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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 41031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41031 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR MA AL UP - 05/11/2025 R.G.N. 25864/2025 FA MO SENTENZA sul ricorso proposto da: AN PA, nato a [...] il giorno 14/10/1972 rappresentato ed assistito dall’avv. Raffaele Della Valle e dall’avv. Enrico Arena - di fiducia avverso la sentenza in data 19/3/2025 ELla Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che e stata richiesta la trattazione orale EL procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco MA Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto EL ricorso;
uditi i difensori ELl’imputato, avv. Donatella Rapetti (in sostituzione ELl’avv. Raffaele Della Valle) e avv. Enrico Arena, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento EL ricorso con conseguente annullamento ELla sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19 marzo 2025 la Corte di Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente sentenza ELla stessa Corte di appello in data 21 novembre 2023 disposto dalla Sezione Sesta penale ELla Corte di cassazione con sentenza in data 27 settembre 2024 ed in parziale riforma ELla sentenza in data 18 luglio 2018 EL Tribunale di Milano, ha ordinato la confisca dei beni di cui al provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 2 ottobre 2015 EL Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale ELla medesima città, limitatamente all’importo di euro 819.000,00 Va detto subito che nell’ambito EL presente procedimento in data 12 aprile 2022 era intervenuta una precedente sentenza rescindente ELla Corte di cassazione che in relazione alla posizione ELl’attuale ricorrente PA AN chiamato a rispondere di una serie di reati (capi A, associazione per ELinquere, C, riciclaggio, E, fraudolenta intestazione di valori, F, già dichiarato estinto in primo grado per prescrizione) aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi A ed E, rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato allo stesso limitatamente al ELitto di riciclaggio ed annullato la sentenza dallo stesso impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio ad altra sezione ELla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto, enunciando il principio di diritto secondo il quale la confisca per equivalente EL profitto EL reato è applicabile solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal "riciclatore" e non sull'intera somma provento EL reato presupposto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 41031 Anno 2025 Presidente: RG GI Relatore: AL AR MA Data Udienza: 05/11/2025 La Corte di appello si era quindi nuovamente pronunciata in relazione alla confisca con la menzionata sentenza in data 21 novembre 2023 con la quale aveva rideterminato l'importo ELla confisca nella misura di 819.000, 00 euro affermando che detto profitto era conseguente all’operazione di vendita ELle quote sociali ELla società immobiliare "La Palazzetta S.r.l.", formalmente intestata a PA AN e TI SO, i cui soci occulti erano IU BU e NA PR, che avrebbero finanziato la società con il provento di reati. Poiché era stato accertato che la società era stata ceduta per l’importo complessivo di 1.614.000 euro e successivamente il AN aveva provveduto a trasferire agli originari investitori di capitali illeciti la somma di 795.000,00 euro, in tal modo realizzando il reato di riciclaggio, il profitto oggetto di confisca doveva essere quantificato in 819.000,00 euro, pari alla differenza tra il prezzo di vendita ELla società e la somma restituita da AN agli investitori dei capitali illeciti. Come detto tale decisione veniva nuovamente annullata dalla Corte di cassazione con la pure menzionata sentenza EL 27 settembre 2024 nella quale si evidenziava che la Corte di appello non aveva correttamente applicato il principio dettato con la sentenza rescindente, lì dove aveva ritenuto che il profitto EL reato di riciclaggio dovesse essere accertato tenendo esclusivamente conto EL denaro investito dal padre EL ricorrente, nonché EL differenziale tra la somma incassata per la vendita ELla società La Palazzetta S.r.l. e la somma resa agli investitori occulti. Segnalava al riguardo questa Corte: a) l’omessa valutazione ELl'accertamento contenuto nella sentenza EL Tribunale di Milano n. 5649/2015 che conteneva un puntuale riferimento alle movimentazioni di denaro rilevanti ai fini ELla quantificazione EL profitto EL reato di riciclaggio;
b) che la Corte di appello aveva fondato la propria decisione unicamente sulle risultanze di una consulenza di parte ritenute insufficienti a dimostrare l'effettivo versamento di una somma di 168.000,00 euro da parte EL padre ELl’imputato mentre dalla lettura ELla sentenza di primo grado emessa in questo procedimento, risultava che era stato prodotto il preliminare di compravendita nel quale le parti davano atto ELl'avvenuto versamento ELl'assegno portante tale importo, atto che non risultava valutato dalla Corte di appello ai fini di stabilire se la dichiarazione contrattuale potesse o meno valere quale quietanza di pagamento;
c) che risultava fondata anche la doglianza relativa al vizio di motivazione circa la ritenuta insussistenza ELl'effettività EL "finanziamento soci" per l'importo di 1.600.000,00 euro (per la precisione 1.595.078,60) effettuato dal ricorrente al momento ELla cessione ELle quote ELla società “La Palazzetta S.r.l.”. Si giungeva così alla pronuncia ELla sentenza qui impugnata.
2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza e con atto unico i difensori ELl'imputato, deducendo con un articolato motivo: violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi ELl'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 187, 192, commi 1, 2 e 3, 238-bis, 533, comma 1, 627, comma 3, 648 cod. proc. pen. e 27 Cost. Al riguardo deduce la difesa EL ricorrente che la motivazione in ordine alla quantificazione ELl'eventuale importo da assoggettare a confisca è stata illegittimamente sostituita dai Giudici di appello con un riassunto dei motivi per cui l'imputato è stato a suo tempo (con sentenza definitiva) condannato per il reato di riciclaggio. In sostanza, prosegue la difesa dei ricorrenti, la Corte territoriale, pur in presenza di poste incidenti pro-reo sulla determinazione EL profitto (e, per l'effetto, sulla confisca), le ha annullate ipotizzando a carico EL AN condotte illecite mai contestate, ma che ha 2 ritenuto sussistenti attraverso il ricorso all'analogia in malam partem: si sostiene, in breve, che poiché l'imputato ha certamente posto in essere le operazioni simulate di cui alla condanna per riciclaggio, se ne deve dedurre la simulazione anche di quelle non contestate e di cui non vi è prova certa. In particolare, la Corte di appello se da un lato ha detratto dall’importo complessivo di 1.614.000 euro di cui all'incasso ELla vendita ELle quote sociali ELla Immobiliare La Palazzetta la somma di euro 795.000,00 costituente l'utilità marginale restituita agli originari investitori BU e PR, dall'altro, non avrebbe considerato, ai fini ELla detrazione, l'entità degli investimenti personali (e EL ricorrente e EL di lui padre), ritenendoli non pienamente provati e quindi non utilizzabili ai fini ELla determinazione EL profitto. Ricorda la difesa EL ricorrente che vi erano stati due distinti procedimenti: a) nel primo, conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione, all'odierno ricorrente era contestato il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. 306/92 "... per avere, … il BU IU e il PR … attribuito, tra le altre, la titolarità ELle proprie quote ELla società La Palazzetta S.r.l. rispettivamente il PR NA, al SO TI, il BU IU, al AN PA”: in detto procedimento il Tribunale riconosceva l'effettiva e lecita titolarità ELle quote ELla società La Palazzetta in capo al AN, escludendo che le stesse fossero state dal medesimo acquistate con i soldi di PR e BU: b) nel secondo, relativo al reato di riciclaggio per il quale è intervenuta condanna definitiva e EL quale oggi si discute in relazione alla sola confisca, erano contestate condotte specifiche commesse dal ricorrente successivamente al gennaio 2011: le dazioni di 80.000,00 e 170.000,00 euro EL giorno 08.06.2012 a Di AR LA MA, nonché le dazioni di 400.000,00 e 145.000,00 euro - rispettivamente il 28.12.2011 e 28.02.2011- a SO TI. Afferma, poi, la difesa EL ricorrente che con riferimento al finanziamento di euro 1.595.000 - la cui effettività avrebbe dovuto essere vagliata nel giudizio di rinvio come stabilito dalla sentenza rescindente - la Corte di appello sostiene contemporaneamente due tesi non conciliabili tra loro: a) che il finanziamento è effettivo, ma è stato "verosimilmente" posto in essere con denaro di provenienza illecita;
b) che il finanziamento non è effettivo in quanto "sovente" le causali adottate dal AN sono distoniche rispetto alle movimentazioni di denaro. Nel fare ciò però la Corte di appello avrebbe errato nella lettura ELla sentenza rescindente ove alle pagg. 8 e 9 si legge «ELla entità EL profitto si dira infra (sub 3.7), in quanto spetterà al giudice EL rinvio quantificarlo, tenendo conto sia ELla entità degli investimenti personali, la cui origine lecita non è discussa, che ELl'utilità marginale restituita agli originari investitori», ciò perché il tema ELl'origine lecita ELle risorse proprie EL AN non è mai stato in discussione. Aggiunge, ancora, la difesa EL ricorrente che la Corte di appello sarebbe incorsa in una violazione ELl’art. 238-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza EL Tribunale di Milano n. 5649/15R.G. laddove in quel procedimento la provenienza lecita ELle risorse ELla famiglia AN costituiva dato di fatto acquisito e presupposto ELla assoluzione mentre la provenienza illecita riguardava soltanto le somme investite nell'operazione “Palazzetta” da PR e da BU somme, quest'ultime, che sono state a loro rese dal AN nel 2011 e nel 2012 con le operazioni indicate nel capo di imputazione. Così operando il Tribunale aveva ben distinto le somme di provenienza lecita da quelle di provenienza illecita e la questione non risulta essere stata altrimenti posta in dubbio. 3 Anche la seconda tesi sostenuta dalla Corte di appello nella quale si sostiene che il finanziamento di 1.595.000,00 euro non sarebbe effettivo risulterebbe frutto di una deduzione priva di fondamento probatorio: sostenendosi che poiché il AN ha ammesso di aver compiuto operazioni simulate dopo la vendita (vale a dire quelle che hanno determinato la condanna per riciclaggio specificamente indicate nel capo di imputazione) per analogia tutti gli atti antecedenti posti in essere dall’imputato sarebbero simulati. A ciò si aggiunge che la Corte territoriale non si sarebbe avveduta EL fatto che la causale che caratterizza il finanziamento de qua era reale e non simulata trattandosi davvero di finanziamento soci effettuato allo scopo di azzerare lo scoperto di conto corrente (reale e documentato in atti) ELla società come confermato dalla documentazione in atti e nella sentenza EL Tribunale dove si legge testualmente: «in data 10 febbraio 2011 nella medesima data EL contratto definitivo di cessione ELle quote, PA AN azzera lo scoperto di c/c bancario ELla società svincolando parte ELla sua gestione patrimoniale personale e versando nelle casse sociali l'importo di 1.595.078,60 euro a titolo di finanziamento soci infruttifero» (sent. Trib. pagg.49-50). Quanto, poi, al finanziamento ELla somma di 168.000,00 euro da parte EL padre EL ricorrente, la Corte di appello, chiamata a valutale l’eventuale simulazione di tale operazione, sarebbe incorsa nell’errore già denunciato desumendo tale simulazione dalla future simulazioni che avrebbe posto in essere il figlio. La Corte di appello avrebbe, poi, trascurato il fatto che mentre la somma di 168.000 euro (in relazione al quale vi è copia di un assegno in atti ed allegato al ricorso) appare, quale versamento effettuato da GI AN a titolo di caparra confirmatoria, nel preliminare di vendita sottoscritto dallo stesso con la Società Agricola S.r.l. in data 10 maggio 2006 (versamento di cui poi si dà semplicemente atto nel nuovo preliminare di vendita ELl'11 ottobre 2007 e nel conseguente contratto definitivo EL 20 dicembre 2007), per contro gli atti di riciclaggio commessi dal AN sono quelli (e solo quelli) di cui alla condanna definitiva, tutti commessi successivamente alla vendita ELle quote ELla Imm.re Palazzetta S.r.l. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Appare, innanzitutto, doveroso ELimitare il quadro nel quale deve muoversi la presente decisione che riguarda la valutazione EL “se” la Corte di appello in sede di rinvio ha dato risposta congrua, non manifestamente illogica, non contraddittoria o comunque non concernente un travisamento dei fatti alle due problematiche evidenziate nella sentenza annullata da questa Corte di legittimità relative: a) all’effettività EL versamento di 168.000,00 euro da parte EL padre ELl’odierno ricorrente, non avendo la Corte territoriale nella precedente sentenza valutato se il fatto che l’avvenuto versamento ELl’assegno di 168.000,00 EL quale si è dato atto nel preliminare di compravendita possa o meno valere come quietanza di pagamento, nonché valutato la natura eventualmente simulata di detta quietanza anche considerando l’estraneità ELle parti alle vicende illecite che hanno successivamente riguardato la società nel cui patrimonio è confluito l’immobile de quo;
2) all’effettività ELl’esecuzione EL finanziamento soci ELl’importo di 1.595.000,00 (per la precisione 1.595.078,60) euro relativa alla cessione ELle quote, in relazione all’analitica ricostruzione ELla vicenda così come contenuta nella sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 5649/2015. 2. In relazione a detti punti qui all’esame deve essere chiarito che la Corte di cassazione sia nella menzionata sentenza rescindente n. 19561/22 che in quella successiva 4 n. 43760/24 non ha per nulla dato per scontato che le due operazioni indicate al paragrafo che precede fossero effettive, richiedendone per contro la verifica. Quanto alla provenienza ELle somme eventualmente utilizzate la Corte di cassazione nella prima sentenza rescindente ha però affermato che ciò che doveva essere verificato per la quantificazione EL profitto era l’”entità” degli investimenti personali, “la cui origine lecita non è discussa” nonché l'utilità marginale restituita agli originari investitori. In sostanza, un primo punto fermo deve essere posto: la questione non riguarda la natura EL denaro movimentato dal AN o dal di lui padre qualora lo stesso fosse stato di proprietà dei due, ma l’ipotesi che ci trovi, con riguardo a quelle due qui in esame, in presenza di operazioni simulate che nascondono una diversa realtà attraverso la quale il finanziamento soci di 1.595.078,60 euro ed il versamento dei 168.000,00 euro non sono stati effettuati con denaro (di provenienza lecita) EL AN o EL genitore ma con denaro proveniente da illecite risorse finanziarie di soggetti terzi transitate sui conti dei due oltre che su quello ELla immobiliare “La Palazzetta S.r.l.”. In sostanza, non pare doversi escludere che il AN possa avere effettuato “anche” operazioni nella società La Palazzetta utilizzando denaro proprio o ELla propria famiglia (ragionevolmente di provenienza lecita come affermato in precedenti sentenze e rimarcato dalla difesa), tanto è vero che lo stesso è stato mandato assolto con riguardo al reato di intestazione fittizia di detta società, ma ciò non deve distogliere l’attenzione dal fatto che detta società è stata utilizzata “anche” come strumento per un vorticoso giro di denaro di provenienza illecita (valutazione confortata dalla irrevocabile sentenza di condanna per violazione ELl’art. 648-bis cod. pen. a carico ELl'odierno ricorrente) e soprattutto, non deve distogliere l’attenzione dalle due operazioni qui in esame (uniche ELle quali si deve oggi occupare questa Corte di legittimità) per le quali, come si vedrà a breve, sono emersi indici di illiceità. A quando detto consegue, poi, un secondo punto fermo: non assume importanza diretta la scansione temporale, sottolineata dalla difesa EL ricorrente, tra gli ingressi ELle somme di denaro confluite nella società “La Palazzetta S.r.l.” di cui si è fatta menzione e le operazioni di trasferimento di denaro successive al gennaio 2011 (le dazioni di 80.000,00 e 170.000,00 euro EL giorno 08.06.2012 - a Di AR LA MA e le dazioni di 400.000,00 e 145.000,00 euro - rispettivamente il 28.12.2011 e 28.02.2011- a SO TI) in quanto l’operazione di riciclaggio per la quale è intervenuta la definitiva affermazione ELla penale responsabilità ELl’imputato deve essere considerata nel suo complesso come si evince dallo stesso capo di imputazione che descrive una operazione di entrata e successiva uscita di somme di provenienza illecita (non di proprietà EL AN) provento di attività predatorie EL PR e EL BU (e di altri), anche risalenti agli anni ’90, che ha visto come meri luoghi di transito i conti ELl’imputato e ELla sua famiglia e quelli ELla predetta società e lo stesso AN come strumento per la sua attuazione ed il conseguimento EL derivato profitto ELle attività di riciclaggio. La questione risulta indubbiamente centrata nel suo punto di partenza dalla Corte di appello che, a pag. 13 ELla sentenza impugnata, con un passaggio motivazionale così si è espressa: «risulta chiaro che sebbene l’imputato (e il suo dante causa) abbiano effettuato diverse operazioni tracciabili, trasferendo denaro dai conti personali o di famiglia a quello ELla società immobiliare, ciò non implica che le operazioni abbiano avuto causali reali, né che si tratti di somme di provenienza lecita … anzi proprio dalle vorticose movimentazioni di denaro, tutt’altro che lecito, si può logicamente desumere che, invece, le operazioni, prive di un riscontro oggettivo EL passaggio di denaro, erano invece simulate in quanto le causali 5 indicate erano idonee ad accreditare una realtà ben diversa da quella effettiva».
3. Al di là di quanto si è detto è però necessario evidenziare, con riguardo alla ritenuta simulazione ELl’operazione relativa ai 168.000,00 euro, che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha indicato elementi (pagg. 14 e 15) che, attraverso una valutazione di merito, ex sé non sindacabile in questa sede di legittimità in quanto non manifestamente illogica, l’hanno portata a ritenere la simulazione di tali operazioni (si pensi anche al coinvolgimento di GI AN, padre ELl'odierno ricorrente, mentre in realtà il vero dominus ELle intricate operazioni è risultato l’imputato PA AN). In particolare, la Corte di appello ha sottolineato l’assenza di una effettiva contabile di pagamento non ritenendo all’evidenza provata tale operazione sulla base ELla documentazione prodotta ed alla menzione di detta somma nel preliminare di vendita. Anche con riguardo all’assegno relativo a tale asserito versamento, parte ricorrente prospetta una lettura differente rispetto a quella che emerge dalla sentenza impugnata sostenendo (pag. 19 EL ricorso) che la Corte di appello non si sarebbe avveduta EL fatto che il Tribunale di Milano nella ricostruzione ELla vicenda aveva esaminato il relativo assegno (allegato anche al presente ricorso): in realtà la Corte di appello non ha di certo affermato che non esiste il predetto assegno ma, molto più semplicemente, ha affermato che il predetto assegno non è stato allegato all’atto di quietanza, né che il relativo numero è stato ivi indicato, in tal modo ritenendo caratterizzata da indici di simulazione la quietanza stessa. In tale quadro si aggiungono le ulteriori osservazioni, di certo non di secondaria importanza, che la Corte territoriale ha fatto a pag. 15 ELla sentenza impugnata. Si tratta, come detto – ma giova ribadirlo - di valutazioni di merito motivate e non manifestamente illogiche, che non appaiono integrare un travisamento degli elementi probatori (al riguardo la Corte di appello ha dato atto di avere esaminato, come richiesto dalla sentenza rescindente, anche il contenuto ELl’originaria sentenza EL Tribunale n. 5649/2015), che indubbiamente danno una risposta ad una ELle questioni indicate nel provvedimento di annullamento ELla precedente sentenza ELla Corte territoriale e che, di conseguenza, non sono ulteriormente sindacabili in questa sede di legittimità. Del resto in tema di vizi ELla motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 EL 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 EL 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955), ciò perché la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono. A ciò si aggiunge che nel momento in cui l’operazione è ritenuta simulata e si incardina nel complessivo quadro ELl’articolata attività di riciclaggio la stessa lascia bene ipotizzare che l’apparente facciata di provenienza EL denaro dal padre ELl’imputato nasconda movimentazioni di denaro di provenienza illecita, altrimenti non avrebbe ragiona logica il ricorso alla simulazione.
3. Ad analoghe conclusioni si deve addivenire anche con riguardo al finanziamento soci ELl’importo di 1.595.078,60 euro. La difesa ELl’imputato alle pagg. 7 e seguenti EL ricorso in esame, tenta abilmente di evidenziare una contraddizione nella quale sarebbe incorsa la Corte di appello nella sentenza impugnata laddove da un lato ha affermato che il finanziamento è effettivo, ma è stato "verosimilmente" posto in essere con soldi di provenienza illecita (cfr. pag. 10, 19 e 20 6 ELla sentenza impugnata) e, dall’altro, che il finanziamento non è effettivo in quanto "sovente" le causali adottate dal AN sono distoniche rispetto alle movimentazioni di denaro (cfr. pag. 16, primo capoverso. Ritiene il Collegio che una lettura coordinata ELla motivazione ELla Corte territoriale non consente di ravvisare detto contrasto, ragionevolmente ricollegabile all’utilizzazione di espressioni non chiare, ma ELle quali si è sopra già dato conto ELla corretta ricostruzione. Per il resto non è corretto affermare come fa la difesa EL ricorrente che la Corte di appello ha operato una illegittima estensione per analogia ELl’illiceità che caratterizza gli atti di riciclaggio per i quali è intervenuta la condanna EL AN a tutte le operazioni poste in essere dallo stesso. In realtà i Giudici di merito (v. pag. 16 e seguenti ELla sentenza impugnata) hanno indicato una serie di elementi, anche richiamando le dichiarazioni rese dall’imputato (rilevando ad esempio che lo stesso non ha menzionato nei propri interrogatori l’importo EL finanziamento de qua tra le presunte passività da recuperare), indicativi EL fatto che le causali ELle operazioni erano funzionali a creare una circolarità di denaro di provenienza illecita, il tutto rafforzato dalle condotte di successiva redistribuzione ELle ricchezze agli originari investitori. A ciò si aggiunge – si legge ancora nella sentenza impugnata - che ha operato anche richiami al contenuto ELla originaria sentenza di primo grado EL Tribunale in data 18 luglio 2018, nonché al contenuto ELla documentazione rinvenuta in sede di perquisizione ed alle emergenze ELle intercettazioni ambientali, la circostanza che la natura simulata ELle operazioni (“finanziamento” e “restituzione finanziamento”) si evince anche dal fatto che le stesse presentano causali distoniche rispetto alla reale volontà ELle parti. A corollario di quanto detto, la Corte di appello ha anche richiamato il contenuto di un provvedimento EL Tribunale EL riesame di Milano in data 26 aprile 2016 (non contestato nel ricorso in esame) nel quale si è affermato che le dichiarazioni dei redditi EL AN, quale persona fisica, negli anni dal 2005 al 2011 non giustificavano gli investimenti finanziari di cui si è detto. Quanto appena evidenziato ragionevole e, comunque, non consente di tacciare come manifestamente illogica l’affermazione contenuta a pag. 19 ELla sentenza impugnata laddove, nella comparazione tra gli elementi indicativi ELla provenienza ELle somme dai ELitti presupposto e quella EL fatto che le somme erano transitate sui conti personali EL AN, si è affermato che «non è affatto possibile accertare la provenienza lecita ELle provviste derivanti da tali conti, né dette somme possono essere ritenute di proprietà ELl’imputato o ELla sua famiglia». In sostanza la Corte di appello ha debitamente spiegato, evidenziando la contrapposizione tra una serie di indici indicativi ELla provenienza da soggetti diversi dal AN ELle somme utilizzate anche per l’operazione di finanziamento ed il fatto che le somme sono transitate sui conti ELl’imputato, le ragioni per le quali ha ritenuto preferibile la prima soluzione. Così operando la Corte territoriale risulta avere fatto ricorso alla “prova logica”, partendo da una serie di indizi circa la reale provenienza ELle somme oggetto EL finanziamento soci e ne ha spiegato le ragioni. Sul punto è appena il caso di ricordare che questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che «In tema di valutazione ELle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo 7 considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica» (Sez. 1, n. 46566 EL 21/02/2017, M, Rv. 271228 – 01). Ed invero va ricordato come in tema di sindacato EL vizio ELla motivazione, il compito EL giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità ELle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni ELle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole ELla logica nello sviluppo ELle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, come avvenuto nel caso in esame. Nel caso di specie la Corte di appello risulta avere quindi dato risposta anche alla seconda ELle questioni che le erano state richieste di chiarire con la sentenza rescindente e non è neppure incorsa nella dedotta violazione ELl’art. 238-bis cod. proc. pen.
4. Da quanto sopra consegue il rigetto EL ricorso in esame, con condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Così è deciso, 05/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR MA AL GI RG 8
preso atto che e stata richiesta la trattazione orale EL procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco MA Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto EL ricorso;
uditi i difensori ELl’imputato, avv. Donatella Rapetti (in sostituzione ELl’avv. Raffaele Della Valle) e avv. Enrico Arena, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento EL ricorso con conseguente annullamento ELla sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19 marzo 2025 la Corte di Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente sentenza ELla stessa Corte di appello in data 21 novembre 2023 disposto dalla Sezione Sesta penale ELla Corte di cassazione con sentenza in data 27 settembre 2024 ed in parziale riforma ELla sentenza in data 18 luglio 2018 EL Tribunale di Milano, ha ordinato la confisca dei beni di cui al provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 2 ottobre 2015 EL Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale ELla medesima città, limitatamente all’importo di euro 819.000,00 Va detto subito che nell’ambito EL presente procedimento in data 12 aprile 2022 era intervenuta una precedente sentenza rescindente ELla Corte di cassazione che in relazione alla posizione ELl’attuale ricorrente PA AN chiamato a rispondere di una serie di reati (capi A, associazione per ELinquere, C, riciclaggio, E, fraudolenta intestazione di valori, F, già dichiarato estinto in primo grado per prescrizione) aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi A ed E, rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato allo stesso limitatamente al ELitto di riciclaggio ed annullato la sentenza dallo stesso impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio ad altra sezione ELla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto, enunciando il principio di diritto secondo il quale la confisca per equivalente EL profitto EL reato è applicabile solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal "riciclatore" e non sull'intera somma provento EL reato presupposto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 41031 Anno 2025 Presidente: RG GI Relatore: AL AR MA Data Udienza: 05/11/2025 La Corte di appello si era quindi nuovamente pronunciata in relazione alla confisca con la menzionata sentenza in data 21 novembre 2023 con la quale aveva rideterminato l'importo ELla confisca nella misura di 819.000, 00 euro affermando che detto profitto era conseguente all’operazione di vendita ELle quote sociali ELla società immobiliare "La Palazzetta S.r.l.", formalmente intestata a PA AN e TI SO, i cui soci occulti erano IU BU e NA PR, che avrebbero finanziato la società con il provento di reati. Poiché era stato accertato che la società era stata ceduta per l’importo complessivo di 1.614.000 euro e successivamente il AN aveva provveduto a trasferire agli originari investitori di capitali illeciti la somma di 795.000,00 euro, in tal modo realizzando il reato di riciclaggio, il profitto oggetto di confisca doveva essere quantificato in 819.000,00 euro, pari alla differenza tra il prezzo di vendita ELla società e la somma restituita da AN agli investitori dei capitali illeciti. Come detto tale decisione veniva nuovamente annullata dalla Corte di cassazione con la pure menzionata sentenza EL 27 settembre 2024 nella quale si evidenziava che la Corte di appello non aveva correttamente applicato il principio dettato con la sentenza rescindente, lì dove aveva ritenuto che il profitto EL reato di riciclaggio dovesse essere accertato tenendo esclusivamente conto EL denaro investito dal padre EL ricorrente, nonché EL differenziale tra la somma incassata per la vendita ELla società La Palazzetta S.r.l. e la somma resa agli investitori occulti. Segnalava al riguardo questa Corte: a) l’omessa valutazione ELl'accertamento contenuto nella sentenza EL Tribunale di Milano n. 5649/2015 che conteneva un puntuale riferimento alle movimentazioni di denaro rilevanti ai fini ELla quantificazione EL profitto EL reato di riciclaggio;
b) che la Corte di appello aveva fondato la propria decisione unicamente sulle risultanze di una consulenza di parte ritenute insufficienti a dimostrare l'effettivo versamento di una somma di 168.000,00 euro da parte EL padre ELl’imputato mentre dalla lettura ELla sentenza di primo grado emessa in questo procedimento, risultava che era stato prodotto il preliminare di compravendita nel quale le parti davano atto ELl'avvenuto versamento ELl'assegno portante tale importo, atto che non risultava valutato dalla Corte di appello ai fini di stabilire se la dichiarazione contrattuale potesse o meno valere quale quietanza di pagamento;
c) che risultava fondata anche la doglianza relativa al vizio di motivazione circa la ritenuta insussistenza ELl'effettività EL "finanziamento soci" per l'importo di 1.600.000,00 euro (per la precisione 1.595.078,60) effettuato dal ricorrente al momento ELla cessione ELle quote ELla società “La Palazzetta S.r.l.”. Si giungeva così alla pronuncia ELla sentenza qui impugnata.
2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza e con atto unico i difensori ELl'imputato, deducendo con un articolato motivo: violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi ELl'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 187, 192, commi 1, 2 e 3, 238-bis, 533, comma 1, 627, comma 3, 648 cod. proc. pen. e 27 Cost. Al riguardo deduce la difesa EL ricorrente che la motivazione in ordine alla quantificazione ELl'eventuale importo da assoggettare a confisca è stata illegittimamente sostituita dai Giudici di appello con un riassunto dei motivi per cui l'imputato è stato a suo tempo (con sentenza definitiva) condannato per il reato di riciclaggio. In sostanza, prosegue la difesa dei ricorrenti, la Corte territoriale, pur in presenza di poste incidenti pro-reo sulla determinazione EL profitto (e, per l'effetto, sulla confisca), le ha annullate ipotizzando a carico EL AN condotte illecite mai contestate, ma che ha 2 ritenuto sussistenti attraverso il ricorso all'analogia in malam partem: si sostiene, in breve, che poiché l'imputato ha certamente posto in essere le operazioni simulate di cui alla condanna per riciclaggio, se ne deve dedurre la simulazione anche di quelle non contestate e di cui non vi è prova certa. In particolare, la Corte di appello se da un lato ha detratto dall’importo complessivo di 1.614.000 euro di cui all'incasso ELla vendita ELle quote sociali ELla Immobiliare La Palazzetta la somma di euro 795.000,00 costituente l'utilità marginale restituita agli originari investitori BU e PR, dall'altro, non avrebbe considerato, ai fini ELla detrazione, l'entità degli investimenti personali (e EL ricorrente e EL di lui padre), ritenendoli non pienamente provati e quindi non utilizzabili ai fini ELla determinazione EL profitto. Ricorda la difesa EL ricorrente che vi erano stati due distinti procedimenti: a) nel primo, conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione, all'odierno ricorrente era contestato il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. 306/92 "... per avere, … il BU IU e il PR … attribuito, tra le altre, la titolarità ELle proprie quote ELla società La Palazzetta S.r.l. rispettivamente il PR NA, al SO TI, il BU IU, al AN PA”: in detto procedimento il Tribunale riconosceva l'effettiva e lecita titolarità ELle quote ELla società La Palazzetta in capo al AN, escludendo che le stesse fossero state dal medesimo acquistate con i soldi di PR e BU: b) nel secondo, relativo al reato di riciclaggio per il quale è intervenuta condanna definitiva e EL quale oggi si discute in relazione alla sola confisca, erano contestate condotte specifiche commesse dal ricorrente successivamente al gennaio 2011: le dazioni di 80.000,00 e 170.000,00 euro EL giorno 08.06.2012 a Di AR LA MA, nonché le dazioni di 400.000,00 e 145.000,00 euro - rispettivamente il 28.12.2011 e 28.02.2011- a SO TI. Afferma, poi, la difesa EL ricorrente che con riferimento al finanziamento di euro 1.595.000 - la cui effettività avrebbe dovuto essere vagliata nel giudizio di rinvio come stabilito dalla sentenza rescindente - la Corte di appello sostiene contemporaneamente due tesi non conciliabili tra loro: a) che il finanziamento è effettivo, ma è stato "verosimilmente" posto in essere con denaro di provenienza illecita;
b) che il finanziamento non è effettivo in quanto "sovente" le causali adottate dal AN sono distoniche rispetto alle movimentazioni di denaro. Nel fare ciò però la Corte di appello avrebbe errato nella lettura ELla sentenza rescindente ove alle pagg. 8 e 9 si legge «ELla entità EL profitto si dira infra (sub 3.7), in quanto spetterà al giudice EL rinvio quantificarlo, tenendo conto sia ELla entità degli investimenti personali, la cui origine lecita non è discussa, che ELl'utilità marginale restituita agli originari investitori», ciò perché il tema ELl'origine lecita ELle risorse proprie EL AN non è mai stato in discussione. Aggiunge, ancora, la difesa EL ricorrente che la Corte di appello sarebbe incorsa in una violazione ELl’art. 238-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza EL Tribunale di Milano n. 5649/15R.G. laddove in quel procedimento la provenienza lecita ELle risorse ELla famiglia AN costituiva dato di fatto acquisito e presupposto ELla assoluzione mentre la provenienza illecita riguardava soltanto le somme investite nell'operazione “Palazzetta” da PR e da BU somme, quest'ultime, che sono state a loro rese dal AN nel 2011 e nel 2012 con le operazioni indicate nel capo di imputazione. Così operando il Tribunale aveva ben distinto le somme di provenienza lecita da quelle di provenienza illecita e la questione non risulta essere stata altrimenti posta in dubbio. 3 Anche la seconda tesi sostenuta dalla Corte di appello nella quale si sostiene che il finanziamento di 1.595.000,00 euro non sarebbe effettivo risulterebbe frutto di una deduzione priva di fondamento probatorio: sostenendosi che poiché il AN ha ammesso di aver compiuto operazioni simulate dopo la vendita (vale a dire quelle che hanno determinato la condanna per riciclaggio specificamente indicate nel capo di imputazione) per analogia tutti gli atti antecedenti posti in essere dall’imputato sarebbero simulati. A ciò si aggiunge che la Corte territoriale non si sarebbe avveduta EL fatto che la causale che caratterizza il finanziamento de qua era reale e non simulata trattandosi davvero di finanziamento soci effettuato allo scopo di azzerare lo scoperto di conto corrente (reale e documentato in atti) ELla società come confermato dalla documentazione in atti e nella sentenza EL Tribunale dove si legge testualmente: «in data 10 febbraio 2011 nella medesima data EL contratto definitivo di cessione ELle quote, PA AN azzera lo scoperto di c/c bancario ELla società svincolando parte ELla sua gestione patrimoniale personale e versando nelle casse sociali l'importo di 1.595.078,60 euro a titolo di finanziamento soci infruttifero» (sent. Trib. pagg.49-50). Quanto, poi, al finanziamento ELla somma di 168.000,00 euro da parte EL padre EL ricorrente, la Corte di appello, chiamata a valutale l’eventuale simulazione di tale operazione, sarebbe incorsa nell’errore già denunciato desumendo tale simulazione dalla future simulazioni che avrebbe posto in essere il figlio. La Corte di appello avrebbe, poi, trascurato il fatto che mentre la somma di 168.000 euro (in relazione al quale vi è copia di un assegno in atti ed allegato al ricorso) appare, quale versamento effettuato da GI AN a titolo di caparra confirmatoria, nel preliminare di vendita sottoscritto dallo stesso con la Società Agricola S.r.l. in data 10 maggio 2006 (versamento di cui poi si dà semplicemente atto nel nuovo preliminare di vendita ELl'11 ottobre 2007 e nel conseguente contratto definitivo EL 20 dicembre 2007), per contro gli atti di riciclaggio commessi dal AN sono quelli (e solo quelli) di cui alla condanna definitiva, tutti commessi successivamente alla vendita ELle quote ELla Imm.re Palazzetta S.r.l. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Appare, innanzitutto, doveroso ELimitare il quadro nel quale deve muoversi la presente decisione che riguarda la valutazione EL “se” la Corte di appello in sede di rinvio ha dato risposta congrua, non manifestamente illogica, non contraddittoria o comunque non concernente un travisamento dei fatti alle due problematiche evidenziate nella sentenza annullata da questa Corte di legittimità relative: a) all’effettività EL versamento di 168.000,00 euro da parte EL padre ELl’odierno ricorrente, non avendo la Corte territoriale nella precedente sentenza valutato se il fatto che l’avvenuto versamento ELl’assegno di 168.000,00 EL quale si è dato atto nel preliminare di compravendita possa o meno valere come quietanza di pagamento, nonché valutato la natura eventualmente simulata di detta quietanza anche considerando l’estraneità ELle parti alle vicende illecite che hanno successivamente riguardato la società nel cui patrimonio è confluito l’immobile de quo;
2) all’effettività ELl’esecuzione EL finanziamento soci ELl’importo di 1.595.000,00 (per la precisione 1.595.078,60) euro relativa alla cessione ELle quote, in relazione all’analitica ricostruzione ELla vicenda così come contenuta nella sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 5649/2015. 2. In relazione a detti punti qui all’esame deve essere chiarito che la Corte di cassazione sia nella menzionata sentenza rescindente n. 19561/22 che in quella successiva 4 n. 43760/24 non ha per nulla dato per scontato che le due operazioni indicate al paragrafo che precede fossero effettive, richiedendone per contro la verifica. Quanto alla provenienza ELle somme eventualmente utilizzate la Corte di cassazione nella prima sentenza rescindente ha però affermato che ciò che doveva essere verificato per la quantificazione EL profitto era l’”entità” degli investimenti personali, “la cui origine lecita non è discussa” nonché l'utilità marginale restituita agli originari investitori. In sostanza, un primo punto fermo deve essere posto: la questione non riguarda la natura EL denaro movimentato dal AN o dal di lui padre qualora lo stesso fosse stato di proprietà dei due, ma l’ipotesi che ci trovi, con riguardo a quelle due qui in esame, in presenza di operazioni simulate che nascondono una diversa realtà attraverso la quale il finanziamento soci di 1.595.078,60 euro ed il versamento dei 168.000,00 euro non sono stati effettuati con denaro (di provenienza lecita) EL AN o EL genitore ma con denaro proveniente da illecite risorse finanziarie di soggetti terzi transitate sui conti dei due oltre che su quello ELla immobiliare “La Palazzetta S.r.l.”. In sostanza, non pare doversi escludere che il AN possa avere effettuato “anche” operazioni nella società La Palazzetta utilizzando denaro proprio o ELla propria famiglia (ragionevolmente di provenienza lecita come affermato in precedenti sentenze e rimarcato dalla difesa), tanto è vero che lo stesso è stato mandato assolto con riguardo al reato di intestazione fittizia di detta società, ma ciò non deve distogliere l’attenzione dal fatto che detta società è stata utilizzata “anche” come strumento per un vorticoso giro di denaro di provenienza illecita (valutazione confortata dalla irrevocabile sentenza di condanna per violazione ELl’art. 648-bis cod. pen. a carico ELl'odierno ricorrente) e soprattutto, non deve distogliere l’attenzione dalle due operazioni qui in esame (uniche ELle quali si deve oggi occupare questa Corte di legittimità) per le quali, come si vedrà a breve, sono emersi indici di illiceità. A quando detto consegue, poi, un secondo punto fermo: non assume importanza diretta la scansione temporale, sottolineata dalla difesa EL ricorrente, tra gli ingressi ELle somme di denaro confluite nella società “La Palazzetta S.r.l.” di cui si è fatta menzione e le operazioni di trasferimento di denaro successive al gennaio 2011 (le dazioni di 80.000,00 e 170.000,00 euro EL giorno 08.06.2012 - a Di AR LA MA e le dazioni di 400.000,00 e 145.000,00 euro - rispettivamente il 28.12.2011 e 28.02.2011- a SO TI) in quanto l’operazione di riciclaggio per la quale è intervenuta la definitiva affermazione ELla penale responsabilità ELl’imputato deve essere considerata nel suo complesso come si evince dallo stesso capo di imputazione che descrive una operazione di entrata e successiva uscita di somme di provenienza illecita (non di proprietà EL AN) provento di attività predatorie EL PR e EL BU (e di altri), anche risalenti agli anni ’90, che ha visto come meri luoghi di transito i conti ELl’imputato e ELla sua famiglia e quelli ELla predetta società e lo stesso AN come strumento per la sua attuazione ed il conseguimento EL derivato profitto ELle attività di riciclaggio. La questione risulta indubbiamente centrata nel suo punto di partenza dalla Corte di appello che, a pag. 13 ELla sentenza impugnata, con un passaggio motivazionale così si è espressa: «risulta chiaro che sebbene l’imputato (e il suo dante causa) abbiano effettuato diverse operazioni tracciabili, trasferendo denaro dai conti personali o di famiglia a quello ELla società immobiliare, ciò non implica che le operazioni abbiano avuto causali reali, né che si tratti di somme di provenienza lecita … anzi proprio dalle vorticose movimentazioni di denaro, tutt’altro che lecito, si può logicamente desumere che, invece, le operazioni, prive di un riscontro oggettivo EL passaggio di denaro, erano invece simulate in quanto le causali 5 indicate erano idonee ad accreditare una realtà ben diversa da quella effettiva».
3. Al di là di quanto si è detto è però necessario evidenziare, con riguardo alla ritenuta simulazione ELl’operazione relativa ai 168.000,00 euro, che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha indicato elementi (pagg. 14 e 15) che, attraverso una valutazione di merito, ex sé non sindacabile in questa sede di legittimità in quanto non manifestamente illogica, l’hanno portata a ritenere la simulazione di tali operazioni (si pensi anche al coinvolgimento di GI AN, padre ELl'odierno ricorrente, mentre in realtà il vero dominus ELle intricate operazioni è risultato l’imputato PA AN). In particolare, la Corte di appello ha sottolineato l’assenza di una effettiva contabile di pagamento non ritenendo all’evidenza provata tale operazione sulla base ELla documentazione prodotta ed alla menzione di detta somma nel preliminare di vendita. Anche con riguardo all’assegno relativo a tale asserito versamento, parte ricorrente prospetta una lettura differente rispetto a quella che emerge dalla sentenza impugnata sostenendo (pag. 19 EL ricorso) che la Corte di appello non si sarebbe avveduta EL fatto che il Tribunale di Milano nella ricostruzione ELla vicenda aveva esaminato il relativo assegno (allegato anche al presente ricorso): in realtà la Corte di appello non ha di certo affermato che non esiste il predetto assegno ma, molto più semplicemente, ha affermato che il predetto assegno non è stato allegato all’atto di quietanza, né che il relativo numero è stato ivi indicato, in tal modo ritenendo caratterizzata da indici di simulazione la quietanza stessa. In tale quadro si aggiungono le ulteriori osservazioni, di certo non di secondaria importanza, che la Corte territoriale ha fatto a pag. 15 ELla sentenza impugnata. Si tratta, come detto – ma giova ribadirlo - di valutazioni di merito motivate e non manifestamente illogiche, che non appaiono integrare un travisamento degli elementi probatori (al riguardo la Corte di appello ha dato atto di avere esaminato, come richiesto dalla sentenza rescindente, anche il contenuto ELl’originaria sentenza EL Tribunale n. 5649/2015), che indubbiamente danno una risposta ad una ELle questioni indicate nel provvedimento di annullamento ELla precedente sentenza ELla Corte territoriale e che, di conseguenza, non sono ulteriormente sindacabili in questa sede di legittimità. Del resto in tema di vizi ELla motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 EL 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 EL 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955), ciò perché la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono. A ciò si aggiunge che nel momento in cui l’operazione è ritenuta simulata e si incardina nel complessivo quadro ELl’articolata attività di riciclaggio la stessa lascia bene ipotizzare che l’apparente facciata di provenienza EL denaro dal padre ELl’imputato nasconda movimentazioni di denaro di provenienza illecita, altrimenti non avrebbe ragiona logica il ricorso alla simulazione.
3. Ad analoghe conclusioni si deve addivenire anche con riguardo al finanziamento soci ELl’importo di 1.595.078,60 euro. La difesa ELl’imputato alle pagg. 7 e seguenti EL ricorso in esame, tenta abilmente di evidenziare una contraddizione nella quale sarebbe incorsa la Corte di appello nella sentenza impugnata laddove da un lato ha affermato che il finanziamento è effettivo, ma è stato "verosimilmente" posto in essere con soldi di provenienza illecita (cfr. pag. 10, 19 e 20 6 ELla sentenza impugnata) e, dall’altro, che il finanziamento non è effettivo in quanto "sovente" le causali adottate dal AN sono distoniche rispetto alle movimentazioni di denaro (cfr. pag. 16, primo capoverso. Ritiene il Collegio che una lettura coordinata ELla motivazione ELla Corte territoriale non consente di ravvisare detto contrasto, ragionevolmente ricollegabile all’utilizzazione di espressioni non chiare, ma ELle quali si è sopra già dato conto ELla corretta ricostruzione. Per il resto non è corretto affermare come fa la difesa EL ricorrente che la Corte di appello ha operato una illegittima estensione per analogia ELl’illiceità che caratterizza gli atti di riciclaggio per i quali è intervenuta la condanna EL AN a tutte le operazioni poste in essere dallo stesso. In realtà i Giudici di merito (v. pag. 16 e seguenti ELla sentenza impugnata) hanno indicato una serie di elementi, anche richiamando le dichiarazioni rese dall’imputato (rilevando ad esempio che lo stesso non ha menzionato nei propri interrogatori l’importo EL finanziamento de qua tra le presunte passività da recuperare), indicativi EL fatto che le causali ELle operazioni erano funzionali a creare una circolarità di denaro di provenienza illecita, il tutto rafforzato dalle condotte di successiva redistribuzione ELle ricchezze agli originari investitori. A ciò si aggiunge – si legge ancora nella sentenza impugnata - che ha operato anche richiami al contenuto ELla originaria sentenza di primo grado EL Tribunale in data 18 luglio 2018, nonché al contenuto ELla documentazione rinvenuta in sede di perquisizione ed alle emergenze ELle intercettazioni ambientali, la circostanza che la natura simulata ELle operazioni (“finanziamento” e “restituzione finanziamento”) si evince anche dal fatto che le stesse presentano causali distoniche rispetto alla reale volontà ELle parti. A corollario di quanto detto, la Corte di appello ha anche richiamato il contenuto di un provvedimento EL Tribunale EL riesame di Milano in data 26 aprile 2016 (non contestato nel ricorso in esame) nel quale si è affermato che le dichiarazioni dei redditi EL AN, quale persona fisica, negli anni dal 2005 al 2011 non giustificavano gli investimenti finanziari di cui si è detto. Quanto appena evidenziato ragionevole e, comunque, non consente di tacciare come manifestamente illogica l’affermazione contenuta a pag. 19 ELla sentenza impugnata laddove, nella comparazione tra gli elementi indicativi ELla provenienza ELle somme dai ELitti presupposto e quella EL fatto che le somme erano transitate sui conti personali EL AN, si è affermato che «non è affatto possibile accertare la provenienza lecita ELle provviste derivanti da tali conti, né dette somme possono essere ritenute di proprietà ELl’imputato o ELla sua famiglia». In sostanza la Corte di appello ha debitamente spiegato, evidenziando la contrapposizione tra una serie di indici indicativi ELla provenienza da soggetti diversi dal AN ELle somme utilizzate anche per l’operazione di finanziamento ed il fatto che le somme sono transitate sui conti ELl’imputato, le ragioni per le quali ha ritenuto preferibile la prima soluzione. Così operando la Corte territoriale risulta avere fatto ricorso alla “prova logica”, partendo da una serie di indizi circa la reale provenienza ELle somme oggetto EL finanziamento soci e ne ha spiegato le ragioni. Sul punto è appena il caso di ricordare che questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che «In tema di valutazione ELle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo 7 considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica» (Sez. 1, n. 46566 EL 21/02/2017, M, Rv. 271228 – 01). Ed invero va ricordato come in tema di sindacato EL vizio ELla motivazione, il compito EL giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità ELle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni ELle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole ELla logica nello sviluppo ELle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, come avvenuto nel caso in esame. Nel caso di specie la Corte di appello risulta avere quindi dato risposta anche alla seconda ELle questioni che le erano state richieste di chiarire con la sentenza rescindente e non è neppure incorsa nella dedotta violazione ELl’art. 238-bis cod. proc. pen.
4. Da quanto sopra consegue il rigetto EL ricorso in esame, con condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Così è deciso, 05/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR MA AL GI RG 8