Articolo 396 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 396.
(Oggetti appartenenti a cittadini italiani)


In caso di morte in navigazione di un cittadino italiano, se il luogo di primo approdo della nave sia all'estero, l'autorita' consolare, qualora non abbia la possibilita' di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo avere proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, ritira una copia dell'inventario e nel caso che la nave sia diretta a un porto nazionale da' incarico al comandante della nave di consegnare gli oggetti, i documenti e i valori all'autorita' marittima mercantile del porto nazionale di primo approdo;
se la nave non e' diretta a un porto nazionale provvede a inoltrare gli oggetti, i documenti e i valori all'ufficio di porto di iscrizione del defunto se trattasi di marittimo, e all'ufficio di porto nella cui circoscrizione e' compreso il luogo di ultimo domicilio del defunto se trattasi di passeggero.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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