Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 04/05/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 42/2026 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti Magistrati Angelo AX Presidente RA UZ MO referendario AR AM MO referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 63267 del registro di Segreteria.
ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio.
UDITI nella pubblica udienza del 11 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario EL ET, il relatore AR AM e il sostituto procuratore generale Massimo Lupi.
Ritenuto in
FA
Con resa n. 504488 del 3 agosto 2023, accettata il 7 luglio 2024, il Comune di Monsummano Terme ha depositato il conto dell'agente contabile Giulia Torazzini, per la gestione "Rosso Baccara" relativa all'esercizio 2022 (n. 150510), ai sensi degli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267/2000.
Il conto, originariamente, presentava irregolarità formali, in quanto redatto su modulo "Imposta di soggiorno dichiarazione" anziché sul prescritto Modello 23 di cui al d.P.R. n. 194/1996. Il documento, limitato al solo mese di aprile 2022 e sottoscritto dall'agente contabile in data 15 luglio 2022, esponeva 70 pernottamenti e un'imposta dovuta di 105,00 euro.
Con nota istruttoria del 19 giugno 2025, il magistrato istruttore ha richiesto al Comune la produzione del conto nel modello ministeriale, la formale parifica amministrativo-contabile, previa verifica della documentazione giustificativa, nonché l'accertamento dell'effettivo incasso delle somme dovute per l'intero esercizio 2022.
In data 10 luglio 2025, il Comune ha trasmesso la documentazione integrativa. In particolare, l'agente contabile, su richiesta dell'Ente, ha provveduto in data 24 giugno 2025 alla compilazione del prescritto Modello 21 per tutte le mensilità dell'anno 2022, dal quale sono emerse operazioni nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, con incassi e versamenti pari complessivamente a 399,00 euro. A corredo, sono state prodotte le reversali n. 9532 (105,00 euro) e n. 12360 (294,00 euro), attestanti l'avvenuto riversamento dell'intera somma nel corso dell'esercizio 2022.
Il conto è stato quindi parificato con Determinazione dirigenziale n. 419 del 1° luglio 2025, all'esito della sollecitazione istruttoria e del perfezionamento del procedimento amministrativo da parte del Comune.
Dalla documentazione acquisita risulta comprovato l'avvenuto riversamento al Comune delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 2022. Non emergono, pertanto, elementi di addebito in capo all'agente contabile.
Ciò premesso, il magistrato ha rimesso ogni valutazione sulla regolarità formale della gestione al Collegio, con particolare riferimento all'eventuale riconoscimento dell'effetto sanatorio del conto depositato in data 10 luglio 2025 a seguito dell'istruttoria.
All’udienza di discussione, il Pubblico ministero ha sostenuto di non doversi dichiarare l’irregolarità formale della gestione, con particolare riguardo alla possibilità di riconoscere l’effetto sanante al conto depositato in data 10 luglio 2025, in risposta all’apposita richiesta istruttoria.
Considerato in diritto
IT
Ritiene il Collegio che la vicenda in esame si presti ad una soluzione di discarico, non ricorrendo i presupposti né per una declaratoria di irregolarità della gestione, né tantomeno per una condanna dell’agente contabile.
Come emerge dalla documentazione acquisita in corso di istruttoria, l’agente ha integralmente riversato al Comune l’importo di dovuto a titolo di imposta di soggiorno per la gestione “Rosso Baccara” relativa all’esercizio 2022. Non sussiste pertanto alcuna deficienza di cassa o di competenza tale da giustificare l’applicazione dell’art. 149, co. 4, c.g.c., secondo cui solo “in ipotesi di ammanco o di perdita accertata” il Collegio pronuncia condanna alla restituzione.
Quanto alla forma del conto, è vero che il deposito originario presentava irregolarità formali, essendo stato redatto su modulo non conforme al prescritto Modello 23 di cui al d.P.R. n. 194/1996. Tuttavia, a seguito della richiesta istruttoria del magistrato relatore ex art. 145, comma 3, c.g.c. (che espressamente prevede la possibilità di richiedere all’Amministrazione o al contabile “la correzione di eventuali errori materiali”), il Comune ha trasmesso in data 10 luglio 2025 la documentazione integrativa, comprendente i Modelli 21 per tutte le mensilità dell’anno e la determinazione di parifica n. 419 del 1° luglio 2025. In tal modo l’irregolarità formale è stata sanata, senza che residuino elementi per una declaratoria di irregolarità della gestione ai sensi dell’art. 144, co. 3, c.g.c., la quale richiede pur sempre un giudizio di non conformità sostanziale, qui escluso dall’avvenuto riversamento.
Ne consegue che il conto chiude in pareggio e risulta regolare. Sussistono pertanto le condizioni per il discarico dell’agente contabile. Nella specie, pur essendo stata fissata l’udienza per la discussione, l’esito del giudizio non può che essere il discarico, come previsto dall’art. 149, co. 2, c.g.c. (“Quando il collegio riconosce che i conti […] si bilanciano in favore dell’agente dell’amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo”).
Per completezza, si rammenta che la procedura ordinaria per i conti regolari sarebbe il discarico con decreto presidenziale ai sensi dell’art. 146 c.g.c., senza bisogno di giungere all’udienza. Tuttavia, una volta che il giudizio è stato comunque ritualmente fissato e discusso, nulla osta a che il Collegio, in sede di decisione, accerti la regolarità sostanziale della gestione e pronunci il discarico, liberando l’agente contabile da ogni obbligo per la gestione in esame.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, dispone il discarico dell’agente contabile Giulia Torazzini per la gestione di cui sopra.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in quanto l’agente contabile non si è costituito né è stato condannato.
L’estensore Il Presidente AR AM Angelo AX f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 04/05/2026 Il Funzionario
EL ET
F.to digitalmente