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Articolo 3 della Legge 10 novembre 1957, n. 1135
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Legge 10 novembre 1957, n. 1135
Articolo 3 della Legge 10 novembre 1957, n. 1135
Versione
20 dicembre 1957
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1957
Vedi fonte istituzionale
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