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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/12/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 978/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
I SEZIONE
Il Giudice FRANCESCA LIPPI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 978/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. DALESSIO CLEMENTI Parte_1 GIAMPAOLO
ATTORE QUERELANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. SARTESCHI MARCO Controparte_1
CONVENUTO CP_2
PM intervenuto con costituzione del 14.2.2024
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie del caso, previa ammissione delle prove dedotte e non ammesse in atto di citazione e nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc, nonché previa ispezione dei luoghi e/o licenziamento di ctu per la verifica del funzionamento dell'impianto semaforico sulla base di quanto emerso dall'istruttoria orale e come richiesto all'udienza del 04/03/2025,
• accertare e dichiarare la falsità del verbale redatto dall'Agente della P.IVA_1 Tes_1 Polizia Locale di in data 7.01.2023, in relazione alla violazione dell'art 146 c.3 C.D.S. nonché CP_1 delle circostanze in fatto in esso riportate (doc. 1);
• per quanto possa occorrere, accertare e dichiarare la falsità della circostanza in fatto descritte nelle controdeduzioni Prot. 144478/2023 del 02/06/2023 (doc.4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali IVA e CPA come per legge.”
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace adito, respingere le domande ex adverso proposte confermando, pertanto, la veridicità del verbale opposto e delle conseguenti controdeduzioni rese dall'accertatore. pagina 1 di 11 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 07.01.2023, a , l'agente della locale Polizia contestava all'odierno attore CP_1 Tes_1 querelante la violazione dell'art. 146 comma III C.d.S. per transito veicolare Parte_1 in presenza di semaforo rosso, con conseguente elevazione del verbale n. 3230012/2023 Reg. 65/2023. si opponeva al verbale, proponendo ricorso davanti al Giudice di Pace di Genova nei Pt_1 confronti del ed instaurando così la causa in oggi pendente iscritta al n. RG Controparte_1 1562/2023.
Il resistente eccepiva che il contenuto dell'atto impugnato, essendo coperto da fede CP_1 privilegiata ex art. 2700 c.c., potesse essere contestato solo mediante proposizione di querela di falso.
AN, pertanto, agiva ex art. 221 e ss. davanti al Tribunale, instaurando la presente causa nei confronti del contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nel verbale di Controparte_1 contestazione n. 3230012/2023 Reg. 65/2023.
Di conseguenza, il giudizio pendente davanti al Giudice di Pace di Genova veniva sospeso con ordinanza emessa all'udienza del 29.01.2024, in attesa della definizione della presente causa.
All'udienza del 18.06.2024, le parti insistevano nelle rispettive deduzioni e chiedevano l'ammissione delle prove dedotte. Il Giudice, riservatosi, scioglieva la propria riserva con ordinanza del 22.07.2024, disponendo quanto segue:
- Riteneva che non ricorresse l'incapacità a testimoniare dei pubblici ufficiali che non rivestono un interesse personale nel procedimento;
- ammetteva i capitoli di prova attorei n. 1), 2), 8), 9), 10),11), 16), ritenuti inammissibili gli altri capitoli in quanto afferenti a circostanze irrilevanti oppure documentali e valutativi;
- ammetteva i capitoli di prova di parte convenuta n. 4), 5), 6), ritenuti irrilevanti gli altri;
- ammetteva la prova contraria richiesta da parte attrice sui capitoli di prova ammessi della parte convenuta con le testimoni indicate e Parte_2 Tes_2
- fissava per l'assunzione delle prove testimoniali l'udienza del 31.10.2024.
Conclusa l'escussione testi, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per il trattenimento in decisione l'udienza del 30.09.2025 concedendo i termini di legge ex art. 189 c.p.c. All'udienza del 30.09.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione.
PROSPETTAZIONE DEI FATTI DI PARTE ATTRICE CP_3
[...] contesta la veridicità delle attestazioni contenute:
[...]
- nel verbale n. 03230012 del 07.01.2023,
- nelle controdeduzioni Prot. 144478/2023 del 02.06.2023,
pagina 2 di 11 nei quali si contesta all'attore l'infrazione di transito veicolare in presenza di semaforo rosso.
L'attore, infatti, ricostruisce i fatti come segue:
1. in data 07.01.2023, alla guida del veicolo Mini Clubman Cooper D targato FB331JW, egli transitava regolarmente su Via Roma, in direzione monte, oltrepassando l'intersezione con Via Trieste con semaforo verde;
2. dopo aver superato il semaforo, si accostava sul lato destro della carreggiata, nei pressi della Chiesa del Suffragio, arrestando la marcia per circa dieci minuti, in attesa della sig.ra con cui Parte_2 aveva un appuntamento;
3. concluso tale incontro, l'attore riprendeva la marcia, in assenza di pedoni e nel rispetto della segnaletica vigente;
4. l'agente accertatore giungeva nell'intersezione solo successivamente, provenendo da Via Trieste, e contestava l'infrazione quando già l'auto di era ripartita dalla sosta, percorrendo un tratto Pt_1 di strada fino a Via Fieschi, dove veniva fermato.
quindi, respinge l'avversa contestazione di violazione del C.d.S. ed assume: Pt_1
- di essere transitato oltre il semaforo a luce verde, effettuando poi una breve sosta circa cinquanta metri più oltre, per cui non ha alcuna rilevanza il fatto che nel frattempo il dispositivo era passato al rosso;
- che, nel momento in cui l'attore impegnava l'incrocio, non era ancora sopraggiunto;
Tes_1
- che, in ogni caso, l'agente verbalizzante, provenendo da Via Trieste, quand'anche si fosse trovato in prima fila, da tale posizione non avrebbe potuto avere visibilità sul semaforo posto su Via Roma, immediatamente prima dell'intersezione con Via Trieste.
Nelle difese finali il querelante ha evidenziato che tali assunti sono confermati dalle dichiarazioni rese dalle testi e anche mediante indicazioni fotografiche. Parte_2 Tes_2
L'attore contesta come non veritiere le avverse asserzioni (del resto non provate, anzi contraddette dalle testimonianze rese in causa) secondo cui l'agente verbalizzante : Tes_1
- si sarebbe trovato sul posto al momento della presunta infrazione – invece sopraggiungeva dopo che l'attore aveva attraversato l'incrocio;
- era alla guida di motociclo – invece si trovava a bordo dell'autovettura di servizio;
- era stato costretto a rallentare la marcia a causa del sopraggiungere del veicolo guidato da AN
– invece quest'ultimo era in sosta da circa dieci minuti, e l'agente arrestava la propria autovettura davanti a quella dell'attore.
In particolare, la difesa attorea contesta le dichiarazioni del verbalizzante secondo cui quest'ultimo avrebbe visto, dalla sua postazione in via Trieste – “il veicolo che percorreva via Roma in direzione monti, raggiungeva l'attraversamento pedonale semaforizzato che si trova a monte della intersezione tra via Trieste e via Roma”, e che “quando ho visto il veicolo transitare ero in via Trieste nei pressi del semaforo. Dalla posizione in cui ero non riuscivo a vedere l'impianto semaforico di via Roma (…) Mi trovavo in prossimità del semaforo che proiettava luce verde per via Trieste e ho visto il veicolo transitare in via Roma.” Tali dichiarazioni risultano in evidente e insanabile contrasto con le controdeduzioni rese in data 02.06.2023 dallo stesso , che ha testualmente affermato che “doveva rallentare la marcia in Tes_1 quanto il veicolo del ricorrente stava procedendo in Via Roma direzione monti attraversando l'incrocio mentre il semaforo posto in Via Roma proiettava luce rossa”. pagina 3 di 11 Infatti, se l'agente si trovava in prossimità del semaforo (come confermato dalla teste Parte_2 mediante indicazione fotografica sulla produzione sub Prod. n. 7 Attore), e se da tale posizione aveva visto transitare il veicolo dell'attore, allora non avrebbe avuto bisogno di rallentare la marcia, dato che la vettura doveva essere già transitata nel momento in cui l'ha vista. La difesa attorea, poi, osserva che l'agente ha ammesso di non ricordare su quale veicolo si Tes_1 trovasse al momento del fatto e di non poter affermare con certezza che avesse impegnato Pt_1
l'intersezione con semaforo rosso. L'agente ha infatti dichiarato che, trovandosi vicino al semaforo, ha visto l'autovettura “in movimento” in via Roma.
L'attore, poi, rileva che, se l'agente lo avesse visto condurre il proprio veicolo durante l'attraversamento da parte di pedoni, lo avrebbe sanzionato anche ex art. 191 C.d.S.
Da tali discordanze e dai risultati dell'istruttoria,, secondo il querelante, risulta che: a. il pubblico ufficiale non ha percepito direttamente la condotta contestata;
b. ha attestato falsamente che il ricorrente avrebbe “proseguito la marcia nonostante il semaforo rosso”, in assenza di percezione diretta e in difformità rispetto ai fatti reali;
c. le dichiarazioni del verbalizzante, quindi, non riguardando fatti direttamente e personalmente percepiti dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, risultano inidonee a fondare la fede privilegiata ex art. 2700 c.c.; d. sussistono dichiarazioni testimoniali univoche e concordanti che smentiscono la versione contenuta nel verbale, e in particolare:
- ha dichiarato che era fermo in prossimità della Chiesa del Suffragio e che Parte_2 Pt_1 lei stessa ha atteso il verde prima di muoversi;
pertanto, l'attore si trovava già oltre la lanterna, in sosta tecnica;
- oltre a confermare che l'attore era in sosta davanti alla chiesa, ha affermato che Tes_2 nessun pedone stava attraversando la strada;
- lo stesso ha ammesso che non riusciva a scorgere il semaforo de quo dal punto in cui si Tes_1 trovava, il che significa che non gli era possibile vedere quale luce era rivolta verso l'attore,
“con conseguente insussistenza della certezza sensoriale richiesta perché l'attestazione goda di fede privilegiata” (Comparsa conclusionale di replica Attore, pag. 1 e 2 – vedi Cass. civ., Sent. n. 5095 del 15.03.2016). Come statuito dalla giurisprudenza, la presunzione di veridicità ex art. 2700 c.c. del verbale di accertamento si applica solo ai fatti direttamente percepiti dal verbalizzante, mentre non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del medesimo (Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 30219 del 22.11.2024; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord. n. 31107 del 21.10.2022; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord. n. 13107 del 24.05.2017; Cass. civ., Sent. n. 23800 del 07.11.2014; Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 29320 del 07.10.2022); anzi, la giurisprudenza ha espressamente statuito il contrario (Cass. civ., Sent. n. 9111/1995; Cass. civ., Sent. n. 10569/2001). Tale presunzione, quindi, può essere superata mediante prova contrarie anche per testi, come nel caso di specie si è verificato. Inoltre, la difesa attorea ipotizza che “in astratto, si sarebbe potuta verificare un'ipotesi di sincronizzazione semaforica tale da consentire, seppur per un lasso temporale limitato, la proiezione simultanea della luce verde su entrambi gli assi viari” (Comparsa conclusionale Attore, pag. 9). In base a quanto sopra illustrato, risulta provata la falsità ideologica dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.c. e degli artt. 221 ss. c.p.c., per cui il verbale impugnato risulta illegittimo e/o nullo e/o inefficace e/o comunque viziato, con conseguente manifesta fondatezza della querela di falso. pagina 4 di 11 Per quanto riguarda le avverse difese, secondo parte attrice le stesse “non risultano meritevoli di accoglimento, in quanto:
- Fondate su una ricostruzione presuntiva e congetturale dei fatti;
- Basate su elementi documentali (es. immagini StreetView) privi di valore probatorio diretto, in quanto non riferibili al momento dell'accertamento;
- Insufficienti a superare le precise e coerenti dichiarazioni testimoniali rese in atti;
- L'ordine di servizio prodotto, attestante la presunta assegnazione del motociclo all'agente, non prova in alcun modo la veridicità della violazione contestata, né è idoneo a suffragare la versione dei fatti offerta dalla difesa comunale.” (Comparsa conclusionale Attore, pag. 8). Più nel dettaglio, il ha omesso di considerare la posizione dell'agente verbalizzante Controparte_1 al momento della supposta infrazione, posizione che gli precludeva una visuale diretta sul semaforo di Via Roma. Inoltre, non sussiste alcun supporto oggettivo a sostegno delle dichiarazioni dell'agente; quest'ultimo ha anche manifestato incertezza nella ricostruzione dei fatti, relativamente al mezzo su cui si trovava al momento della supposta infrazione, presumibilmente perché erano successivamente sopraggiunti altri due operatori.
In diritto, la difesa attorea contesta come infondato l'avverso assunto, secondo cui l'effettuazione di una sosta da parte di non avrebbe escluso la configurabilità della contestata infrazione, perché Pt_1 la sosta costituisce parte della circolazione. La giurisprudenza richiamata dalla parte convenuta sul punto (Cass. civ, Sent. n. 30075/2017) riguarda una fattispecie completamente diversa da quella in esame, avente ad oggetto la corretta lettura dell'art. 2054 c.c., in relazione al quale è indifferente affinché lo si possa considerare “in circolazione” che un veicolo sia in marcia ovvero in sosta in luoghi ove si svolge il traffico veicolare. In conclusione, quindi, risulta evidente l'inattendibilità del verbale impugnato nella parte in cui attesta il passaggio “nonostante la luce rossa”, che costituisce il presupposto essenziale per la configurabilità della violazione ex art. 146 comma III C.d.S.
PROSPETTAZIONE DEI FATTI DA PARTE DEL Controparte_1
Costituendosi in giudizio, il ha fermamente contestato quanto dedotto dal sig. Controparte_1
, precisando che la ricostruzione offerta dall'attore appare “del tutto irrealistica” . Pt_1
Infatti, dalla ricostruzione della dinamica dei fatti operata anche tramite StreetView
pagina 5 di 11 emerge chiaramente che l'agente verbalizzante, provenendo da Via Trieste e fermandosi al semaforo aveva piena visuale dell'area antistante la Chiesa del Suffragio e, pertanto, avrebbe potuto vedere chiaramente la vettura condotta dall'attore. Procedendo in direzione monti da Via Roma, subito dopo l'intersezione, è presente un attraversamento pedonale, anch'esso regolato da apparato semaforico, che consente ai pedoni di attraversare l'incrocio pagina 6 di 11 quando è proiettata luce rossa per i mezzi provenienti da Via Roma e, conseguentemente, luce verde per i mezzi proveniente da Via Trieste. Stando alla ricostruzione dei fatti offerta dal quando ha proseguito la marcia CP_1 Pt_1 nonostante il semaforo fosse rosso nella sua direzione, l'agente , procedendo con luce Tes_1 semaforica verde, per evitare l'urto ha dovuto arrestarsi mentre l'attore attraversava l'incrocio e superava l'attraversamento pedonale senza dare la precedenza ai pedoni presenti. L'agente, quindi, come indicato nelle controdeduzioni, raggiungeva il trasgressore e procedeva all'identificazione ed alla contestazione dell'infrazione.
Nelle difese finali il resistente ha osservato, inoltre, che la testimonianza di CP_1 Testimone_3 teste di parte attrice e convivente dell'attore, risulta inattendibile a causa di una serie di incongruenze, e precisamente: a) la teste “non riusciva a individuare, nella foto rammostratale dal Giudice, l'ubicazione del veicolo sanzionato ed il senso di marcia dello stesso invertendo la posizione dell'Agente con quella del mezzo condotto dal sig. ” (Comparsa conclusionale Convenuto, pag. 4); Pt_1
b) riferiva che era a bordo di una macchina di servizio e che, successivamente, erano Tes_1 sopraggiunti altri due agenti a bordo di uno scooter, ma tale asserzione, oltre ad essere irrealistica per la menzione di due agenti su uno scooter, risulta smentita dalle prove documentali: infatti, dall'ordine di servizio del giorno della contestata infrazione (Prod. n. 2 Convenuto) risulta che ad era stato assegnato uno scooter e ai due colleghi un'autovettura. Tes_1
Pertanto, la difesa del ipotizza che abbia commesso l'infrazione contestata a seguito CP_1 Pt_1 di una distrazione, e che il successivo sopraggiungere dei due altri agenti abbia creato confusione sul mezzo usato da . Tes_1
Quanto alla sig.ra la sua testimonianza conferma la tesi di parte convenuta, nella parte in Parte_2 cui dichiara che “ a quel punto è partito direzione monte e ricordo che sul ponte in via Trieste Pt_1
c'era la moto con il vigile. Poi non so se la macchina dei vigili era dietro alla moto o in via Roma. Io sono partita quando è scattato il verde e li ho raggiunti.” quindi attesta che, quando il veicolo condotto da ha ripreso la marcia, il semaforo Parte_2 Pt_1 posto su via Roma direzione monte proiettava la luce rossa, mentre era verde per i mezzi provenienti da via Trieste, e che la teste ha atteso che il semaforo divenisse verde prima di poter seguire l'attore. La difesa del osserva, inoltre, che, anche se il veicolo condotto dall'attore si fosse trovato già CP_1 in sosta oltre la linea di arresto, sarebbe comunque stato posizionato prima dell'intersezione, e quindi, prima di riprendere la marcia e impegnare l'incrocio, avrebbe dovuto attendere che il semaforo, anche se ormai alle sue spalle, passasse al verde per il proprio senso di marcia. Secondo il la violazione di tale regola “produrrebbe un grave pericolo per la circolazione CP_1 considerato che il veicolo in esame si porrebbe in potenziale traiettoria di collisione rispetto ai veicoli provenienti dalla direttrice perpendicolare al suo senso di marcia”, come nella specie è avvenuto per il veicolo condotto dall'agente verbalizzante (Comparsa conclusionale Convenuto, pag. 9). Del resto, la sosta è parte della circolazione stradale (Cass. civ., sez. VI, Ord. 30075/2017). Per quanto riguarda l'ipotesi secondo cui si sarebbe potuto verificare una contemporanea proiezione della luce verde sia verso Via Roma, sia verso Via Trieste, la difesa del osserva che oltre che CP_1 essere non provata e è irrealistica, considerate le gravissime conseguenze che tale situazione potrebbe causare.
Tutto ciò premesso si ritiene che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento. pagina 7 di 11 Giova premettere che la querela di falso costituisce lo strumento con il quale la parte interessata può far emergere la falsità di un documento dotato per legge di fede privilegiata (atto pubblico o scrittura privata riconosciuta). La falsità che la parte ha interesse a far emergere, tuttavia, può avere ad oggetto aspetti diversi del documento, in particolare: può riguardare il profilo estrinseco del documento (c.d. falsità materiale), dando luogo alle ipotesi di contraffazione (se la falsità è commessa nel momento in cui il documento è formato) o di alterazione (se la falsità deriva da un'attività successiva alla formazione del documento); oppure può riguardare la verità del documento, in quanto si sostanzia in una enunciazione falsa del suo contenuto (c.d. falsità ideologica). Tuttavia, la falsità ideologica di un documento fidefacente può formare oggetto di querela di falso solo limitatamente a ciò che concerne “l'estrinseco” del documento stesso e non può estendersi fino a contestare la verità di quanto dichiarato al pubblico ufficiale.
Oggetto di querela di falso, nel presente giudizio, sono le asserzioni dell'agente accertatore contenute nel verbale e nelle controdeduzioni prodotte nel giudizio di opposizione:
-quanto al verbale n. 03230012 del 07/01/2023 avente ad oggetto la violazione dell'art. 146 comma 3 C.D.S. laddove viene affermato che “Quale conducente di veicolo proseguiva la marcia sebbene la segnalazione del semaforo (luce rossa) lo vietasse”;
- quanto alle controdeduzioni ove viene affermato che: “L'agente accertatore si trovava con il motociclo di servizio in Via Trieste e si immetteva nell'incrocio con via Roma con luce verde proiettata dall'impianto semaforico posto in Via Trieste con l'intento di svoltare a sinistra in Via Roma e proseguire in direzione monti. L'agente doveva rallentare la marcia in quanto il veicolo del ricorrente stava procedendo in Via Roma direzione monti attraversando l'incrocio mentre il semaforo posto in Via Roma proiettava luce rossa. Lo stesso veicolo proseguiva la sua marcia superando il passaggio pedonale avente luce verde per i pedoni senza dare precedenza ai pedoni presenti. L'agente si fermava per permettere l'attraversamento dei pedoni presenti e riprendendo la marcia raggiungendo il veicolo del ricorrente che riusciva a fermare solo in Via Fieschi a 450 metri di distanza dal punto in cui era avvenuta l'infrazione”.
Le falsità ideologiche di cui il querelante si duole non sono risultate provate.
Il ha rappresentato nella propria comparsa di costituzione che quando ha proseguito CP_1 Pt_1 la marcia l'agente aveva la luce semaforica verde e l' ha visto superare l'attraversamento Tes_1 pedonale di via Roma senza dare la precedenza ai pedoni presenti e senza rispettare la luce semaforica rossa. L'agente, come indicato nelle controdeduzioni, ha poi raggiunto il trasgressore e ha proceduto all'identificazione ed alla contestazione dell'infrazione.
Le prove testimoniali, contrariamente da quanto sostenuto dal querelante, non hanno sconfessato le attestazioni dell'agente di polizia.
Prima di tutto nel verbale la condotta descritta è quella della “prosecuzione della marcia superando il passaggio pedonale avente luce verde per i pedoni” procedendo in via Roma direzione monti.
Ciò significa che il verbalizzante non ha accertato che il querelante ha attraversato l'incrocio tra Via Roma e Via Trieste quando il semaforo proiettava luce rossa, circostanza sulla cui base vengono in gran parte fondate le censure di falsità (si vedano punti 12 e 13 dell'atto di citazione).
pagina 8 di 11 Se si analizza il contenuto del verbale, le controdeduzioni e la testimonianza dell'agente Tes_1 si comprende come lo stesso abbia accertato l'infrazione commessa dal sig. dopo la sosta Pt_1 fatta davanti alla chiesa del Suffragio quando egli ha ripreso la marcia procedendo in via Roma direzione monti.
Il verbalizzante ha dichiarato: “Quando ho visto il veicolo transitare ero in via Trieste nei pressi del semaforo. Dalla posizione in cui ero non riuscivo a vedere l'impianto semaforico di via Roma. Il semaforo di via Trieste era verde e anche il semaforo pedonale che permette l'attraversamento di via Roma era verde. Adr venendo da via Trieste con il verde si può svoltare in via Roma dando la precedenza ai pedoni che hanno il verde”.
Ciò significa che il semaforo di via Trieste era verde e anche il semaforo di via Roma era verde per i pedoni.
La testimone ha confermato le deduzioni di cui al cap.1 (in data 07.01.2023, alla Testimone_3 guida del veicolo Mini Clubman Cooper D targato FB331JW, egli transitava regolarmente su Via Roma, in direzione monte, oltrepassando l'intersezione con Via Trieste con semaforo verde).
Sul cap.10 (Vero che nel momento in cui il sig. riprendeva la marcia l'attraversamento Pt_1 pedonale posto a monte dell'intersezione con la Via Trieste era libero, come da foto che si mostra al teste (doc. 5); La teste ha dichiarato: “Io sono salita in macchina e mi ha detto Testimone_3 Pt_1 di aver visto la sig.ra arrivare in macchina da via Roma. A questo punto si è Parte_3 immesso nella via Roma direzione monti davanti alla sig. Non c'erano pedoni che stavano Pt_2 attraversando. Siamo andati avanti per cercare un posto per poter fare inversione di marcia”.
Ritiene il giudicante che non vi siano divergenze insanabili tra la deposizione della testimone Tes_2 e quella dell'agente . Tes_1
La sig.ra ha infatti confermato che il querelante ha rispettato la luce semaforica nell'incrocio Tes_2 con Via Trieste, circostanza estranea all'infrazione che gli è stata contestata, mentre rispetto all'attraversamento di via Roma nulla ha detto riguardo al semaforo verde per i pedoni, ma ha solo affermato che in quel momento non c'erano pedoni.
Si deve sottolineare dunque che l'infrazione contestata dall'agente a è quella di aver Tes_1 Pt_1 proseguito la marcia superando il passaggio pedonale di via Roma avente luce verde per i pedoni e tale circostanza non risulta in alcun modo smentita né dalla deposizione della teste né dalla Tes_2 deposizione della teste Parte_2
È un fatto pacifico che il semaforo di via Trieste fosse verde. L'agente ha visto l'auto di in Pt_1 movimento diretta verso l'attraversamento pedonale di via Roma. La circostanza che l'agente abbia rallentato può essere compatibile con la manovra di immissione dell'auto di in via Roma Pt_1 dopo la sosta davanti alla Chiesa del Suffragio.
Si tratta evidentemente di una sequenza di azioni e di movimenti che ben possono essere stati posti in essere in un brevissimo lasso temporale (l'agente ha visto la macchina di in movimento Pt_1 mentre era in prossimità del semaforo è partito e ha dovuto rallentare in quanto ha raggiunto l'auto che era diretta verso l'attraversamento).
pagina 9 di 11 Non sono pertanto condivisibili i rilievi svolti dalla difesa del querelante circa il fatto che se l'agente si trovava in prossimità del semaforo e da tale posizione aveva visto transitare il veicolo dell'attore, allora non avrebbe avuto bisogno di rallentare la marcia, dato che la vettura doveva essere già transitata nel momento in cui l'ha vista.
Circa il fatto poi che l'agente fosse alla guida di un motociclo depongono, con sufficiente Tes_1 grado di certezza, sia l'ordine di servizio prodotto in atti che la deposizione della testimone Parte_2 la quale ha fatto riferimento alla moto del vigile.
Si ritiene dunque che non sia stata raggiunta la prova della falsità delle attestazioni del pubblico ufficiale.
Si sottolinea che l'onere di provare il falso grava sull'attore il quale deve fornire elementi atti a dimostrare che le attestazioni del pubblico ufficiale riguardo a quanto avvenuto in sua presenza non sono veritiere.
Nel caso di specie nessuno dei due testimoni ha smentito che l'auto condotta da abbia Pt_1 oltrepassato l'attraversamento di via Roma con il semaforo rosso. Anzi la testimone della Parte_2 cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha affermato che quando il veicolo condotto da Pt_1 ha ripreso la marcia, il semaforo posto su via Roma direzione monte proiettava la luce rossa, mentre era verde per i mezzi provenienti da via Trieste, tanto che ha dovuto attendere che il semaforo divenisse verde prima di poter seguire l'attore.
Nessun elemento probatorio è stato fornito dal querelante riguardo alla mancata sincronizzazione degli apparecchi semaforici, che rimane una ipotesi astratta e non contestualizzata e quindi non verosimile.
Ne consegue che la presunzione di veridicità delle attestazioni dell'agente non risultano superate da prove contrarie.
Le spese processuali seguono la soccombenza sulla base del principio di causalità e sono così liquidate nei valori di cui al DM n. 147 del 2022:
. Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale Scaglione applicabile: valore indeterminabile – complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 Compenso tabellare: € 3.809,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la querela di falso;
pagina 10 di 11 - ai sensi dell'art. 226 c.p.c., condanna il querelante al pagamento Parte_1 della pena pecuniaria di € 20,00;
- dichiara obbligato e condanna a rimborsare al Parte_1 CP_1
le spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compensi oltre accessori di legge ed esborsi;
[...]
Genova, 27 dicembre 2025.
Il Giudice
NC LI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
I SEZIONE
Il Giudice FRANCESCA LIPPI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 978/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. DALESSIO CLEMENTI Parte_1 GIAMPAOLO
ATTORE QUERELANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. SARTESCHI MARCO Controparte_1
CONVENUTO CP_2
PM intervenuto con costituzione del 14.2.2024
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie del caso, previa ammissione delle prove dedotte e non ammesse in atto di citazione e nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc, nonché previa ispezione dei luoghi e/o licenziamento di ctu per la verifica del funzionamento dell'impianto semaforico sulla base di quanto emerso dall'istruttoria orale e come richiesto all'udienza del 04/03/2025,
• accertare e dichiarare la falsità del verbale redatto dall'Agente della P.IVA_1 Tes_1 Polizia Locale di in data 7.01.2023, in relazione alla violazione dell'art 146 c.3 C.D.S. nonché CP_1 delle circostanze in fatto in esso riportate (doc. 1);
• per quanto possa occorrere, accertare e dichiarare la falsità della circostanza in fatto descritte nelle controdeduzioni Prot. 144478/2023 del 02/06/2023 (doc.4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali IVA e CPA come per legge.”
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace adito, respingere le domande ex adverso proposte confermando, pertanto, la veridicità del verbale opposto e delle conseguenti controdeduzioni rese dall'accertatore. pagina 1 di 11 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 07.01.2023, a , l'agente della locale Polizia contestava all'odierno attore CP_1 Tes_1 querelante la violazione dell'art. 146 comma III C.d.S. per transito veicolare Parte_1 in presenza di semaforo rosso, con conseguente elevazione del verbale n. 3230012/2023 Reg. 65/2023. si opponeva al verbale, proponendo ricorso davanti al Giudice di Pace di Genova nei Pt_1 confronti del ed instaurando così la causa in oggi pendente iscritta al n. RG Controparte_1 1562/2023.
Il resistente eccepiva che il contenuto dell'atto impugnato, essendo coperto da fede CP_1 privilegiata ex art. 2700 c.c., potesse essere contestato solo mediante proposizione di querela di falso.
AN, pertanto, agiva ex art. 221 e ss. davanti al Tribunale, instaurando la presente causa nei confronti del contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nel verbale di Controparte_1 contestazione n. 3230012/2023 Reg. 65/2023.
Di conseguenza, il giudizio pendente davanti al Giudice di Pace di Genova veniva sospeso con ordinanza emessa all'udienza del 29.01.2024, in attesa della definizione della presente causa.
All'udienza del 18.06.2024, le parti insistevano nelle rispettive deduzioni e chiedevano l'ammissione delle prove dedotte. Il Giudice, riservatosi, scioglieva la propria riserva con ordinanza del 22.07.2024, disponendo quanto segue:
- Riteneva che non ricorresse l'incapacità a testimoniare dei pubblici ufficiali che non rivestono un interesse personale nel procedimento;
- ammetteva i capitoli di prova attorei n. 1), 2), 8), 9), 10),11), 16), ritenuti inammissibili gli altri capitoli in quanto afferenti a circostanze irrilevanti oppure documentali e valutativi;
- ammetteva i capitoli di prova di parte convenuta n. 4), 5), 6), ritenuti irrilevanti gli altri;
- ammetteva la prova contraria richiesta da parte attrice sui capitoli di prova ammessi della parte convenuta con le testimoni indicate e Parte_2 Tes_2
- fissava per l'assunzione delle prove testimoniali l'udienza del 31.10.2024.
Conclusa l'escussione testi, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per il trattenimento in decisione l'udienza del 30.09.2025 concedendo i termini di legge ex art. 189 c.p.c. All'udienza del 30.09.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione.
PROSPETTAZIONE DEI FATTI DI PARTE ATTRICE CP_3
[...] contesta la veridicità delle attestazioni contenute:
[...]
- nel verbale n. 03230012 del 07.01.2023,
- nelle controdeduzioni Prot. 144478/2023 del 02.06.2023,
pagina 2 di 11 nei quali si contesta all'attore l'infrazione di transito veicolare in presenza di semaforo rosso.
L'attore, infatti, ricostruisce i fatti come segue:
1. in data 07.01.2023, alla guida del veicolo Mini Clubman Cooper D targato FB331JW, egli transitava regolarmente su Via Roma, in direzione monte, oltrepassando l'intersezione con Via Trieste con semaforo verde;
2. dopo aver superato il semaforo, si accostava sul lato destro della carreggiata, nei pressi della Chiesa del Suffragio, arrestando la marcia per circa dieci minuti, in attesa della sig.ra con cui Parte_2 aveva un appuntamento;
3. concluso tale incontro, l'attore riprendeva la marcia, in assenza di pedoni e nel rispetto della segnaletica vigente;
4. l'agente accertatore giungeva nell'intersezione solo successivamente, provenendo da Via Trieste, e contestava l'infrazione quando già l'auto di era ripartita dalla sosta, percorrendo un tratto Pt_1 di strada fino a Via Fieschi, dove veniva fermato.
quindi, respinge l'avversa contestazione di violazione del C.d.S. ed assume: Pt_1
- di essere transitato oltre il semaforo a luce verde, effettuando poi una breve sosta circa cinquanta metri più oltre, per cui non ha alcuna rilevanza il fatto che nel frattempo il dispositivo era passato al rosso;
- che, nel momento in cui l'attore impegnava l'incrocio, non era ancora sopraggiunto;
Tes_1
- che, in ogni caso, l'agente verbalizzante, provenendo da Via Trieste, quand'anche si fosse trovato in prima fila, da tale posizione non avrebbe potuto avere visibilità sul semaforo posto su Via Roma, immediatamente prima dell'intersezione con Via Trieste.
Nelle difese finali il querelante ha evidenziato che tali assunti sono confermati dalle dichiarazioni rese dalle testi e anche mediante indicazioni fotografiche. Parte_2 Tes_2
L'attore contesta come non veritiere le avverse asserzioni (del resto non provate, anzi contraddette dalle testimonianze rese in causa) secondo cui l'agente verbalizzante : Tes_1
- si sarebbe trovato sul posto al momento della presunta infrazione – invece sopraggiungeva dopo che l'attore aveva attraversato l'incrocio;
- era alla guida di motociclo – invece si trovava a bordo dell'autovettura di servizio;
- era stato costretto a rallentare la marcia a causa del sopraggiungere del veicolo guidato da AN
– invece quest'ultimo era in sosta da circa dieci minuti, e l'agente arrestava la propria autovettura davanti a quella dell'attore.
In particolare, la difesa attorea contesta le dichiarazioni del verbalizzante secondo cui quest'ultimo avrebbe visto, dalla sua postazione in via Trieste – “il veicolo che percorreva via Roma in direzione monti, raggiungeva l'attraversamento pedonale semaforizzato che si trova a monte della intersezione tra via Trieste e via Roma”, e che “quando ho visto il veicolo transitare ero in via Trieste nei pressi del semaforo. Dalla posizione in cui ero non riuscivo a vedere l'impianto semaforico di via Roma (…) Mi trovavo in prossimità del semaforo che proiettava luce verde per via Trieste e ho visto il veicolo transitare in via Roma.” Tali dichiarazioni risultano in evidente e insanabile contrasto con le controdeduzioni rese in data 02.06.2023 dallo stesso , che ha testualmente affermato che “doveva rallentare la marcia in Tes_1 quanto il veicolo del ricorrente stava procedendo in Via Roma direzione monti attraversando l'incrocio mentre il semaforo posto in Via Roma proiettava luce rossa”. pagina 3 di 11 Infatti, se l'agente si trovava in prossimità del semaforo (come confermato dalla teste Parte_2 mediante indicazione fotografica sulla produzione sub Prod. n. 7 Attore), e se da tale posizione aveva visto transitare il veicolo dell'attore, allora non avrebbe avuto bisogno di rallentare la marcia, dato che la vettura doveva essere già transitata nel momento in cui l'ha vista. La difesa attorea, poi, osserva che l'agente ha ammesso di non ricordare su quale veicolo si Tes_1 trovasse al momento del fatto e di non poter affermare con certezza che avesse impegnato Pt_1
l'intersezione con semaforo rosso. L'agente ha infatti dichiarato che, trovandosi vicino al semaforo, ha visto l'autovettura “in movimento” in via Roma.
L'attore, poi, rileva che, se l'agente lo avesse visto condurre il proprio veicolo durante l'attraversamento da parte di pedoni, lo avrebbe sanzionato anche ex art. 191 C.d.S.
Da tali discordanze e dai risultati dell'istruttoria,, secondo il querelante, risulta che: a. il pubblico ufficiale non ha percepito direttamente la condotta contestata;
b. ha attestato falsamente che il ricorrente avrebbe “proseguito la marcia nonostante il semaforo rosso”, in assenza di percezione diretta e in difformità rispetto ai fatti reali;
c. le dichiarazioni del verbalizzante, quindi, non riguardando fatti direttamente e personalmente percepiti dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, risultano inidonee a fondare la fede privilegiata ex art. 2700 c.c.; d. sussistono dichiarazioni testimoniali univoche e concordanti che smentiscono la versione contenuta nel verbale, e in particolare:
- ha dichiarato che era fermo in prossimità della Chiesa del Suffragio e che Parte_2 Pt_1 lei stessa ha atteso il verde prima di muoversi;
pertanto, l'attore si trovava già oltre la lanterna, in sosta tecnica;
- oltre a confermare che l'attore era in sosta davanti alla chiesa, ha affermato che Tes_2 nessun pedone stava attraversando la strada;
- lo stesso ha ammesso che non riusciva a scorgere il semaforo de quo dal punto in cui si Tes_1 trovava, il che significa che non gli era possibile vedere quale luce era rivolta verso l'attore,
“con conseguente insussistenza della certezza sensoriale richiesta perché l'attestazione goda di fede privilegiata” (Comparsa conclusionale di replica Attore, pag. 1 e 2 – vedi Cass. civ., Sent. n. 5095 del 15.03.2016). Come statuito dalla giurisprudenza, la presunzione di veridicità ex art. 2700 c.c. del verbale di accertamento si applica solo ai fatti direttamente percepiti dal verbalizzante, mentre non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del medesimo (Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 30219 del 22.11.2024; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord. n. 31107 del 21.10.2022; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord. n. 13107 del 24.05.2017; Cass. civ., Sent. n. 23800 del 07.11.2014; Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 29320 del 07.10.2022); anzi, la giurisprudenza ha espressamente statuito il contrario (Cass. civ., Sent. n. 9111/1995; Cass. civ., Sent. n. 10569/2001). Tale presunzione, quindi, può essere superata mediante prova contrarie anche per testi, come nel caso di specie si è verificato. Inoltre, la difesa attorea ipotizza che “in astratto, si sarebbe potuta verificare un'ipotesi di sincronizzazione semaforica tale da consentire, seppur per un lasso temporale limitato, la proiezione simultanea della luce verde su entrambi gli assi viari” (Comparsa conclusionale Attore, pag. 9). In base a quanto sopra illustrato, risulta provata la falsità ideologica dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.c. e degli artt. 221 ss. c.p.c., per cui il verbale impugnato risulta illegittimo e/o nullo e/o inefficace e/o comunque viziato, con conseguente manifesta fondatezza della querela di falso. pagina 4 di 11 Per quanto riguarda le avverse difese, secondo parte attrice le stesse “non risultano meritevoli di accoglimento, in quanto:
- Fondate su una ricostruzione presuntiva e congetturale dei fatti;
- Basate su elementi documentali (es. immagini StreetView) privi di valore probatorio diretto, in quanto non riferibili al momento dell'accertamento;
- Insufficienti a superare le precise e coerenti dichiarazioni testimoniali rese in atti;
- L'ordine di servizio prodotto, attestante la presunta assegnazione del motociclo all'agente, non prova in alcun modo la veridicità della violazione contestata, né è idoneo a suffragare la versione dei fatti offerta dalla difesa comunale.” (Comparsa conclusionale Attore, pag. 8). Più nel dettaglio, il ha omesso di considerare la posizione dell'agente verbalizzante Controparte_1 al momento della supposta infrazione, posizione che gli precludeva una visuale diretta sul semaforo di Via Roma. Inoltre, non sussiste alcun supporto oggettivo a sostegno delle dichiarazioni dell'agente; quest'ultimo ha anche manifestato incertezza nella ricostruzione dei fatti, relativamente al mezzo su cui si trovava al momento della supposta infrazione, presumibilmente perché erano successivamente sopraggiunti altri due operatori.
In diritto, la difesa attorea contesta come infondato l'avverso assunto, secondo cui l'effettuazione di una sosta da parte di non avrebbe escluso la configurabilità della contestata infrazione, perché Pt_1 la sosta costituisce parte della circolazione. La giurisprudenza richiamata dalla parte convenuta sul punto (Cass. civ, Sent. n. 30075/2017) riguarda una fattispecie completamente diversa da quella in esame, avente ad oggetto la corretta lettura dell'art. 2054 c.c., in relazione al quale è indifferente affinché lo si possa considerare “in circolazione” che un veicolo sia in marcia ovvero in sosta in luoghi ove si svolge il traffico veicolare. In conclusione, quindi, risulta evidente l'inattendibilità del verbale impugnato nella parte in cui attesta il passaggio “nonostante la luce rossa”, che costituisce il presupposto essenziale per la configurabilità della violazione ex art. 146 comma III C.d.S.
PROSPETTAZIONE DEI FATTI DA PARTE DEL Controparte_1
Costituendosi in giudizio, il ha fermamente contestato quanto dedotto dal sig. Controparte_1
, precisando che la ricostruzione offerta dall'attore appare “del tutto irrealistica” . Pt_1
Infatti, dalla ricostruzione della dinamica dei fatti operata anche tramite StreetView
pagina 5 di 11 emerge chiaramente che l'agente verbalizzante, provenendo da Via Trieste e fermandosi al semaforo aveva piena visuale dell'area antistante la Chiesa del Suffragio e, pertanto, avrebbe potuto vedere chiaramente la vettura condotta dall'attore. Procedendo in direzione monti da Via Roma, subito dopo l'intersezione, è presente un attraversamento pedonale, anch'esso regolato da apparato semaforico, che consente ai pedoni di attraversare l'incrocio pagina 6 di 11 quando è proiettata luce rossa per i mezzi provenienti da Via Roma e, conseguentemente, luce verde per i mezzi proveniente da Via Trieste. Stando alla ricostruzione dei fatti offerta dal quando ha proseguito la marcia CP_1 Pt_1 nonostante il semaforo fosse rosso nella sua direzione, l'agente , procedendo con luce Tes_1 semaforica verde, per evitare l'urto ha dovuto arrestarsi mentre l'attore attraversava l'incrocio e superava l'attraversamento pedonale senza dare la precedenza ai pedoni presenti. L'agente, quindi, come indicato nelle controdeduzioni, raggiungeva il trasgressore e procedeva all'identificazione ed alla contestazione dell'infrazione.
Nelle difese finali il resistente ha osservato, inoltre, che la testimonianza di CP_1 Testimone_3 teste di parte attrice e convivente dell'attore, risulta inattendibile a causa di una serie di incongruenze, e precisamente: a) la teste “non riusciva a individuare, nella foto rammostratale dal Giudice, l'ubicazione del veicolo sanzionato ed il senso di marcia dello stesso invertendo la posizione dell'Agente con quella del mezzo condotto dal sig. ” (Comparsa conclusionale Convenuto, pag. 4); Pt_1
b) riferiva che era a bordo di una macchina di servizio e che, successivamente, erano Tes_1 sopraggiunti altri due agenti a bordo di uno scooter, ma tale asserzione, oltre ad essere irrealistica per la menzione di due agenti su uno scooter, risulta smentita dalle prove documentali: infatti, dall'ordine di servizio del giorno della contestata infrazione (Prod. n. 2 Convenuto) risulta che ad era stato assegnato uno scooter e ai due colleghi un'autovettura. Tes_1
Pertanto, la difesa del ipotizza che abbia commesso l'infrazione contestata a seguito CP_1 Pt_1 di una distrazione, e che il successivo sopraggiungere dei due altri agenti abbia creato confusione sul mezzo usato da . Tes_1
Quanto alla sig.ra la sua testimonianza conferma la tesi di parte convenuta, nella parte in Parte_2 cui dichiara che “ a quel punto è partito direzione monte e ricordo che sul ponte in via Trieste Pt_1
c'era la moto con il vigile. Poi non so se la macchina dei vigili era dietro alla moto o in via Roma. Io sono partita quando è scattato il verde e li ho raggiunti.” quindi attesta che, quando il veicolo condotto da ha ripreso la marcia, il semaforo Parte_2 Pt_1 posto su via Roma direzione monte proiettava la luce rossa, mentre era verde per i mezzi provenienti da via Trieste, e che la teste ha atteso che il semaforo divenisse verde prima di poter seguire l'attore. La difesa del osserva, inoltre, che, anche se il veicolo condotto dall'attore si fosse trovato già CP_1 in sosta oltre la linea di arresto, sarebbe comunque stato posizionato prima dell'intersezione, e quindi, prima di riprendere la marcia e impegnare l'incrocio, avrebbe dovuto attendere che il semaforo, anche se ormai alle sue spalle, passasse al verde per il proprio senso di marcia. Secondo il la violazione di tale regola “produrrebbe un grave pericolo per la circolazione CP_1 considerato che il veicolo in esame si porrebbe in potenziale traiettoria di collisione rispetto ai veicoli provenienti dalla direttrice perpendicolare al suo senso di marcia”, come nella specie è avvenuto per il veicolo condotto dall'agente verbalizzante (Comparsa conclusionale Convenuto, pag. 9). Del resto, la sosta è parte della circolazione stradale (Cass. civ., sez. VI, Ord. 30075/2017). Per quanto riguarda l'ipotesi secondo cui si sarebbe potuto verificare una contemporanea proiezione della luce verde sia verso Via Roma, sia verso Via Trieste, la difesa del osserva che oltre che CP_1 essere non provata e è irrealistica, considerate le gravissime conseguenze che tale situazione potrebbe causare.
Tutto ciò premesso si ritiene che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento. pagina 7 di 11 Giova premettere che la querela di falso costituisce lo strumento con il quale la parte interessata può far emergere la falsità di un documento dotato per legge di fede privilegiata (atto pubblico o scrittura privata riconosciuta). La falsità che la parte ha interesse a far emergere, tuttavia, può avere ad oggetto aspetti diversi del documento, in particolare: può riguardare il profilo estrinseco del documento (c.d. falsità materiale), dando luogo alle ipotesi di contraffazione (se la falsità è commessa nel momento in cui il documento è formato) o di alterazione (se la falsità deriva da un'attività successiva alla formazione del documento); oppure può riguardare la verità del documento, in quanto si sostanzia in una enunciazione falsa del suo contenuto (c.d. falsità ideologica). Tuttavia, la falsità ideologica di un documento fidefacente può formare oggetto di querela di falso solo limitatamente a ciò che concerne “l'estrinseco” del documento stesso e non può estendersi fino a contestare la verità di quanto dichiarato al pubblico ufficiale.
Oggetto di querela di falso, nel presente giudizio, sono le asserzioni dell'agente accertatore contenute nel verbale e nelle controdeduzioni prodotte nel giudizio di opposizione:
-quanto al verbale n. 03230012 del 07/01/2023 avente ad oggetto la violazione dell'art. 146 comma 3 C.D.S. laddove viene affermato che “Quale conducente di veicolo proseguiva la marcia sebbene la segnalazione del semaforo (luce rossa) lo vietasse”;
- quanto alle controdeduzioni ove viene affermato che: “L'agente accertatore si trovava con il motociclo di servizio in Via Trieste e si immetteva nell'incrocio con via Roma con luce verde proiettata dall'impianto semaforico posto in Via Trieste con l'intento di svoltare a sinistra in Via Roma e proseguire in direzione monti. L'agente doveva rallentare la marcia in quanto il veicolo del ricorrente stava procedendo in Via Roma direzione monti attraversando l'incrocio mentre il semaforo posto in Via Roma proiettava luce rossa. Lo stesso veicolo proseguiva la sua marcia superando il passaggio pedonale avente luce verde per i pedoni senza dare precedenza ai pedoni presenti. L'agente si fermava per permettere l'attraversamento dei pedoni presenti e riprendendo la marcia raggiungendo il veicolo del ricorrente che riusciva a fermare solo in Via Fieschi a 450 metri di distanza dal punto in cui era avvenuta l'infrazione”.
Le falsità ideologiche di cui il querelante si duole non sono risultate provate.
Il ha rappresentato nella propria comparsa di costituzione che quando ha proseguito CP_1 Pt_1 la marcia l'agente aveva la luce semaforica verde e l' ha visto superare l'attraversamento Tes_1 pedonale di via Roma senza dare la precedenza ai pedoni presenti e senza rispettare la luce semaforica rossa. L'agente, come indicato nelle controdeduzioni, ha poi raggiunto il trasgressore e ha proceduto all'identificazione ed alla contestazione dell'infrazione.
Le prove testimoniali, contrariamente da quanto sostenuto dal querelante, non hanno sconfessato le attestazioni dell'agente di polizia.
Prima di tutto nel verbale la condotta descritta è quella della “prosecuzione della marcia superando il passaggio pedonale avente luce verde per i pedoni” procedendo in via Roma direzione monti.
Ciò significa che il verbalizzante non ha accertato che il querelante ha attraversato l'incrocio tra Via Roma e Via Trieste quando il semaforo proiettava luce rossa, circostanza sulla cui base vengono in gran parte fondate le censure di falsità (si vedano punti 12 e 13 dell'atto di citazione).
pagina 8 di 11 Se si analizza il contenuto del verbale, le controdeduzioni e la testimonianza dell'agente Tes_1 si comprende come lo stesso abbia accertato l'infrazione commessa dal sig. dopo la sosta Pt_1 fatta davanti alla chiesa del Suffragio quando egli ha ripreso la marcia procedendo in via Roma direzione monti.
Il verbalizzante ha dichiarato: “Quando ho visto il veicolo transitare ero in via Trieste nei pressi del semaforo. Dalla posizione in cui ero non riuscivo a vedere l'impianto semaforico di via Roma. Il semaforo di via Trieste era verde e anche il semaforo pedonale che permette l'attraversamento di via Roma era verde. Adr venendo da via Trieste con il verde si può svoltare in via Roma dando la precedenza ai pedoni che hanno il verde”.
Ciò significa che il semaforo di via Trieste era verde e anche il semaforo di via Roma era verde per i pedoni.
La testimone ha confermato le deduzioni di cui al cap.1 (in data 07.01.2023, alla Testimone_3 guida del veicolo Mini Clubman Cooper D targato FB331JW, egli transitava regolarmente su Via Roma, in direzione monte, oltrepassando l'intersezione con Via Trieste con semaforo verde).
Sul cap.10 (Vero che nel momento in cui il sig. riprendeva la marcia l'attraversamento Pt_1 pedonale posto a monte dell'intersezione con la Via Trieste era libero, come da foto che si mostra al teste (doc. 5); La teste ha dichiarato: “Io sono salita in macchina e mi ha detto Testimone_3 Pt_1 di aver visto la sig.ra arrivare in macchina da via Roma. A questo punto si è Parte_3 immesso nella via Roma direzione monti davanti alla sig. Non c'erano pedoni che stavano Pt_2 attraversando. Siamo andati avanti per cercare un posto per poter fare inversione di marcia”.
Ritiene il giudicante che non vi siano divergenze insanabili tra la deposizione della testimone Tes_2 e quella dell'agente . Tes_1
La sig.ra ha infatti confermato che il querelante ha rispettato la luce semaforica nell'incrocio Tes_2 con Via Trieste, circostanza estranea all'infrazione che gli è stata contestata, mentre rispetto all'attraversamento di via Roma nulla ha detto riguardo al semaforo verde per i pedoni, ma ha solo affermato che in quel momento non c'erano pedoni.
Si deve sottolineare dunque che l'infrazione contestata dall'agente a è quella di aver Tes_1 Pt_1 proseguito la marcia superando il passaggio pedonale di via Roma avente luce verde per i pedoni e tale circostanza non risulta in alcun modo smentita né dalla deposizione della teste né dalla Tes_2 deposizione della teste Parte_2
È un fatto pacifico che il semaforo di via Trieste fosse verde. L'agente ha visto l'auto di in Pt_1 movimento diretta verso l'attraversamento pedonale di via Roma. La circostanza che l'agente abbia rallentato può essere compatibile con la manovra di immissione dell'auto di in via Roma Pt_1 dopo la sosta davanti alla Chiesa del Suffragio.
Si tratta evidentemente di una sequenza di azioni e di movimenti che ben possono essere stati posti in essere in un brevissimo lasso temporale (l'agente ha visto la macchina di in movimento Pt_1 mentre era in prossimità del semaforo è partito e ha dovuto rallentare in quanto ha raggiunto l'auto che era diretta verso l'attraversamento).
pagina 9 di 11 Non sono pertanto condivisibili i rilievi svolti dalla difesa del querelante circa il fatto che se l'agente si trovava in prossimità del semaforo e da tale posizione aveva visto transitare il veicolo dell'attore, allora non avrebbe avuto bisogno di rallentare la marcia, dato che la vettura doveva essere già transitata nel momento in cui l'ha vista.
Circa il fatto poi che l'agente fosse alla guida di un motociclo depongono, con sufficiente Tes_1 grado di certezza, sia l'ordine di servizio prodotto in atti che la deposizione della testimone Parte_2 la quale ha fatto riferimento alla moto del vigile.
Si ritiene dunque che non sia stata raggiunta la prova della falsità delle attestazioni del pubblico ufficiale.
Si sottolinea che l'onere di provare il falso grava sull'attore il quale deve fornire elementi atti a dimostrare che le attestazioni del pubblico ufficiale riguardo a quanto avvenuto in sua presenza non sono veritiere.
Nel caso di specie nessuno dei due testimoni ha smentito che l'auto condotta da abbia Pt_1 oltrepassato l'attraversamento di via Roma con il semaforo rosso. Anzi la testimone della Parte_2 cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha affermato che quando il veicolo condotto da Pt_1 ha ripreso la marcia, il semaforo posto su via Roma direzione monte proiettava la luce rossa, mentre era verde per i mezzi provenienti da via Trieste, tanto che ha dovuto attendere che il semaforo divenisse verde prima di poter seguire l'attore.
Nessun elemento probatorio è stato fornito dal querelante riguardo alla mancata sincronizzazione degli apparecchi semaforici, che rimane una ipotesi astratta e non contestualizzata e quindi non verosimile.
Ne consegue che la presunzione di veridicità delle attestazioni dell'agente non risultano superate da prove contrarie.
Le spese processuali seguono la soccombenza sulla base del principio di causalità e sono così liquidate nei valori di cui al DM n. 147 del 2022:
. Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale Scaglione applicabile: valore indeterminabile – complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 Compenso tabellare: € 3.809,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la querela di falso;
pagina 10 di 11 - ai sensi dell'art. 226 c.p.c., condanna il querelante al pagamento Parte_1 della pena pecuniaria di € 20,00;
- dichiara obbligato e condanna a rimborsare al Parte_1 CP_1
le spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compensi oltre accessori di legge ed esborsi;
[...]
Genova, 27 dicembre 2025.
Il Giudice
NC LI
pagina 11 di 11