Sentenza 3 novembre 2022
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, nel caso di sospensione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l'espletamento di accertamenti peritali finalizzati all'adozione del provvedimento di confisca di bene sottoposto a sequestro, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 304, comma 5, cod. proc. pen., che è riferibile solo al caso di sospensione dei termini di custodia cautelare.
Commentario • 1
- 1. Il trust c.d. antimafia e l’attività di compliance antiriciclaggio della Banca.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 31 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2022, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2022 |
Testo completo
03360-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ALFREDO GUARDIANO Presidente Sent. n. sez. 1096/2022 CC 03/11/2022- MARIA TERESA BELMONTE EGLE PILLA Relatore - R.G.N. 1469/2022 PAOLA BORRELLI PIERANGELO CIRILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE presso CORTE APPELLO di LECCE ND AN nato a [...] il [...] в DE IS TO nato a [...] il [...] DE IS PI ON RI nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi DE IS ER nato a [...] il [...] TRUST PA.SA.MA. DE IS AS NA nato a [...] il [...] LA ER nato a [...] il [...] ND AN nato a [...] il [...] DE IS TO nato a [...] il [...] DE IS PI ON RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
1 -Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso: per l'accoglimento parziale del ricorso del Procuratore Generale di Lecce ed il conseguente annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, del decreto impugnato con riferimento alla misura di prevenzione personale, ai sensi dell'art. - 4 lett. b) e c) digs n. 159/2011, nei confronti di De RE VE e de RE PA, alla confisca della M.Slot s.r.l. e dei beni intestati a De RE VE e AR KA, alla fittizietà del trust Pa.Sa. Ma ed alla declaratoria di nullità. Dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto. -Dichiarare inammissibili i ricorsi di De RE TR, De RE OR e infondato il ricorso di DI NG, con ogni conseguente statuizione. -Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. LADISLAO MASSARI, per la ER interessata DI NG che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. -Lette le memorie di replica del difensore di fiducia, avv. LADISLAO MASSARI, per De RE TR RI e De RE OR e per la ER interessata DI NG che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. -Lette le memorie di replica del difensore di fiducia, avv. ANGELO LOIZZI, per De RE PA che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità/rigetto del ricorso presentato da Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce. -Lette le conclusioni scritte e le memorie di replica del difensore di fiducia, avv. MARIA GABRIELLA MASTROLIA, nell'interesse di De RE VE, De RE PA e della ER interessata AR KA che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità/rigetto del ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce. -Lette le conclusioni scritte del 24 maggio 2022 del difensore di fiducia, avv. FRANCESCO FASANO, per De RE VE che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità/rigetto del ricorso presentato da Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce. "Lette le memorie del difensore di fiducia dell'11 ottobre 2022 e del 14 ottobre 2022, avv. FRANCESCO FASANO, per De RE VE, che nel riportarsi alle conclusioni del 24 maggio 2022, ha insistito per la declaratoria di inammissibilità/rigetto del ricorso presentato da Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 22 ottobre 2021, depositato il 23 novembre 2021, la Corte d'appello di Lecce, in accoglimento delle impugnazioni del proposto De RE VE, dei terzi interessati AR KA e del legale rappresentante di Trust PA.SA.MA, ha rigettato la richiesta di confisca dei beni riconducibili al proposto e ordinato la restituzione del 40% delle quote sociali di M.Slot s.r.l e di tutti i beni riconducibili a De RE VE e AR KA;
in parziale accoglimento dell'impugnazione di De RE TR ON ha limitato alla quota del 58% la confisca dell'albergo di PO;
ha rigettato nel resto il ricorso di De RE TR ON ed i ricorsi di De RE OR, DI NG;
ha rigettato il ricorso del P.M. nei confronti di De RE VE e De RE PA.
2. Avverso siffatto decreto hanno proposto ricorso per cassazione attraverso i rispettivi difensori di fiducia, De RE TR ON RI, proposto, De RE OR, proposto, e attraverso il difensore e procuratore speciale DI NG, ER interveniente. Ha proposto ricorso altresì il Procuratore Generale di Lecce.
3. De RE OR e De RE TR ON RI, proposti, nonchè DI NG, ER interessata, attraverso il comune difensore di fiducia nonché procuratore speciale della DI, avv. Ladislao Massari, hanno proposto tre distinti ricorsi. Il primo motivo di ricorso è comune a tutti i ricorrenti;
un secondo motivo è comune ai ricorrenti De RE OR e DI NG;
il terzo motivo è comune a tutti i ricorrenti. Ф Pertanto, per semplificazione espositiva i motivi comuni sono trattati congiuntamente.
3.1Con il primo motivo comune di ricorso i ricorrenti hanno dedotto la А violazione dell'art.27 comma 6 in relazione all'art.24 comma 2 del D.lvo159/2011, in ragione della inefficacia della misura per decorso del termine massimo di anni 1 e mesi 6 dall'impugnazione nonché in ragione della illegittima sospensione di giorni 90 per lo svolgimento di un accertamento peritale e della illegittima proroga per ulteriori sei mesi del termine di efficacia della misura di prevenzione patrimoniale disposta dalla Corte di Appello con ordinanza all'esito dell'udienza del 26.5.2021, ordinanza oggetto di espressa impugnazione. Giova premettere che in data 8.10.2019 il Tribunale di Lecce, misure di prevenzione disponeva nei confronti dei ricorrenti De RE OR e De 3 RE TR ON RI la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno per la durata di anni 2, unitamente alla confisca di una serie di immobili, molti dei quali ubicati in Racale frazione Matini censiti catastalmente al fl.15, nonché 2 fabbricati e un terreno siti in PO formalmente intestati alla madre DI NG. Disponeva altresì la confisca di 1/9 di un immobile in Contrada Martini e dell'albergo in PO intestati al fratello TR ON De RE (con riferimento a quest'ultimo la Corte di Appello ha restituito il 42% della quota dell'albergo di cui il proposto è titolare).
3.2 Avverso siffatto decreto i ricorrenti proponevano impugnazione con atto del 24.10.2019 dinanzi alla Corte di appello di Lecce con conseguente fissazione di udienza in data 27.5.2020 cui seguivano diverse udienze istruttorie, 24.6.2020, 5.11.2020, 1.12.2020, 17.12.2020, 4.3.2021, udienza quest'ultima all'esito della quale la Corte riservava la decisione. La intera istruttoria svolta aveva riguardato le posizioni degli altri appellanti quali De RE VE, De RE PA, AR KA, ma non del De RE OR e del De RE TR RI (pp. 22-25 del decreto impugnato). Con ordinanza del 18.5.2021, a scioglimento della riserva, la Corte di appello di Lecce disponeva l'esperimento di perizia contabile integrativa al fine "di accertare l'eventuale sussistenza di una sproporzione tra il valore dei beni oggetto di confisca e i redditi prodotti e l'attività economica svolta da De RE VE nel periodo compreso tra il 2006 e il 2016 alla luce delle consulenze tecniche di parte e all'operazione di finanziamento in favore della società ALTMAN scommesse s.r.l. non esaminata dal perito di ufficio nel giudizio di primo grado", nonché per l'acquisizione del decreto di prevenzione dell'11.4.2003, con fissazione dell'udienza del 26.5.2021. I ricorrenti evidenziano che questo accertamento non aveva un collegamento diretto con la loro posizione (individuazione della provvista necessaria al finanziamento "Altman" e modalità di restituzione) tanto da non rendere necessaria neanche la nomina di un consulente tecnico di parte. A seguito del conferimento dell'incarico, con ordinanza del 26.5.2021 la Corte sospendeva il termine di efficacia della misura per 90 giorni in relazione all'accertamento peritale disposto e contemporaneamente prorogava il termine di efficacia per ulteriori sei mesi per la complessità dell'indagine e per la rilevanza del compendio aziendale ai sensi dell'art. 24 comma 2 come richiamato dall'art. 27 comma 6 D.lvo159/2011. I ricorrenti De RE OR e De RE TR ON chiedevano la separazione della propria posizione processuale atteso che non aveva per loro rilievo la ulteriore integrazione istruttoria, in considerazione altresì del pregiudizio 4 agli stessi arrecato dalla ulteriore sospensione anche in relazione alla misura di prevenzione personale che, in assenza di sospensione, sarebbe scaduta nell'ottobre 2021. La Corte rigettava la richiesta di separazione della posizione "per ragioni di economia processuale" ritenendo le posizioni dei ricorrenti "interdipendenti" e legate a quelle degli altri soggetti coinvolti nel procedimento.
3.3.A parere dei ricorrenti fratelli De RE non sussistevano le condizioni atte a giustificare il provvedimento di proroga, non volendosi con siffatta doglianza censurare la discrezionalità del giudice allorquando valuta la sussistenza delle ragioni di economia processuale, quanto piuttosto un dato oggettivo rappresentato dalla estraneità della loro posizione e conseguentemente della DI ER interessata rispetto all' integrazione istruttoria dell'incarico peritale. Del resto, l'art. 24 del D.lvo 159/2011 opera un espresso richiamo alla normativa dei termini massimi di efficacia delle misure cautelari di cui all'art. 304 comma 5 cod. proc. pen. il quale espressamente prevede che la sospensione dei termini non si applica ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedano che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi, argomentazione, questa, non condivisa dalla Corte d'Appello che ha escluso l'applicazione dell'art.304 comma 5 cod. proc. pen. allorquando la sospensione sia legata ad accertamenti peritali, ipotesi autonomamente prevista dall'art. 24 T.U.A. I ricorrenti sottolineano che nel caso in esame l'approfondimento peritale non era neanche indirettamente incidente sulla loro posizione patrimoniale, né su quella della madre DI NG. Conseguentemente, pur tenendo conto dei 131 giorni di sospensione disposti per richieste di rinvio delle difese, il termine di efficacia del provvedimento di confisca era già scaduto in data 5 settembre 2021, prima dunque del 23.11.2021, data del deposito del provvedimento impugnato, termine che deve decorre dalla data di proposizione dell'atto di appello (24.10.2019) e non, come sostiene il decreto impugnato, dall'ultimo degli atti di impugnazione proposti nel medesimo procedimento di prevenzione.
4.Con il secondo motivo di ricorso comune ai ricorrenti De RE OR e DI NG, gli stessi deducono violazione degli artt. 10,24,27 D.lvo 159/2011 in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. in ragione di precedente giudicato rappresentato dall'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce nei confronti di AP EO in data 28.3.2015 e dal decreto del Tribunale di Lecce, sez. misure di prevenzione, dell'11.4.2003, nonché violazione dell'art.507 comma 3 cod. proc. pen. e reformatio in peius. 5 4.1. Lamentano i ricorrenti la insussistenza dei requisiti fondanti la confisca dell'immobile sito in Contrada Capurre Lido ZO che si assume solo formalmente intestato a DI NG, madre del ricorrente, e nella materiale disponibilità del figlio OR. Pur sussistendo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale il soggetto presunto interponente non è legittimato ad impugnare per carenza di interesse il provvedimento rispetto a beni formalmente intestati a terzi, in quanto la legittimazione ad impugnare spetta al terzo, unico avente diritto alla restituzione, tuttavia, secondo il ricorrente OR De RE l'immobile in questione rappresenterebbe "la causa del provvedimento di confisca" atteso l'errore percettivo della Corte territoriale sia in relazione al limitato contributo fornito dal ricorrente per la ristrutturazione dell'immobile sia per la esistenza di precedente giudicato;
in ciò si ravviserebbe l'interesse ad impugnare e dunque la legittimazione anche in capo al De RE e non solo in capo alla DI, ER formale intestataria. Il precedente giudicato sarebbe rappresentato dal provvedimento del Tribunale del Riesame di Lecce nei confronti di AP EO con il quale era stata disposta la restituzione allo stesso del medesimo bene in Contrada Capurre Lido ZO, oggetto di sequestro ex art.240 bis cod. pen, risultandone la legittima provenienza. Di siffatto provvedimento il decreto impugnato non avrebbe valutato la rilevanza affermando unicamente che non risultava allegato agli atti, laddove il decreto genetico del Tribunale di Lecce motiva richiamandolo espressamente e dando così prova di averne preso visione. Il Tribunale in primo grado ha disatteso в la tesi della intestazione fittizia al AP. Sussisterebbe dunque una preclusione non solo per la identità dei beni dei due procedimenti, ma anche per contenuti cognitivi omogenei. Tuttavia, il decreto impugnato supera la preclusione del giudicato valorizzando i costi sostenuti per la ristrutturazione del bene medesimo avvenuta tra il 2009 e il 2011 ad opera del De RE OR non rinvenendosi adeguata giustificazione di disponibilità finanziarie e dunque ritenendo la provvista dallo stesso utilizzata di illecita provenienza. In tal modo, però, osservano i ricorrenti il decreto impugnato opererebbe una reformatio in peius atteso che il Tribunale in primo grado si era espresso nel senso della legittimità dell'acquisto. Né, affermano i ricorrenti, può escludersi la reformatio in peius perché il decreto emesso in primo grado era stato impugnato anche dal PM, dal momento che il pubblico ministero aveva impugnato altri capi in relazione ad altri proposti. 6 Ulteriore preclusione in ragione di pregresso giudicato, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe ravvisabile nel decreto del Tribunale di Lecce, misure di prevenzione dell'11.4.2003 il quale aveva rigettato la richiesta di confisca di un appartamento in via Quartini in PO intestato alla DI ritenendo non provata la reale disponibilità dello stesso in capo a OR e/o TR De RE. Nonostante la esistenza di siffatto decreto la Corte territoriale ritiene (p.81 dell'impugnato decreto) che la vendita dell'immobile di via Quartini avrebbe rappresentato la provvista utilizzata dalla DI per l'acquisto della villa di PO. Il decreto impugnato erroneamente esclude la preclusione del giudicato con riferimento a siffatto decreto del Tribunale misure di prevenzione, senza considerare che se è vero che nel campo delle misure di prevenzione il principio del ne bis in idem è di più limitata applicazione, tuttavia, per essere escluso richiede la sopravvenienza di nuovi elementi anche precedenti ma non oggetto di scrutinio nel precedente giudizio. La Corte nel rivalutare il decreto del 2003 avrebbe addirittura operato una reformatio in peius allorquando illegittimamente ha operato giudizio critico sfavorevole ai ricorrenti della precedente decisione irrevocabile assunta dal Tribunale di Lecce. A fronte dei rilievi difensivi in punto di irrilevanza delle spese di ristrutturazione ai fini della confisca integrale dell'immobile (di ben più consistente valore), la Corte territoriale avrebbe dovuto annullare la misura o quantomeno limitarla.
4. Con il terzo motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, gli stessi deducono violazione degli artt. 10,24,27 D.lvo 159/2011. Con riferimento al requisito dell'attualità della pericolosità sociale dei ricorrenti De RE OR e TR, la Corte territoriale, ha reiterato le argomentazioni del decreto emesso dal Tribunale che, per OR, ha richiamato lontani episodi delittuosi, ritenendo altresì accertata la realizzazione degli immobili nel periodo in cui risultava comprovata la pericolosità del preposto negli anni 2003/2016 e la realizzazione degli stessi con i proventi dell'attività criminosa posta in essere alla luce delle risultanze della perizia di ufficio del perito Incollingo;
per TR RI ha richiamato un lontano precedente penale, ha valorizzato una "inconsistente rivalutazione" dell'operazione dell'acquisto dell'albergo, e le risultanze peritali del perito Incollingo, non confutando le risultanze contrarie contenute nella consulenza di parte Aiello;
infine, con 7 riferimento alla posizione della DI, ha fondato la asserita incapacità economica e reddituale della ricorrente su "inconsistenti e soggettive presunzioni".
5.Va infine richiamato il secondo motivo di ricorso del proposto De RE TR RI con il quale lo stesso deduce violazione degli artt. 10,24,27 D.lvo 159/2011 in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. in ragione di precedente giudicato rappresentato dall'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce in data 26.6.2015 e del decreto del Tribunale di Lecce dell'11.4.2003, nonché violazione dell'art.507 comma 3 cod. proc. pen. e reformatio in peius.
5.1. Lamenta il ricorrente la insussistenza dei requisiti fondanti la confisca del 58% dell'albergo in PO e di 1/9 dell'immobile sito in Racale contrada Martini. Con il provvedimento impugnato la Corte territoriale ha restituito al ricorrente il 42% della quota dell'albergo ritenendo che vi fosse prova della liceità di una parte dei proventi impiegati per l'acquisto dell'immobile avvenuto attraverso l'aggiudicazione in una procedura esecutiva del Tribunale di Lecce. La Corte ha, tuttavia, completamente disatteso la espressa censura relativa al giudicato. Al riguardo il ricorrente evidenzia che il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che la provvista per l'aggiudicazione del bene provenisse almeno in parte da una vendita di un immobile in PO acquistato attraverso la interposizione fittizia della sorella NT De RE nel 1998 allorquando era comprovata la pericolosità sociale del ricorrente e l'assenza di redditi leciti. La preclusione in ragione di pregresso giudicato, ad avviso del ricorrente, sarebbe ravvisabile nel decreto del Tribunale di Lecce, misure di prevenzione dell'11.4.2003 il quale aveva rigettato la richiesta di confisca del medesimo appartamento acquistato nel 1998 dalla sorella NT, ritenendo non sufficientemente provata la riconducibilità dell'immobile ai fratelli OR e TR, decreto acquisito peraltro dalla Corte territoriale. Il decreto impugnato tuttavia erroneamente esclude la preclusione del giudicato con riferimento a siffatto decreto del Tribunale misure di prevenzione, con motivazione censurabile ritenendo che la vendita del bene da parte della sorella NT 15 anni dopo l'acquisto e il contestuale versamento della provvista al fratello TR per l'acquisto dell'albergo a PO costituirebbe circostanza ulteriore sopravvenuta idonea a superare la preclusione del giudicato. Prosegue sul punto il ricorrente che, se è vero che nel campo delle misure di prevenzione il principio del ne bis in idem è di più limitata applicazione, tuttavia per essere escluso richiede la sopravvenienza di nuovi elementi anche precedenti, ma non oggetto di scrutinio nel precedente giudizio. 8 La Corte nel rivalutare il decreto del 2003, non solo avrebbe erroneamente ritenuto quale novum la intervenuta vendita da parte di NT dopo 15 anni, ma avrebbe addirittura operato una reformatio in peius allorquando illegittimamente ha operato giudizio critico sfavorevole al ricorrente della precedente decisione irrevocabile assunta dal Tribunale di Lecce. Il ricorrente eccepisce la esistenza di un precedente giudicato anche con riferimento ad un ulteriore provvedimento rappresentato da una ordinanza oggetto di giudicato cautelare del Tribunale del Riesame di Lecce del 26.6.2015 con la quale era stato annullato il sequestro disposto dal Gip ex art.240 bis cod. pen., i cui reati presupposto erano individuati nelle contestazioni cautelari ex art.416 bis cod. pen. a carico dei MA De RE, annullamento per carenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla ipotesi associativa e ai reati fine rilevanti ai fine dell'applicazione dell'art. 240 bis cod. pen.. In relazione a siffatto provvedimento il decreto impugnato ha escluso la valenza preclusiva non avendo il Tribunale del Riesame affrontato l'ulteriore tema della sussistenza del requisito della sproporzione delle capacità reddituali rispetto al patrimonio, requisito indispensabile da valutare nel procedimento di prevenzione.
6. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Lecce deducendo i seguenti motivi.
6.1. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, nella parte in cui il decreto ha rigettato l'appello del Pubblico Ministero, con riferimento agli artt.1 lett.B) e 24 del D.Lvo n.159/2011, nonché la apparenza della motivazione che si Ф traduce in violazione di legge. Giova premettere che con il decreto dell'8.10.2019 il Tribunale di Lecce, misure di prevenzione aveva altresì rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di due anni nei confronti degli altri due MA De RE VE e De RE PA NN;
aveva rigettato la richiesta di confisca delle quote sociali della "M.Slot s.r.l." riferibili al medesimo PA De RE e da questi successivamente cedute al trust Pa.Sa. Ma e del bene immobile indicato come "1 Castello di Racale". Avverso siffatte statuizioni di rigetto il Procuratore della Repubblica di Lecce aveva proposto appello dinanzi alla Corte di appello di Lecce, la quale con il provvedimento oggetto di impugnazione ha, come già in precedenza sia pure sinteticamente esposto: a) rigettato l'appello per la applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di VE e PA De RE;
9 b) rigettato la richiesta del PM di declaratoria di nullità dell'atto costitutivo del Trust Pa Sa Ma ritenuto fittizio;
c) rigettato la richiesta di sequestro dell'immobile Castello di Racale acquistato dal Trust con provvista fornita dalla M. Slot srl.
6.2. Con riferimento alla richiesta sub a), applicazione di misura di prevenzione personale, con l'atto di appello si chiedeva il riconoscimento nei confronti dei proposti fratelli PA e VE della sussistenza del requisito della "pericolosità generica" e del!""attualità della pericolosità qualificata", non riconosciute con il decreto in primo grado. Al riguardo, afferma il Procuratore generale, sussiste il requisito dell'attualità della pericolosità qualificata essendo stati i proposti rinviati a giudizio in due distinti procedimenti penali (RGNR 3219/21 e 3253/18) per i delitti di cui agli artt. 416 bis, 640, 512 bis cod. pen ed altro nel primo procedimento;
per il delitto di cui all'art.512 bis cod. pen nell'altro. Nel primo dei due procedimenti è intervenuto giudicato cautelare con riguardo al delitto di cui all'art.416 cod. pen. tra i quattro fratelli De RE in concorso con altri (in fase cautelare l'ipotesi di cui all'art. 416 bis cod. pen è stata derubricata nell'ipotesi di cui all'art.416 cod. pen) oltre che per il delitto di cui all'art.512 bis cod. pen. Il decreto impugnato inoltre non argomenta in ordine alla pericolosità sociale di PA De RE, laddove risulta chiaro il suo ruolo centrale sia nella gestione della M. Slot, nella segregazione delle società nel trust PaSaMa, sia nelle attività della OX srl con la quale lo stesso PA concludeva una consulenza per legittimare il suo ruolo di amministratore di fatto condiviso con il fratello VE. в La pericolosità generica e qualificata dei due fratelli sarebbe desumibile dalla contestata associazione a delinquere di stampo mafioso (per cui vi è processo dibattimentale) e dai contestati delitti fine relativi alle attività di gaming legale e illegale negli anni 2011/2012, nonché dalle accertate cointeressenze con i fratelli OR e TR. Ulteriore elemento di riscontro è rappresentato dalle risultanze della "perizia Incollingo" in base alla quale VE avrebbe finanziato nell'anno 2006 la società Altman per una somma pari ad euro 400.000, operazione priva di giustificazione lecita. Le motivazioni del decreto impugnato contrastano dunque con le risultanze investigative in atti e con gli esiti delle vicende cautelari che hanno interessato la famiglia De RE nell'arco di un ventennio. La Corte di appello in modo arbitrario ha circoscritto la pericolosità dei fratelli VE e PA unicamente al biennio 2011/2012 ignorando il materiale 10 probatorio in atti, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, con riferimento a VE, l'operazione "Altman".
6.3 Con riferimento ai punti sub b) e c), il Procuratore Generale ha evidenziato che a seguito dell'emissione di misure interdittive antimafia nei confronti delle società della famiglia, i De RE hanno costituito nei giorni immediatamente successivi "trust fittizi" per segregare le società interdette facenti loro capo;
hanno poi costituito una società, la OX games s.r.l. le cui quote sociali risultano fittiziamente intestate a compiacenti operai della M. Slot srl. In relazione alla costituzione del trust Pa.Sa.MA, se il Tribunale di Lecce in primo grado con motivazione condivisa dal Procuratore generale, ne ha ravvisato la fittizietà (sham trust), il provvedimento impugnato con motivazione apparente ha ritenuto di escludere siffatto carattere, omettendo tuttavia di motivare sulla insussistenza del potere dispositivo sui beni segregati da parte dei disponenti, tema centrale per la valutazione della fittizietà. Il decreto non motiva in ordine agli indici rivelatori della perdita di potere dei disponenti, valorizzando elementi "neutri o inconferenti" quali la qualità professionale del trustee, la previsione di un compenso per l'attività del trustee che non risulta documentalmente versato, l'inesistenza di rapporti pregressi tra gli organi del trust ei De RE, lo svolgimento di una attività di compravendita di un immobile che è estranea alle attività di gaming illecitamente realizzate dai De RE. La Corte valorizza le dichiarazioni dell'amministratore della M. Slot, IN, sconfessate dall' intera attività istruttoria quale ad esempio la attività intercettizia rivelatrice della ingerenza dei De RE nella società M.Slot. La Corte territoriale inoltre confonderebbe, con riferimento alla fittizietà del trust, la regola di giudizio adottata nel processo penale e quella nel processo di prevenzione (p.51 del decreto impugnato) laddove la esistenza di un decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'art.512 bis cod. pen. è l'elemento di valutazione cui ancorare il procedimento di prevenzione. Sussistono gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per ritenere la fittizietà del trust quali la istituzione del trust a favore dei familiari (moglie e figli dei proposti VE e PA); la tempistica delle operazioni attuate a ridosso del fatto dal quale sorge il pericolo della misura di prevenzione (costituzione del trust due settimane dopo la emissione della misura interdittiva a carico della MSlot); l'atto gratuito a favore dei congiunti. La Corte ha omesso nella motivazione del decreto impugnato di considerare le misure interdittive antimafia (confermate anche in sede di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo) che hanno colpito le società e in particolare la società 11 M.Slot, le dichiarazioni degli Amministratori straordinari di nomina prefettizia, le annotazioni della Guardia di Finanza, la relazione prefettizia, documentazione rilevante al fine di dimostrare la ingerenza dei De RE anche durante l'amministrazione straordinaria e la fittizietà del trust.
6.4.Ulteriore elemento indicativo della perduranza della condotta illecita dei MA De RE, consistita nel ricorso allo strumento del fraudolento trasferimento di beni e valori, al precipuo scopo di eludere l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale e continuare ad operare nel mercato del gaming è rappresentato dalla costituzione della società OX games s.r.l. (oggetto di espressa imputazione a carico dei MA VE, PA e TR De RE ai sensi dell'art.512 bis cod. pen. nel diverso proc. rgnr 3253/2018), le cui quote sono state intestate, quali prestanome, ai dipendenti compiacenti sino alla definitiva intestazione attraverso una serie di trasferimenti a Fabio Forte, del 99% del capitale sociale in data 5.9.2017. La costituzione della OX games s.r.l. consentiva ai De RE di "svuotare" le società a loro riconducibili e colpite dalle misure interdittive antimafia, e dunque più facilmente aggredibili, attraverso il fraudolento trasferimento dei beni e delle attività alla società di nuova costituzione;
significativo il trasferimento nell'anno 2015 di 285 slot machines dalla M.Slot alla OX per una somma imponibile di 141.000,00 euro che consentiva alla società di recente costituzione di mantenere l'allocazione dei dispositivi elettronici presso gli esercizi commerciali senza prevedere alcun corrispettivo . La commistione nella gestione delle società è rivelata dall'attività intercettizia che ha accertato lo stato di soggezione dei dipendenti ai De RE;
gli accertamenti patrimoniali svolti sul Forte hanno rivelato la sua incapacità reddituale a sostenere l'impegno economico per il conferimento a titolo di capitale alla società della somma di circa 10.000,00 euro;
pochi giorni prima del sequestro della OX il compendio aziendale era nuovamente trasferito dal Forte ai dieci dipendenti. La OX si è resa altresì protagonista di una operazione commerciale consistita nella erogazione ad altra società, la Funny slot, società concorrente e successivamente oggetto di confisca ai sensi dell'art.240 bis cod. pen. in diverso procedimento, di provvigioni per installare macchine di sua proprietà presso clienti che in realtà erano già clienti propri in quanto clienti della M.slot. Sulla riconducibilità della OX srl al proposto VE De RE, riconducibilità rilevante ai fini della valutazione nei suoi confronti della responsabilità qualificata la Corte è incorsa secondo il Procuratore generale in una violazione di legge. 12 La società OX è oggetto di distinto procedimento di prevenzione nel corso del quale ne è stata disposta la confisca con decreto del Tribunale di Lecce e avverso il quale pende giudizio di appello. Nel decreto impugnato la Corte ha nuovamente errato nell'escludere l'attualità della pericolosità dei proposti in quanto gli elementi raccolti non sono sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità degli stessi in relazione al reato di cui all'art.512 bis cod. pen. In realtà la Corte di Appello non si è confrontata con la motivazione del Tribunale di Lecce che nel diverso procedimento ha confiscato la totalità delle quote della OX srl e l'intero compendio aziendale e che ha spiegato come le operazioni con cui PA e VE De RE cedevano inspiegabilmente le quote di mercato della MSlot in favore della nuova società costituita OX avevano consentito a quest'ultima, sempre agli stessi riconducibile attraverso la fittizia intestazione delle quote a prestanomi, conseguimento di redditi milionari non aggredibili dal sequestro di prevenzione. Il Procuratore Generale ha quindi concluso per l'annullamento del decreto impugnato con il quale, in accoglimento dell'appello di Trust Pa Sa Ma e con il rigetto dell'appello del Pubblico Ministero, è stata disposta in favore degli aventi diritto la restituzione dei beni oggetto della confisca del Tribunale di Lecce con decreto del 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO مه Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce è inammissibile. I ricorsi nell'interesse di De RE TR RI, De RE OR e DI NG sono infondati per le ragioni che seguono.
1. I ricorsi nell'interesse di De RE TR RI, De RE OR e DI NG.
1.1. Il primo motivo comune di ricorso risulta infondato. I ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 27 comma 6 e 24 comma 2 t.u. antimafia. Nella prospettazione difensiva la misura di prevenzione patrimoniale avrebbe perso di efficacia in data 5 settembre 2021 in ragione della illegittimità dell'ordinanza del 26 maggio del 2021 con la quale il collegio: -ha sospeso per giorni 90 ai sensi dell'art. 24 comma 2 seconda parte i termini del procedimento a seguito di conferimento di incarico peritale;
-ha prorogato per ulteriori mesi 6 ai sensi dell'art.24 comma 2 prima parte i termini del procedimento per complessità. 13 I provvedimenti di sospensione, secondo la difesa, non potevano estendersi ai ricorrenti dal momento che il procedimento nei loro confronti poteva essere deciso senza alcun accertamento peritale ed ulteriore approfondimento. L'accertamento peritale non riguardava la loro posizione. A fronte della richiesta di separazione delle posizioni il collegio ha respinto la richiesta per ragioni di economia processuale. Inoltre, il dies a quo per il computo dei termini deve essere considerato quello in cui i ricorrenti hanno depositato il ricorso senza considerare il deposito degli altri ricorsi.
1.2. La questione di diritto prospettata è relativa all'applicabilità dell'art.304 comma 5 cod. proc. pen. ([..] la sospensione dei termini di custodia cautelare di cui alle lettere a) e b) non opera nei confronti di coloro ai quali la causa di sospensione non si riferisce o che chiedono che si proceda previa separazione della loro posizione [..]) anche alla sospensione dei termini in tema di misure di prevenzione. Il decreto impugnato affronta la questione in un apposito paragrafo (p.26 e ss). La risoluzione della questione presuppone l'esame di alcune questioni preliminari egualmente poste dal ricorso.
2.1.1. La prima riguarda l'individuazione del dies a quo ai fini del calcolo dei termini di durata del procedimento. Il decreto impugnato ha fatto buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo i quali il termine decorre dalla data del deposito dell'ultimo ricorso in caso di pluralità di ricorrenti. Al riguarda questa Corte ha chiarito che: "In tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora avverso il provvedimento di confisca vengano presentati più ricorsi in appello, depositati in date diverse, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 27, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorre dalla data di deposito dell'ultimo ricorso. (Sez. 6, Sentenza n. 27913 del 23/09/2020, Rv. 279681).
2.1.2. La seconda questione ha ad oggetto la distinzione dell'istituto della proroga e quello della sospensione dei termini di cui all'art. 24 d.lgs. 159/2011. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l'istituto della proroga e della sospensione sono istituti diversi e possono coesistere: "In tema di confisca di prevenzione, la proroga semestrale dell'efficacia del sequestro per indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti e la sospensione di novanta giorni per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni, previste entrambe dall'art. 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, comma 2, hanno differenti presupposti giustificativi, di tal che i relativi termini operano l'uno indipendentemente dall'altro. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto il rilievo della difesa secondo il 14 quale, essendo stata rilevata la particolare complessità dell'indagine ed affidato, altresì, incarico di perizia, la proroga di efficacia della misura ablativa non avrebbe potuto eccedere il termine di novanta giorni stabilito per l'accertamento peritale). (Sez. 6, n. 35803 del 24/09/2020, Rv. 280177) 2.2. Superate queste doglianze preliminari, occorre verificare se le disposizioni di cui all'art.304 comma 5 cod. proc. pen. siano applicabili alle misure di prevenzione patrimoniale, come sostenuto dai ricorrenti. A parere del collegio, non è ravvisabile siffatta applicabilità per le ragioni che seguono. Per arrivare a siffatte conclusioni, occorre muovere dalla seguente massima e dai contenuti della motivazione per i principi che afferma: "In tema di durata del sequestro di prevenzione, il rinvio contenuto nell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 1159, all'art. 304 cod. proc. pen., secondo cui, ai fini del computo del relativo termine, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in quanto applicabili, riguarda esclusivamente le ipotesi tipiche di sospensione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 304 cit., salva espressa riserva di compatibilità, e non anche la disciplina dei termini massimi di custodia, prevista dal comma sesto del medesimo articolo, in quanto avente carattere eccezionale a garanzia della libertà personale. (Sez. 1, Sentenza n. 2211 del 12/09/2017, (2018), Rv. 272051). La motivazione della sentenza evidenzia che "[..], il punto oggetto di analisi riguarda l'incidenza sulla decorrenza del termine previsto dalla legge per il procedimento di primo grado (pari ad un anno sei mesi, salvo proroghe motivate, в in massimo di due, della durata di sei mesi ciascuna) - delle ipotesi di sospensione, o, per meglio dire, l'esatto contenuto della disposizione che le richiama (art. 24 co.2 Cod.Ant). In termini generali, va precisato che l'utilizzo del termine sospensione», ove riferito ad un termine di durata, sta a significare che quel termine, in pendenza della vicenda sospensiva, non decorre. Sul piano logico e giuridico, la decorrenza di un termine è bloccata dall'intervenire della causa (o del provvedimento dichiarativo) di sospensione e riprende ad avere vita nel momento in cui si verifica l'estinzione della sospensione, sicchè il «tempo» della sospensione è neutro e non può essere computato nella decorrenza complessiva (si veda, sul tema, quanto previsto dall'art. 159 co.3 cod.pen. in tema di sospensione del corso della prescrizione, nonché la disciplina della sospensione del giudizio per pregiudizialità costituzionale) […]”. La sentenza citata prosegue chiarendo che nel caso delle misure cautelari personali il legislatore processuale, oltre a disciplinare le singole ipotesi di sospensione» dei termini di durata delle misure cautelari personali (art. 304 co.1 15 e co.2) ed a descrivere aspetti in rito per la realizzazione concreta delle fattispecie, ne regolamenta gli effetti con una norma tesa a introdurre un limite di durata massima della misura (art. 304 co.6) avente carattere eccezionale, in quanto deroga al generale principio per cui la sospensione implica neutralizzazione» della decorrenza di ciò che è sospeso. Ciò avviene per una fondamentale ed avvertita esigenza di garanzia, imposta dal particolare rango del bene 'libertà personale', compresso dalla misura cautelare in questione, avente diretta derivazione costituzionale, stante il contenuto dell'art. 13 comma 5 Cost. per cui 'la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva'. Questa è la ragione per cui la norma di 'sbarramento' di cui all'art. 304 comma 6 cod. proc. pen. determina la fissazione di un limite massimo di durata delle restrizioni di libertà (di regola, il doppio dei termini di ogni singola fase) pur in presenza di intervenuta sospensione dei termini, peraltro ad esclusione della ipotesi particolare di cui all'art. 304 co.1 lett. b cod.proc. pen. Una volta compresa la ratio che informa la disposizione di cui all'art.304 cod. proc. pen., va osservato che la tecnica utilizzata dal legislatore in sede di regolamentazione dei limiti massimi di durata del sequestro di prevenzione (art. 24 co.2 Cod. Ant.) non è quella del «rinvio integrale» tra le due disposizioni in rilievo, bensì quella "del consapevole «ritaglio»>". Il riferimento contenuto nel corpo dell'art. 24 co.2, al terzo periodo, è così formulato: «ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22 comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della Р custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto applicabili». Appare evidente che non risulta richiamato l'intero istituto della sospensione dei termini di custodia cautelare, né l'intera disposizione regolatrice penale, ma è operato uno specifico rinvio alle sole "cause" di sospensione dei termini, in quanto applicabili. La disciplina di cui all'art. 304 cod. proc. pen è richiamata nella sola parte della disposizione che descrive le ipotesi tipiche di sospensione, dunque, le previsioni di cui al primo e al secondo comma e non anche nella ulteriore disciplina, che resta specificamente dettata per le sole misure cautelari personali emesse nel procedimento penale per le ragioni che sottendono alla espressa disposizione in precedenza illustrate. Nel bilanciamento di valori, sotteso ad ogni configurazione normativa di un istituto, "[..]il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza di contenimento dei tempi di trattazione del procedimento di prevenzione (sotto pena di inefficacia della misura provvisoria) con la avvertita necessità di 'sterilizzare' alcune dilatazioni temporali di tale procedura derivanti dalle particolari situazioni già 16 elevate a possibili cause di sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari personali (sospensione o rinvio per impedimento dell'imputato o difensore, richiesta dell'imputato о del difensore, ipotesi di mancata presentazione, allontanamento, mancata partecipazione del difensore, sì da determinare abbandono sostanziale della difesa..) con espressa riserva di compatibilità. Tale riserva, peraltro, è da ritenersi operante, in virtù della diversa architettura procedimentale, per il caso della pendenza dei termini di deposito della sentenza (art. 304 co.1 lett. c), fattispecie che non appare importabile in sede di prevenzione, nonchè per l'intero comma 2 (particolare complessità del dibattimento vertente su alcune fattispecie di reato), atteso che l'ipotesi della complessità è autonomamente presa in considerazione dal legislatore nel corpo dell'art. 24 Cod.Ant. come aspetto che facoltizza il diverso istituto della proroga [..]". Del reato come già in precedenza chiarito nell'attuale testo dell'art. 24, la sospensione del termine di durata del 'sequestro di prevenzione' si realizza altresì (qui in via autonoma) per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Le considerazioni sinora svolte consentono di ritenere che la disciplina contenuta nell'art. 24 d.lgs. 159/2011 e relativa al 'termine di durata' del sequestro di prevenzione ha una sua peculiarità e una sua autonomia;
il richiamo alla disciplina della sospensione dei termini di custodia cautelare riguarda esclusivamente la parte descrittiva delle ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare contenuta nell'art. 304 cod. proc. pen. con i limiti suddetti. в Non può ritenersi, anche in chiave logica e sistematica ed al di là dell'insuperabile dato testuale che il rinvio ai 'casi' di sospensione sia dotato di - una forza espansiva tale da trascinare con sé anche la normativa di cui all'art. 304 comma 5 cod. proc. pen., proprio perché le due entità prese in considerazione sono assolutamente scindibili : a) i casi di sospensione dei termini sono espressione del potere legislativo di selezionare, ragionevolmente, le situazioni processuali che determinano una 'stasi' del giudizio in corso che si ritiene non debba incidere sulla durata predeterminata del provvedimento cautelare. Nello stesso senso la Giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che: "In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento a seguito della dichiarazione di ricusazione del giudice presentata dalla parte, determina la sospensione del termine previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l'adozione del decreto di confisca sul bene sottoposto a sequestro, per tutto il tempo necessario alla definizione del sub- procedimento di ricusazione, senza incontrare il limite di durata stabilito dall'art. 17 304, comma 6, cod. proc. pen., che ha natura eccezionale e trova esclusiva giustificazione nelle esigenze di garanzia della libertà personale, presidiate all'art. 13, comma quinto, Cost. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il richiamo dell'art. 304 cod. proc. pen., effettuato dall'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, deve intendersi riferito ai soli commi 1 e 2, che descrivono le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare). (Sez. 5, n. 21760 del 29/01/2019, Rv. 276892).
2.3. Nell'ipotesi in esame l'art.304 comma 5 cod. proc. pen. opera un espresso riferimento alle ipotesi di sospensione di cui alle lettere a) e b) e dunque si applica solo in quelle ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare e non nella materia delle misure di prevenzione patrimoniale.
3.Il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di DE IS PI RI è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la motivazione del decreto che non è né apparente, né assente (pp. 68 e ss) e con la giurisprudenza della Corte in tema di ne bis in idem in materia di misure di prevenzione. Sinteticamente il motivo deduce la violazione del principio del ne bis in idem con riferimento alla confisca del 58% dell'albergo di PO (la quota del 42% è stata restituita). Secondo questa Corte: Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione della misura, precedentemente rigettata, a condizione che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che possa considerarsi elemento nuovo un elaborato peritale contenente una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati precedentemente acquisiti e valutati). (Sez.1, n. 47233 del 15/07/2016, Rv. 268175). In tema di misure di prevenzione, è applicabile il principio del "ne bis in idem", ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una misura precedentemente rigettata, nel caso in cui siano sopravvenuti elementi nuovi, che possono consistere anche in modifiche normative. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il fatto nuovo fosse costituito dalle modifiche normative che consentono l'applicazione autonoma e disgiunta della confisca). (Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Rv. 274585).
3.1.Su questo specifico motivo il decreto impugnato ha motivato in maniera non contraddittoria, né illogica e sicuramente non apparente;
il decreto ha escluso 18 l'effetto preclusivo sia con rifermento all'annullamento da parte del Tribunale del Riesame di Lecce del 26 giugno 2015 del decreto di sequestro del Gip ex art.240 bis cod. pen., sia con riferimento al del decreto del Tribunale di Lecce misure di prevenzione del 2002. 3.1.1. In particolare il decreto ha chiarito che (p.68 e ss.) "[..] la definitività del provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura patrimoniale ex art.12 sexies 1.356/92 (ora art.240 bis cod. pen.), costituisce ostacolo radicale ad un intervento ablativo di segno positivo solo se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni, ma non anche se la stessa attenga a ragioni di mero rito o ad altri momenti di concessione delle misure (Cass., sez.6 n.18267 del 6.2.2014)..[..]”. Sulla base di queste premesse fissate dalla giurisprudenza di questa Corte, il decreto prosegue nella motivazione chiarendo che nel caso in esame il Tribunale del Riesame di Lecce aveva respinto la richiesta di sequestro ex art.240 bis cod. pen. sul presupposto che a seguito della esclusione nei suoi confronti delle contestazioni di cui all'art.416 bis cod. pen. o comunque aggravanti dall'art.416bis 1 cod. pen., mancava il presupposto per siffatto tipo di sequestro costituito proprio dalla contestazione della specifica categoria di reati richiamati. Il provvedimento di rigetto non conteneva alcuna valutazione in relazione al requisito della sproporzione tra patrimonio e reddito con la conseguenza che mancando nel provvedimento invocato gli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi del sequestro ex art.240 bis cod. pen. alcun effetto preclusivo può essersi determinato.
3.1.2.Il decreto impugnato fornisce puntuale risposta anche nell'escludere la of preclusività e dunque la sussistenza del ne bis in diem rispetto al decreto del Tribunale di Lecce, sezione misure di prevenzione del 2002 (p.70 e ss.) con il quale era già stata respinta la richiesta di confisca dell'immobile. Rispetto a siffatto ulteriore provvedimento, la Corte territoriale, dopo avere ricostruito le singole fasi in cui si è articolata la operazione che ha condotto all'aggiudicazione dell'albergo al proposto, richiamando la giurisprudenza di questa Corte a proposito del più ridotto ambito di applicabilità del principio del ne bis in idem alle misure di prevenzione (rebus sic stantibus), ha individuato rispetto alla precedente decisione la sussistenza di un novum rappresentato dalla vendita del bene in via Quartini da parte della sorella NT De RE e nel contestuale versamento della provvista ricavata dalla vendita al fratello TR che l'ha utilizzata per l'acquisto dell'albergo. L'elemento ulteriore (effettiva disponibilità dell'immobile in via Quartini in capo a TR De RE) sopravvenuto alla decisione del Tribunale del 2002, consente di escludere la sussistenza di una possibile preclusione. 19 4.Il secondo motivo di ricorso comune a OR De RE e DI manifestamente infondato per DI e inammissibile per difetto di NG interesse per De RE OR. La doglianza è relativa alla violazione del principio del ne bis in idem con riferimento alla confisca dell'immobile in PO contrada Capurre (Lido ZO) intestata a DI NG, rispetto al decreto del Tribunale di Lecce dell'11 aprile 2003. 4.1.Il motivo risulta inammissibile per carenza di interesse con riferimento alla posizione di De RE OR. In materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento. (Sez.1, n. 20717 del 21/01/2021, Rv. 281389) Nel caso di specie il De RE assume che il bene è nella titolarità della madre DI NG, legittimata, dunque, a proporre ricorso.
4.2. Il medesimo motivo proposto nell'interesse di DI NG è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione del decreto impugnato che non è né apparente, né assente, e con la giurisprudenza di questa Corte in tema del ne bis in idem in materia di misure di prevenzione (richiamata nel precedente paragrafo 3). Al riguardo il decreto impugnato (p.82 e ss.) chiarisce in maniera non contraddittoria, né illogica e sicuramente non apparente che il Tribunale di Lecce nel 2003 aveva rigettato la confisca dell'appartamento di via Quartini a PO ritenendosi non provata con la necessaria chiarezza la disponibilità dell'immobile in capo a OR e/o a TR De RE. Successivamente l'alienazione dell'immobile da parte della DI e l'utilizzo del corrispettivo per l'acquisto della villa di ZO sono anche in tal caso elementi sopravvenuti che permettono di ritenere che anche il primo investimento immobiliare era riferibile a De RE OR che vi aveva provveduto attraverso l'interposizione fittizia della madre 20 DI, all'epoca priva di disponibilità finanziarie che le consentissero l'acquisto dell'immobile.
5.Il terzo motivo comune relativo all'assenza di attualità della pericolosità sociale è manifestamente infondato risolvendosi in una censura della motivazione del provvedimento impugnato inammissibile in questa sede potendosi far valere solo violazioni di legge. Né può ritenersi la motivazione apparente o assente sullo specifico tema: il decreto (pp.32 e ss.) nel richiamare la narrazione dei collaboratori di giustizia ulteriori quali MA DO, GI GR, PE BA, OM OR, nonché alcune conversazioni telefoniche (proc. 498/09; proc. 8424/2015) ha evidenziato come i due ricorrenti anche successivamente al 2003 hanno continuato sistematicamente a mantenere con i clan del territorio su un piano di sostanziale parità, rapporti volti a conseguire reciproci vantaggi. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia OR collocano almeno sino all'anno 2017 e quindi solo due anni prima della decisione del giudizio di primo grado i rapporti con i clan.
5. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile. Deve essere premesso che ai sensi degli artt. 10 e 27 D. lgs. 159/2011 il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge. Ed invero l'art. 27 comma secondo espressamente stabilisce con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10". L'art.10 comma terzo, che opera con riferimento alle misure di prevenzione personali, stabilisce espressamente che:" avverso il decreto della Corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore". Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). 21 Tanto premesso il ricorso proposto appare avanzato per motivi non consentiti perché involgenti presunti difetti di motivazione e indicativi di una alternativa lettura di dati probatori non consentita in questa sede.
5.1. Il motivo di ricorso con riferimento alle ulteriori articolazioni sub a), sub b) e sub c) risulta manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto del provvedimento del decreto impugnato. La censura del provvedimento impugnato è di carattere motivazionale laddove il PG si duole che il provvedimento impugnato abbia erroneamente escluso nei confronti dei proposti fratelli PA e VE De RE la sussistenza del requisito della "pericolosità generica" e dell'attualità della "pericolosità qualificata" (punto a). Secondo il Procuratore generale, sussiste il requisito dell'attualità della pericolosità qualificata essendo stati i proposti rinviati a giudizio in due distinti procedimenti penali (RGNR 3219/21 e 3253/18) per i delitti di cui agli artt. 416 bis, 640, 512 bis cod. pen ed altro nel primo procedimento;
per il delitto di cui all'art.512 bis cod. pen nell'altro. Nel primo dei due procedimenti è intervenuto giudicato cautelare con riguardo al delitto di cui all'art.416 cod. pen. tra i quattro fratelli De RE in concorso con altri (in fase cautelare l'ipotesi di cui all'art.416 bis cod. pen è stata derubricata nell'ipotesi di cui all'art.416 cod. pen) oltre che per il delitto di cui all'art.512 bis cod. pen. Il decreto impugnato inoltre non argomenta in ordine alla pericolosità sociale di PA De RE, laddove risulta chiaro il suo ruolo centrale sia nella gestione della M. Slot, nella segregazione delle società nel trust PaSaMa, sia nelle А attività della OX srl con la quale lo stesso PA concludeva una consulenza per legittimare il suo ruolo di amministratore di fatto condiviso con il fratello VE. La pericolosità generica e qualificata dei due fratelli sarebbe desumibile dalla contestata associazione a delinquere di stampo mafioso (per cui vi è processo dibattimentale) e dai contestati delitti fine relativi alle attività di gaming legale e illegale negli anni 2011/2012, nonché dalle accertate cointeressenze con i fratelli OR e TR. Ulteriore elemento di riscontro è rappresentato dalle risultanze della "perizia Incollingo" in base alla quale VE avrebbe finanziato nell'anno 2006 la società 22 Altman per una somma pari ad euro 400.000, operazione priva di giustificazione lecita. Le motivazioni del decreto impugnato contrasterebbero dunque con le risultanze investigative in atti e con gli esiti delle vicende cautelari che hanno interessato la famiglia De RE nell'arco di un ventennio. La Corte di appello in modo arbitrario avrebbe così circoscritto la pericolosità dei fratelli VE e PA unicamente al biennio 2011/2012 ignorando il materiale probatorio in atti, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, con riferimento a VE, l'operazione "Altman". La questione è strettamente legata alla vicenda della costituzione del trust PA.SA.MA che secondo il PG integrerebbe una ipotesi di cui all'art. 512 bis c.p. da collocarsi temporalmente nel 2014 con la conseguenza che la pericolosità qualificata ex art. 4 comma 1 lett.b) non si limiterebbe al solo periodo 2010/2011 ma si estenderebbe sino almeno al 2014 (punto b). Ulteriore elemento indicativo della perduranza della condotta illecita dei MA De RE, consistita nel ricorso allo strumento del fraudolento trasferimento di beni e valori, al precipuo scopo di eludere l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale e continuare ad operare nel mercato del gaming è rappresentato dalla costituzione della società OX games s.r.l. (oggetto di espressa imputazione a carico dei MA VE, PA e TR De RE ai sensi dell'art.512 bis cod. pen. nel diverso proc. rgnr 3253/2018), le cui quote sono state intestate, quali prestanome, ai dipendenti compiacenti sino alla definitiva intestazione attraverso una serie di trasferimenti a Fabio Forte, del 99% del capitale sociale in data 5.9.2017. La costituzione della OX games s.r.l. consentiva ai De RE di "svuotare" le società a loro riconducibili e colpite dalle misure interdittive antimafia, e dunque più facilmente aggredibili, attraverso il fraudolento trasferimento dei beni e delle attività alla società di nuova costituzione;
significativo il trasferimento nell'anno 2015 di 285 slot machines dalla M.Slot alla OX per una somma imponibile di 141.000,00 euro che consentiva alla società di recente costituzione di mantenere f l'allocazione dei dispositivi elettronici presso gli esercizi commerciali senza prevedere alcun corrispettivo (punto c) .
5.2.Le doglianze sinora richiamate e relative al primo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto da riconducibili ad un eventuale vizio motivazionale e non ad una violazione di legge: la Corte territoriale chiarisce (p.45 e ss.) che, per attualizzare il giudizio di pericolosità sociale dei De RE si contesta loro di avere creato schermi fraudolenti al fine di occultare la prosecuzione nella gestione e disponibilità della M.Slot società ad essi originariamente intestata attraverso: 23 - il ricorso ad un fittizio meccanismo di segregazione di quote e del patrimonio aziendale in un trust;
-attraverso la creazione di un nuovo organismo societario, la OX Gemes srl in cui fare confluire i proventi della M.Slot.
5.2.1.Quanto alla costituzione del trust, il decreto impugnato motiva in modo non contraddittorio, né manifestamente illogico quali sono a suo avviso le ragioni per le quali il trust costituito non sarebbe da considerarsi un escamotage per sottrarre la società M.SLOT dall'ablazione della misura di prevenzione patrimoniale ma sarebbe un trust effettivo. Il decreto impugnato chiarisce che "[..] l'individuazione quali beneficiari del trust degli stretti congiunti dei disponenti integra elementi di sospetto[..]", allo stesso modo della previsione di una clausola che attribuisce al trustee la facoltà di versare reddito a vantaggio dei beneficiari. La Corte territoriale tuttavia chiarisce che a fronte di questi elementi, pur fortemente indiziari, emergono elementi di segno contrario quali l'individuazione del trustee in soggetti professionali di indubbia competenza tecnica;
la individuazione di un compenso per il trustee che non risulta non essere stato versato;
la mancanza di rapporti pregressi tra le parti quali possibili indici di accordi frodatori;
l'assenza di rapporti tra il trustee e i proposti.
5.2.2. Quanto alla costituzione della società OX AM (p.52 e ss.) il decreto impugnato opera una approfondita ricostruzione delle vicende relative alla costituzione della società e con motivazione non apparente conclude che "[..] non può sostenersi che nella OX AM siano stati reimpiegati i capitali illeciti provenienti dalla Mslot accumulati dai De RE grazie all'attività illecita Ф contestata nel procedimento n.3219/11, non essendo dimostrato alla luce della ricostruzione innanzi effettuata il presupposto della costituzione della MSLot con capitali illeciti e della conseguente realizzazione da parte di quest'ultima società di proventi illeciti[..]" 6.Dunque il decreto impugnato, alla luce delle considerazioni svolte, esclude la mancanza di attualità della pericolosità qualificata dei fratelli VE e PA ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. B), assorbendosi in tal modo le censure sulla specifica motivazione circa l'assenza di pericolosità generica, con la conseguenza che il motivo di ricorso del Procuratore Generale va dichiarato inammissibile.
6. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. 24 Rigetta i ricorsi di De RE TR RI, De RE OR e DI NG, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 3 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Alfredo Guardiano CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2:5 GEN 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise омل шы 2 25 5