Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2025, n. 32052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32052 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
32052-25
Sent. n. sez. 720/2025 UP - 09/07/2025 R.G.N. 10106/2025
Composta da:
VA DO UGO BELLINI GABRIELLA CAPPELLO MARIA TERESA NA DE RO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RO UC nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni scritte del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte della parte civile IN IT la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti avanzati dall'imputato e ha depositato nota spese. Lette le conclusioni scritte della difesa dell'imputato RO UC che ha depositato memoria difensiva con motivi aggiunti e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti
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RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Milano con sentenza in data 28 novembre 2024, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di RO UC per il delitto di omicidio stradale nei confronti di IL NN e di lesioni colpose nei confronti degli altri due occupanti il veicolo che l'imputato aveva violentemente tamponato provocandone il ribaltamento. Il decesso della persona offesa IL interveniva in data 1° dicembre 2018 a circa un mese di distanza dal sinistro automobilistico in conseguenza di una insufficienza respiratoria terminale mentre, all'atto delle dimissioni dal pronto Soccorso dell'Ospedale di Vizzolo Predabissi ove era stata soccorsa, dimissioni intervenute contro il parere dei medici, la diagnosi consisteva in "Politrauma. Riacutizzarsi di BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), con indicazione all'assunzione di terapia farmacologica e prognosi di 15 giorni. Il giorno successivo all'infortunio la IL chiedeva l'intervento del 118, veniva trasportata all'Ospedale di Varese e sottoposta ad una serie di accertamenti clinici in quanto presentava sintomatologia algica al torace e dispnea. All'esito degli accertamenti veniva trasferita nel reparto di terapia subintensiva con diagnosi di "Sindrome di Takotsubo, in esiti di contusione toracica da incidente stradale;
disventilazione bibasilare con minimo versamento pericardico e contusioni multiple". Sottoposta a sedazione e a tracheotomia, nei giorni successivi al ricovero le condizioni della paziente peggioravano progressivamente nella funzione respiratoria fino al decesso.
2. Il giudice di appello, condividendo quanto aveva affermato il giudice di primo grado che si era avvalso del supporto tecnico di un collegio peritale, ha ravvisato una relazione causale tra il sinistro stradale e il decesso della donna in quanto la prolungata crisi broncospastica che si era manifestata nel corso del ricovero presso il Pronto Soccorso a seguito del sinistro e che aveva determinato il riacutizzarsi e l'aggravarsi della broncopneumopatia di cui la donna era portatrice, doveva ritenersi riconducibile alle traumatiche conseguenze del sinistro, sia in ragione dello stress emotivo conseguente all'evento traumatico e al ricovero, sia quale conseguenza del trauma addominale subito dalla donna e degli effetti dolorosi che ne avevano ridotto la capacità respiratoria. Sulla base delle considerazioni peritali, che peraltro avevano escluso che la crisi respiratoria fosse conseguenza diretta dell'incidente stradale in
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quanto, all'esito degli esami radiologici, non emergevano conseguenze lesive obiettive allo sterno, né risultavano fenomeni settici o una esposizione della paziente a fattori ambientali avversi, fattori che costituivano le primarie cause del broncospasmo, il giudice distrettuale riconosceva una relazione causale della patologia con il sinistro nella prospettiva sopra precisata, quale effetto della sintomatologia dolorosa che aveva provocato una riduzione della capacità respiratoria, con accumulo di secrezioni nel bronchi della paziente, ovvero come reazione emotiva della donna ad un evento sfavorevole, di cui vi era evidenza nella letteratura scientifica con riferimento all'insorgenza di crisi di asma;
al contempo relegava al ruolo di concause, inidonee ad interrompere il rapporto di causalità tra il sinistro stradale e l'evento tanto la originaria patologia di cui la IL era affetta (BPCO), la quale era risultata compensata e di lieve entità, quanto il rifiuto della paziente al ricovero, trattandosi di evenienza tutt'altro che eccezionale e imprevedibile e quindi inidonea ad attivare una autonoma serie causale.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato RO UC che ha articolato otto motivi di ricorso. Con i primi due motivi di ricorso si deduce, da un lato, violazione di legge e in particolare dell'art.40 comma 1 cod. pen., dall'altro difetto di motivazione e travisamento della prova con riferimento all'accertamento del rapporto di causalità tra il sinistro stradale, nel quale la persona offesa era stata coinvolta, e l'evento mortale, in quanto il giudice distrettuale e il giudice di primo grado, nell'affrontare il problema della causalità materiale avvalendosi del sapere scientifico, alla stregua di leggi di copertura su base statistica probabilistica, avevano utilizzato criteri inferenziali non assistiti da una condivisa e affidabile base scientifica, affidandosi a mere ipotesi di lavoro formulate dai consulenti non sorrette da studi o da validazione del mondo scientifico e, per stessa ammissione dei periti, affidate a modelli sperimentali, peraltro incentrati sullo studio dell'asma. In particolare, il ricorrente evidenzia come il giudice distrettuale avesse inteso fornire copertura scientifica a elaborazioni ricostruttive degli anelli causali dell'evento che gli stessi periti avevano relegato al ruolo di ipotesi possibiliste, a basso coefficiente di avveramento mentre, al contempo, avevano escluso, sotto il versante penalistico, una relazione causale diretta tra il trauma subito dalla persona offesa in conseguenza del sinistro stradale e l'evento letale.
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Con una terza articolazione assume mancanza della motivazione in relazione alla regola delle frequenze medio basse di probabilità frequentista richiamata dalla difesa nella dichiarazione di appello, evidenziando come nel gravame era stata posta in rilievo la ricorrenza di una serie di elementi, preesistenti e coevi al sinistro stradale, che il giudice avrebbe dovuto valutare, misurandone l'incidenza, nell'ambito del giudizio controfattuale fondato sulla elevata probabilità logica, quali la grave patologia (BPCO) di cui la paziente era affetta, che nei giorni antecedenti al sinistro aveva manifestato sintomi di riacutizzazione mediante la comparsa di dispnea e le conseguenze del rifiuto del ricovero, al quale i periti avevano riconosciuto una elevata probabilità di valenza salvifica. Con un quarto motivo di ricorso deduce violazione dell'art.40 comma 1 cod. pen. per avere il giudice di appello fornito prevalenza a un modello scientifico dal basso profilo di probabilità frequentista, quale quello sperimentale indicato dai consulenti tecnici, in assenza di un adeguato riscontro fornito dell'esistenza di una prova logica, che avrebbe comunque trovato un limite nella ricorrenza di ipotesi ricostruttive alternative fondate su evidenze scientifiche (pregressa patologia BPCO) ovvero logiche, quale il probabile effetto salvifico di un ricovero tempestivo. Con una quinta articolazione assume violazione di legge, in specie dell'art.41 comma 1 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la pregressa broncopneumopatia cronico- ostruttiva della IL costituisse una mera concausa, inidonea a escludere il rapporto di causalità. Pure a volere ritenere che la ipotesi di studio formulata dai periti presentasse i caratteri di una legge di copertura scientifica su base probabilistica, il giudice distrettuale, avrebbe dovuto riconoscere tale ipotesi sub valente rispetto alla ipotesi ricostruttiva fondata sulla pregressa patologia cronica di cui soffriva la paziente (BPCO), il cui riacutizzarsi costituiva complicanza del tutto plausibile e comunque indipendente dal coinvolgimento della donna in un sinistro stradale, nel quale aveva riportato esclusivamente contusioni e non un trauma localizzato in area toracica. Con una sesta articolazione lamenta violazione di legge ai sensi dell'art.41, comma 2 cod. pen. per avere il giudice distrettuale escluso la interruzione del rapporto di causalità in ragione del rifiuto della paziente al ricovero presso la struttura sanitaria, dovendosi tale condotta ritenere eccezionale e imprevedibile in quanto compiuta contro il parere dei sanitari e a fronte di una crisi respiratoria sopraggiunta durante la degenza della
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Miliani presso il nosocomio, in paziente affetta da grave deficit ostruttivo delle vie respiratorie, solo in parte fronteggiabile con terapia domiciliare. Con un settimo motivo di ricorso denuncia difetto di motivazione in relazione al profilo sopra evidenziato, laddove il giudice distrettuale ha escluso la causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento pure in presenza di valutazioni peritali che, tanto nell'elaborato scritto che nei contributi offerti alla discussione orale, avevano dato rilievo alla precocità e alla tempestività del trattamenti farmacologici broncodilatatori che, se somministrati alla paziente nella struttura, avrebbero con tutta probabilità bloccato il progredire dell'insufficienza respiratoria. Con un'ultima articolazione denuncia manifesta illogicità della motivazione in quanto, pure essendo stato riconosciuto il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, non vi era stata una congrua riduzione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
4. La difesa del ricorrente ha depositato nei termini memoria difensiva con motivi aggiunti ad integrazione degli argomenti sviluppati nei motivi di ricorso con riferimento al primo, sesto e ottavo motivo. La difesa della parte civile IT IN ha depositato nei termini una memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ha inoltre depositato una memoria di replica alla requisitoria scritta con la quale il PG aveva concluso per il rigetto del ricorso. La difesa della parte civile ha infine depositato memoria difensiva di replica agli argomenti sviluppati dalla difesa dell'imputato con i motivi aggiunti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Fondati risultano i primi due motivi di ricorso proposti dalla difesa dell'imputato che, con diverse argomentazioni, denunciano violazione di legge (art.40, comma 1 cod. pen.) e difetto di motivazione (per assenza e illogicità della stessa) in relazione all'accertamento del rapporto di causalità tra il sinistro stradale, la cui responsabilità risulta definitivamente accertata in capo al ricorrente RO e il decesso della persona offesa IL NN, deceduta a causa di una insufficienza respiratoria intervenuta a seguito di una lunga degenza determinata da una crisi di broncospasmo occorsa all'atto del ricovero dopo il patito sinistro, in paziente già affetta da BPCO (bronco pneumopatia cronica ostruttiva). Risultano assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza, che si appuntano sulla prevalenza accordata
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dai giudici di merito a ipotesi ricostruttive della serie causale fondate su un basso coefficiente di probabilità frequentista, ovvero sulla esclusione quale causa esclusiva dell'evento della grave patologia di cui la paziente era affetta (BPCO), ovvero sulla esclusione della interruzione del rapporto di causalità in ragione di condotta atipica e abnorme della paziente (rifiuto del ricovero pure in presenza di episodio di broncospasmo).
2. Fondate sono in particolare le censure con le quali il ricorrente denuncia violazione di legge e la insufficienza-inadeguatezza del percorso argomentativo concernente il preliminare giudizio esplicativo sugli anelli causali che hanno condotto al decesso della persona offesa, in ragione della mancanza di un ragionamento inferenziale logico giuridico in grado di fornire conforto alle intuizioni generaliste dei periti, appoggiate su dati esperenziali ma non su spiegazioni tecniche sorrette da solide basi scientifiche, così da escludere la ricorrenza di sequenze causali alternative, pure supportate dalla pregressa storia clinica della paziente e dall'epoca di emersione della patologia (broncospasmo), successiva all'evento traumatico generato dal sinistro stradale in cui la donna era rimasta coinvolta.
3. Al riguardo la costante giurisprudenza di legittimità afferma che anche nel reato colposo commissivo il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto" (sez. 4, n. 24372 del 09/04/2019, Rv. 276292-03; sez. 4, n. 33749 del 04/05/2017, Rv. 271052 01; sez. 4, n. 26491 del 11/05/2016, Rv. 267734 01; Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261103; Sez. 4, n. 28571 del 01/06/2016, De Angelis, Rv. 266945; sez.3, n. 47979 del 28/09/2016, Urru, Rv. 268658 01). Ne deriva che il modello suddetto determina lo svolgimento dell'accertamento del nesso di causalità su due piani: un piano generalizzante e un piano individualizzante. Orbene, sotto il primo profilo, il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche richiede un metodo di spiegazione causale generalizzante tale per cui un antecedente può essere considerato come condizione necessaria dell'evento a patto che rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla
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base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica (cd. legge di copertura) portano ad eventi del tipo di quelli verificatosi in concreto. Si deve inoltre ammettere, in conformità alla costante giurisprudenza, la possibilità per il giudice di applicare leggi scientifiche che esprimano coefficienti medio-bassi di probabilità frequentista purché sia adeguatamente considerata la distinzione tra causalità generale - dove viene in rilievo la probabilità statistica o empirica - e la causalità individuale dove viene in rilievo la probabilità logica. In altri termini, la probabilità statistica o empirica fa riferimento al coefficiente probabilistico che esprime il grado di frequenza con cui la connessione tra certi antecedenti e certi conseguenti si verifica nel mondo esterno. La probabilità logica, invece, indica il grado di fondatezza o di credibilità razionale con cui si può sostenere che la legge scientifica di copertura che esprime un coefficiente probabilistico medio-basso possa trovare applicazione nel singolo caso oggetto del giudizio. Ne deriva che la probabilità logica ha a che fare con la ricostruzione causale dell'evento particolare e richiede che il giudice consideri adeguatamente le circostanze del caso concreto al fine di escludere l'esistenza di decorsi causali alternativi.
3.1. In conclusione, le leggi scientifiche di copertura sono idonee ad individuare la regolarità causale che unisce condotta ed evento ma ad esse deve far seguito l'accertamento che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto idonee ad esprimere una probabilità concreta, volta a corroborare il convincimento del giudice alla stregua di una valutazione sorretta da probabilità logica e credibilità razionale. È solo alla luce delle circostanze del caso concreto che è possibile vagliare la pertinenza di una data legge causale al singolo caso esprimendo una inferenza probatoria in grado di resistere al metro dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ruolo nevralgico è assunto dal giudizio controfattuale, da condurre ex post, considerando l'evento hic et nunc verificatosi. Ai fini della prova giudiziaria del nesso di causalità non è decisivo il coefficiente percentuale più o meno elevato di probabilità empirica o frequentista, desumibile dalla legge scientifica di copertura utilizzata;
ciò che conta è che si possa ragionevolmente confidare nel fatto che la legge statistica in questione trovi applicazione nel caso concreto stante l'alta probabilità logica o credibilità razionale e che siano da escludere decorsi causali alternativi. Anche una bassa probabilità statistica di verificazione dell'evento può essere compensata da un'elevata probabilità logica di verificazione dello stesso, laddove si escluda l'esistenza di decorsi causali alternativi. Lo
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strumento per realizzare il passaggio dalla causalità generale alla causalità individuale consiste, pertanto, nella esclusione di decorsi causali alternativi che avrebbero potuto cagionare quell'evento (da ultimo Sez.
3- n. 10209 del 07/10/2020, PG/Ceriani, Rv. 28171001; Sez.4, n.27826 del19/04/2024, Poletti, Rv. 286866- -01).
4. Tanto chiarito sul piano teorico, la Corte territoriale, pure avendo premesso che, sulla base delle fonti scientifiche accreditate dai periti, il fenomeno broncospastico, da cui ebbe seguito il grave deficit respiratorio e tutta l'evoluzione infausta delle condizioni della paziente, non derivò dalla insorgenza di fattori notoriamente riconosciuti nella letteratura medica come causa del riacutizzarsi del BPCO di cui la donna era affetta (processo infettivo, esposizione a basse temperature), ovvero da una lesione allo sterno determinata dal sinistro idonea a ingenerare una crisi respiratoria (non ricorre infatti un'evidenza di fratture o contusioni parenchimali), ha nondimeno riconosciuto la ricorrenza del rapporto di causalità attingendo a due ipotesi indicate dai periti, indirettamente riconducibili al sinistro stradale, la prima riferibile ad una reazione emotiva della paziente all'evento sfavorevole del sinistro (spavento o trauma psicologico a seguito del sinistro e del ricovero presso il Pronto Soccorso); l'altra collegata a una componente meccanica, ovvero ad una riduzione della portata ventilatoria su base antalgica a causa del dolore avvertito dalla donna nella fase post trauma (determinato dalla costrizione della cintura di sicurezza o dall'urto contro parti rigide dell'abitacolo) che avrebbe agito come riflesso condizionante.
4.1 Orbene, quanto alla prima ipotesi di innesco (reazione emotiva a evento sfavorevole) i giudici di merito elevano ad antecedente causale uno stato soggettivo della paziente che, oltre ad non essere stato compiutamente accertato in fatto (invero il broncospasmo venne diagnosticato diverse ore dopo il ricovero della donna in osservazione al pronto Soccorso), non risulta supportato da alcuna legge di copertura scientifica, sia pure a coefficiente di inveramento frequentista, avendo gli stessi periti nominati dal Tribunale escluso, anche nella discussione sugli esiti della perizia, l'esistenza di una associazione su base scientifica tra la reazione emotiva all'evento sfavorevole e il broscospasmo occorso, trattandosi di intuizione basata su studi sperimentali, che avrebbero richiesto successive validazioni e, soprattutto su studi che si riferiscono all'insorgenza di una diversa patologia (crisi asmatiche) e non al riacutizzarsi di BPCO, essi stessi negando il rilievo causale di tale eziogenesi, che dal periti viene relegata a ipotesi meramente congettuale
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(relazione peritale pag.19). Appare pertanto evidente il vulnus del ragionamento del giudice distrettuale che ha riconosciuto copertura scientifica a una ipotesi eziogenetica che costituisce nulla più che una suggestione peritale sostenuta soltanto da studi sperimentali, formulata per diversa patologia e sostanzialmente avversata dagli stessi periti. Si verte in una ipotesi fondata su un sapere scientifico non riconosciuto, né consolidato, neppure fondato su studi autorevoli e specifici e pertanto inutilizzabile in quanto inidoneo a sostenere il giudizio controfattuale in materia di causalità materiale (Sez.4, n.43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943).
4.2. Sotto altro versante il ragionamento del giudice di merito non risulta sorretto da alcuna reale evidenza logica maturata nel corso del giudizio, se non il brocardo post hoc propter hoc, in grado di esaltare la componente razionale del giudizio controfattuale fondato sulla peculiarità del caso concreto tale da sorreggere il convincimento secondo il quale la crisi broncospastica deve ritenersi correlata allo stress emotivo ipotizzato dal collegio peritale.
5. Parimenti illogico e non coerente con i principi di diritto indicati dal giudice di legittimità è l'argomento del giudice di merito che fonda la causalità sulle conseguenze post-traumatiche del sinistro, che avrebbero inciso sulla meccanica respiratoria della paziente, inconsciamente rallentata per attenuare il dolore di un asserito trauma addominale.
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Anche in relazione a tale componente il collegio peritale, dopo avere escluso l'evidenza nella paziente di fratture alla gabbia toracica e contusioni polmonari, ovvero l'esistenza dei fattori eziogenetici riconosciuti dalla letteratura medica come causa del riacutizzarsi della patologia bronco pneuma respiratoria (freddo, infezioni, inquinamento), ha ritenuto di non potere "identificare univocamente quale sia stata la causa scatenante della prolungata reazione broncospastica cui ...ha fatto seguito il decesso", così da "non potersi affermare, secondo un criterio penalistico, con probabilità prossima alla certezza, che la crisi da cui è derivata la cascata di eventi pol scaturiti nel ricovero presso il Reparto di Terapia Intensiva e infine il decesso derivi dal sinistro stradale occorso". I periti, peraltro, hanno avanzato una ulteriore ipotesi ("è possibile unicamente ipotizzare" pag.20 relazione peritale, "può essere stata causata, più probabilmente che non" conclusioni peritali pag.24) secondo cui, non ricorrendo fattori scientificamente dimostrati di innesco, la crisi respiratoria (broncospasmo)
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potrebbe essere stata determinata da una alterazione della meccanica respiratoria su base antalgica.
5.1. Orbene, anche in relazione a tale ipotizzata causa di innesco i giudici di merito hanno articolato un ragionamento illogico ed elusivo dei principi penalistici che presidiano l'accertamento del rapporto di causalità, in quanto sono pervenuti a riconoscere rilievo causale ad una ipotesi ricostruttiva del decorso clinico della paziente in assenza di una puntuale enunciazione di una legge di copertura scientifica e di un ragionamento inferenziale caratterizzato da un elevato grado di credibilità razionale.
5.2. La Corte di appello, infatti, si è limitata a raccogliere la suggestione dei periti, peraltro fondata su valutazioni esperenziali e non sorretta da alcun riferimento a una letteratura medica o a studi scientifici validati e condivisi, omettendo di accertare se, alla luce della storia clinica della paziente e degli accertamenti diagnostici eseguiti presso il luogo di primo ricovero, la crisi respiratoria, pure occorsa diverse ore dopo il sinistro, abbia trovato innesco in un trauma conseguito al sinistro (sia pure come reazione a livello antalgico) piuttosto che in un fenomeno di recrudescenza della patologia preesistente, avendo lo stesso giudice di merito escluso la incidenza causale di eventuali lesioni in area toracica riconducibili al sinistro, in quanto non emerse a seguito degli esami diagnostici eseguiti.
5.3. Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha del tutto immotivatamente riconosciuto alla grave patologia di cui la paziente era affetta (BPCO) il ruolo di mera concausa nella evoluzione della crisi respiratoria e del successivo decorso infausto, in assenza di alcuna verifica sull'origine, sullo stato, sull'evoluzione della patologia bronco respiratoria, sulle cure praticate, sul rispetto della terapia farmacologica che le era stata somministrata dal medico curante, finendo per aderire alla congettura di una causalità fondata su una "possibile" causa di innesco, neppure compiutamente accertata ma desunta dall'utilizzo della cintura di sicurezza e dalle sollecitazioni conseguenti alla collisione e, soprattutto, la cui rilevanza causale risulta del tutto sprovvista di una solida base scientifica.
5.3.1. In sostanza, il giudice distrettuale si è limitato ad accogliere una ricostruzione ipotetica di uno snodo fondamentale degli anelli causali dell'evento (ragione dell'insorgenza di broncospasmo) del tutto priva di credibilità scientifica (tanto che lo stesso collegio peritale ne ha escluso la rilevanza ai fini dell'accertamento penale della causalità), procedendo pertanto al giudizio controfattuale in assenza di una reale legge di copertura scientifica in grado di collegare l'antecedente causale (sinistro stradale e trauma che e sarebbe derivato) e l'evento mortale.
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6. La sentenza deve pertanto essere annullata con riferimento all'accertamento del rapporto di causalità tra il sinistro e la morte della persona offesa in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
6.1. Le spese del presente grado di legittimità verranno regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2025
Il consigliere estensore
Ugo Bellini Up Kelli
Il Presidente
Salvato Dove
DEPOSITATO CANCELLERIA oggi 26 SET. 2:25 nzionarioeiudiziario Gianfranco Catenazzo
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