Art. 11.
Lo speciale assegno continuativo mensile di cui all' articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248 , e' ricalcolato sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate a sensi del decreto interministeriale 3 luglio 1980, valevole per il settore industriale.
A partire dal 1 luglio 1983 gli importi dello speciale assegno saranno ricalcolati sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate a norma dell'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , cosi' come modificato dalla presente legge.
In caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il requisito del grado di inabilita' permanente previsto dagli articoli 1, primo comma , e 8, primo comma, lettera b), della legge 5 maggio 1976, n. 248 , concernente lo speciale assegno continuativo mensile, e' ridotto dall'80 al 65 per cento.
Lo speciale assegno continuativo mensile di cui all' articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248 , e' ricalcolato sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate a sensi del decreto interministeriale 3 luglio 1980, valevole per il settore industriale.
A partire dal 1 luglio 1983 gli importi dello speciale assegno saranno ricalcolati sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate a norma dell'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , cosi' come modificato dalla presente legge.
In caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il requisito del grado di inabilita' permanente previsto dagli articoli 1, primo comma , e 8, primo comma, lettera b), della legge 5 maggio 1976, n. 248 , concernente lo speciale assegno continuativo mensile, e' ridotto dall'80 al 65 per cento.