CASS
Sentenza 21 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2023, n. 17046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17046 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI NORD nel procedimento a carico di: RA UM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/12/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Cennicola, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17046 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in preambolo, il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l'istanza formulata da BE TT intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha osservato che si trattava di delitti riguardanti stupefacenti, commessi in un ristrettissimo arco temporale, con il medesimo modus operandi. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, chiedendone l'annullamento, per la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. in punto di competenza in executivis. Il Pubblico Ministero ricorrente prospetta che l'ultima sentenza passata in giudicato, pur se emessa dal Tribunale di Napoli Nord, è stata riformata in modo sostanziale da quella della Corte di appello di Napoli in data 20 febbraio 2018, irrevocabile il 7 aprile 2019; di conseguenza la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avrebbe dovuto essere vagliata da quest'ultimo organo, non già dal Tribunale di Napoli Nord. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, con conclusioni scritte depositate in data 29 settembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. E' principio consolidato che la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020, D'Andretta, Rv. 279525; Sez. 1, n. 31946 del 4/07/ 2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, comma quarto, c.p.p. Altrettanto pacifico che quando la modificazione della pena irrogata in primo grado sia stata la conseguenza di una rielaborazione sostanziale (ad esempio nel caso del riconoscimento delle circostanze attenuanti, dell'esclusione 2 / di circostanze aggravanti, della modificazione del giudizio di comparazione, infine dell'applicazione della continuazione tra più reati), da parte del giudice d'appello la competenza funzionale a provvedere in ordine all'incidente di esecuzione appartiene a quest'ultimo, mentre la competenza funzionale spetta al giudice di primo grado, quando la Corte d'appello abbia riformato aspetti non sostanziali. E' stato, infatti, chiarito che «Sussiste la competenza della Corte di Appello in sede di esecuzione qualora la sentenza di secondo grado abbia modificato la pena in conseguenza di una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado, come, ad esempio, per effetto dell'applicazione o esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti» (Sez. 1, n. 3588 del 15/07/1994, Zaganelli, Rv. 199920). 3. Nel caso che ci occupa, la Corte di appello si è limitata a riconoscere nella massima estensione la diminuzione di pena riveniente dalla già avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado, sicché la riforma ha riguardato un aspetto non sostanziale;
ciò che radica la competenza in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che ha correttamente emesso il provvedimento. 4. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile. P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Cennicola, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17046 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in preambolo, il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l'istanza formulata da BE TT intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha osservato che si trattava di delitti riguardanti stupefacenti, commessi in un ristrettissimo arco temporale, con il medesimo modus operandi. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, chiedendone l'annullamento, per la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. in punto di competenza in executivis. Il Pubblico Ministero ricorrente prospetta che l'ultima sentenza passata in giudicato, pur se emessa dal Tribunale di Napoli Nord, è stata riformata in modo sostanziale da quella della Corte di appello di Napoli in data 20 febbraio 2018, irrevocabile il 7 aprile 2019; di conseguenza la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avrebbe dovuto essere vagliata da quest'ultimo organo, non già dal Tribunale di Napoli Nord. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, con conclusioni scritte depositate in data 29 settembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. E' principio consolidato che la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020, D'Andretta, Rv. 279525; Sez. 1, n. 31946 del 4/07/ 2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, comma quarto, c.p.p. Altrettanto pacifico che quando la modificazione della pena irrogata in primo grado sia stata la conseguenza di una rielaborazione sostanziale (ad esempio nel caso del riconoscimento delle circostanze attenuanti, dell'esclusione 2 / di circostanze aggravanti, della modificazione del giudizio di comparazione, infine dell'applicazione della continuazione tra più reati), da parte del giudice d'appello la competenza funzionale a provvedere in ordine all'incidente di esecuzione appartiene a quest'ultimo, mentre la competenza funzionale spetta al giudice di primo grado, quando la Corte d'appello abbia riformato aspetti non sostanziali. E' stato, infatti, chiarito che «Sussiste la competenza della Corte di Appello in sede di esecuzione qualora la sentenza di secondo grado abbia modificato la pena in conseguenza di una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado, come, ad esempio, per effetto dell'applicazione o esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti» (Sez. 1, n. 3588 del 15/07/1994, Zaganelli, Rv. 199920). 3. Nel caso che ci occupa, la Corte di appello si è limitata a riconoscere nella massima estensione la diminuzione di pena riveniente dalla già avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado, sicché la riforma ha riguardato un aspetto non sostanziale;
ciò che radica la competenza in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che ha correttamente emesso il provvedimento. 4. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile. P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente