Ordinanza collegiale 21 luglio 2025
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01226/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2024, proposto da
LF DO, rappresentato e difeso dall'avvocato Santina Franco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per il risarcimento del danno
derivante dalla mancata assegnazione dell'alloggio di servizio gratuito durante il periodo in cui il cap. LF DO ha svolto la funzione di Comandante del 16° NEC di Rieti, ovvero per il rimborso dei canoni corrisposti dal ricorrente nel medesimo periodo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RI TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con ricorso notificato e depositato il 14 marzo 2024, il ricorrente agisce per il risarcimento del danno derivante dalla mancata assegnazione dell’alloggio di servizio durante il periodo in cui ha ricoperto l’incarico di Comandante del 16° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti.
Espone, in punto di fatto, quanto segue: a) in data 21 marzo 2017, con determina del Comandante Generale, veniva trasferito d’autorità ad assumere, a decorrere dal 27 marzo 2017, il Comando del 16° Nucleo Elicotteri Carabinieri (NEC) di Rieti, incarico ricoperto fino all’8 settembre 2021; b) tale incarico rientra tra quelli per i quali l'art. 383 del D.P.R. n. 90/2010 prevede l’alloggio di servizio gratuito (A.S.G.I.) per l'intera durata del andato; c) l’Amministrazione, con nota n.174/1-1 del 19 aprile 2017 del Comando Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, preso atto dell'indisponibilità di alloggi A.S.G.I. demaniali, rappresentava al Comando Generale dell’Arma la necessità di individuare sul mercato immobiliare privato un'unità abitativa da destinare allo scopo, con canone a carico della Prefettura di Rieti; d) il ricorrente, dopo aver individuato un’idonea unità abitativa, ne dava comunicazione alla Prefettura e al Comando provinciale Carabinieri, sollecitando l’avvio dell’iter per la locazione passiva; e) la Prefettura sottoponeva, quindi, la proposta di locazione “di uno stabile da destinare a sede di alloggio di servizio per le esigenze del comandante dell’istituendo Nucleo Elicotteri al canone annuo di € 7.980,00” al Ministero dell’Interno per la relativa autorizzazione; f)
il Ministero dell’Interno, con nota dell’11 luglio 2017, riscontrava positivamente detta proposta, previa verifica della congruità dell’offerta e della conformità dell’immobile all’uso ; g) nelle more della definizione del procedimento di locazione passiva da parte dell'Amministrazione, il ricorrente stipulava a proprie spese il contratto di locazione per l’immobile individuato, versando un canone mensile di € 570,00, e ne dava comunicazione al Comando Generale e alla Legione Carabinieri Lazio -Servizio Amministrativo per sollecitare la definizione della pratica; h) l'iter amministrativo, nonostante l'Agenzia del Demanio avesse giudicato congruo il canone annuo di € 6.696,00 pari a 558,00 mensili e l’accettazione del proprietario, non veniva finalizzato per l'intera durata dell'incarico del ricorrente; i) la pratica per la stipula della locazione passiva si concludeva a distanza di anni, tant’è che l’immobile veniva assegnato come alloggio di servizio solo al Comandante succeduto al ricorrente, dopo il trasferimento di quest'ultimo presso altra sede; l) per l'intero periodo di permanenza a Rieti (dal 27 marzo 2017 all’8 settembre 2021), il ricorrente ha dovuto sostenere personalmente i costi dell'alloggio, per un importo complessivo di € 32.520,00, come documentato dal contratto di locazione e dalla relativa ricevuta dei pagamenti.
A sostegno del gravame, con un unico articolato motivo di ricorso, parte ricorrente deduce:
" ILLEGITTIMITÀ DEL COMPORTAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PER VIOLAZIONE DELL’ART 2 E 6 DEL D.I. DEL 03.06.1989 E DEL D.M. DEL 08/08/1990 N. 696 E DELL’ART. 363 DEL DPR N. 90 DEL 2010. INADEMPIMENTO DEL DOVERE DI GARANTIRE LA DISPONIBILITA’ DELL’ALLOGGIO CON OBBLIGO DI RIMBORSO DEI COSTI SOPPORTATI O RISARCIMENTO DANNI" . Assume il ricorrente che l’assegnazione gratuita dell’alloggio connesso all’incarico (A.S.G.I.) è un diritto soggettivo del militare inscindibilmente connesso con il rapporto di servizio e con la connessa esigenza di pronta reperibilità. La mancata fornitura di questo configura, pertanto, un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., da cui deriva il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha eccepito, in via preliminare:
a) l'inammissibilità del ricorso, da un lato, per omessa impugnazione del provvedimento di trasferimento n. 8523/14-3-4 del 21 marzo 2017, che nulla disponeva in ordine all’assegnazione dell’alloggio, e della nota n. 8523/15-3-3 del 9 maggio 2017 con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri riferiva che al momento a Rieti non vi era “la materiale disponibilità di una risorsa infrastrutturale” ; dall’altro, per avere il ricorrente percepito per intero l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001, prevista nel caso in cui non si fruisce dell’alloggio di servizio.
b) il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che, ai sensi dell’art. 162 del d.lgs. n. 66/2010, l’Arma dei Carabinieri dipenderebbe dal Ministero dell’Interno per le attribuzioni relative all’accasermamento e al casermaggio, ivi compresi gli alloggi di servizio.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato per le seguenti ragioni: a) ai sensi dell’art. 363 D.P.R. n. 90/2010 l’assegnazione degli alloggi di servizio presuppone la loro effettiva esistenza e nel caso di specie l’alloggio non esisteva al momento del trasferimento; b) nessun ritardo sarebbe imputabile all’Amministrazione, atteso che il procedimento di reperimento dell’immobile coinvolgeva più enti ed era stato condizionato da fattori esterni quali la lunga trattativa con il proprietario privato; d) il ricorrente, avendo accettato il trasferimento senza alloggio, ha percepito l’indennità di trasferimento in misura integrale.
3. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025, la difesa erariale ha eccepito la prescrizione del diritto azionato.
4. Con ordinanza n.2351/2025, il Collegio ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno, il quale pur ritualmente evocato non si è costituito in giudizio.
5. Con memoria depositata il 15 dicembre 2025, il Ministero della Difesa ha ulteriormente illustrato le proprie difese, insistendo nelle proprie conclusioni.
6. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata discussa e posta in decisione.
7. Occorre, preliminarmente, procedere allo scrutinio dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale in udienza.
L’eccezione è inammissibile e, comunque, infondata.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che l'eccezione di prescrizione, quale eccezione in senso proprio, debba essere fondata su una puntuale allegazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa l’indicazione della data da cui essa decorrerebbe (Consiglio di Stato, II, 26 aprile 2024, n. 3807 e giurisprudenza ivi richiamata; TAR Lazio Roma, V, 5 settembre 2022, n. 11406). Nel caso di specie l’Avvocatura si è, invece, limitata ad una generica deduzione.
Ad ogni modo, la pretesa risarcitoria azionata, scaturendo dalla lesione di un diritto soggettivo di natura patrimoniale derivante dal rapporto di servizio, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Tale termine decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere che, in ipotesi di prestazioni continuative connesse allo svolgimento di un incarico, coincide con la cessazione dell'incarico stesso. Essendo l'incarico del ricorrente cessato in data 8 settembre 2021, l'azione, introdotta con ricorso notificato il 14 marzo 2024, deve ritenersi tempestivamente proposta.
8. Infondata è, altresì, l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione di atti presupposti.
Come esposto, la domanda spiegata dal ricorrente ha natura risarcitoria e si fonda sull’inadempimento di una obbligazione gravante sull’Amministrazione in base alla disciplina di settore. Ne consegue che non era configurabile alcun onere di immediata impugnazione di provvedimenti asseritamente lesivi.
9. Privo di fondamento è anche l’eccepito difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa. Come chiarito dal Consiglio di Stato, in materia di alloggi di servizio per il personale dell'Arma dei Carabinieri, “ Occorre, infatti, distinguere tra la competenza decisionale, che appartiene al Ministero della difesa, e la competenza contabile, che appartiene al Ministero dell'interno, sicché il tema dell'alloggio ai fini della messa in disponibilità dell'avente diritto inerisce esclusivamente al Ministero della difesa, restando a quello dell'interno soltanto l'attività contabile, che non incide a livello decisionale. ” (Cons. Stato, Sez. II, 23 agosto 2022, n. 7409).
L’integrazione del contraddittorio disposta dal collegio nei confronti del Ministero dell’Interno, in ragione della specifica articolazione procedimentale prospettata in ricorso, non muta tali conclusioni e risponde, nel caso concreto, a esigenze di completezza del contraddittorio rispetto all’iter amministrativo.
10. Del pari infondata è, infine, l’eccezione basata sulla percezione dell’indennità di trasferimento. Sul punto il Collegio ritiene di aderire all’orientamento della giurisprudenza secondo cui l’indennità di trasferimento e il diritto all’alloggio rispondono a finalità eterogenee e non sono tra loro fungibili.
È stato in proposito affermato che “ La corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui art. 1 della legge n. 86/2001, infatti, non esclude in radice qualsivoglia beneficio economico relativo all’alloggio e, quindi, il rimborso dei canoni eventualmente corrisposti a titolo personale e privato, poiché la predetta indennità non è finalizzata a soccorrere il personale trasferito in sede sprovvista di alloggio di servizio, ma spetta per i primi 24 mesi a tutti i militari trasferiti d’autorità, a prescindere dal fatto che gli venga assegnato o meno un alloggio di servizio, con lo scopo di lenire i disagi del militare e degli eventuali familiari conseguenti al trasferimento di per sé considerato. Ne discende che non vi è dunque alcuna sovrapponibilità logica e teleologica tra l’indennità di trasferimento e il riconoscimento dell’alloggio di servizio, che, dunque, non si escludono a vicenda. ” (cfr. Consiglio di Stato n. 7409/2022 cit.).
11. Nel merito, il ricorso è fondato.
Occorre premettere che l’art. 362 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 classifica gli alloggi di servizio dell'Arma dei Carabinieri in due categorie: a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico (ASGI) e b) alloggi di servizio in temporanea concessione (ASTC).
Il successivo art. 363 - nella versione ratione temporis applicabile - stabilisce che “ 1. Gli incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla lettera a) sono indicati nell’allegato A di cui all’articolo 383. 2. L'assegnazione degli alloggi - ove esistenti - ai titolari degli incarichi, al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilità, nonché l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme, è disposta con determinazione del Comandante generale con facoltà di delega ”.
Dalla lettura della norma emerge che:
-il diritto all’alloggio di servizio connesso all’incarico (c.d. ASGI) spetta al militare in ragione, per l’appunto, dell’incarico ad esso attribuito e tassativamente individuato dalla legge;
-si tratta di istituto che non costituisce un beneficio patrimoniale per il militare, ma che si configura come uno strumento organizzativo volto a garantire l’interesse pubblico alla pronta reperibilità del personale, necessaria quest’ultima per il corretto espletamento di determinati incarichi per i quali la presenza continuativa presso la sede di servizio costituisce elemento essenziale per la sicurezza e l’efficienza dell’organizzazione;
-una volta appurato che l’incarico rientra tra quelli espressamente individuati come aventi titolo all’ASGI, l’Amministrazione è gravata da un preciso obbligo giuridico di rendere effettivamente disponibile l’alloggio in questione.
Ed invero è stato osservato in giurisprudenza che “la concessione dell’alloggio di servizio, pur inquadrandosi nel genus delle concessioni amministrative del godimento di un bene pubblico (nella specie appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato) è indissolubilmente correlata con il rapporto d’impiego nelle peculiari connotazioni che esso assume in ambito militare, con la necessità di pronta e immediata presenza nel luogo di svolgimento dei servizi d’istituto ” (C. Stato, IV, 2 ottobre 2012, n.5180; id., VI, 8 maggio 2006, n. 2506; TAR Venezia, I, 9 gennaio 2018, n. 24) ”(T.A.R. Sicilia - Palermo n. 368 del 2022).
Ed ancora è stato ribadito che la concessione dell’alloggio ASGI “ si innesta nel sinallagma del rapporto d’impiego ” e che la sua mancata fornitura integra un inadempimento dell’Amministrazione rispetto agli obblighi connessi all’incarico. Essa ha, pertanto, il dovere di procurarne la disponibilità, anche reperendo soluzioni alternative sul mercato privato in caso di indisponibilità di unità demaniali idonee (in tal senso CGARS, 4 gennaio 2023, n. 11).
12. Applicando tali principi, rileva il collegio che nel caso in esame è pacifico tra le parti che l’incarico di Comandante del 16° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti, ricoperto dal ricorrente, rientrasse tra quelli per i quali gli artt. 363 e 383 del D.P.R. n. 90/2010 prevedono l’assegnazione di un alloggio A.S.G.I..
Inoltre, come si evince dalla documentazione versata in atti, l’Amministrazione militare, con nota prot. 174/1 del 19.04.2017 del Comando Raggruppamento Aeromobili dei Carabinieri, preso atto che presso il sedime aeroportuale “ non risultavano edifici adibiti ad ASGI, né sono disponibili alloggi liberi presso il comando provinciale di Rieti ”, ha espressamente rappresentato la “ necessità di individuare sul mercato immobiliare privato un’unità abitativa da destinare ad alloggio di servizio " del comandante del NEC.
L’Amministrazione, dunque, non solo ha riconosciuto in modo chiaro e inequivoco il diritto del ricorrente all’alloggio ASGI, ma ha anche dato atto del dovere dell’Amministrazione medesima di attivarsi per reperire una soluzione alternativa idonea. Il relativo procedimento è stato infatti avviato, ma – come emerge dagli atti – non portato a compimento nei tempi necessari, con la conseguenza di avere impedito al ricorrente il godimento effettivo dell’alloggio cui aveva titolo.
Né può ritenersi, come sostenuto dalla difesa erariale, che nel caso di specie l’Amministrazione non fosse tenuta ad assicurare l’alloggio in quanto esso “non esisteva” al momento del trasferimento. Ritiene, infatti, il Collegio che l’affermazione contenuta nella nota richiamata, secondo cui ‘non risultano edifici adibiti ad ASGI né alloggi liberi presso il Comando provinciale ’ non equivale a rilevare l’inesistenza in assoluto dell’alloggio quale categoria patrimoniale, ma attesta unicamente la materiale indisponibilità, circoscritta alla sede territoriale in questione.
Sulla distinzione tra inesistenza e indisponibilità, rilevante ai fini dell’art. 363 D.P.R. 90/2010, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “è inesistente un alloggio che in assoluto non sussiste; è indisponibile quello che esiste ma non può allo stato essere occupato ” (Cons. Stato, Sez. II, 23 agosto 2022, n. 7409); nel primo caso, la norma circoscrive l’obbligo di assegnazione, ma non attenua affatto il dovere dell’Amministrazione di attivarsi per assicurare comunque l’alloggio, anche mediante reperimento sul libero mercato.
Ne consegue, pertanto, che - anche a voler ipotizzare l’assoluta inesistenza di alloggi ASGI nella circoscrizione territoriale di riferimento - ciò, pur precludendone l’immediata assegnazione, non esonerava comunque l’Amministrazione dall’obbligo di assicurare l’alloggio spettante al ricorrente mediante reperimento sul mercato privato, obbligo che la stessa Amministrazione ha espressamente riconosciuto dando avvio, come risulta dalla nota richiamata, al relativo procedimento, senza tuttavia portarlo a compimento.
13. In conclusione, la mancata assegnazione dell’alloggio per l’intera durata dell’incarico, a fronte di un diritto normativamente previsto e riconosciuto dalla stessa Amministrazione, e a seguito dell’omesso completamento dell’iter di locazione passiva, integra una condotta inadempiente e fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 1218 c.c..
L’Amministrazione, su cui gravava l’onere della prova, non ha peraltro dimostrato l’esistenza di una causa di giustificazione a sé non imputabile.
Le lungaggini burocratiche e la complessità di un procedimento che coinvolge più enti (Comando dell’Arma, Prefettura, Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio) attengono a profili di organizzazione interna della pubblica amministrazione e non costituiscono un fatto esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a escludere la colpa per l’ingiustificato ritardo che ha caratterizzato l’intera vicenda.
14. Accertata la responsabilità dell’Amministrazione, la domanda risarcitoria deve essere accolta.
Il ricorrente ha puntualmente allegato e documentato di aver dovuto sostenere personalmente i costi per l’alloggio, stipulando un contratto di locazione e versando un canone mensile di € 570,00 per l’intero periodo di servizio a Rieti, per un importo complessivo di € 32.520,00. (trentaduemilacinquecentoventi/00).
Tale somma costituisce il danno patrimoniale patito dal ricorrente quale conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento dell’Amministrazione. La congruità di tale importo rispetto ai valori di mercato è peraltro implicitamente confermata dalla stessa valutazione positiva espressa dall’Agenzia del Demanio sul canone proposto in sede di trattativa (€ 558,00 mensili), valore del tutto prossimo a quello effettivamente corrisposto dal ricorrente.
In assenza di prova di una causa non imputabile, la domanda risarcitoria deve, pertanto, essere accolta nei limiti della somma documentata e richiesta.
15. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente nella misura di € 32.520,00 (trentaduemilacinquecentoventi/00), oltre rivalutazione dalla data di produzione del danno fino alla data della presente decisione, con corresponsione degli interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata; sull’importo così determinato spettano quindi gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo, secondo i principi generali in materia di obbligazioni risarcitorie di valore.
16. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna le Amministrazioni intimate al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 32.520,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come precisato in parte motiva.
Condanna il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente
RI TU, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RI TU | AU TO |
IL SEGRETARIO