Art. 9.
Ove la piu' alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due o piu' liste o gruppi di liste, rendendo impossibile la determinazione della lista o del gruppo di liste, cui vanno attribuiti i due terzi dei seggi da coprire, si procede al riparto proporzionale dei seggi tra tutte le liste in base alla loro cifra elettorale secondo le norme stabilite al numero 1° dell'articolo precedente.
Ove la piu' alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due o piu' liste o gruppi di liste, rendendo impossibile la determinazione della lista o del gruppo di liste, cui vanno attribuiti i due terzi dei seggi da coprire, si procede al riparto proporzionale dei seggi tra tutte le liste in base alla loro cifra elettorale secondo le norme stabilite al numero 1° dell'articolo precedente.