Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00552/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2022, proposto da
OB DR, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Belvisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cairate, via Palermo 28;
contro
Comune di Oleggio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione di Consiglio Comunale in data 15.2.2022 n. 1, notificata in data 24.2.2022, recante ad oggetto “Intervento di ristrutturazione/sostituzione edilizia edificio ex Consorzio Agrario – Proposta intervento ai sensi degli articoli 4 e 5 della L.R. 16/2018 - Rigetto” ,
unitamente a tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, fra cui, in particolare, ove occorrer possa:
- la nota in data 18.8.2020 prot. n. 17479, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata;
- la nota in data 22.10.2020 prot. n. 23674, a firma del medesimo Responsabile;
- la nota in data 1.9.2021 prot. n. 22037 a firma del medesimo Responsabile;
e per la conseguente condanna
del Comune di Oleggio al risarcimento dei danni derivanti dai provvedi-menti e dagli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Oleggio;
Vista la nota depositata il 13.01.2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, manifestando di non aver più interesse alla relativa decisione nel merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che parte ricorrente, con nota a firma del proprio difensore depositata il 13.1.2026, ha rappresentato che “nel lasso temporale intercorso tra la proposizione del ricorso e la fissazione dell’udienza, sono sopravvenuti fattori che hanno fatto venire meno l'interesse (….) alla coltivazione del presente giudizio” e dichiarato “ai sensi dell’art. 84 c.p.a., (…) di voler rinunciare al ricorso (…) in epigrafe” a spese compensate “anche in considerazione del fatto che – stante la tempestività della presente rinuncia – non è stata svolta da Controparte alcuna attività difensiva, ad eccezione della costituzione formale”.
Rilevato che l’Amministrazione resistente con nota di passaggio in decisione depositata il 23.2.2026 ha preso “atto di tale declaratoria e nulla ha da opporre” .
Considerato che la nota del difensore ricorrente, seppur non rispettosa delle formalità di cui all’art. 84 c.p.a., in quanto notificata all’unica altra parte processuale il 13.1.2026 ma non sottoscritta personalmente dal deducente, manifesta in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla trattazione del gravame.
Ritenuto pertanto, ai sensi degli artt. 84, co. 4 e art. 35 c.p.a., che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Valutato che la mancata, pertinente opposizione dell’Amministrazione e la natura processuale della decisione militino per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LU, Presidente
Marco OS, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco OS | IA LU |
IL SEGRETARIO