TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 07/12/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 281/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
In composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Riccardo De IT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa di primo grado iscritta in RG al n. 281 del 2025, promossa da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.ta Anna Rita Murgia e dal Prof. Avv. Bruno C.F._2
PP
Attori opponente contro
(CF e per essa quale sua procuratrice speciale, nuova CP_1 P.IVA_1 CP_2 denominazione assunta da , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Teodoro Carsillo
Convenuta opposta
Conclusioni:
Nell'interesse degli attori:
Voglia l'ecc.mo Tribunale adito dichiarare non sussistente il diritto dei creditori (procedente ed intervenuto) di procedere nell'esecuzione per evidente e palese incertezza dei crediti, privi dei requisiti ex art. 474 c.p.c., ciò anche al fine di non vanificare il diritto degli esecutati a richiedere la conversione del pignoramento. In subordine, voglia il Tribunale, previo accertamento tecnico, rideterminare i crediti per cui si procede anche alla luce dei Provvedimenti emessi dalla Procura della
Repubblica di Latina, già prodotti nella fase sommaria della presente opposizione. Con vittoria di spese.
1 R.G. n. 281/2025
Nell'interesse della convenuta:
Rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile, strumentale e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
In ogni caso, con vittoria si spese e compensi, maggiorati del rimborso spese generali, C.P.A. e .I.V.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli opponenti e con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 26 marzo Parte_1 Parte_2
2025, hanno introdotto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare promossa da poi proseguita da a seguito di precetto notificato nel 2018 per oltre € CP_4 CP_1
280.000 e successivo pignoramento. Essi deducono di essere vittime di usura, richiamando i benefici della legge n. 44/1999 e la pendenza di procedimenti penali contro funzionari della banca, nonché la nullità dell'accordo transattivo del 2021 rimasto ineseguito. Contestano la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti azionati, evidenziando irregolarità nella procedura esecutiva (mancata udienza ex art. 569 c.p.c., illegittima disposizione della vendita) e producono perizia di parte che accerta l'usurarietà degli interessi e l'erroneità del saldo debitorio. Chiedono dichiararsi insussistente il diritto dei creditori a procedere, ovvero rideterminarsi i crediti mediante accertamento tecnico, anche per consentire la conversione del pignoramento. Queste le conclusioni: Voglia l'ecc.mo Tribunale adito dichiarare non sussistente il diritto dei creditori
(procedente ed intervenuto) di procedere nell'esecuzione per evidente e palese incertezza dei crediti, privi dei requisiti ex art.
474 c.p.c., ciò anche al fine di non vanificare il diritto degli esecutati a richiedere la conversione del pignoramento. In subordine, voglia il Tribunale, previo accertamento tecnico, rideterminare i crediti per cui si procede anche alla luce dei
Provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica di Latina, già prodotti nella fase sommaria della presente opposizione.
Con vittoria di spese.
Prima ancora dell'emissione del decreto da parte del giudice, in data 5 aprile 2025, si è costituita la CP_1 contestando il ricorso e concludendo nel seguente modo: Rigettare l'avversa opposizione in quanto
[...] inammissibile, strumentale e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
In ogni caso, con vittoria si spese e compensi, maggiorati del rimborso spese generali, C.P.A. e .I.V.A.
Con decreto del 7 agosto 2025 il giudice ha fissato udienza di comparizione delle parti il giorno 28 ottobre
2025, disponendo che i ricorrenti procedessero alla notifica del decreto e del ricorso ai convenuti entro il termine del 10 settembre 2025.
All'udienza del 28 ottobre 2025 nessuno è comparso e il processo, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., è stato rinviato all'udienza del 4 novembre 2025. In quell'udienza sono comparsi i procuratori di entrambi le parti, ma solo il procuratore dell'opposta ha chiesto di decidere la causa.
2 R.G. n. 281/2025
Fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., le parti hanno discusso, riportandosi alle note illustrative autorizzate e tempestivamente depositate. Il giudice si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. li opponenti hanno depositato ricorso il 26 marzo 2025, ma non hanno provveduto alla sua notifica unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. La mancata notifica impedisce l'instaurazione del giudizio di merito, determinando l'improcedibilità della domanda per difetto di impulso processuale.
La costituzione anticipata della parte creditrice , avvenuta prima della vocatio in ius, è CP_1 irrituale e non sana il vizio, né attribuisce alla stessa un interesse autonomo alla prosecuzione, non essendo stata proposta domanda riconvenzionale né ravvisandosi utilità concreta nel rigetto nel merito dell'opposizione.
Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per mancata notifica dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto, non ricorrendo i presupposti per la prosecuzione d'ufficio.
Le spese devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., per mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
- Spese compensate.
Nuoro, 7 dicembre 2025
Il giudice
Riccardo De IT
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
In composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Riccardo De IT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa di primo grado iscritta in RG al n. 281 del 2025, promossa da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.ta Anna Rita Murgia e dal Prof. Avv. Bruno C.F._2
PP
Attori opponente contro
(CF e per essa quale sua procuratrice speciale, nuova CP_1 P.IVA_1 CP_2 denominazione assunta da , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Teodoro Carsillo
Convenuta opposta
Conclusioni:
Nell'interesse degli attori:
Voglia l'ecc.mo Tribunale adito dichiarare non sussistente il diritto dei creditori (procedente ed intervenuto) di procedere nell'esecuzione per evidente e palese incertezza dei crediti, privi dei requisiti ex art. 474 c.p.c., ciò anche al fine di non vanificare il diritto degli esecutati a richiedere la conversione del pignoramento. In subordine, voglia il Tribunale, previo accertamento tecnico, rideterminare i crediti per cui si procede anche alla luce dei Provvedimenti emessi dalla Procura della
Repubblica di Latina, già prodotti nella fase sommaria della presente opposizione. Con vittoria di spese.
1 R.G. n. 281/2025
Nell'interesse della convenuta:
Rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile, strumentale e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
In ogni caso, con vittoria si spese e compensi, maggiorati del rimborso spese generali, C.P.A. e .I.V.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli opponenti e con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 26 marzo Parte_1 Parte_2
2025, hanno introdotto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare promossa da poi proseguita da a seguito di precetto notificato nel 2018 per oltre € CP_4 CP_1
280.000 e successivo pignoramento. Essi deducono di essere vittime di usura, richiamando i benefici della legge n. 44/1999 e la pendenza di procedimenti penali contro funzionari della banca, nonché la nullità dell'accordo transattivo del 2021 rimasto ineseguito. Contestano la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti azionati, evidenziando irregolarità nella procedura esecutiva (mancata udienza ex art. 569 c.p.c., illegittima disposizione della vendita) e producono perizia di parte che accerta l'usurarietà degli interessi e l'erroneità del saldo debitorio. Chiedono dichiararsi insussistente il diritto dei creditori a procedere, ovvero rideterminarsi i crediti mediante accertamento tecnico, anche per consentire la conversione del pignoramento. Queste le conclusioni: Voglia l'ecc.mo Tribunale adito dichiarare non sussistente il diritto dei creditori
(procedente ed intervenuto) di procedere nell'esecuzione per evidente e palese incertezza dei crediti, privi dei requisiti ex art.
474 c.p.c., ciò anche al fine di non vanificare il diritto degli esecutati a richiedere la conversione del pignoramento. In subordine, voglia il Tribunale, previo accertamento tecnico, rideterminare i crediti per cui si procede anche alla luce dei
Provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica di Latina, già prodotti nella fase sommaria della presente opposizione.
Con vittoria di spese.
Prima ancora dell'emissione del decreto da parte del giudice, in data 5 aprile 2025, si è costituita la CP_1 contestando il ricorso e concludendo nel seguente modo: Rigettare l'avversa opposizione in quanto
[...] inammissibile, strumentale e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
In ogni caso, con vittoria si spese e compensi, maggiorati del rimborso spese generali, C.P.A. e .I.V.A.
Con decreto del 7 agosto 2025 il giudice ha fissato udienza di comparizione delle parti il giorno 28 ottobre
2025, disponendo che i ricorrenti procedessero alla notifica del decreto e del ricorso ai convenuti entro il termine del 10 settembre 2025.
All'udienza del 28 ottobre 2025 nessuno è comparso e il processo, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., è stato rinviato all'udienza del 4 novembre 2025. In quell'udienza sono comparsi i procuratori di entrambi le parti, ma solo il procuratore dell'opposta ha chiesto di decidere la causa.
2 R.G. n. 281/2025
Fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., le parti hanno discusso, riportandosi alle note illustrative autorizzate e tempestivamente depositate. Il giudice si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. li opponenti hanno depositato ricorso il 26 marzo 2025, ma non hanno provveduto alla sua notifica unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. La mancata notifica impedisce l'instaurazione del giudizio di merito, determinando l'improcedibilità della domanda per difetto di impulso processuale.
La costituzione anticipata della parte creditrice , avvenuta prima della vocatio in ius, è CP_1 irrituale e non sana il vizio, né attribuisce alla stessa un interesse autonomo alla prosecuzione, non essendo stata proposta domanda riconvenzionale né ravvisandosi utilità concreta nel rigetto nel merito dell'opposizione.
Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per mancata notifica dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto, non ricorrendo i presupposti per la prosecuzione d'ufficio.
Le spese devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., per mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
- Spese compensate.
Nuoro, 7 dicembre 2025
Il giudice
Riccardo De IT
3