Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2025, n. 19387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19387 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CA IS
ZI SI RENATA SESSA IRENE SCORDAMAGLIA CI LL
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 19387/2025 Roma, li, 23/06/2025
-Presidente -
Sent. n. sez. 531/2025 UP - 23/04/2025
- Relatore -
SENTENZA
R.G.N. 6826/2025
sul ricorso proposto da
AK El AI AB, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2024 della Corte d'appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
lette le conclusioni rassegnate in data 5 aprile 2025 dal Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 ottobre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a AK El AI AB per i reati di lesioni personali aggravate e di porto in luogo pubblico di strumento atto ad offendere (fatti commessi in Roma il 4 febbraio 2018 in danno di LY RI).
2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di AK El AI AB consta di tre motivi enunciati nei limiti necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
con
- Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 62 e 70 cod. pen. e il vizio di motivazione riguardo al diniego di riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante della provocazione. È dedotto che, al di là dell'incongruità del riferimento all'art. 70 cod. pen., non essendo stata contestata una realizzazione concorsuale del fatto di lesioni, il ricorrente sarebbe stato meritevole della mitigazione di pena discendente dalla diminuente invocata, avendo egli agito sull'onda dello stato d'ira provocatogli dalle espressioni gravemente offensive rivoltegli dalla parte offesa, persona di notevole prestanza fisica e adusa a comportamenti violenti, come attestato dalle sue pregresse condanne.
Firmato Da: IRENE SCORDAMAGLIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee20f0e1a13- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d812880d Firmato Da: CA IS Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
- Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione con riguardo alla statuizione di bilanciamento in equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva reiterata e specifica, contestata e ritenuta a suo carico. È dedotto che la sentenza impugnata sarebbe corredata sul punto da una motivazione di stile, non essendo state prese in considerazione, neppure per disattenderle, le argomentazioni difensive protese a mettere in evidenza le ragioni della condotta dell'imputato, che aveva reagito ad una condotta ingiusta altrui, e il buon comportamento processuale tenuto.
- Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e il vizio di motivazione con riguardo al diniego di applicazione delle sanzioni sostitutive richieste;
diniego fondato su un contenuto della norma di cui all'art. 59 della legge citata - che avrebbe stabilito una condizione ostativa alla loro applicazione in ipotesi di condanna dell'imputato per più di due volte per reati della stessa indole - non corrispondente a quello effettivo. È dedotto, peraltro, che il diniego delle pene sostitutive non potrebbe essere giustificato con il riferimento all'esistenza di procedenti penali in capo al richiedente, ma, piuttosto, con l'impossibilità di formulare, per un verso, un giudizio positivo in ordine all'idoneità di quelle pene a favorire il reinserimento sociale del condannato e, per altro verso, una prognosi fausta quanto al rispetto da parte di questi delle prescrizioni ad esse connesse.
3. Con memoria in data 17 aprile 2025 l'Avv. Patrizio Alecce ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.
1. Il primo motivo è infondato.
Il diniego di riconoscimento in favore dell'imputato della circostanza attenuante della provocazione è stato giustificato nella sentenza impugnata sulla base di un duplice ordine di ragioni: 1.) la mancanza di elementi atti a screditare la versione resa da LY RI, intervenuto a difesa di una ragazza molestata da AK El AI - che nell'occasione si accompagnava con altri -, il racconto del quale era, peraltro, riscontrato dal contenuto delle immagini estrapolate dalle riprese di un impianto di videosorveglianza;
II.) l'impossibilità di identificare nello stato d'ira, pur eventualmente cagionato all'imputato dalle espressioni di dileggio pronunciate nei suoi confronti dalla parte offesa, la causale psicologica della sua abnorme reazione. Orbene, insindacabile in questa sede la ricostruzione del fatto posta a fondamento della prima ratio decidendi, quanto alla seconda va dato atto che, con il rendere la motivazione sopra riportata, la Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto secondo cui «La circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira» (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823; Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, dep. 2014, Rv. 258678; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Rv. 248375). Infatti, l'eventuale dileggio verbale, per quanto grave, rivoltogli dalla parte offesa, non avrebbe potuto, giammai, giustificare l'applicazione dell'invocata attenuante all'imputato, che aveva attentato all'incolumità della parte offesa colpendola addirittura con un coltellino.
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Firmato Da: IRENE SCORDAMAGLIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee200e1a13- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d812880d Firmato Da: CA IS Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
Nondimeno, la spiegazione del comportamento della parte offesa, necessitato dall'urgenza di difendere una ragazza importunata da AK El AI, esclude in radice la possibilità della concessione della circostanza di cui si discute, posto che questa Corte si è pronunciata affermando che «Non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche» (Sez. 1, n. 21899 del 27/02/2024, Rv. 286420; Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, Rv. 273556; Sez. 5, n. 42826 del 16/07/2014, Rv. 261037; Sez. 1, n. 26298 del 11/12/2003, dep. 2004, Rv. 228122).
2. Anche il secondo motivo è infondato.
In disparte il rilievo secondo cui, ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen., in caso di applicazione della circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (come nel caso di specie) vi è il divieto di prevalenza su di essa delle circostanze attenuanti eventualmente riconosciute, va dato atto che la Corte territoriale ha comunque congruamente disatteso la richiesto di un più favorevole bilanciamento delle opposte circostanze, evocando l'intensità del dolo, che aveva animato l'agire dell'imputato, l'offensività della sua condotta, le modalità esecutive della stessa, che avevano destato un elevato allarme sociale. Soccorre, pertanto, il principio di diritto secondo cui «Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).
3. È, invece, fondato il terzo motivo.
L'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, intitolato «Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva» stabilisce che «La pena detentiva non può essere sostituita: a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive;
è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;
b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103; c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni». Dunque, la norma riportata non contempla tra le condizioni ostative all'applicazione delle pene sostitutive la condanna dell'imputato per più di due volte per reati della stessa indole, quale situazione evocata, invece, dalla Corte territoriale a sostegno del loro diniego. Premesso che questa Corte ha già chiarito che «In tema di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio,
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Firmato Da: IRENE SCORDAMAGLIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee200e1a13- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d812880d Firmato Da: CA IS Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
non comprensive dei precedenti penali» (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006), va, in ogni caso, ribadito che «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva (nella specie, in pena pecuniaria), non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa» (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, Rv. 287062; Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449).
4. Tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. In ragione della peculiarità della materia, è d'obbligo disporre ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, va effettuato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
Così deciso il 23/04/2025.
Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia
Il Presidente
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Firmato Da: IRENE SCORDAMAGLIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee200e1a13-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d812880d
Firmato Da: CA IS Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f