Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 05/02/2026, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02242/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14554/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14554 del 2025, proposto da
Sezioni del Tiro A Segno Nazionale di Arezzo, Sezioni del Tiro A Segno Nazionale di Cividale del Friuli, Sezioni del Tiro A Segno Nazionale di Lucera, Sezioni del Tiro A Segno Nazionale di Pontecorvo, Sezioni del Tiro A Segno Nazionale di Savona, Natale Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato SI Mari, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Michelangelo 9 Portico 3;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Unione Italiana Tiro A Segno (UITS), rappresentata e difesa dagli avvocati Costantino Carugno, Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), Ministro per Lo Sport e i Giovani, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza della sentenza esecutiva n. 18966/2025 emessa dal TAR del Lazio, sez. I ter nel procedimento di cui al R.G. n. 4636/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e dell’Unione Italiana Tiro A Segno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. VA RC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso notificato il 14.11.2025 e depositato il 26.11.2025 le parti ricorrenti hanno adito il TAR del Lazio per l’ottemperanza della sentenza n. 18966/2025 emessa dal TAR Lazio, sez. I ter, con la quale è stato annullato il decreto del 5.3.2025 adottato dal Commissario straordinario dell’Unione Italiana Tiro a Segno (d’ora innanzi UITS) avente ad oggetto “ la revoca della delibera n. 2 del 14.1.2025 del Consiglio Direttivo UITS ” di convocazione dell’Assemblea Nazionale in sede elettiva per il rinnovo delle cariche nazionali dell’UITS per i giorni 15 e 16.3.2025, con conseguente obbligo immediato per il Commissario di convocare l’Assemblea Nazionale dell’UITS in seduta elettorale nei termini di cui all’art. 12 Statuto UITS;
- secondo quanto indicato dalle parti ricorrenti, malgrado le diverse diffide effettuate, il Commissario straordinario non ha ottemperato a quanto ordinato dall’anzidetta pronuncia, essendosi limitato a comunicare, in data 8.11.2025, di avere delle difficoltà a convocare con immediatezza l’Assemblea elettiva dell’UITS a causa dell’esistenza di asseriti problemi economici ed amministrativi; inoltre, nella stessa nota, dava solo atto di aver fissato, con decreto n. 70 del 4.11.2025, la data delle elezioni per il 23 e 24.5.2026, ma non di aver pure convocato l’Assemblea nel rispetto dei termini previsti dall’art. 12 statuto UITS;
- peraltro, come rilevato dalle parti ricorrenti, alcuna problematica economica poteva esservi rispetto allo svolgimento delle elezioni, poiché, diversamente da quanto indicato nella nota dell’8.11.2025 dal Commissario straordinario, nel bilancio di previsione del 2025 era stato stanziato l’importo di euro 125.951,68 per l’Assemblea nazionale; senza tralasciare, altresì, che nel giudizio RG. N. 4636/2025 già svoltosi innanzi al TAR Lazio, conclusosi con la sentenza di cui è stata chiesta l’ottemperanza, non è mai stato fatto cenno a problematiche analoghe;
- le parti ricorrenti hanno, altresì, rilevato una violazione dell’art. 12 co. 7 Statuto UITS, laddove prevede che l’Assemblea in seduta elettorale deve essere convocata entro il 15 marzo dell’anno successivo ai Giochi Olimpici estivi, nonché ogniqualvolta si renda necessario procedere al rinnovo degli organi elettivi; non a caso il Consiglio Direttivo uscente aveva già convocato l’Assemblea per il 15.3.2025;
- il 3.12.2025 si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa;
- il 19.12.2025 si costituiva in giudizio l’UITS, che, con memoria successiva, chiedeva il rigetto del gravame;
- all’udienza del 3.2.2026 la causa veniva trattenuta in decisione;
- il ricorso per l’ottemperanza, attivato in forza di quanto previsto dall’art. 112 co. 1 lett. b) c.p.a. (“ per le sentenze esecutive e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo ”; in effetti, ai sensi dell’art. 33 co. 2 c.p.a., le sentenze del G.A. sono esecutive e non risulta che la pronuncia in questione sia stata sospesa dal Consiglio di Stato, dove attualmente pende il giudizio), è fondato nei termini di seguito indicati;
- nello specifico, diversamente da come stabilito della sentenza n. 18966/2025 emessa dal TAR Lazio, sez. I ter, il Commissario straordinario dell’UITS risulta, dagli atti, aver solo provveduto a fissare la data delle elezioni per il 23 e 24.5.2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ma non anche, come ordinato nella citata pronuncia (“ con conseguente obbligo immediato per il Commissario straordinario di convocare l’Assemblea Nazionale dell’UITS in seduta elettorale nei termini indicati in parte motiva e nel rispetto dell’art. 12 Statuto UITS ”), a convocare l’Assemblea Nazionale dell’UITS in seduta elettorale nei termini previsti dall’art. 12 dello Statuto UITS;
- pertanto, pur non essendo opportuno né ormai possibile modificare la data delle elezioni già fissate (questo perché, da un lato, bisogna stabilire un termine per adempiere che decorra dalla data della presente decisione, e, dall’altro lato, deve pur sempre rispettarsi il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 12 statuto IUTS - “ l’assemblea in seduta elettorale è convocata e comunicata agli aventi diritto almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento ” - circostanza quest’ultima che già preclude la possibilità di fissare la data delle elezioni prima del 15.3.2026, come altresì chiesto dalle parti ricorrenti), deve essere, però, convocata l’Assemblea Nazionale dell’UITS in seduta elettorale in ottemperanza alla pronuncia azionata, valutando anche la possibilità di utilizzare a tale scopo i locali del CONI già in passato adibiti a questa finalità (in particolare il Salone d’Onore del CONI sito in Roma al Largo De Bosis n. 15);
- per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, pertanto, il ricorso di ottemperanza va accolto e, per l’effetto, il Commissario straordinario dell’UITS deve essere condannato ad eseguire quanto stabilito nel termine di dieci giorni decorrente dalla comunicazione oppure notifica della presente sentenza; si procede sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta , da individuarsi in un dirigente a cura del capo di Gabinetto del Ministero della Difesa, dirigente che provvederà allo scadere del termine assegnato al Commissario straordinario adottando ogni atto ritenuto necessario nel successivo termine di quindici giorni;
- le spese del giudizio, da compensarsi con riferimento al Ministero dell’Interno e al Ministero della Difesa, seguono, quanto alla posizione dell’UITS, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Commissario straordinario dell’UITS di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 18966/2025 emessa dal TAR Lazio, sez. I ter, convocando l’Assemblea Nazionale dell’UITS in seduta elettorale nel termine di dieci giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della presente decisione;
- nomina un dirigente da individuarsi a cura dal capo di Gabinetto del Ministero della Difesa quale Commissario ad acta - nel caso di perdurante inerzia del Commissario straordinario oltre il termine ad esso sopra assegnato - che provvederà nell’ulteriore termine di quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato al Commissario Straordinario.
Condanna l’UITS al pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre spese pari al 15%, IVA, CPA nonché alla restituzione del contributo unificato come per legge.
Spese compensate con riferimento alle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA AN, Presidente
VA RC, Referendario, Estensore
Silvia SI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA RC | DA AN |
IL SEGRETARIO