TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 16/07/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3650 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Oristano, alla via Piemonte n. 3/B, presso lo studio dell'avv. Denise
Garau che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso congiunto e
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in Oristano, alla via San Francesco n.18, presso lo studio dell'avv.
Samantha Baglieri che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso congiunto e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in Oristano, alla via San Francesco n. 18, presso lo studio dell'avv.
Samantha Baglieri che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano;
INTERVENUTO PER LEGGE
Pagina 1 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti:
“1) confermare l'affido condiviso della minore per entrambi i genitori, con Persona_1
residenza anagrafica e dimora abituale della medesima presso il padre;
2) stabilire che
[...]
possa vedere e tenere con sé la minore ogniqualvolta lo desideri secondo gli accordi tra Pt_2
le parti, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascun genitore e della volontà e degli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia;
la minore trascorrerà alternativamente i fine settimana con il padre e con la madre e lo stesso dicasi per le festività (Natale, Lunedì dell'Angelo,
Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto); 3) stabilire l'obbligo di di Parte_2
contribuire al mantenimento della figlia mediante corresponsione di un assegno di Per_1
mantenimento mensile euro 200,00, da versarsi in favore del padre entro il giorno 10 di ciascun mese, con rivalutazione ISTAT ogni 12 mesi, come per legge;
4) stabilire l'obbligo di
[...]
di rifondere a il 50% delle concordate e documentate spese mediche non Pt_2 Parte_1 coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e straordinarie sostenute nell'interesse della minore;
5) dichiarare la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , di euro 200,00 Parte_3
posto a carico del padre, in quanto maggiorenne autonomo e indipendente”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia pronunciarsi in conformità alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 28.11.2024, i ricorrenti e unitamente Parte_1 Parte_2
al figlio maggiorenne a sua volta costituitosi, hanno congiuntamente adito il Parte_3
Tribunale di Oristano allo scopo di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio originariamente stabilite nella sentenza n. 432/2019 (di cui al procedimento n. RG. 367/2019 c.c.) e successivamente modificate con decreto datato 20.07.2022 all'esito del procedimento n. RG. 2155/2021 v.g.
A fondamento di tali richieste, le parti hanno allegato che:
- in data 12.08.1999, i coniugi ed avevano contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in Samugheo;
- dall'unione coniugale erano nati due figli: (29.05.2001) e Parte_3 Per_1
(06.09.2008);
- tramite sentenza n. 755/2017 (emessa nell'ambito del procedimento n. RG. 1175/2016 c.c.) il Tribunale di Oristano aveva dapprima disposto – in accoglimento delle condizioni
Pagina 2 concordemente raggiunte – l'affidamento condiviso dei figli, all'epoca entrambi minori di età, a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con l'obbligo in capo al padre di corrispondere mensilmente la somma complessiva pari a euro 300,00 in favore della a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori;
Pt_2
- con sentenza n. 432/2019 (emessa all'esito del procedimento n. RG. 367/2019 c.c.)
l'intestato Tribunale aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi confermando le condizioni già stabilite nella sentenza di separazione, fatta eccezione per il quantum dell'assegno – dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori – che era stato elevato a complessivi euro 400,00;
- con decreto datato 20.07.2022 (di cui al procedimento n. RG. 2155/2021 v.g.), a fronte dell'intervenuto raggiungimento della maggiore età del figlio e della cessata Parte_3 convivenza di quest'ultimo con la madre, il medesimo Tribunale aveva disposto – a modifica delle condizioni di divorzio precedentemente stabilite – l'obbligo in capo al Pt_1 di versare l'assegno mensile di euro 200,00 direttamente nei confronti del figlio ormai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
- a far data dal mese di agosto 2023, tuttavia, la aveva contratto nuovo matrimonio e si Pt_2
era trasferita stabilmente in Alghero per motivi personali ed esigenze lavorative;
- a seguito di tale mutamento di fatto, la figlia minore – fino ad allora convivente Per_1
con la madre – aveva iniziato a vivere stabilmente presso l'abitazione paterna in Oristano, presso la quale i genitori avevano concordemente deciso di intestarne la residenza anche al fine di consentire alla minore di proseguire gli studi superiori presso l'istituto Alberghiero di
Oristano;
- nelle more, inoltre, il figlio maggiore di età – fino ad allora beneficiario diretto Parte_3 dell'assegno di mantenimento dovuto nei suoi confronti da parte del padre – era divenuto autonomo ed economicamente autosufficiente, lavorando stabilmente nell'ambito della ristorazione;
Tutto ciò premesso, alla luce dei suddetti sopravvenuti mutamenti di fatto e dell'attuale collocazione di presso il padre, gli ex coniugi hanno congiuntamente domandato che Per_1 venisse disposta la modifica delle condizioni di divorzio stabilendo l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso il padre, nonché l'obbligo in capo alla di Pt_2
corrispondere in favore del la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento della figlia ormai stabilmente collocata presso il padre;
Per_1
Pagina 3 Con riguardo al figlio , inoltre, le parti hanno congiuntamente domandato la revoca Parte_3 dell'assegno di mantenimento diretto nei suoi confronti, stante il raggiungimento dell'indipendenza economica e lavorativa. Lo stesso si è costituito al fine di formulare identica richiesta. Parte_3
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 31.03.2025 dinanzi al Giudice delegato confermando integralmente le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e sopra trascritte.
Alla medesima udienza, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, il Giudice ha trattenuta la causa in decisione, senza necessità di ulteriore istruzione, con riserva di riferire al
Collegio.
***
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e, per l'effetto, deve essere accolta.
Deve preliminarmente premettersi che nei procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio si rende necessario verificare se sia sopravvenuta l'effettiva modifica della situazione di fatto esistente all'epoca della pronuncia, con conseguente mutamento delle circostanze di cui il Tribunale aveva tenuto conto nell'adozione del provvedimento.
In sede di revisione, infatti, il giudice non può procedere a una rinnovata e autonoma ponderazione dei presupposti originari che avevano fondato, a suo tempo, l'assunzione dei provvedimenti relativi alle condizioni del divorzio, bensì è tenuto a limitarsi all'accertamento del sopravvenuto mutamento delle condizioni personali o economiche degli ex coniugi o dei figli.
Nel caso in esame, le parti hanno dato atto degli intervenuti mutamenti di fatto del nucleo familiare in ordine al trasferimento, stabile e continuativo, di presso il padre, nonché al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di , tali da giustificare senz'altro le Parte_3
richieste di revisione delle condizioni di divorzio precedentemente stabilite in quanto fondate su presupposti di fatto differenti.
In particolare, i genitori hanno domandato che venisse confermato l'affidamento condiviso di ancora minorenne seppure prossima al raggiungimento della maggiore età, con Per_1 collocamento prevalente presso il padre e con l'obbligo in capo alla madre di corrispondere la somma mensile pari a euro 200,00 in favore del a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1
della figlia.
Tali condizioni, per l'appunto, devono ritenersi pienamente idonee e conformi, alla luce dei già menzionati mutamenti di fatto, a tutelare il preminente interesse di nonché degli stessi Per_1
genitori.
L'affidamento condiviso a entrambi i genitori, difatti, rappresenta una regola generale in materia di affidamento dei figli minori, in quanto garantisce il diritto di questi ultimi di poter stabilire un
Pagina 4 rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità sancito dall'art. 337 ter c.c.
La collocazione prevalente di in Oristano presso il padre, inoltre, ricalca la situazione di Per_1
fatto esistente a far data dal 09.07.2023 – come pacificamente rappresentato dalle parti all'udienza del 31.03.2025 – e deve ritenersi, nel caso di specie, pienamente conforme a consentire alla minore di completare il suo percorso di studi superiori presso l'istituto Alberghiero di Oristano, tenuto conto dell'imminente raggiungimento della maggiore età di all'esito della quale assumerà Per_1
la capacità di autodeterminarsi liberamente anche in ordine alla collocazione di preferenza.
Anche la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita della madre, improntato su modalità particolarmente libere e flessibili, deve ritenersi senz'altro adeguato a soddisfare le esigenze di al fine di consentirle di frequentare in maniera agevole entrambe le figure genitoriali Per_1
avendo particolare riguardo alle sue esigenze e preferenze, nonché ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici tipicamente connessi alla sua giovane età.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che le condizioni di affidamento e di esercizio del diritto di visita stabilite dalle parti, siano pienamente condivisibili e meritevoli di accoglimento.
Quanto agli aspetti economici, la misura dell'assegno stabilita dalle parti in misura pari a euro
200,00 mensili risulta congrua e idonea a garantire un adeguato supporto al mantenimento per il soddisfacimento delle normali esigenze di vita di tenuto conto della sua attuale età, oltre Per_1
a essere proporzionato alle capacità reddituali di entrambi i genitori così come emerse e rappresentate nel corso dell'odierno giudizio.
Con riferimento alla situazione economica dei genitori, difatti, gli stessi hanno dato atto nel ricorso introduttivo che il svolge mansioni di addetto alla griglia percependo un reddito annuo di Pt_1
euro 14.010,00 mentre la percepisce un reddito annuo di euro 8.538,00. Pt_2
I suddetti importi hanno trovato sostanziale riscontro nella documentazione prodotta agli atti nel corso del giudizio, sebbene siano stati documentati i soli redditi riferibili al periodo di imposta relativo all'anno 2023 (cfr. docc. 4 e 5 allegati al ricorso introduttivo).
Quanto alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento diretto da parte del padre nei confronti del figlio , tale modifica rispetto all'assetto precedentemente stabilito deve ritenersi Parte_3 pienamente fondata alla luce dell'intervenuto raggiungimento della sua indipendenza economica come, peraltro, dallo stesso confermata all'udienza del 31.03.2025, in occasione della quale ha dichiarato di essere ormai economicamente autonomo e di svolgere da alcuni anni Parte_3
l'attività lavorativa di cameriere.
Pagina 5 A sostegno di tali argomenti, nel ricorso introduttivo è stata allegata anche la documentazione reddituale di dalla quale risulta che lo stesso, nel periodo di imposta riferibile all'anno Parte_3
2023, ha conseguito un reddito complessivo pari a euro 9.723,00.
Alla luce di quanto pacificamente rappresentato dalle parti nell'odierno procedimento, nonché della documentazione prodotta a supporto, deve ritenersi opportuno recepire integralmente le modifiche delle condizioni di divorzio rassegnate congiuntamente nel ricorso introduttivo.
L'accordo tra le parti, infine, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano in composizione collegiale, a parziale modifica della sentenza n. 432/2019
(di cui al procedimento n. RG. 367/2019 c.c.), successivamente modificata con decreto del
20.07.2022 (all'esito del procedimento n. RG. 2155/2021 v.g.), sull'accordo delle parti:
- conferma l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, Persona_1
disponendo tuttavia che la stessa sia collocata presso il padre, presso il quale manterrà residenza anagrafica e dimora abituale;
- dispone, con riguardo all'esercizio del diritto di visita, che possa vedere e Parte_2
tenere con sé la minore ogniqualvolta lo desideri secondo gli accordi tra le parti, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascun genitore e della volontà e degli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia;
la minore trascorrerà alternativamente i fine settimana con il padre e con la madre e lo stesso dicasi per le festività (Natale, Lunedì dell'Angelo,
Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto);
- dispone l'obbligo di di contribuire al mantenimento della figlia Parte_2 Per_1
mediante corresponsione di un assegno di mantenimento mensile euro 200,00, da versarsi in favore del padre entro il giorno 10 di ciascun mese, con rivalutazione ISTAT ogni 12 mesi, come per legge;
- dispone l'obbligo di di rifondere a il 50% delle concordate e Parte_2 Parte_1
documentate spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e straordinarie sostenute nell'interesse della minore;
- dispone la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , di euro Parte_3
200,00 posto a carico del padre, in quanto maggiorenne autonomo e indipendente;
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
15.7.2025
Pagina 6 Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
Pagina 7
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela