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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01796/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 01551 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01796/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2025, proposto dalla Regione
Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maddalena Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia,
contro la società Centro Diagnostico Dr. Michele RI della Dr.ssa VA RI &
C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Calculli, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Paolo Botzios in Roma, via Cicerone, n. 49,
nei confronti N. 01796/2025 REG.RIC.
del Comune di Matera e dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera - A.S.M., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio, della dott.ssa VA RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco
Calculli, con domicilio presso lo studio dell'avvocato Paolo Botzios in Roma, via
Cicerone, n. 49,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione
Prima, n. 631/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Centro Diagnostico Dr. Michele RI della Dr.ssa VA RI & C. S.n.c. e della dott.ssa VA RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. IO DU e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La società Centro Diagnostico dr. Michele Riccardo della dr.ssa VA RI
& C. s.a.s. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Basilicata, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il provvedimento della Regione Basilicata - Direzione generale per la salute e le politiche della persona - Ufficio pianificazione sanitaria, verifica degli obiettivi, innovazione e qualità prot. n. 0067866 del 22 marzo 2024, avente ad oggetto “domanda per il rilascio della verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 3 della LR n. 28/2000 e smi per la realizzazione di struttura sanitaria – società richiedente: Centro Diagnostico dr. Michele RI della dr.ssa VA N. 01796/2025 REG.RIC.
RI & C snc - Comunicazione”, con la quale, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 3 l.r. n. 28/2000 per l'autorizzazione al decentramento nell'ambito del Comune di Matera, dalla sede attuale di via del Corso n. 26 alla via
IO Sallustio, della branca di medicina di laboratorio, limitatamente alla sezione di biochimica clinica e tossicologica, già autorizzata con D.P.G.R. n. 86/2007 su conforme D.G.R. n. 518/2007, senza aumento della tipologia o dei volumi di attività già autorizzate, trasmessa dal Comune di Matera ed acquisita al protocollo regionale in data 28 novembre 2023, premesso che “l'istanza in oggetto non rientra nell'ipotesi di deroga di cui all'art. 5, comma 3 della LR n.28/2000 e smi, attesa la presenza, nel comune di Matera, di altre strutture accreditate eroganti le medesime prestazioni oggetto di decentramento”, si comunica che “per il rilascio delle verifiche di compatibilità ai sensi dell'art.3 della LR n.28/2000 l'Ufficio procederà all'istruttoria delle istanze, secondo l'ordine cronologico, solo a seguito della determinazione del nuovo fabbisogno, in esecuzione della Sentenza n.237/2023 con cui il TAR Basilicata ha accolto il ricorso RG n.590/2022 ed annullato la DGR n.644/2019 e la DGR
n.169/2020 e della Sentenza n.712/2023 con cui il TAR Basilicata ordina alla Regione di definire i criteri del fabbisogno e la relativa mappa di compatibilità entro il
30.06.2024”.
2. Il giudizio - il cui thema decidendum veniva arricchito dalla ricorrente con successivi motivi aggiunti - è stato complessivamente definito dal T.A.R. adito con la sentenza n. 631 del 16 dicembre 2024, con la quale, dichiarata preliminarmente l'irricevibilità dei motivi aggiunti, è stata riconosciuta la fondatezza del ricorso introduttivo del giudizio ed annullato per l'effetto il provvedimento con esso impugnato, con particolare riguardo ai vizi di “violazione di legge, segnatamente dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 28 del 2000, e di eccesso di potere per erroneità della motivazione, non essendo necessaria, nel caso di specie, la previa verifica di compatibilità” (cfr. par. 5.2 della sentenza). N. 01796/2025 REG.RIC.
3. In particolare, il T.A.R. ha ritenuto la sussistenza nella specie della fattispecie derogatoria (dell'obbligo di acquisire la verifica di compatibilità) di cui all'art. 5, comma 3, primo periodo l.r. cit., avendo l'Amministrazione regionale, come poteva evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego, “impropriamente ritenuto di applicare il quarto periodo dell'art. 5, comma 3, che concerne i differenti casi del trasferimento e dell'apertura di nuova sede anche nello stesso comune, ove invece la verifica di compatibilità è dovuta in presenza di altre strutture che erogano le medesime prestazioni sanitarie”, sull'erroneo presupposto che “il decentramento sarebbe concetto equivalente a quelli di trasferimento di sede e di apertura di nuova sede anche nello stesso comune, sicché il quarto periodo dell'art. 5, comma 3, costituirebbe una specificazione di quanto disposto al precedente primo periodo”.
4. Il T.A.R. ha quindi esposto le ragioni militanti, a suo avviso, nel senso della erroneità della suesposta interpretazione regionale, evidenziando che:
- essa “neutralizza ogni distinzione tra quanto previsto dal primo e dal quarto periodo del comma 3, tramite l'inammissibile assimilazione delle locuzioni “decentramento”
e quelle “trasferimento” e di “apertura di nuova sede anche nello stesso comune” che, al contrario, non a caso formano invece oggetto di differenti e autonome proposizioni normative”;
- “tali locuzioni vengono inoltre distintamente considerate dal legislatore regionale anche nell'art. 5, comma 1, lett. d) («1. Formano oggetto di autorizzazione: […] d. il trasferimento in altra sede o decentramento delle strutture»), ove si utilizza, appunto, la congiunzione disgiuntiva “o” onde introdurre un'alternativa tra i due concetti”;
- “il generale criterio ermeneutico, nel dubbio, impone una lettura delle norme idonea ad attribuirle una portata effettuale, piuttosto che a denegarla tramite inammissibile parificazione”;
- essa “estende impropriamente al caso del decentramento nello stesso comune la previa verifica di compatibilità (testualmente prevista per le sole ipotesi contemplate N. 01796/2025 REG.RIC.
nel quarto periodo), mentre, irragionevolmente, la stessa previa verifica non sarebbe prevista nel caso di ampliamenti o di trasformazioni della sede originaria, pure contemplati nel ripetuto primo periodo”;
- “in tal modo si è travalicato, senza motivazione alcuna, quanto testualmente domandato dalla deducente, segnatamente il mero decentramento”.
5. Infine, “a ulteriore, ancorché non necessaria, conferma di quanto fin qui osservato”, il T.A.R. ha richiamato “la deliberazione di Giunta regionale n. 1124 del
2011, recante indirizzi integrativi ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, della cennata legge regionale n. 28 del 2000, in materia di decentramento di strutture sanitarie private, ove appunto si privilegia una lettura della portata della figura del decentramento in linea con il significato qui attribuito a quest'ultimo, ovverosia quello di parziale delocalizzazione delle attività già autorizzate nella sede principale.
Si legge infatti in tale atto amministrativo generale, per quanto qui rileva, che: «E' possibile autorizzare il decentramento di sede prevedendo che nella sede decentrata vengano svolte le attività già autorizzate e poste in essere nella sede principale con identità di tecnologie. Se si introducono nuove tecnologie prima occorre
l'autorizzazione nel rispetto di quanto disciplinato con la L.R. n.28/2000 e successivamente si può procedere al decentramento nei limiti previsti dalla norma»”.
6. La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l'appello in esame, dalla Regione Basilicata.
Questa, dopo aver richiamato le pertinenti disposizioni, deduce in primo luogo di avere inquadrato l'istanza della ricorrente entro la fattispecie di cui all'art. 5, comma
3, ultimo periodo l.r. n. 28/2000, considerando il richiesto “decentramento” equivalente all'”apertura di nuova sede di attività” in essa testualmente contemplata, escludendo tuttavia l'applicabilità della deroga in ragione della insussistenza del requisito, ivi a tal fine espressamente previsto, della inesistenza, nell'ambito del
Comune, di altre strutture che erogano le medesime prestazioni sanitarie, nella specie N. 01796/2025 REG.RIC.
individuabili nel Laboratorio Analisi Cliniche dr. Antonio Montemurro & C., nel
Laboratorio Materano di analisi e nel Laboratorio analisi cliniche Biolabor.
La Regione appellante quindi, oltre ad evidenziare l'erroneità della tesi interpretativa recepita dal T.A.R. e posta a fondamento della sentenza appellata, intesa a ricondurre la fattispecie in esame ad una ipotesi derogatoria specifica (quella di cui all'art. 5, comma 1, primo periodo) alla quale essa non è assimilabile (presupponendo che il decentramento sia “conseguente a piani e programmi approvati dalla Regione”), osserva che la stessa ricorrente riconduceva l'istanza di decentramento da essa presentata all'ultimo periodo della disposizione normativa (pur contestando sotto altri profili le determinazioni regionali impugnate) e che la D.G.R. n. 882/2002, di approvazione della direttiva concernente le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie di cui alla l.r. n. 28/2000, chiarisce che la deroga prevista all'ultimo capoverso del comma 3 “è stata prevista principalmente allo scopo di favorire, ove necessario, la possibilità di delocalizzare le strutture dalle aree che dovessero presentare un eccesso di offerta di prestazioni rispetto al fabbisogno in aree
a scarsa o carente offerta”.
Deduce altresì la parte appellante che anche laddove il concetto di “decentramento” non fosse assimilabile a quello di “apertura di una nuova sede”, il T.A.R. avrebbe dovuto rilevare la mancanza del presupposto indicato al primo capoverso del comma
3, con la conseguente sussunzione della fattispecie entro la previsione di cui al comma
2, secondo cui nei casi di cui alla lett. d) del comma 1 – tra cui rientra il decentramento
– “si osserva la procedura autorizzatoria di cui al precedente art. 3 comma 2”, che prevede appunto la previa verifica di compatibilità.
Deduce altresì la parte appellante, al fine di confutare le ulteriori argomentazioni sottese alla sentenza appellata, che la fattispecie prevista al quarto periodo del comma
3 costituisce un'ipotesi derogatoria del tutto differente, ed avente una sua efficacia autonoma, rispetto a quella contemplata al primo capoverso, che pure ha una sua N. 01796/2025 REG.RIC.
specificità, ma non per la terminologia utilizzata - “decentramento” anziché “apertura di nuova sede di attività”- bensì per i differenti limiti posti all'operatività della deroga: nel primo caso l'essere il decentramento conseguente a piani o programmi approvati dalla Regione, nel secondo che (il decentramento o apertura di nuova sede) non comporti un aumento della tipologia e dei volumi di attività già autorizzati e non vi siano nell'ambito del Comune altre strutture che erogano le medesime prestazioni sanitarie della richiedente.
7. Si è costituita nel giudizio di appello l'originaria ricorrente, per evidenziare, anche in chiave ripropositiva delle censure non esaminate dal T.A.R. in quanto oggetto di assorbimento, che: l'art. 5, comma 3, ultimo periodo l.r. n. 28/2000 subordina la deroga alla verifica di compatibilità all'inesistenza di altre strutture che eroghino le medesime prestazioni sanitarie per il solo caso che il trasferimento di sede avvenga nell'ambito di un diverso Comune; le sentenze citate nel provvedimento di diniego impugnato in primo grado concernono la diversa fattispecie di una struttura interessata ad ottenere l'accreditamento istituzionale; la pretesa di compiere una nuova valutazione di compatibilità con il fabbisogno contrasta con il fatto che il decentramento richiesto non comporta alcun aumento tipologico e quantitativo delle prestazioni già autorizzate e che la ricorrente è già assistita dalla misurazione del fabbisogno; è stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. n. 241/1990.
8. Con successiva memoria la parte resistente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, sia in quanto non recante specifiche censure nei confronti di tutti i capisaldi motivazionali della sentenza appellata, sia perché non notificato alla dott.ssa
VA RI, tra le parti ricorrenti in primo grado, altresì replicando alle censure dell'Amministrazione appellante.
9. Con l'ordinanza n. 1218 del 28 marzo 2025, la Sezione ha dato atto della rinuncia della Regione all'istanza cautelare proposta a corredo dell'appello. N. 01796/2025 REG.RIC.
10. Con la memoria del 12 dicembre 2025, notificata alla controparte, la Regione appellante ha chiesto l'ammissione in giudizio della delibera di G.R. n. 882 del 21 maggio 2002, già precedentemente depositata in allegato al ricorso, rappresentandone l'indispensabilità ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a..
11. Infine, all'esito dell'odierna udienza di discussione, in vista della quale le parti hanno prodotto ulteriori memorie, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
12. Ritiene il Collegio di accantonare l'esame delle eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalla società resistente, potendo lo stesso essere reso superfluo dall'esito eventualmente reiettivo del gravame.
13. La controversia attiene alla sussistenza o meno dell'obbligo di acquisire il parere regionale di compatibilità con il fabbisogno ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla società ricorrente per il decentramento nell'ambito del Comune di
Matera, ove essa ha la sede, della branca di medicina di laboratorio, limitatamente alla sezione di biochimica clinica e tossicologica e senza aumento della tipologia o dei volumi di attività già autorizzati.
Con il provvedimento impugnato in primo grado, infatti, la Regione Basilicata ha ritenuto, sulla scorta della interpretazione da essa ritenuta corretta delle pertinenti disposizioni regionali, che la fattispecie dovesse trovare il suo corretto inquadramento entro la cornice normativa apprestata dall'art. 5, comma 3, ultimo periodo l.r. 5 aprile
2020, n. 28 (recante “Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private”), ai sensi del quale “non sono soggette altresì alla predetta verifica di compatibilità il trasferimento ovvero l'apertura di nuove sedi di attività anche in diverso comune, che non comportino un aumento della tipologia o dei volumi di attività già autorizzate purché non vi siano nell'ambito del comune altre strutture che erogano le medesime prestazioni sanitarie”: pertanto la Regione, pur non contestando il ricorrere della prima condizione giustificativa della deroga (“che non N. 01796/2025 REG.RIC.
comportino un aumento della tipologia o dei volumi di attività già autorizzate…”), ha ravvisato la carenza della seconda (“…purché non vi siano nell'ambito del comune altre strutture che erogano le medesime prestazioni sanitarie…”), negando per l'effetto il rilascio della richiesta autorizzazione, nelle more della determinazione del nuovo fabbisogno, in esecuzione delle sentenze del T.A.R. per la Basilicata n. 237 del
12 aprile 2023 e n. 712 dell'11 dicembre 2023, che ha in particolare ordinato alla
Regione Basilicata “di definire i criteri di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali e della relativa mappa di compatibilità di cui all'art. 3 L.R. n. 28/2000, entro il termine perentorio del 30.6.2024”.
14. Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che l'art. 5, comma 1, l.r. cit. contempla diverse vicende, incidenti sull'attività e/o sull'organizzazione di una struttura sanitaria privata, soggette ad autorizzazione: tra esse, la lett. d) concerne, in particolare, “il trasferimento in altra sede o decentramento delle strutture”.
Il criterio distintivo tra le due fattispecie modificative dell'assetto organizzativo- gestionale della struttura sanitaria è agevolmente individuabile nel fatto che mentre il
“trasferimento in altra sede” sottende l'integrale delocalizzazione della stessa, il
“decentramento” ha riguardo all'ipotesi in cui la struttura, pur conservando la sua sede originaria, delocalizza una parte delle sue attività, attuando un disegno organizzativo di tipo non accentrato, ovvero caratterizzato dalla concentrazione di tutte le sue attività in un'unica sede, ma, appunto, “decentrato”, ovvero caratterizzato dalla articolazione della sua organizzazione in diverse sedi operative, in ciascuna delle quali verrà svolta una parte della sua attività.
L'art. 5, comma 2, l.r. cit. dispone inoltre che in relazione alle ipotesi di cui alla menzionata lett. d) “si osserva la procedura autorizzatoria di cui al precedente articolo 3 comma 2”, ovvero “l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie
è rilasciata dal sindaco territorialmente competente, previa verifica di compatibilità da parte della Regione Basilicata ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e N. 01796/2025 REG.RIC.
successive modificazioni ed integrazioni”: verifica che “è effettuata sulla base del fabbisogno di strutture sanitarie, anche con riferimento alla loro localizzazione territoriale, come definit(o) dal Piano Sanitario regionale. In mancanza di indicazioni nel piano sanitario la verifica è effettuata sulla base di criteri deliberati dalla Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente in materia di sanità”.
15. Chiarito, quindi, che le fattispecie di cui alla citata lett. d) implicano l'acquisizione della verifica di compatibilità, a tale obbligo generale si sottraggono, alle condizioni ivi indicate, le specifiche ipotesi contemplate dal comma 3, tra le quali vengono in rilievo ai fini del presente giudizio:
- quella di cui al primo periodo, concernente (oltre agli “ampliamenti” ed alle
“trasformazioni”) “il decentramento delle strutture nell'ambito dello stesso Comune”;
- quella di cui all'ultimo periodo, concernente il “trasferimento ovvero l'apertura di nuove sedi di attività anche in diverso comune”.
Le menzionate fattispecie derogatorie (rispetto all'obbligo di acquisizione della verifica di compatibilità) si distinguono anche per la diversità dei presupposti giustificativi della deroga, prevedendo il primo periodo che gli eventi modificativi ivi descritti siano “conseguenti a determinazioni contenute nei piani attuativi locali, approvati dalla Regione” (ma su tale condizione si dirà meglio infra) e l'ultimo che gli stessi “non comportino un aumento della tipologia o dei volumi di attività già autorizzate purché non vi siano nell'ambito del comune altre strutture che erogano le medesime prestazioni sanitarie”.
16. Poiché la controversia ruota essenzialmente intorno all'inquadramento dell'istanza di autorizzazione della ricorrente entro la cornice tipizzante del primo ovvero del quarto (ed ultimo) periodo del comma 3 dell'art. 5 l.r. n. 28/2000, ricollegandosi ad esso, come si è detto, distinte condizioni giustificatrici della deroga all'obbligo di acquisire la verifica di compatibilità ai fini del rilascio dell'assenso amministrativo, occorre chiarire in primo luogo quale sia l'oggetto effettivo (indipendentemente dalle N. 01796/2025 REG.RIC.
auto-qualificazioni in essa contenute) della suddetta istanza, ed in secondo luogo a quale delle suddette ipotesi derogatorie essa sia (eventualmente) ascrivibile.
17. Iniziando dal primo aspetto, va osservato che l'istanza della società ricorrente è espressamente diretta ad ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione all'operazione di “decentramento” nei termini da essa prefigurati, consistenti nello spostamento dell'attività diagnostica relativa alla branca specialistica di Biochimica clinica presso altra via del medesimo Comune di Matera.
Ritiene il Collegio che la definizione formale dell'istanza corrisponda anche al suo oggetto sostanziale ed effettivo, secondo le richiamate categorizzazioni normative, atteso che la delocalizzazione di una parte dell'attività precedentemente svolta dalla richiedente in unica sede corrisponde appunto alla fattispecie del “decentramento”, come innanzi delineata.
18. Ebbene, va in prima battuta rilevato che la Regione Basilicata, nel respingere l'istanza (recte, nel differirne l'esame al momento in cui avesse proceduto alla rinnovata determinazione del fabbisogno, in esecuzione delle citate pronunce giurisdizionali: determinazione infine intervenuta, come evidenziato dalla difesa regionale, con la d.G.R. n. 389/2024, definitivamente approvata con la d.G.R. n.
602/2024), ha invocato una causa ostativa all'applicazione della deroga - relativa alla presenza nel territorio comunale di altre strutture eroganti la medesima tipologia di prestazioni - inerente ad una distinta fattispecie autorizzativa, concernente l'ipotesi dell'”apertura di una nuova sede”, senza esplicitare in sede provvedimentale le ragioni per le quali ha ritenuto di “riqualificare” l'istanza della ricorrente, espressamente rivolta, come si è detto, ad ottenere l'assenso per la programmata operazione di “decentramento”.
Così ragionando, la Regione appellante ha tuttavia vanificato la differenza – non meramente terminologica, come si dirà – tra la fattispecie del “decentramento” e quella dell'”apertura di nuove sedi di attività”. N. 01796/2025 REG.RIC.
Sebbene, infatti, una delle possibili modalità attuative del “decentramento” sia l'”apertura di una nuova sede di attività”, il “decentramento” si distingue da quest'ultima, almeno dal punto di vista finalistico, perché inteso allo spostamento di una parte dell'attività già precedentemente svolta presso altra sede, costituita (e quindi già operativa prima del decentramento) o costituenda, all'interno del medesimo
Comune, senza che, laddove si verifichi questa seconda ipotesi (di contestuale apertura di una nuova sede), l'istanza fuoriesca, ai fini applicativi della deroga, dalla fattispecie del “decentramento” per ricadere in quella dell'”apertura di una nuova sede”.
Invero, mentre il “decentramento” sottende la delocalizzazione di servizi, in precedenza svolti in forma accentrata, in zone carenti del territorio comunale attraverso una distribuzione più capillare ed efficiente dell'offerta (sì che il suo ambito applicativo tipico è quello intra-comunale), l'”apertura di una nuova sede” implica l'incremento dei punti di erogazione delle prestazioni anche laddove lo stesso non risponda all'esigenza di coprire parti del territorio comunale maggiormente sguarnite ma, semmai, a quella di abbracciare zone nuove e non interessate dalla offerta assistenziale precedentemente assicurata dalla struttura (sì che il suo ambito applicativo tipico è quello inter-comunale).
19. Il fatto, poi, che il riferimento territoriale tipico ai fini della distinzione tra le due fattispecie sia quello comunale spiega anche la ragione per la quale solo nel secondo caso (di “apertura di nuove sedi”) la deroga alla valutazione di compatibilità sia subordinata all'inesistenza “nell'ambito del comune” di “altre strutture che erogano le medesime prestazioni”, la quale non si rende necessaria in caso di modifiche organizzative all'interno dello stesso Comune (in quanto le stesse non vanno ad alterare il rapporto tra fabbisogno ed offerta assistenziale riferito al medesimo territorio).
20. Non rappresenta un indice univoco atto ad orientare in altra direzione l'interpretazione delle pertinenti disposizioni il fatto che la locuzione “anche in N. 01796/2025 REG.RIC.
diverso comune” non sia esclusivamente riferita, nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 l.r. n. 28/2000, al “trasferimento” ma anche all'”apertura di nuove sedi”, non potendo da ciò desumersi che anche quest'ultima potrebbe avvenire all'interno dello stesso comune sì da essere assimilabile, ai fini applicativi della deroga, ad una ipotesi di decentramento, in quanto la collocazione sintattica della stessa non depone necessariamente nel senso che la suddetta eventualità sia riferita ad entrambe le ipotesi che la precedono (e quindi, oltre che al “trasferimento”, anche all'”apertura di nuove sedi”).
21. Corrobora la tesi interpretativa qui sostenuta il fatto che, a ragionare diversamente, la previsione del primo periodo del comma 3 in esame sarebbe di fatto vanificata, non potendo aversi ipotesi di “decentramento delle strutture nell'ambito dello stesso
Comune” non soggette alla verifica di compatibilità.
Invero, l'assunto secondo cui tale eventualità sarebbe possibile, a condizione che il decentramento sia conseguente a “determinazioni contenute nei piani attuativi locali, approvati dalla Regione”, non tiene conto che essa non si attaglia all'ipotesi in cui la struttura interessata abbia natura privata.
A tale conclusione è dato pervenire, in primo luogo, sulla scorta di considerazioni inerenti alla evoluzione del disposto normativo.
Invero, la sua precedente formulazione (prima delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2003, n. 29) era nel senso che “non sono soggette alla verifica di compatibilità da parte della Regione gli ampliamenti, le trasformazioni ed il decentramento delle strutture nell'ambito dello stesso Comune di quelle pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano conseguenti a determinazioni contenute nei piani attuativi locali, approvati dalla
Regione”: la disposizione, sebbene in modo non esattamente perspicuo e grammaticalmente ineccepibile, limitava il suo perimetro applicativo alle strutture pubbliche, cui quindi si riferiva (e si riferisce tuttora, ad avviso del Collegio) la N. 01796/2025 REG.RIC.
suddetta limitazione (ancora più chiaramente, da questo punto di vista, il testo originario della disposizione era così formulato: “Formano oggetto di autorizzazione:
a) l'apertura e l'esercizio dell'attività; b) l'ampliamento e la trasformazione dell'attività; c) l'ampliamento e la riduzione dei locali; fanno eccezione gli ampliamenti e le trasformazioni delle strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano conseguenti a determinazioni contenute nei piani attuativi locali, approvati dalla Regione”).
Soprattutto, poi, il piano attuativo, ai sensi dell'art. 40, comma 1, l.r. 31 ottobre 2001,
n. 39, “è lo strumento fondamentale di pianificazione delle attività aziendali”, ovvero delle Aziende U.S.L. e delle Aziende ospedaliere di cui all'art. 6 l. cit., restando estranea alla sua sfera operativa le scelte organizzative concernenti le strutture private, che sono rimesse alla libertà economica degli operatori autorizzati e/o accreditati, assolvendo rispetto ad esse l'Amministrazione - nei casi espressamente previsti - ad un mero controllo di compatibilità con la programmazione regionale.
Non convince la contraria tesi regionale, secondo cui l'inclusione (anche) delle strutture private nella sfera applicativa dei suddetti piani sarebbe funzionale a consentire l'applicazione della deroga di cui all'art. 5, comma 3, primo periodo l.r. n.
28/2000, fondandosi essa sulla inversione del corretto iter interpretativo, che dovrebbe muovere dalla dimostrazione della applicabilità dei piani de quibus alle strutture private per farne discendere la subordinazione anche nei loro confronti della deroga alla previsione del decentramento contenuta negli stessi, piuttosto che dall'assunto della necessità di tale previsione quale presupposto per concedere la deroga alle strutture private per farne discendere l'applicabilità dei piani anche nei confronti di queste ultime.
Consegue, ai rilievi che precedono, che il requisito relativo alla derivazione del decentramento dalle determinazioni contenute nei piani attuativi concerne la sola ipotesi in cui esso riguardi una struttura pubblica, non potendo quindi esso rivestire N. 01796/2025 REG.RIC.
efficacia ostativa all'applicazione della deroga all'istanza di autorizzazione presentata dalla società ricorrente.
22. Deve infine osservarsi che non può attribuirsi rilievo decisivo ai fini della soluzione della controversia alla delibera di G.R. n. 882/2002, di cui la Regione appellante chiede l'ammissione nel giudizio di appello sostenendo che l'esigenza di produrla è scaturita dalla necessità di contestare le asserzioni contenute nella sentenza appellata: deve invero rilevarsi che, a prescindere dalla ammissibilità della produzione, essa reca mere indicazioni interpretative e comunque concerne la previgente formulazione della disposizione, che limitava la deroga concernente il
“decentramento” alle sole strutture pubbliche.
23. L'appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, con il conseguente assorbimento delle eccezioni di inammissibilità formulate dalla parte resistente così come delle censure riproposte da quest'ultima e non esaminate dal
T.A.R..
24. Le difficoltà interpretative relative alle pertinenti disposizioni giustificano infine la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01796/2025 REG.RIC.
LA D'GE, Presidente F/F
IO DU, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
L'ESTENSORE
IO DU
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
LA D'GE
Pubblicato il 27/02/2026
N. 01551 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01796/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2025, proposto dalla Regione
Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maddalena Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia,
contro la società Centro Diagnostico Dr. Michele RI della Dr.ssa VA RI &
C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Calculli, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Paolo Botzios in Roma, via Cicerone, n. 49,
nei confronti N. 01796/2025 REG.RIC.
del Comune di Matera e dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera - A.S.M., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio, della dott.ssa VA RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco
Calculli, con domicilio presso lo studio dell'avvocato Paolo Botzios in Roma, via
Cicerone, n. 49,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione
Prima, n. 631/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Centro Diagnostico Dr. Michele RI della Dr.ssa VA RI & C. S.n.c. e della dott.ssa VA RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. IO DU e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La società Centro Diagnostico dr. Michele Riccardo della dr.ssa VA RI
& C. s.a.s. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Basilicata, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il provvedimento della Regione Basilicata - Direzione generale per la salute e le politiche della persona - Ufficio pianificazione sanitaria, verifica degli obiettivi, innovazione e qualità prot. n. 0067866 del 22 marzo 2024, avente ad oggetto “domanda per il rilascio della verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 3 della LR n. 28/2000 e smi per la realizzazione di struttura sanitaria – società richiedente: Centro Diagnostico dr. Michele RI della dr.ssa VA N. 01796/2025 REG.RIC.
RI & C snc - Comunicazione”, con la quale, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 3 l.r. n. 28/2000 per l'autorizzazione al decentramento nell'ambito del Comune di Matera, dalla sede attuale di via del Corso n. 26 alla via
IO Sallustio, della branca di medicina di laboratorio, limitatamente alla sezione di biochimica clinica e tossicologica, già autorizzata con D.P.G.R. n. 86/2007 su conforme D.G.R. n. 518/2007, senza aumento della tipologia o dei volumi di attività già autorizzate, trasmessa dal Comune di Matera ed acquisita al protocollo regionale in data 28 novembre 2023, premesso che “l'istanza in oggetto non rientra nell'ipotesi di deroga di cui all'art. 5, comma 3 della LR n.28/2000 e smi, attesa la presenza, nel comune di Matera, di altre strutture accreditate eroganti le medesime prestazioni oggetto di decentramento”, si comunica che “per il rilascio delle verifiche di compatibilità ai sensi dell'art.3 della LR n.28/2000 l'Ufficio procederà all'istruttoria delle istanze, secondo l'ordine cronologico, solo a seguito della determinazione del nuovo fabbisogno, in esecuzione della Sentenza n.237/2023 con cui il TAR Basilicata ha accolto il ricorso RG n.590/2022 ed annullato la DGR n.644/2019 e la DGR
n.169/2020 e della Sentenza n.712/2023 con cui il TAR Basilicata ordina alla Regione di definire i criteri del fabbisogno e la relativa mappa di compatibilità entro il
30.06.2024”.
2. Il giudizio - il cui thema decidendum veniva arricchito dalla ricorrente con successivi motivi aggiunti - è stato complessivamente definito dal T.A.R. adito con la sentenza n. 631 del 16 dicembre 2024, con la quale, dichiarata preliminarmente l'irricevibilità dei motivi aggiunti, è stata riconosciuta la fondatezza del ricorso introduttivo del giudizio ed annullato per l'effetto il provvedimento con esso impugnato, con particolare riguardo ai vizi di “violazione di legge, segnatamente dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 28 del 2000, e di eccesso di potere per erroneità della motivazione, non essendo necessaria, nel caso di specie, la previa verifica di compatibilità” (cfr. par. 5.2 della sentenza). N. 01796/2025 REG.RIC.
3. In particolare, il T.A.R. ha ritenuto la sussistenza nella specie della fattispecie derogatoria (dell'obbligo di acquisire la verifica di compatibilità) di cui all'art. 5, comma 3, primo periodo l.r. cit., avendo l'Amministrazione regionale, come poteva evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego, “impropriamente ritenuto di applicare il quarto periodo dell'art. 5, comma 3, che concerne i differenti casi del trasferimento e dell'apertura di nuova sede anche nello stesso comune, ove invece la verifica di compatibilità è dovuta in presenza di altre strutture che erogano le medesime prestazioni sanitarie”, sull'erroneo presupposto che “il decentramento sarebbe concetto equivalente a quelli di trasferimento di sede e di apertura di nuova sede anche nello stesso comune, sicché il quarto periodo dell'art. 5, comma 3, costituirebbe una specificazione di quanto disposto al precedente primo periodo”.
4. Il T.A.R. ha quindi esposto le ragioni militanti, a suo avviso, nel senso della erroneità della suesposta interpretazione regionale, evidenziando che:
- essa “neutralizza ogni distinzione tra quanto previsto dal primo e dal quarto periodo del comma 3, tramite l'inammissibile assimilazione delle locuzioni “decentramento”
e quelle “trasferimento” e di “apertura di nuova sede anche nello stesso comune” che, al contrario, non a caso formano invece oggetto di differenti e autonome proposizioni normative”;
- “tali locuzioni vengono inoltre distintamente considerate dal legislatore regionale anche nell'art. 5, comma 1, lett. d) («1. Formano oggetto di autorizzazione: […] d. il trasferimento in altra sede o decentramento delle strutture»), ove si utilizza, appunto, la congiunzione disgiuntiva “o” onde introdurre un'alternativa tra i due concetti”;
- “il generale criterio ermeneutico, nel dubbio, impone una lettura delle norme idonea ad attribuirle una portata effettuale, piuttosto che a denegarla tramite inammissibile parificazione”;
- essa “estende impropriamente al caso del decentramento nello stesso comune la previa verifica di compatibilità (testualmente prevista per le sole ipotesi contemplate N. 01796/2025 REG.RIC.
nel quarto periodo), mentre, irragionevolmente, la stessa previa verifica non sarebbe prevista nel caso di ampliamenti o di trasformazioni della sede originaria, pure contemplati nel ripetuto primo periodo”;
- “in tal modo si è travalicato, senza motivazione alcuna, quanto testualmente domandato dalla deducente, segnatamente il mero decentramento”.
5. Infine, “a ulteriore, ancorché non necessaria, conferma di quanto fin qui osservato”, il T.A.R. ha richiamato “la deliberazione di Giunta regionale n. 1124 del
2011, recante indirizzi integrativi ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, della cennata legge regionale n. 28 del 2000, in materia di decentramento di strutture sanitarie private, ove appunto si privilegia una lettura della portata della figura del decentramento in linea con il significato qui attribuito a quest'ultimo, ovverosia quello di parziale delocalizzazione delle attività già autorizzate nella sede principale.
Si legge infatti in tale atto amministrativo generale, per quanto qui rileva, che: «E' possibile autorizzare il decentramento di sede prevedendo che nella sede decentrata vengano svolte le attività già autorizzate e poste in essere nella sede principale con identità di tecnologie. Se si introducono nuove tecnologie prima occorre
l'autorizzazione nel rispetto di quanto disciplinato con la L.R. n.28/2000 e successivamente si può procedere al decentramento nei limiti previsti dalla norma»”.
6. La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l'appello in esame, dalla Regione Basilicata.
Questa, dopo aver richiamato le pertinenti disposizioni, deduce in primo luogo di avere inquadrato l'istanza della ricorrente entro la fattispecie di cui all'art. 5, comma
3, ultimo periodo l.r. n. 28/2000, considerando il richiesto “decentramento” equivalente all'”apertura di nuova sede di attività” in essa testualmente contemplata, escludendo tuttavia l'applicabilità della deroga in ragione della insussistenza del requisito, ivi a tal fine espressamente previsto, della inesistenza, nell'ambito del
Comune, di altre strutture che erogano le medesime prestazioni sanitarie, nella specie N. 01796/2025 REG.RIC.
individuabili nel Laboratorio Analisi Cliniche dr. Antonio Montemurro & C., nel
Laboratorio Materano di analisi e nel Laboratorio analisi cliniche Biolabor.
La Regione appellante quindi, oltre ad evidenziare l'erroneità della tesi interpretativa recepita dal T.A.R. e posta a fondamento della sentenza appellata, intesa a ricondurre la fattispecie in esame ad una ipotesi derogatoria specifica (quella di cui all'art. 5, comma 1, primo periodo) alla quale essa non è assimilabile (presupponendo che il decentramento sia “conseguente a piani e programmi approvati dalla Regione”), osserva che la stessa ricorrente riconduceva l'istanza di decentramento da essa presentata all'ultimo periodo della disposizione normativa (pur contestando sotto altri profili le determinazioni regionali impugnate) e che la D.G.R. n. 882/2002, di approvazione della direttiva concernente le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie di cui alla l.r. n. 28/2000, chiarisce che la deroga prevista all'ultimo capoverso del comma 3 “è stata prevista principalmente allo scopo di favorire, ove necessario, la possibilità di delocalizzare le strutture dalle aree che dovessero presentare un eccesso di offerta di prestazioni rispetto al fabbisogno in aree
a scarsa o carente offerta”.
Deduce altresì la parte appellante che anche laddove il concetto di “decentramento” non fosse assimilabile a quello di “apertura di una nuova sede”, il T.A.R. avrebbe dovuto rilevare la mancanza del presupposto indicato al primo capoverso del comma
3, con la conseguente sussunzione della fattispecie entro la previsione di cui al comma
2, secondo cui nei casi di cui alla lett. d) del comma 1 – tra cui rientra il decentramento
– “si osserva la procedura autorizzatoria di cui al precedente art. 3 comma 2”, che prevede appunto la previa verifica di compatibilità.
Deduce altresì la parte appellante, al fine di confutare le ulteriori argomentazioni sottese alla sentenza appellata, che la fattispecie prevista al quarto periodo del comma
3 costituisce un'ipotesi derogatoria del tutto differente, ed avente una sua efficacia autonoma, rispetto a quella contemplata al primo capoverso, che pure ha una sua N. 01796/2025 REG.RIC.
specificità, ma non per la terminologia utilizzata - “decentramento” anziché “apertura di nuova sede di attività”- bensì per i differenti limiti posti all'operatività della deroga: nel primo caso l'essere il decentramento conseguente a piani o programmi approvati dalla Regione, nel secondo che (il decentramento o apertura di nuova sede) non comporti un aumento della tipologia e dei volumi di attività già autorizzati e non vi siano nell'ambito del Comune altre strutture che erogano le medesime prestazioni sanitarie della richiedente.
7. Si è costituita nel giudizio di appello l'originaria ricorrente, per evidenziare, anche in chiave ripropositiva delle censure non esaminate dal T.A.R. in quanto oggetto di assorbimento, che: l'art. 5, comma 3, ultimo periodo l.r. n. 28/2000 subordina la deroga alla verifica di compatibilità all'inesistenza di altre strutture che eroghino le medesime prestazioni sanitarie per il solo caso che il trasferimento di sede avvenga nell'ambito di un diverso Comune; le sentenze citate nel provvedimento di diniego impugnato in primo grado concernono la diversa fattispecie di una struttura interessata ad ottenere l'accreditamento istituzionale; la pretesa di compiere una nuova valutazione di compatibilità con il fabbisogno contrasta con il fatto che il decentramento richiesto non comporta alcun aumento tipologico e quantitativo delle prestazioni già autorizzate e che la ricorrente è già assistita dalla misurazione del fabbisogno; è stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. n. 241/1990.
8. Con successiva memoria la parte resistente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, sia in quanto non recante specifiche censure nei confronti di tutti i capisaldi motivazionali della sentenza appellata, sia perché non notificato alla dott.ssa
VA RI, tra le parti ricorrenti in primo grado, altresì replicando alle censure dell'Amministrazione appellante.
9. Con l'ordinanza n. 1218 del 28 marzo 2025, la Sezione ha dato atto della rinuncia della Regione all'istanza cautelare proposta a corredo dell'appello. N. 01796/2025 REG.RIC.
10. Con la memoria del 12 dicembre 2025, notificata alla controparte, la Regione appellante ha chiesto l'ammissione in giudizio della delibera di G.R. n. 882 del 21 maggio 2002, già precedentemente depositata in allegato al ricorso, rappresentandone l'indispensabilità ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a..
11. Infine, all'esito dell'odierna udienza di discussione, in vista della quale le parti hanno prodotto ulteriori memorie, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
12. Ritiene il Collegio di accantonare l'esame delle eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalla società resistente, potendo lo stesso essere reso superfluo dall'esito eventualmente reiettivo del gravame.
13. La controversia attiene alla sussistenza o meno dell'obbligo di acquisire il parere regionale di compatibilità con il fabbisogno ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla società ricorrente per il decentramento nell'ambito del Comune di
Matera, ove essa ha la sede, della branca di medicina di laboratorio, limitatamente alla sezione di biochimica clinica e tossicologica e senza aumento della tipologia o dei volumi di attività già autorizzati.
Con il provvedimento impugnato in primo grado, infatti, la Regione Basilicata ha ritenuto, sulla scorta della interpretazione da essa ritenuta corretta delle pertinenti disposizioni regionali, che la fattispecie dovesse trovare il suo corretto inquadramento entro la cornice normativa apprestata dall'art. 5, comma 3, ultimo periodo l.r. 5 aprile
2020, n. 28 (recante “Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private”), ai sensi del quale “non sono soggette altresì alla predetta verifica di compatibilità il trasferimento ovvero l'apertura di nuove sedi di attività anche in diverso comune, che non comportino un aumento della tipologia o dei volumi di attività già autorizzate purché non vi siano nell'ambito del comune altre strutture che erogano le medesime prestazioni sanitarie”: pertanto la Regione, pur non contestando il ricorrere della prima condizione giustificativa della deroga (“che non N. 01796/2025 REG.RIC.
comportino un aumento della tipologia o dei volumi di attività già autorizzate…”), ha ravvisato la carenza della seconda (“…purché non vi siano nell'ambito del comune altre strutture che erogano le medesime prestazioni sanitarie…”), negando per l'effetto il rilascio della richiesta autorizzazione, nelle more della determinazione del nuovo fabbisogno, in esecuzione delle sentenze del T.A.R. per la Basilicata n. 237 del
12 aprile 2023 e n. 712 dell'11 dicembre 2023, che ha in particolare ordinato alla
Regione Basilicata “di definire i criteri di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali e della relativa mappa di compatibilità di cui all'art. 3 L.R. n. 28/2000, entro il termine perentorio del 30.6.2024”.
14. Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che l'art. 5, comma 1, l.r. cit. contempla diverse vicende, incidenti sull'attività e/o sull'organizzazione di una struttura sanitaria privata, soggette ad autorizzazione: tra esse, la lett. d) concerne, in particolare, “il trasferimento in altra sede o decentramento delle strutture”.
Il criterio distintivo tra le due fattispecie modificative dell'assetto organizzativo- gestionale della struttura sanitaria è agevolmente individuabile nel fatto che mentre il
“trasferimento in altra sede” sottende l'integrale delocalizzazione della stessa, il
“decentramento” ha riguardo all'ipotesi in cui la struttura, pur conservando la sua sede originaria, delocalizza una parte delle sue attività, attuando un disegno organizzativo di tipo non accentrato, ovvero caratterizzato dalla concentrazione di tutte le sue attività in un'unica sede, ma, appunto, “decentrato”, ovvero caratterizzato dalla articolazione della sua organizzazione in diverse sedi operative, in ciascuna delle quali verrà svolta una parte della sua attività.
L'art. 5, comma 2, l.r. cit. dispone inoltre che in relazione alle ipotesi di cui alla menzionata lett. d) “si osserva la procedura autorizzatoria di cui al precedente articolo 3 comma 2”, ovvero “l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie
è rilasciata dal sindaco territorialmente competente, previa verifica di compatibilità da parte della Regione Basilicata ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e N. 01796/2025 REG.RIC.
successive modificazioni ed integrazioni”: verifica che “è effettuata sulla base del fabbisogno di strutture sanitarie, anche con riferimento alla loro localizzazione territoriale, come definit(o) dal Piano Sanitario regionale. In mancanza di indicazioni nel piano sanitario la verifica è effettuata sulla base di criteri deliberati dalla Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente in materia di sanità”.
15. Chiarito, quindi, che le fattispecie di cui alla citata lett. d) implicano l'acquisizione della verifica di compatibilità, a tale obbligo generale si sottraggono, alle condizioni ivi indicate, le specifiche ipotesi contemplate dal comma 3, tra le quali vengono in rilievo ai fini del presente giudizio:
- quella di cui al primo periodo, concernente (oltre agli “ampliamenti” ed alle
“trasformazioni”) “il decentramento delle strutture nell'ambito dello stesso Comune”;
- quella di cui all'ultimo periodo, concernente il “trasferimento ovvero l'apertura di nuove sedi di attività anche in diverso comune”.
Le menzionate fattispecie derogatorie (rispetto all'obbligo di acquisizione della verifica di compatibilità) si distinguono anche per la diversità dei presupposti giustificativi della deroga, prevedendo il primo periodo che gli eventi modificativi ivi descritti siano “conseguenti a determinazioni contenute nei piani attuativi locali, approvati dalla Regione” (ma su tale condizione si dirà meglio infra) e l'ultimo che gli stessi “non comportino un aumento della tipologia o dei volumi di attività già autorizzate purché non vi siano nell'ambito del comune altre strutture che erogano le medesime prestazioni sanitarie”.
16. Poiché la controversia ruota essenzialmente intorno all'inquadramento dell'istanza di autorizzazione della ricorrente entro la cornice tipizzante del primo ovvero del quarto (ed ultimo) periodo del comma 3 dell'art. 5 l.r. n. 28/2000, ricollegandosi ad esso, come si è detto, distinte condizioni giustificatrici della deroga all'obbligo di acquisire la verifica di compatibilità ai fini del rilascio dell'assenso amministrativo, occorre chiarire in primo luogo quale sia l'oggetto effettivo (indipendentemente dalle N. 01796/2025 REG.RIC.
auto-qualificazioni in essa contenute) della suddetta istanza, ed in secondo luogo a quale delle suddette ipotesi derogatorie essa sia (eventualmente) ascrivibile.
17. Iniziando dal primo aspetto, va osservato che l'istanza della società ricorrente è espressamente diretta ad ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione all'operazione di “decentramento” nei termini da essa prefigurati, consistenti nello spostamento dell'attività diagnostica relativa alla branca specialistica di Biochimica clinica presso altra via del medesimo Comune di Matera.
Ritiene il Collegio che la definizione formale dell'istanza corrisponda anche al suo oggetto sostanziale ed effettivo, secondo le richiamate categorizzazioni normative, atteso che la delocalizzazione di una parte dell'attività precedentemente svolta dalla richiedente in unica sede corrisponde appunto alla fattispecie del “decentramento”, come innanzi delineata.
18. Ebbene, va in prima battuta rilevato che la Regione Basilicata, nel respingere l'istanza (recte, nel differirne l'esame al momento in cui avesse proceduto alla rinnovata determinazione del fabbisogno, in esecuzione delle citate pronunce giurisdizionali: determinazione infine intervenuta, come evidenziato dalla difesa regionale, con la d.G.R. n. 389/2024, definitivamente approvata con la d.G.R. n.
602/2024), ha invocato una causa ostativa all'applicazione della deroga - relativa alla presenza nel territorio comunale di altre strutture eroganti la medesima tipologia di prestazioni - inerente ad una distinta fattispecie autorizzativa, concernente l'ipotesi dell'”apertura di una nuova sede”, senza esplicitare in sede provvedimentale le ragioni per le quali ha ritenuto di “riqualificare” l'istanza della ricorrente, espressamente rivolta, come si è detto, ad ottenere l'assenso per la programmata operazione di “decentramento”.
Così ragionando, la Regione appellante ha tuttavia vanificato la differenza – non meramente terminologica, come si dirà – tra la fattispecie del “decentramento” e quella dell'”apertura di nuove sedi di attività”. N. 01796/2025 REG.RIC.
Sebbene, infatti, una delle possibili modalità attuative del “decentramento” sia l'”apertura di una nuova sede di attività”, il “decentramento” si distingue da quest'ultima, almeno dal punto di vista finalistico, perché inteso allo spostamento di una parte dell'attività già precedentemente svolta presso altra sede, costituita (e quindi già operativa prima del decentramento) o costituenda, all'interno del medesimo
Comune, senza che, laddove si verifichi questa seconda ipotesi (di contestuale apertura di una nuova sede), l'istanza fuoriesca, ai fini applicativi della deroga, dalla fattispecie del “decentramento” per ricadere in quella dell'”apertura di una nuova sede”.
Invero, mentre il “decentramento” sottende la delocalizzazione di servizi, in precedenza svolti in forma accentrata, in zone carenti del territorio comunale attraverso una distribuzione più capillare ed efficiente dell'offerta (sì che il suo ambito applicativo tipico è quello intra-comunale), l'”apertura di una nuova sede” implica l'incremento dei punti di erogazione delle prestazioni anche laddove lo stesso non risponda all'esigenza di coprire parti del territorio comunale maggiormente sguarnite ma, semmai, a quella di abbracciare zone nuove e non interessate dalla offerta assistenziale precedentemente assicurata dalla struttura (sì che il suo ambito applicativo tipico è quello inter-comunale).
19. Il fatto, poi, che il riferimento territoriale tipico ai fini della distinzione tra le due fattispecie sia quello comunale spiega anche la ragione per la quale solo nel secondo caso (di “apertura di nuove sedi”) la deroga alla valutazione di compatibilità sia subordinata all'inesistenza “nell'ambito del comune” di “altre strutture che erogano le medesime prestazioni”, la quale non si rende necessaria in caso di modifiche organizzative all'interno dello stesso Comune (in quanto le stesse non vanno ad alterare il rapporto tra fabbisogno ed offerta assistenziale riferito al medesimo territorio).
20. Non rappresenta un indice univoco atto ad orientare in altra direzione l'interpretazione delle pertinenti disposizioni il fatto che la locuzione “anche in N. 01796/2025 REG.RIC.
diverso comune” non sia esclusivamente riferita, nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 l.r. n. 28/2000, al “trasferimento” ma anche all'”apertura di nuove sedi”, non potendo da ciò desumersi che anche quest'ultima potrebbe avvenire all'interno dello stesso comune sì da essere assimilabile, ai fini applicativi della deroga, ad una ipotesi di decentramento, in quanto la collocazione sintattica della stessa non depone necessariamente nel senso che la suddetta eventualità sia riferita ad entrambe le ipotesi che la precedono (e quindi, oltre che al “trasferimento”, anche all'”apertura di nuove sedi”).
21. Corrobora la tesi interpretativa qui sostenuta il fatto che, a ragionare diversamente, la previsione del primo periodo del comma 3 in esame sarebbe di fatto vanificata, non potendo aversi ipotesi di “decentramento delle strutture nell'ambito dello stesso
Comune” non soggette alla verifica di compatibilità.
Invero, l'assunto secondo cui tale eventualità sarebbe possibile, a condizione che il decentramento sia conseguente a “determinazioni contenute nei piani attuativi locali, approvati dalla Regione”, non tiene conto che essa non si attaglia all'ipotesi in cui la struttura interessata abbia natura privata.
A tale conclusione è dato pervenire, in primo luogo, sulla scorta di considerazioni inerenti alla evoluzione del disposto normativo.
Invero, la sua precedente formulazione (prima delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2003, n. 29) era nel senso che “non sono soggette alla verifica di compatibilità da parte della Regione gli ampliamenti, le trasformazioni ed il decentramento delle strutture nell'ambito dello stesso Comune di quelle pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano conseguenti a determinazioni contenute nei piani attuativi locali, approvati dalla
Regione”: la disposizione, sebbene in modo non esattamente perspicuo e grammaticalmente ineccepibile, limitava il suo perimetro applicativo alle strutture pubbliche, cui quindi si riferiva (e si riferisce tuttora, ad avviso del Collegio) la N. 01796/2025 REG.RIC.
suddetta limitazione (ancora più chiaramente, da questo punto di vista, il testo originario della disposizione era così formulato: “Formano oggetto di autorizzazione:
a) l'apertura e l'esercizio dell'attività; b) l'ampliamento e la trasformazione dell'attività; c) l'ampliamento e la riduzione dei locali; fanno eccezione gli ampliamenti e le trasformazioni delle strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano conseguenti a determinazioni contenute nei piani attuativi locali, approvati dalla Regione”).
Soprattutto, poi, il piano attuativo, ai sensi dell'art. 40, comma 1, l.r. 31 ottobre 2001,
n. 39, “è lo strumento fondamentale di pianificazione delle attività aziendali”, ovvero delle Aziende U.S.L. e delle Aziende ospedaliere di cui all'art. 6 l. cit., restando estranea alla sua sfera operativa le scelte organizzative concernenti le strutture private, che sono rimesse alla libertà economica degli operatori autorizzati e/o accreditati, assolvendo rispetto ad esse l'Amministrazione - nei casi espressamente previsti - ad un mero controllo di compatibilità con la programmazione regionale.
Non convince la contraria tesi regionale, secondo cui l'inclusione (anche) delle strutture private nella sfera applicativa dei suddetti piani sarebbe funzionale a consentire l'applicazione della deroga di cui all'art. 5, comma 3, primo periodo l.r. n.
28/2000, fondandosi essa sulla inversione del corretto iter interpretativo, che dovrebbe muovere dalla dimostrazione della applicabilità dei piani de quibus alle strutture private per farne discendere la subordinazione anche nei loro confronti della deroga alla previsione del decentramento contenuta negli stessi, piuttosto che dall'assunto della necessità di tale previsione quale presupposto per concedere la deroga alle strutture private per farne discendere l'applicabilità dei piani anche nei confronti di queste ultime.
Consegue, ai rilievi che precedono, che il requisito relativo alla derivazione del decentramento dalle determinazioni contenute nei piani attuativi concerne la sola ipotesi in cui esso riguardi una struttura pubblica, non potendo quindi esso rivestire N. 01796/2025 REG.RIC.
efficacia ostativa all'applicazione della deroga all'istanza di autorizzazione presentata dalla società ricorrente.
22. Deve infine osservarsi che non può attribuirsi rilievo decisivo ai fini della soluzione della controversia alla delibera di G.R. n. 882/2002, di cui la Regione appellante chiede l'ammissione nel giudizio di appello sostenendo che l'esigenza di produrla è scaturita dalla necessità di contestare le asserzioni contenute nella sentenza appellata: deve invero rilevarsi che, a prescindere dalla ammissibilità della produzione, essa reca mere indicazioni interpretative e comunque concerne la previgente formulazione della disposizione, che limitava la deroga concernente il
“decentramento” alle sole strutture pubbliche.
23. L'appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, con il conseguente assorbimento delle eccezioni di inammissibilità formulate dalla parte resistente così come delle censure riproposte da quest'ultima e non esaminate dal
T.A.R..
24. Le difficoltà interpretative relative alle pertinenti disposizioni giustificano infine la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01796/2025 REG.RIC.
LA D'GE, Presidente F/F
IO DU, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
L'ESTENSORE
IO DU
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
LA D'GE