CASS
Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2024, n. 16444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16444 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ME NX, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 24-02-2023 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Pantaleo Cannoletta, difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16444 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 16/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 febbraio 2023, la Corte ci appello di Lecce confermava la decisione del 26 settembre 2022, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Lecce aveva condannato LO ME alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 5.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 73, comma 4, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, reato a lui contestato per aver illecitamente detenuto 5,60 chili di marijuana, 23,6 chili di hashish e ulteriori 12 grammi di marijuana e 0,25 grammi di cocaina;
fatto accertato in Lequile e Lecce il 18 febbraio 2022. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, ME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cessazione, sollevando due motivi esposti congiuntamente, con i quali la difesa contesta, sotto il duplice profilo della erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, osservando che la consulenza tecnica del P.M. era incerta e inutilizzabile ai fini della decisione, in quanto effettuata con un errore di campionatura, essendo stato preso a campione solo il 2% della sostanza sequestrata e non essendo stata pesata l'intera sostanza, posto che sono state analizzate solo 6 confezioni su 236 panetti di hashish, mentre, a fronte di 5,6 chili di marijuana, ne è stato esaminato solo 1,5 chili. Dunque, non potendo ritenersi certa la quantità di THC rilevata, in ragione del diverso principio attivo presente in ogni confezione e del differente peso di ciascun panetto, doveva essere esclusa la contestata aggravante dell'ingente quantità, non essendovi prova certa del superamento del cd. "valore soglia". A ciò si aggiunge che, pur a voler seguire l'impostazione della sentenza impugnata, il tasso soglia sarebbe stato superato solo di 194 grammi, ovvero di appena il 10%, il che avrebbe imposto da parte della Corte territoriale un ben diverso sforzo argomentativo per ritenere configurabile l'aggravante de qua. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Premesso che non è contestato il giudizio di colpevolezza del ricorrente rispetto alla condotta illecita a lui ascritta, deve ritenersi immune da censure l'applicazione dell'aggravante ex art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990. 1.1. Al riguardo deve innanzitutto evidenziarsi che la Corte territoriale, all'esito di un percorso motivazionale non illogico, ha ritenuto corretto l'accertamento tecnico compiuto dal consulente del P.M. dott. Fernando Daga, il quale ha provveduto a pesare le due confezioni di marijuana utilizzate per le 2 analisi, avvalendosi di una bilancia tecnica, determinando un peso netto di grammi 999,67 per la prima confezione e di 522,31 grammi per la seconda, pesando inoltre, con una bilancia analitica, le sei confezioni di hashish utilizzate per le analisi, determinando così un peso netto, rispettivamente, di grammi 99,732, di grammi 99,591, di grammi 98,593, di grammi 99,484, di grammi 97,610 e di grammi 97,964, non essendosi affatto in presenza di un numero esiguo di campioni, che invece sono risultati proporzionati alla quantità complessiva di sostanza stupefacente e alle diverse tipologie di confezionamento. La metodologia seguita dal consulente del P.M. si è dunque rivelata idonea a ridurre i pur fisiologici margini di errore insiti inevitabilmente in una verifica del genere. Di qui la coerente valutazione di non indispensabilità di un accertamento peritale, che avrebbe avuto finalità essenzialmente esplorative, a fronte di una verifica compiuta nel rispetto dei parametri di cui all'art. 87 del d.P.R. n. 309 del 1990, che non impone affatto di analizzare l'intera sostanza sequestrata. 1.2. Ciò posto, i giudici di appello, nel recepire e nello sviluppare le considerazioni del G.U.P., hanno sottolineato che, rispetto allo stupefacente trovato nella disponibilità di ME, il tasso soglia non è stato superato di poco, ma di quasi 200 grammi, venendo dunque m rilievo un grave pericolo per la salute pubblica, stante anche l'elevato numero di dosi ricavabili (pari a 87.792), con conseguente possibilità di soddisfare le richieste di moltissimi consumatori. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non illogiche e non distoniche rispetto alle fonti dimostrative acquisite, il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità non presta il fianco alle obiezioni difensive, anche perché coerente con le indicazioni ermeneutiche di questa Corte elaborate dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150, ricorrente Biondi, con cui è stato affermato che l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005, ricorrente Polito;
con quest'ultima pronuncia, le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che, in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l'aggravante dell'ingente quantità, continuano appunto a essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012. 3 -C& Si è altresì ribadito nella sentenza "Polito" che il superamento dei parametri enucleati dalla sentenza "Biondi" per l'individuazione del limite minimo dell'ingente quantità, come era stato già affermato in tale pronuncia, non determina automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, dovendosi in ogni caso avere riguardo, come appunto è avvenuto nella vicenda in esame, alle circostanze del caso da valutarsi con riferimento alla pericolosità della condotta e al livello di potenziale compromissione della salute e dell'ordine pubblico. 2. Ne consegue che non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze sollevate, che invero, oltre a riproporre temi già adeguatamente affrontati nella pronuncia impugnata, sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità, a fronte di un apparato argorrientativo scevro da profili di irrazionalità. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di ME deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/01/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Pantaleo Cannoletta, difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16444 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 16/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 febbraio 2023, la Corte ci appello di Lecce confermava la decisione del 26 settembre 2022, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Lecce aveva condannato LO ME alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 5.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 73, comma 4, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, reato a lui contestato per aver illecitamente detenuto 5,60 chili di marijuana, 23,6 chili di hashish e ulteriori 12 grammi di marijuana e 0,25 grammi di cocaina;
fatto accertato in Lequile e Lecce il 18 febbraio 2022. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, ME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cessazione, sollevando due motivi esposti congiuntamente, con i quali la difesa contesta, sotto il duplice profilo della erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, osservando che la consulenza tecnica del P.M. era incerta e inutilizzabile ai fini della decisione, in quanto effettuata con un errore di campionatura, essendo stato preso a campione solo il 2% della sostanza sequestrata e non essendo stata pesata l'intera sostanza, posto che sono state analizzate solo 6 confezioni su 236 panetti di hashish, mentre, a fronte di 5,6 chili di marijuana, ne è stato esaminato solo 1,5 chili. Dunque, non potendo ritenersi certa la quantità di THC rilevata, in ragione del diverso principio attivo presente in ogni confezione e del differente peso di ciascun panetto, doveva essere esclusa la contestata aggravante dell'ingente quantità, non essendovi prova certa del superamento del cd. "valore soglia". A ciò si aggiunge che, pur a voler seguire l'impostazione della sentenza impugnata, il tasso soglia sarebbe stato superato solo di 194 grammi, ovvero di appena il 10%, il che avrebbe imposto da parte della Corte territoriale un ben diverso sforzo argomentativo per ritenere configurabile l'aggravante de qua. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Premesso che non è contestato il giudizio di colpevolezza del ricorrente rispetto alla condotta illecita a lui ascritta, deve ritenersi immune da censure l'applicazione dell'aggravante ex art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990. 1.1. Al riguardo deve innanzitutto evidenziarsi che la Corte territoriale, all'esito di un percorso motivazionale non illogico, ha ritenuto corretto l'accertamento tecnico compiuto dal consulente del P.M. dott. Fernando Daga, il quale ha provveduto a pesare le due confezioni di marijuana utilizzate per le 2 analisi, avvalendosi di una bilancia tecnica, determinando un peso netto di grammi 999,67 per la prima confezione e di 522,31 grammi per la seconda, pesando inoltre, con una bilancia analitica, le sei confezioni di hashish utilizzate per le analisi, determinando così un peso netto, rispettivamente, di grammi 99,732, di grammi 99,591, di grammi 98,593, di grammi 99,484, di grammi 97,610 e di grammi 97,964, non essendosi affatto in presenza di un numero esiguo di campioni, che invece sono risultati proporzionati alla quantità complessiva di sostanza stupefacente e alle diverse tipologie di confezionamento. La metodologia seguita dal consulente del P.M. si è dunque rivelata idonea a ridurre i pur fisiologici margini di errore insiti inevitabilmente in una verifica del genere. Di qui la coerente valutazione di non indispensabilità di un accertamento peritale, che avrebbe avuto finalità essenzialmente esplorative, a fronte di una verifica compiuta nel rispetto dei parametri di cui all'art. 87 del d.P.R. n. 309 del 1990, che non impone affatto di analizzare l'intera sostanza sequestrata. 1.2. Ciò posto, i giudici di appello, nel recepire e nello sviluppare le considerazioni del G.U.P., hanno sottolineato che, rispetto allo stupefacente trovato nella disponibilità di ME, il tasso soglia non è stato superato di poco, ma di quasi 200 grammi, venendo dunque m rilievo un grave pericolo per la salute pubblica, stante anche l'elevato numero di dosi ricavabili (pari a 87.792), con conseguente possibilità di soddisfare le richieste di moltissimi consumatori. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non illogiche e non distoniche rispetto alle fonti dimostrative acquisite, il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità non presta il fianco alle obiezioni difensive, anche perché coerente con le indicazioni ermeneutiche di questa Corte elaborate dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150, ricorrente Biondi, con cui è stato affermato che l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005, ricorrente Polito;
con quest'ultima pronuncia, le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che, in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l'aggravante dell'ingente quantità, continuano appunto a essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012. 3 -C& Si è altresì ribadito nella sentenza "Polito" che il superamento dei parametri enucleati dalla sentenza "Biondi" per l'individuazione del limite minimo dell'ingente quantità, come era stato già affermato in tale pronuncia, non determina automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, dovendosi in ogni caso avere riguardo, come appunto è avvenuto nella vicenda in esame, alle circostanze del caso da valutarsi con riferimento alla pericolosità della condotta e al livello di potenziale compromissione della salute e dell'ordine pubblico. 2. Ne consegue che non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze sollevate, che invero, oltre a riproporre temi già adeguatamente affrontati nella pronuncia impugnata, sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità, a fronte di un apparato argorrientativo scevro da profili di irrazionalità. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di ME deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/01/2024