Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965 che modifica, con l'inserzione di una Parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) firmato a Ginevra il 30 ottobre 1947.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965 che modifica, con l'inserzione di una Parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) firmato a Ginevra il 30 ottobre 1947.