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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/12/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3820/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3820/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALVO ELENA Parte_1 C.F._1
SARA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LISA Controparte_1 C.F._2
GI EO
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 2.12.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.9.2023 la ricorrente chiedeva la regolamentazione della responsabilità genitoriale relativamente al figlio , nato il [...] dalla relazione sentimentale avuta con il Per_1 resistente.
In particolare, domandava l'affido esclusivo del minore con collocamento presso la madre, con facoltà del padre di vederlo in modalità protetta, posto che il resistente era solito abusare di sostanze alcoliche e aveva verbalmente minacciato la madre, e la corresponsione da parte del padre di un assegno mensile di € 800, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto inaudita altera parte del 26.9.2023 veniva disposto che il padre potesse vedere il figlio solo in spazio protetto predisposto dai servizi sociali di Somma Lombardo.
Successivamente (ancora prima della costituzione del resistente) le parti avviavano un percorso Co.ge e la stessa ricorrente chiedeva che venisse consentito al padre di frequentare in occasione degli Per_1 allenamenti e delle partite, senza pernotto.
Il resistente si costituiva e domandava, oltre alla revoca dei provvedimenti resi inaudita altera parte,
l'affido condiviso e proponeva un calendario di frequentazione del minore con mantenimento diretto.
All'esito della prima udienza il GD prevedeva:
“affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio una settimana due pomeriggi a settimana di preferenza il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva e l'altra settimana dal venerdì dall'uscita di scuola sino a lunedì mattina.
Prevede che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento un assegno mensile a decorrere dal presente mese di € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano.
L'assegno unico per il minore sarà percepito integralmente dalla madre”.
A marzo 2025 il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice estensore che il 12.11.2025 procedeva all'ascolto di . Per_1
All'esito dell'istruttoria, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nella misura di cui al prosieguo.
pagina 2 di 7 1) Affido, collocamento e frequentazione padre/figlio
Ritiene il Tribunale che la domanda di affido esclusivo materno possa essere accolta limitatamente all'ambito scolastico e medico.
Si osserva che, nel 2023, la relazione fra i genitori di era pessima e vi erano criticità in Per_1 entrambe le parti. Il Co.Ge., infatti, riportava: “Il clima genitoriale colto dai due colloqui effettuati e soprattutto dai contenuti della comunicazione avvenuta via chat tra le Parti, evidenzia una situazione molto critica e meritevole di attenzione.
Ad oggi non sembrano esserci i presupposti per un intervento di Coordinazione Genitoriale, che richiede una motivazione sostanziale per affrontare i nodi critici che riguardano esclusivamente il benessere del minore. Ciò che è emerso, da parte del SI , è un vissuto di astio e di CP_1 rivendicazione nei confronti della SIa , da cui si rileva una profonda difficoltà ad Parte_1 andare avanti e superare il “lutto” legato alla fine della storia con la ex compagna, che lo muove tuttora e che motiverebbe in parte il suo approccio e le modalità relazionali con cui si rapporta alla SIa , anche solo nel chiedere e/o rispondere a questioni inerenti il bambino. Parte_1
Si ritiene che per il SI , come indicato anche dallo stesso Giudice, sia prioritario e CP_1 indispensabile intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale che possa aiutarlo a gestire meglio i suoi vissuti emotivi che a volte travalicano e che non riesce a contenere, in questo caso neanche con il supporto della Coordinazione.
La SIa segue un suo percorso terapeutico e sebbene appaia parzialmente più in grado Parte_1 di arginare e gestire i vissuti relativi alle pregresse dinamiche di coppia, anche lei scivola ancora in meccanismi poco funzionali, lasciandosi coinvolgere ed invischiare”.
Successivamente, come riferito da entrambi i genitori ai SS, la conflittualità si riduceva e i rapporti venivano descritti come “civili” (si vedano le relazioni depositate ad aprile, ottobre, novembre 2025).
I SS relativamente alla AT riportavano:
pagina 3 di 7 Ciò premesso, ritiene il Tribunale di dover disporre l'affido esclusivo alla madre limitatamente alle materie sopra indicate, essendo emerso dall'istruttoria che la madre è il genitore che si occupa in maniera pressoché esclusiva delle esigenze del minore relative a detti ambiti e che il padre non sempre
è immediatamente reperibile o affidabile. La madre, quindi, deve essere messa in condizione di provvedere tempestivamente alle esigenze di dando l'autorizzazione (a titolo esemplificativo) Per_1 per gite, progetti scolastici, visite mediche di routine (le decisioni di maggiore importanza in ambito medico e scolastico dovranno comunque essere assunte congiuntamente dai genitori, così come la dovrà tempestivamente informare il delle decisioni assunte in maniera autonoma e Parte_1 CP_1 non di maggior rilievo).
A titolo esemplificativo, nell'estate 2025 il andava ad per due mesi senza chiarire le CP_1 CP_2 ragioni dell'allontanamento e in detto periodo nemmeno frequentava . Per_1
Lo stesso minore riportava che era la madre il genitore che si occupava della sua quotidianità, ad eccezione del contesto sportivo: “Con mamma sto di più, lei è più responsabile, in ambito scolastico
(compiti, studio, materiale scolastico), mi trovo meglio;
con papà, invece, dato che lui è molto sportivo, mi diverto di più. Però è giusto così perché mamma è più responsabile.
C'è stato un periodo in cui papà è stato due mesi ad Ibiza, ma nell'ultimo mese lo vedo meglio di prima, prima non ci stavo benissimo, è sempre mio papà ovviamente, ma nell'ultimo mese meglio.
Il calendario che sto seguendo è:
pagina 4 di 7 Settimana 1 con la mamma tutta la settimana e da venerdì a domenica con papà;
Settimana 2 lunedì con la mamma;
martedì con papà, mercoledì con la mamma;
giovedì con papà, venerdì, sabato e domenica con la mamma.
Io ormai sono abituato quindi mi ci trovo, non vorrei stare di più con papà, cioè nel senso ora abita con i nonni quindi mi è uguale.
Per me non cambia vederlo con o senza i nonni.
A Natale di solito trascorro la vigilia con la mamma e il 25 con il papà; questo Natale vengono gli amici della mamma e due amici miei alla vigilia;
il 25 invece vado da papà con tutti i parenti, la nonna paterna cucina benissimo.
Gli altri giorni, invece, è uguale, seguo il calendario normale.
Se devo decidere che sport fare parlo con papà; per la scuola con la mamma.
Loro mi fanno scegliere, non ci sono state discussioni per le mie scelte.
Io ho un cellulare con i tempi di uso limitati, ho anche una sim. Chiamo liberamente papà quando sono da mamma e lo stesso vale per quando sto da papà.
Non ho niente altro da dire, sto bene”.
Ancora, il padre non risulta regolare nel pagamento dell'assegno di € 300 e delle spese straordinarie.
Infine, si deve considerare anche la condotta processuale del resistente. Dopo essersi costituito, dal febbraio 2025 il resistente ometteva di partecipare alle udienze.
Non può, invece, essere disposto l'affido esclusivo alla madre in ogni ambito, atteso che è comunque emerso che in altri contesti, quale quello sportivo, il padre è il genitore di riferimento. , Per_1 inoltre, risulta profondamente legato ad entrambi i genitori, che sono attivamente presenti nella sua vita. Pertanto, non si ritiene di dover ulteriormente limitare la responsabilità del padre, atteso che detta limitazione non pare rispondere alle esigenze del minore.
Deve, poi, essere disposto il prevalente collocamento di presso la madre e confermato il Per_1 calendario ad oggi in essere, in quanto tutte le parti ed il minore riferivano di trovarlo adeguato.
precisava di non volere incrementare la frequentazione con il padre che, comunque, frequenta Per_1 in maniera significativa.
Pertanto, il minore starà con il padre a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera e, nella settimana con week end di competenza della madre, il martedì ed il giovedì con pernotto.
Inoltre, il minore trascorrerà con la madre il 24 dicembre e con il padre il 25 dicembre.
Santo Stefano, il 31 dicembre, l'1 ed il 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta verranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni. pagina 5 di 7 Nel periodo estivo, potrà trascorrere con i genitori quindici giorni - anche non consecutivi. Per_1
Ogni genitore avrà cura di comunicare all'altro il periodo di ferie che intende trascorrere con il figlio e la località prescelta entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
2) Aspetto economico
In relazione all'aspetto economico, si ritiene di confermare quanto già previsto dal GD, con la precisazione che, attesa la difficoltà materna ad ottenere il pagamento delle spese straordinarie, si deve prevedere che il padre paghi mensilmente anche € 50 a titolo di spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi.
Il padre, quindi, mensilmente dovrà corrispondere € 350, di cui € 50 a titolo di acconto spese straordinarie.
Le spese straordinarie saranno ripatite al 50% fra i genitori e regolate come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano.
L'AUU continuerà ad essere percepito dalla madre, quale genitore collocatario (Cass. n. 4672/2025).
Infine, non può essere accolta la domanda materna di ordinare, ex art. 473bis.36 cpc, al resistente di prestare idonea garanzia, in quanto indeterminata (non si capisce esattamente quale garanzia venga richiesta, personale, reale, da parte di terzi, etc.).
L'originaria domanda materna di prevedere un assegno a carico del padre di € 800,00 al mese, successivamente ridotto ad € 550 è sproporzionata rispetto ai redditi delle parti.
La ricorrente è proprietaria dell'immobile dove vive, per il quale paga un mutuo di € 400, ha un reddito imponibile di € 37.000 (corrispondente a circa € 2.450 ricalcolato su 12 mensilità- si veda la documentazione depositata a settembre 2025) e percepisce € 180 al mese di AUU.
Il resistente, invece, nel 2023 aveva un reddito imponibile di € 28.132,00, nel 2022 di € 17.110 (si veda la relazione della Guardia di Finanza).
Da ultimo, riferiva ai SS di avere uno stipendio di circa € 1.300 nel 2025, essendo stato assunto a tempo determinato.
Il resistente, vivendo con i genitori, non risulta avere spese abitative.
*
Attesa la prevalente ma non totale soccombenza del resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento di due terzi di spese di lite della ricorrente, mentre il rimanente terzo deve essere compensato.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dispone l'affido esclusivo di alla madre limitatamente all'ambito scolastico e medico. Per_1
Per il resto, dispone l'affido condiviso;
2) colloca il minore prevalentemente presso la madre;
3) disciplina la frequentazione padre/figlio come in parte motiva;
4) attribuisce l'EG IC alla madre;
5) pone a carico delle parti l'onere di sostenere le spese straordinarie in ragione del 50 % per ciascuna come da Protocollo della Corte di Appello di Milano attualmente in vigore;
6) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di corrispondendo Per_1 alla madre un assegno mensile di € 350,00 (di cui € 50 a titolo di acconto spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi) entro il giorno 10 di ogni mese a far tempo dal deposito del ricorso ed annualmente soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
7) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente di € 4.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, a titolo di compensi e compensa per il resto le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3820/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALVO ELENA Parte_1 C.F._1
SARA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LISA Controparte_1 C.F._2
GI EO
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 2.12.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.9.2023 la ricorrente chiedeva la regolamentazione della responsabilità genitoriale relativamente al figlio , nato il [...] dalla relazione sentimentale avuta con il Per_1 resistente.
In particolare, domandava l'affido esclusivo del minore con collocamento presso la madre, con facoltà del padre di vederlo in modalità protetta, posto che il resistente era solito abusare di sostanze alcoliche e aveva verbalmente minacciato la madre, e la corresponsione da parte del padre di un assegno mensile di € 800, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto inaudita altera parte del 26.9.2023 veniva disposto che il padre potesse vedere il figlio solo in spazio protetto predisposto dai servizi sociali di Somma Lombardo.
Successivamente (ancora prima della costituzione del resistente) le parti avviavano un percorso Co.ge e la stessa ricorrente chiedeva che venisse consentito al padre di frequentare in occasione degli Per_1 allenamenti e delle partite, senza pernotto.
Il resistente si costituiva e domandava, oltre alla revoca dei provvedimenti resi inaudita altera parte,
l'affido condiviso e proponeva un calendario di frequentazione del minore con mantenimento diretto.
All'esito della prima udienza il GD prevedeva:
“affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio una settimana due pomeriggi a settimana di preferenza il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva e l'altra settimana dal venerdì dall'uscita di scuola sino a lunedì mattina.
Prevede che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento un assegno mensile a decorrere dal presente mese di € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano.
L'assegno unico per il minore sarà percepito integralmente dalla madre”.
A marzo 2025 il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice estensore che il 12.11.2025 procedeva all'ascolto di . Per_1
All'esito dell'istruttoria, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nella misura di cui al prosieguo.
pagina 2 di 7 1) Affido, collocamento e frequentazione padre/figlio
Ritiene il Tribunale che la domanda di affido esclusivo materno possa essere accolta limitatamente all'ambito scolastico e medico.
Si osserva che, nel 2023, la relazione fra i genitori di era pessima e vi erano criticità in Per_1 entrambe le parti. Il Co.Ge., infatti, riportava: “Il clima genitoriale colto dai due colloqui effettuati e soprattutto dai contenuti della comunicazione avvenuta via chat tra le Parti, evidenzia una situazione molto critica e meritevole di attenzione.
Ad oggi non sembrano esserci i presupposti per un intervento di Coordinazione Genitoriale, che richiede una motivazione sostanziale per affrontare i nodi critici che riguardano esclusivamente il benessere del minore. Ciò che è emerso, da parte del SI , è un vissuto di astio e di CP_1 rivendicazione nei confronti della SIa , da cui si rileva una profonda difficoltà ad Parte_1 andare avanti e superare il “lutto” legato alla fine della storia con la ex compagna, che lo muove tuttora e che motiverebbe in parte il suo approccio e le modalità relazionali con cui si rapporta alla SIa , anche solo nel chiedere e/o rispondere a questioni inerenti il bambino. Parte_1
Si ritiene che per il SI , come indicato anche dallo stesso Giudice, sia prioritario e CP_1 indispensabile intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale che possa aiutarlo a gestire meglio i suoi vissuti emotivi che a volte travalicano e che non riesce a contenere, in questo caso neanche con il supporto della Coordinazione.
La SIa segue un suo percorso terapeutico e sebbene appaia parzialmente più in grado Parte_1 di arginare e gestire i vissuti relativi alle pregresse dinamiche di coppia, anche lei scivola ancora in meccanismi poco funzionali, lasciandosi coinvolgere ed invischiare”.
Successivamente, come riferito da entrambi i genitori ai SS, la conflittualità si riduceva e i rapporti venivano descritti come “civili” (si vedano le relazioni depositate ad aprile, ottobre, novembre 2025).
I SS relativamente alla AT riportavano:
pagina 3 di 7 Ciò premesso, ritiene il Tribunale di dover disporre l'affido esclusivo alla madre limitatamente alle materie sopra indicate, essendo emerso dall'istruttoria che la madre è il genitore che si occupa in maniera pressoché esclusiva delle esigenze del minore relative a detti ambiti e che il padre non sempre
è immediatamente reperibile o affidabile. La madre, quindi, deve essere messa in condizione di provvedere tempestivamente alle esigenze di dando l'autorizzazione (a titolo esemplificativo) Per_1 per gite, progetti scolastici, visite mediche di routine (le decisioni di maggiore importanza in ambito medico e scolastico dovranno comunque essere assunte congiuntamente dai genitori, così come la dovrà tempestivamente informare il delle decisioni assunte in maniera autonoma e Parte_1 CP_1 non di maggior rilievo).
A titolo esemplificativo, nell'estate 2025 il andava ad per due mesi senza chiarire le CP_1 CP_2 ragioni dell'allontanamento e in detto periodo nemmeno frequentava . Per_1
Lo stesso minore riportava che era la madre il genitore che si occupava della sua quotidianità, ad eccezione del contesto sportivo: “Con mamma sto di più, lei è più responsabile, in ambito scolastico
(compiti, studio, materiale scolastico), mi trovo meglio;
con papà, invece, dato che lui è molto sportivo, mi diverto di più. Però è giusto così perché mamma è più responsabile.
C'è stato un periodo in cui papà è stato due mesi ad Ibiza, ma nell'ultimo mese lo vedo meglio di prima, prima non ci stavo benissimo, è sempre mio papà ovviamente, ma nell'ultimo mese meglio.
Il calendario che sto seguendo è:
pagina 4 di 7 Settimana 1 con la mamma tutta la settimana e da venerdì a domenica con papà;
Settimana 2 lunedì con la mamma;
martedì con papà, mercoledì con la mamma;
giovedì con papà, venerdì, sabato e domenica con la mamma.
Io ormai sono abituato quindi mi ci trovo, non vorrei stare di più con papà, cioè nel senso ora abita con i nonni quindi mi è uguale.
Per me non cambia vederlo con o senza i nonni.
A Natale di solito trascorro la vigilia con la mamma e il 25 con il papà; questo Natale vengono gli amici della mamma e due amici miei alla vigilia;
il 25 invece vado da papà con tutti i parenti, la nonna paterna cucina benissimo.
Gli altri giorni, invece, è uguale, seguo il calendario normale.
Se devo decidere che sport fare parlo con papà; per la scuola con la mamma.
Loro mi fanno scegliere, non ci sono state discussioni per le mie scelte.
Io ho un cellulare con i tempi di uso limitati, ho anche una sim. Chiamo liberamente papà quando sono da mamma e lo stesso vale per quando sto da papà.
Non ho niente altro da dire, sto bene”.
Ancora, il padre non risulta regolare nel pagamento dell'assegno di € 300 e delle spese straordinarie.
Infine, si deve considerare anche la condotta processuale del resistente. Dopo essersi costituito, dal febbraio 2025 il resistente ometteva di partecipare alle udienze.
Non può, invece, essere disposto l'affido esclusivo alla madre in ogni ambito, atteso che è comunque emerso che in altri contesti, quale quello sportivo, il padre è il genitore di riferimento. , Per_1 inoltre, risulta profondamente legato ad entrambi i genitori, che sono attivamente presenti nella sua vita. Pertanto, non si ritiene di dover ulteriormente limitare la responsabilità del padre, atteso che detta limitazione non pare rispondere alle esigenze del minore.
Deve, poi, essere disposto il prevalente collocamento di presso la madre e confermato il Per_1 calendario ad oggi in essere, in quanto tutte le parti ed il minore riferivano di trovarlo adeguato.
precisava di non volere incrementare la frequentazione con il padre che, comunque, frequenta Per_1 in maniera significativa.
Pertanto, il minore starà con il padre a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera e, nella settimana con week end di competenza della madre, il martedì ed il giovedì con pernotto.
Inoltre, il minore trascorrerà con la madre il 24 dicembre e con il padre il 25 dicembre.
Santo Stefano, il 31 dicembre, l'1 ed il 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta verranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni. pagina 5 di 7 Nel periodo estivo, potrà trascorrere con i genitori quindici giorni - anche non consecutivi. Per_1
Ogni genitore avrà cura di comunicare all'altro il periodo di ferie che intende trascorrere con il figlio e la località prescelta entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
2) Aspetto economico
In relazione all'aspetto economico, si ritiene di confermare quanto già previsto dal GD, con la precisazione che, attesa la difficoltà materna ad ottenere il pagamento delle spese straordinarie, si deve prevedere che il padre paghi mensilmente anche € 50 a titolo di spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi.
Il padre, quindi, mensilmente dovrà corrispondere € 350, di cui € 50 a titolo di acconto spese straordinarie.
Le spese straordinarie saranno ripatite al 50% fra i genitori e regolate come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano.
L'AUU continuerà ad essere percepito dalla madre, quale genitore collocatario (Cass. n. 4672/2025).
Infine, non può essere accolta la domanda materna di ordinare, ex art. 473bis.36 cpc, al resistente di prestare idonea garanzia, in quanto indeterminata (non si capisce esattamente quale garanzia venga richiesta, personale, reale, da parte di terzi, etc.).
L'originaria domanda materna di prevedere un assegno a carico del padre di € 800,00 al mese, successivamente ridotto ad € 550 è sproporzionata rispetto ai redditi delle parti.
La ricorrente è proprietaria dell'immobile dove vive, per il quale paga un mutuo di € 400, ha un reddito imponibile di € 37.000 (corrispondente a circa € 2.450 ricalcolato su 12 mensilità- si veda la documentazione depositata a settembre 2025) e percepisce € 180 al mese di AUU.
Il resistente, invece, nel 2023 aveva un reddito imponibile di € 28.132,00, nel 2022 di € 17.110 (si veda la relazione della Guardia di Finanza).
Da ultimo, riferiva ai SS di avere uno stipendio di circa € 1.300 nel 2025, essendo stato assunto a tempo determinato.
Il resistente, vivendo con i genitori, non risulta avere spese abitative.
*
Attesa la prevalente ma non totale soccombenza del resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento di due terzi di spese di lite della ricorrente, mentre il rimanente terzo deve essere compensato.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dispone l'affido esclusivo di alla madre limitatamente all'ambito scolastico e medico. Per_1
Per il resto, dispone l'affido condiviso;
2) colloca il minore prevalentemente presso la madre;
3) disciplina la frequentazione padre/figlio come in parte motiva;
4) attribuisce l'EG IC alla madre;
5) pone a carico delle parti l'onere di sostenere le spese straordinarie in ragione del 50 % per ciascuna come da Protocollo della Corte di Appello di Milano attualmente in vigore;
6) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di corrispondendo Per_1 alla madre un assegno mensile di € 350,00 (di cui € 50 a titolo di acconto spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi) entro il giorno 10 di ogni mese a far tempo dal deposito del ricorso ed annualmente soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
7) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente di € 4.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, a titolo di compensi e compensa per il resto le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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