portato in atto impugnato (€ 72,64), pari ad € 125,77.
All'esito dell'udienza di discussione, il primo giudice emetteva la Sentenza di rigetto della domanda della contribuente, con la seguente motivazione: “Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata intimazione di pagamento in data 20.12.2023 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 16.2.2024, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui al combinato disposto degli artt. 17 bis e 21 D. Lgs. 546/1992. Tanto precisato, rileva la Corte che la ricorrente Ricorrente_1 ha eccepito la nullità del gravato avviso, non avendo il Comune di Afragola tenuto in considerazione la riduzione del 25% dell'imposta richiesta, a seguito della stipula del contratto di affitto, a canone concordato, relativo all'immobile oggetto di tassazione, come previsto dall'art. 2 comma 3 l. 431/1998.
Sul punto, rileva la Corte che la comunicazione dell'avvenuta registrazione del contratto con cedolare secca, risulta pervenuta al Comune di Afragola soltanto in data 17.9.2019, ben oltre, dunque, il maturarsi dei termini di pagamento (giugno-dicembre) dell'IMU per l'anno di imposta richiesto (2018), con conseguente legittimità dell'operato dell'Ente Locale. Il ricorso, pertanto, non può che essere disatteso. Nulla è dovuto per le spese, che restano a carico del ricorrente, in ragione della mancata costituzione in giudizio di parte resistente". Solo in data 16.1.2025, il Comune di Afragola si costituiva in giudizio e depositava le proprie controdeduzioni, in violazione del termine stabilito dall'art. 23 D.Lgs. 546/1992, limitandosi a rilevare la propria carenza di legittimazione passiva, spettando al Concessionario la notifica dell'avviso di accertamento.
Presenta appello la contribuente, evidenziando che l'obbligo che imponeva negli anni 2018 e 2019 al contribuente di comunicare l'avvenuta registrazione del contratto di locazione con cedolare secca, così come indicato ne sentenza gravata, non poneva tuttavia un termine preciso per adempiere a tale obbligo;
ad ogni modo, dal 2019 e fino alla data di notifica del ricorso itroduttivo (16.02.2024) e fino alla iscrizione a ruolo
(15.03.2024), il Comune poteva ben prendere atto della sussitenza del diritto alla detrazione per effetto della dichiarazione resa per il 2019.
Non risulta costituito il Comune di Afragola, ancorché risulti regolarmente notificato l'atto di appello.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
La Corte osserva che il diritto alla riduzione del 25% dell'IMU, a seguito della stipula del contratto di affitto a canone concordato, come previsto dall'art. 2 comma 3 l. 431/1998, non risulta subordinato per legge a termini decadenziali perentori in caso di omessa dichiarazione all'Ente comunale, il quale può prevedere nei propri regolamenti l'obbligo di comunicazione di avvenuta registrazione dei contratti a fini di verifica e controllo, non avendo tuttavia tale comunicazione nè carattere istitutivo del predetto diritto, fissato dalla norma, nè potendo eventali termini previsti dai regolamenti comunali intendersi come perentori, ma al più ordinatori.
Nella controversia in questione, dall'esame della documentazione in atti, incontestato il diritto alla riduzione del 25% dell'IMU per l'immobile oggetto di tassazione di proprietà della contribuente, deve quindi valutarsi se la dichiarazione pervenuta al Comune in data 17.09.2019 svolga i suoi effetti solo per le annualità successive e non anche per quella precedente, qui in contestazione, del 2018. La risposta deve essere affermativa, in quanto: da un lato, il il termine fissato dal Comune di Afragola non ha carattere perentorio, ma al più ordinatorio;
dall'altro, come evidenziato dalla contribuente, tale obbligo è stato adempiuto dalla contribuente in data 17.09.2019, rendendo, dunque, ben chiaro al Comune di Afragola, almeno da tale data, la sussistenza del diritto ad ottenere una quota inferiore del 25% rispetto al Tributo IMU. D'altronde, non prima dell'anno 2019 il Comune di Afragola ha potuto interessarsi della questione che ci occupa, dato che la scadenza per il versamento del Tributo IMU era al 31.12.2018, e che, inoltre, l'avviso di accertamento esecutivo della Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2018 è stato emesso con Provvedimento n. 2943 del 13.11.2023 e notificato per la prima volta in data 20.12.2023. Inoltre dopo la data di notifica vi è stata la regolare presentazione dell'autotutela. Dunque, dal 2019 e fino alla data di notifica del Ricorso per la causa di I° grado (16.02.2024) e fino alla iscrizione a ruolo (15.03.2024) il Comune poteva ben prendere atto del diritto alla riduzione del 25% anche per l'anno 2018. L'obbligo del contribuente, in sede di dichiarazione, al fine di versare l'IMU dovuta annualmente, era quello appunto in dichiarazione di specificare i motivi per cui si versava una somma inferiore al 100%, stante appunto il diritto alla esenzione di cui si poteva ben godere.
A tal punto, il Comune, nel caso non si fosse accorto della comunicazione di registrazione di contratto di locazione con cedolare secca, documento, comunque, da esso stesso protocollato, visto soprattutto che per ogni anno seguente al 2018, la contribuente ha continuato a versare sempre il 75% della imposta IMU, avrebbe potuto anche chiederne conto, mediante avviso bonario, al fine di ottenere delucidazioni.
La sentenza gravata deve quindi essere integralmente riformata e l'atto impugnato annullato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3287/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio 80021 Afragola NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1155/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 23/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2943 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7889/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza ex art. 17 bis D.Lgs. 546/1992, regolarmente notificato al Comune di Afragola in data 16.2.2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 2943/2023, notificato in data 20.12.2023, avente ad oggetto l'omesso e/o parziale versamento IMU, anno d'imposta 2018, per l'importo di € 44,00, oltre interessi e sanzioni, relativo all'immobile identificato in catasto al fl. 10, p.lla 1632, sub.
3.. Eccepiva l'istante che, per detto immobile, era stato stipulato e registrato, in data 4.10.2018, contratto di locazione con “cedolare secca”, sicché, in forza degli artt. 54 e 55 della legge di stabilità del 2016, aveva diritto ad una riduzione del 25% dell'imposta in questione.
Nonostante l'avvenuta comunicazione del contratto e della sussistenza del relativo beneficio, alcun provvedimento in autotutela era stato adottato dall'Ente Locale, così rendendosi necessario l'odierno giudizio, al fine di ottenere l'annullamento del gravato avviso. In data 16.1.2025, il Comune di Afragola depositava proprie controdeduzioni, in violazione del termine stabilito dall'art. 23 D.Lgs. 546/1992, limitandosi a rilevare la propria carenza di legittimazione passiva, spettando al Concessionario la notifica dell'avviso di accertamento.
Alla pubblica udienza del 20.1.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
Invero, in data 10\01\2025, entro i termini di legge, la contribuente depositava regolari memorie illustrative, nelle quali dopo aver fatto notare la mancata costituzione di controparte in tale data del 10\01\25, deduceva che, nelle more, era stato notificato un altro avviso di accertamento, identico a quello impugnato, ma per l'anno 2019. In questo caso, tuttavia, a fronte della autotutela, che si allegava in atti, si era ricevuto lo sgravio, per l'annualità 2019, sulla base delle medesime eccezioni sollevate nella causa nrg 6051\2024, senza tuttavia riuscire ad ottenere lo sgravio anche per l'annualità del 2018 relativa alla causa in corso. Anzi, per la annualità
2018, il Comune, in data 18.09.2024 aveva provveduto a riscuotere coattivamente (come da documento in del 30.09.2024) dal conto corrente della dr.ssa Ricorrente_1 la somma ben più superiore di quella portato in atto impugnato (€ 72,64), pari ad € 125,77.
All'esito dell'udienza di discussione, il primo giudice emetteva la Sentenza di rigetto della domanda della contribuente, con la seguente motivazione: “Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata intimazione di pagamento in data 20.12.2023 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 16.2.2024, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui al combinato disposto degli artt. 17 bis e 21 D. Lgs. 546/1992. Tanto precisato, rileva la Corte che la ricorrente Ricorrente_1 ha eccepito la nullità del gravato avviso, non avendo il Comune di Afragola tenuto in considerazione la riduzione del 25% dell'imposta richiesta, a seguito della stipula del contratto di affitto, a canone concordato, relativo all'immobile oggetto di tassazione, come previsto dall'art. 2 comma 3 l. 431/1998.
Sul punto, rileva la Corte che la comunicazione dell'avvenuta registrazione del contratto con cedolare secca, risulta pervenuta al Comune di Afragola soltanto in data 17.9.2019, ben oltre, dunque, il maturarsi dei termini di pagamento (giugno-dicembre) dell'IMU per l'anno di imposta richiesto (2018), con conseguente legittimità dell'operato dell'Ente Locale. Il ricorso, pertanto, non può che essere disatteso. Nulla è dovuto per le spese, che restano a carico del ricorrente, in ragione della mancata costituzione in giudizio di parte resistente". Solo in data 16.1.2025, il Comune di Afragola si costituiva in giudizio e depositava le proprie controdeduzioni, in violazione del termine stabilito dall'art. 23 D.Lgs. 546/1992, limitandosi a rilevare la propria carenza di legittimazione passiva, spettando al Concessionario la notifica dell'avviso di accertamento.
Presenta appello la contribuente, evidenziando che l'obbligo che imponeva negli anni 2018 e 2019 al contribuente di comunicare l'avvenuta registrazione del contratto di locazione con cedolare secca, così come indicato ne sentenza gravata, non poneva tuttavia un termine preciso per adempiere a tale obbligo;
ad ogni modo, dal 2019 e fino alla data di notifica del ricorso itroduttivo (16.02.2024) e fino alla iscrizione a ruolo
(15.03.2024), il Comune poteva ben prendere atto della sussitenza del diritto alla detrazione per effetto della dichiarazione resa per il 2019.
Non risulta costituito il Comune di Afragola, ancorché risulti regolarmente notificato l'atto di appello.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
La Corte osserva che il diritto alla riduzione del 25% dell'IMU, a seguito della stipula del contratto di affitto a canone concordato, come previsto dall'art. 2 comma 3 l. 431/1998, non risulta subordinato per legge a termini decadenziali perentori in caso di omessa dichiarazione all'Ente comunale, il quale può prevedere nei propri regolamenti l'obbligo di comunicazione di avvenuta registrazione dei contratti a fini di verifica e controllo, non avendo tuttavia tale comunicazione nè carattere istitutivo del predetto diritto, fissato dalla norma, nè potendo eventali termini previsti dai regolamenti comunali intendersi come perentori, ma al più ordinatori.
Nella controversia in questione, dall'esame della documentazione in atti, incontestato il diritto alla riduzione del 25% dell'IMU per l'immobile oggetto di tassazione di proprietà della contribuente, deve quindi valutarsi se la dichiarazione pervenuta al Comune in data 17.09.2019 svolga i suoi effetti solo per le annualità successive e non anche per quella precedente, qui in contestazione, del 2018. La risposta deve essere affermativa, in quanto: da un lato, il il termine fissato dal Comune di Afragola non ha carattere perentorio, ma al più ordinatorio;
dall'altro, come evidenziato dalla contribuente, tale obbligo è stato adempiuto dalla contribuente in data 17.09.2019, rendendo, dunque, ben chiaro al Comune di Afragola, almeno da tale data, la sussistenza del diritto ad ottenere una quota inferiore del 25% rispetto al Tributo IMU. D'altronde, non prima dell'anno 2019 il Comune di Afragola ha potuto interessarsi della questione che ci occupa, dato che la scadenza per il versamento del Tributo IMU era al 31.12.2018, e che, inoltre, l'avviso di accertamento esecutivo della Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2018 è stato emesso con Provvedimento n. 2943 del 13.11.2023 e notificato per la prima volta in data 20.12.2023. Inoltre dopo la data di notifica vi è stata la regolare presentazione dell'autotutela. Dunque, dal 2019 e fino alla data di notifica del Ricorso per la causa di I° grado (16.02.2024) e fino alla iscrizione a ruolo (15.03.2024) il Comune poteva ben prendere atto del diritto alla riduzione del 25% anche per l'anno 2018. L'obbligo del contribuente, in sede di dichiarazione, al fine di versare l'IMU dovuta annualmente, era quello appunto in dichiarazione di specificare i motivi per cui si versava una somma inferiore al 100%, stante appunto il diritto alla esenzione di cui si poteva ben godere.
A tal punto, il Comune, nel caso non si fosse accorto della comunicazione di registrazione di contratto di locazione con cedolare secca, documento, comunque, da esso stesso protocollato, visto soprattutto che per ogni anno seguente al 2018, la contribuente ha continuato a versare sempre il 75% della imposta IMU, avrebbe potuto anche chiederne conto, mediante avviso bonario, al fine di ottenere delucidazioni.
La sentenza gravata deve quindi essere integralmente riformata e l'atto impugnato annullato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese.