Art. 20. Modalita' di pagamento di opere finanziate con mutui
I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.
Il rappresentante dell'ente mutuatario e' responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale e' stato concesso il mutuo ed e' stata inoltrata la domanda di somministrazione.
I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.
Il rappresentante dell'ente mutuatario e' responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale e' stato concesso il mutuo ed e' stata inoltrata la domanda di somministrazione.