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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/11/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4019/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
14.7.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: proprietà tra
nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giudiceandrea;
attore
e
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Riccardo Maria Panno;
convenuto nonché
nata a [...] il [...] C.F: e Controparte_2 C.F._2 CP_3
nato a [...] il [...] C.F: rappresentati e difesi
[...] C.F._3 dall'avv.Alfonso Peluso;
intervenuti
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) I fatti controversi. L'odierno attore – premesso di essere legittimo proprietario ab immemorabile di una piccola area di mq 30, antistante la propria casa di abitazione sita in agro del Comune di CP_1
loc. Pedace, foglio 2, p.lle 919, 272 sub 12, chiusa prima da barriere in legno e
[...]
lamiera e da qualche decennio da una recinzione in muratura e ringhiera in ferro e da un cancello in ferro, utilizzata da sempre dalla famiglia dell'attore da almeno tre generazioni, perché trasferitagli dalla madre e pervenuta alla madre dal di lei padre e che, per un mero errore/omissione di trascrizione catastale, la piccola area in questione in catasto risultava facente parte di una più ampia particella di proprietà pubblica, la n. 7 del fg. 2 ex Comune di Pedace – ha formulato istanza di regolamento di confini, stante la discrasia tra la situazione catastale e quella proprietaria, previo accertamento della definitiva e pacifica annessione di tale bene nella proprietà attorea. In subordine, ha proposto domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione del fondo in questione in suo favore.
Nel costituirsi, l'ente comunale convenuto ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per la proposta azione di regolamento dei confini, trattandosi della richiesta di assegnazione di un immobile pacificamente costituente parte del demanio comunale ovvero del relativo patrimonio indisponibile, ed ancora chiesto il rigetto della domanda di usucapione, trattandosi di bene non usucapibile in quanto non sdemanializzato, quanto meno fino al suo inserimento in data 21.4.2021 nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 2021/2023 del Comune di . Controparte_1
Sono intervenuti, onde sostenere le ragioni del convenuto, e CP_1 Controparte_2
, perorando le medesime argomentazioni in tema di uso pubblico dell'area Controparte_3
ed il mancato utilizzo esclusivo, pieno ed indisturbato dell'area da parte dell'attore.
Espletata prova orale, la causa viene per la decisione.
2) La (ri) qualificazione della domanda principale.
Deve, innanzitutto, procedersi alla qualificazione della domanda proposta da parte attrice.
Sia consentito evidenziare che è principio giuridico consolidato quello in base al quale il giudice non è vincolato dalle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (cfr. Cass. civ., 21 maggio 2019 n.
13602; Cass. civ., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass. civ., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass. civ.,
17 settembre 2007 n. 19331) desumibile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto) contenute nell'atto introduttivo o negli scritti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio e, non da ultimo, dallo stesso scopo cui mira la parte e dal provvedimento richiesto in concreto (conf. Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. civ., S.U., 27 febbraio 2000 n. 27).
In sintesi, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte senza altri limiti che non sia quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (ex multis Cass, civ., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass. civ., 20 giugno 2011, n. 13459; Cass. civ., 27 febbraio 2001, n. 2908).
Il giudice, quindi - al di là delle espressioni letterali impiegate dalla parte - focalizzerà il contenuto sostanziale della domanda, con riguardo alle finalità dalla stessa perseguite nel giudizio, senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima, né le formali parole utilizzate ma dovrà tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutando la formulazione testuale e il contenuto sostanziale della domanda in relazione alla effettiva finalità che la parte intende perseguire e ciò in relazione ai presupposti logici delle varie istanze ed in relazione alle pretese in fatto e in diritto e alle ragioni esposte, con il limite del rispetto del principio di corrispondenza della pronuncia alla richiesta ex art. 112 c.p.c..
Ciò chiarito, ritiene la scrivente che, in disparte l'utilizzo della terminologia evocata dall'istante, questi abbia inteso promuovere un'azione di accertamento della proprietà del bene in contestazione.
Va infatti, chiarito che le condizioni dell'azione di regolamento di confini ricorrono quando, pur essendovi un confine apparente, se ne deduca l'inesattezza per essere avvenuta un'usurpazione e si chieda conseguentemente l'accertamento giudiziale dell'esatta linea di confine tra i fondi e l'esatta determinazione delle relative superfici senza porre in discussione i relativi titoli di proprietà (sin da Sez. 2, Sentenza n. 2836 del
26/07/1969).
Ugualmente, si esperisce azione di regolamento di confini, quando si chiede in giudizio la
"rettificazione" dell'attuale confine di fatto tra il proprio fondo e quello del vicino, deducendosi che esso non corrisponda alle correlative estensioni delle singole proprietà interessate come risultanti nella realtà giuridica dai rispettivi, non contestati, titoli (Cass.
20 agosto 1990 n. 8962). Nella specie l'istante non deduce un'incertezza dei confini, ritenendoli, al contrario, ab initio chiari e precisi, ma chiede l'accertamento giudiziale del confine già materialmente esistente quale risultante dalla delimitazione “fisica” costituita dal cancello di ferro prospiciente la pubblica piazza, in contrasto con quello attribuito catastalmente, in ragione di un ritenuto errore di trascrizione.
Nel caso in esame, quindi, l'incertezza riguarda non il confine ma la proprietà dell'area cortilizia dell'estensione di circa 30 metri, antistante la casa di abitazione dell'attore sita in
, loc. Pedace, foglio 2, p.lle 919, 272 sub 12 e l'attore chiede di eliminare la Controparte_1
situazione di incertezza venutasi a creare in ordine alla proprietà del bene, in conseguenza del relativo inserimento nel piano delle alienazioni del Comune di ed, Controparte_1 ancora, dell'ordinanza da questi emessa in confronto dell'attore onde procedere alla demolizione del cancello (risultata annullata dal Tar Catanzaro).
Deve, ancora, evidenziarsi che, a differenza dell'azione di rivendicazione, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene (vedi Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez.
2, 27/4/1982, n. 2621; si veda anche Cass. n. 1481/1973), quella di accertamento della proprietà, esercitata da chi è nel possesso del bene, come nella specie, tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n.
7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; Cass., Sez. 2, 29/3/1976, n. 1122; Cass., Sez. 2,
5/5/1973, n. 1182; Cass., Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957). Esse divergono sotto il profilo probatorio.
Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2,
27/4/1982, n. 2621), con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto, viceversa, all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto -che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2,
3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940;
Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n. 4430;
Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n. 732).
Ciò premesso, nella specie non risulta prodotto da il titolo di acquisto Parte_1 del fabbricato (o dell'area su cui è stato edificato) cui accede la corte per cui è causa né quello dei suoi indicati danti causa, il che osta all'accertamento della titolarità del bene sulla scorta della prospettata discrasia tra titolarità formale e sostanziale ed al relativo accertamento per il tramite di consulenza tecnica, non potendo supplirsi alla carenza allegatoria e probatoria mediante una ricostruzione processuale dell'estensione dominicale della proprietà.
Detto altrimenti, l'istante lamenta una difformità tra il confine della proprietà, quale attribuitogli in base al titolo di acquisto successorio e quello catastale, senza provare cosa effettivamente sia entrato nel suo patrimonio dominicale.
Se è vero che la mancanza dei dati catastali nel titolo di provenienza del bene non è causa di nullità dell'atto per indeterminatezza dell'oggetto, ove questo possa essere identificato
"aliunde" dal giudice, in base ad altri elementi emergenti dal processo, potendo, all'uopo, assumere rilievo gli eventuali dati contenuti nel titolo se, da soli ovvero in relazione con elemento estranei al titolo stesso (quali le rilevazioni effettuate direttamente sui luoghi dal consulente tecnico), essi consentano la sicura determinazione del bene (Cass., sez. II, n.
711/1998), nella specie detta insufficienza documentale è ostativa ad una ridefinizione giudiziale dell'esatto perimetro delle rispettive proprietà.
A tanto consegue il rigetto della domanda.
3) La domanda di usucapione: ammissibilità.
Deve delibarsi, conseguentemente, la domanda di usucapione dell'area formulata in via subordinata dall'istante.
Ritiene in parte qua l'attore di essere nel possesso esclusivo del bene da oltre un ventennio e che l'amministrazione comunale, a fronte della realizzazione del cancello dagli anni 50, non aveva mai reclamato la proprietà del suolo pubblico occupato, avendo piuttosto adottato atti e tenuto comportamenti concludenti (rilascio della sanatoria e dei successivi titoli abilitativi) tutti univocamente riconducibili ad una "sdemanializzazione tacita" del terreno de quo.
Ad avviso di chi scrive, la domanda deve essere vagliata nel merito, non essendovi prova che l'immobile sia parte del patrimonio indisponibile del , CP_1 Controparte_1 giusti i principi di cui a Cass. Sez. U, n. 6019 del 25/03/2016, per i quali: “Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma
3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva
e attuale destinazione del bene al pubblico servizio” e in difetto di tali condizioni, esso va ascritto al patrimonio disponibile.
Nel caso in esame, non v'è in atti alcuna dimostrazione di tale effettiva ed attuale destinazione dell'immobile al pubblico servizio, del resto smentita dalla emanazione dell'ordinanza di rimozione del cancello e del rilascio dell'aria, occupata da parte attrice.
La sdemanializzazione dell'area è stata, in ogni caso, acclarata in via definitiva dal Tar di
Catanzaro, che, con sentenza dell'11.10.2023 ha dichiarato l'inclusione del bene nel patrimonio disponibile dell'ente, stante l'avvenuta sdemanializzazione per effetto dell'inserimento nel piano delle alienazioni.
Ha rilevato, testualmente, il giudice amministrativo, infatti che “per effetto di quanto deciso con la deliberazione consiliare n. 12 del 24 giugno 2021 del comune di Controparte_1 concernente il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale per gli anni 2021/ 2023, l'immobile denominato «Reliquato di terreno Comune di Pedace - C.so
Garibaldini» risultava inserito nel piano delle alienazioni del predetto ente. Occorre inoltre evidenziare che, per effetto dell'art. 58, comma 2, d.l. n. 112 del 2008, l'inserimento di un immobile nel predetto piano ne determina la conseguente classificazione come bene appartenente al patrimonio disponibile.
In conseguenza di quanto statuito con la ricordata deliberazione consiliare, e per effetto del richiamato dettato normativo, “l'immobile denominato «Reliquato di terreno Comune di Pedace -
C.so Garibaldini», oggetto delle impugnate ordinanze, appartiene al patrimonio disponibile del comune di .” Controparte_1 Il terreno oggetto del contendere, dunque, è astrattamente usucapibile, non essendo stato oggetto di quella destinazione immediata e diretta che rappresenta, agli effetti degli artt.
826 e 830 c.c., il connotato tipico dei beni patrimoniali indisponibili.
4) Il merito della domanda di usucapione.
Ciò premesso, requisiti essenziali e rigorosi per usucapire un bene immobile sono:
- il decorso temporale di 20 anni, salvo i casi di usucapione abbreviata (decennale) a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione;
- il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto. Deve quindi risultare evidente - escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui - un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti 'impedimento' ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n. 9903/2006; Cass. n.
16841/2005). Possesso continuo non significa che il suo esercizio richieda un'ingerenza assidua sul bene essendo piuttosto necessaria una situazione in cui il possessore conservi la possibilità di esperire, quando lo voglia, atti di esclusiva signoria sulla cosa a condizione che non sia intervenuta privazione del possesso per oltre un anno in quanto tale fatto è idoneo a determinare il venir meno del requisito della continuità, verificandosi l'effetto di interruzione del possesso;
- il possesso pacifico e pubblico, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino;
- il possesso non equivoco, pertanto né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale. Deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà.
L'inequivocità, inoltre, esclude la sussistenza di 'atti di mera tolleranza da parte di terzi' nel rapporto di fatto con la res, tenuto conto che tali atti comportano solo un residuale godimento della cosa da parte del (mero) fruitore, in tal modo incidendo molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte del titolare del bene, a tal punto da determinare 'uno stato di fatto incompatibile e contrastante' con il pieno godimento del diritto o con il precedente esercizio del possesso. Pertanto, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione è onere dell'istante fornire adeguata prova del possesso caratterizzato dai suddetti requisiti nonché l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso sia la decorrenza del ventennio.
In un recente arresto la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto già affermato ed ha precisato: 'E' opportuno rilevare, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, che ai fini della configurabilità di un possesso 'ad usucapionem' è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno 'jus in re aliena' e quindi una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda 'l'animus' che il 'corpus'; occorre pertanto che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (vedi tra le tante pronunce in tal senso Cass.
13.12.1994 n. 10652)' (Cass. civ., sez. VI, 04.02.2015 n. 2014).
Non è dunque sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene 'da tempo immemorabile' (l'istituto dell'immemorabile non rientra nell'ordinamento italiano e non può di conseguenza produrre effetti sui rapporti di tipo privatistico, ma solo in alcune fattispecie nell'ambito amministrativo) ovvero 'da oltre venti anni' et similia, giacché
l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso non consente di ritenere maturata l'usucapione e tanto in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II, 26.04.2011, n. 9325; Tribunale
Caltagirone, sent. 23.04.2019).
La giurisprudenza di legittimità e di merito - pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione - per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiede una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue 'la non sufficienza dell'inerzia del proprietario' in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151). Vero è pure che l'acquisto può essere effettuato anche dal soggetto che succeda nel possesso al proprio dante causa che lo abbia posseduto uti dominus con le suddette modalità per un lasso di tempo molto ampio, così che i periodi di possesso uti domini si cumulino, purchè siano chiari i periodi di inizio di ciascun possesso utile al perfezionamento della fattispecie acquisitiva.
L'apertura della successione in sé considerata è, invero, atto prodromico al trasferimento del diritto ma non del possesso che è una situazione di fatto.
Nella specie, ha allegato l'uso esclusivo da parte sua e della famiglia Parte_1
dell'area in questione quale pertinenza del fabbricato per civile abitazione, in quanto sin dagli anni 50 fisicamente separata dalla piazza principale da una delimitazione in segno e lamiera – e poi da un cancello di ferro - che ne avrebbe impedito la fruizione da parte della collettività.
Ha, quindi, evidenziato il riconoscimento da parte dell'ente pubblico della altruità del bene, per avere con delibera comunale del 29.11.1951 il Comune di Pedace stanziato la somma di lire 12.375 in favore del falegname , per la fornitura di una scala Persona_1 in legno, banchi, sedie ed altre suppellettili per la scuola allocata nella proprietà di
[...]
fu per il catasto attuale ancora oggi “area pubblica” inedificata e che con Per_2 Per_3
altra delibera del 20.05.1954 il Comune ridetto, ribadendo di essere in fitto nell'immobile del nonno dell'attore, all'esito di una causa per risarcimento danni intentata da tre insegnanti cadute rovinosamente dalla scala d'accesso alla scuola, situata nell'area per cui
è causa, riconosceva come proprietario dell'area e della scala ove era avvenuto il sinistro fu e come tale gli imputava il 50% del risarcimento da liquidare in Persona_2 Per_3
favore delle insegnanti per lire 450.000.
L'ente convenuto ed i terzi intervenuti hanno eccepito l'uso pubblico del bene, in quanto facente parte della più ampia piazza Jurij Gagarin, aperta alla collettività nonché la carenza del requisito della continuità del possesso, per tutto il ventennio imposto dalla legge, e della pubblicità ed inequivocità dello stesso, avuto riguardo alle contestazioni più volte sollevate dai coniugi nonché al tentativo di risoluzione della Parte_2
disputa tra parenti ad opera dell'allora Sindaco del Comune di Pedace, in quanto proprietario dell'area pubblica, ed, ancora, dell'animus possidendi, atteso il riconoscimento dell'altruità del bene da parte nella missiva inviata al nel Parte_3 CP_1 febbraio del 2021. Premesse tali circostanze, ritiene la scrivente che dalla complessiva istruttoria espletata non siano stati acquisiti elementi sufficienti a ritenere raggiunta la prova del possesso del bene in questione in capo a , animo domini, per il ventennio imposto dalla Parte_1
legge, escludendo chiunque altro dall'uso del bene.
Ed invero, l'attore non ha indicato la data esatta in cui ha acquistato la proprietà del fabbricato, limitandosi a dedurre che l'immobile gli era pervenuto per successione di
[...]
, e a questa a sua volta per delazione ereditaria paterna: non sono state specificate Per_4 le date di ciascun decesso e, conseguentemente, l'epoca esatta di trasferimento del diritto dominicale sul fabbricato adiacente all'area cortilizia di cui si discute.
L'istante neppure ha specificato quando egli stesso avrebbe iniziato a compiere atti concreti di manifestazione del possesso dell'area ridetta, con il parcheggio delle proprie vetture e con il rifacimento della pavimentazione, limitandosi a dichiarare che il bene è da
70 anni nella sua disponibilità, rectius – tenuto conto della età dello stesso - in quella della dante causa ( e del di lei padre).
Si rinviene in atti, sotto tale profilo, solo la presentazione di una CILA a sua firma nel 2020, in cui si qualifica come proprietario del fabbricato interessato dagli Parte_1
indicati lavori di ristrutturazione.
Tenuto conto che, almeno fino al 2003, il soggetto identificato come suo dante causa era ancora in vita (cf. scrittura privata tra e gli intervenuti e Persona_4 CP_2 Pt_1 prodotta in atti) ed utilizzava la corte, può ragionevolmente escludersi che
[...]
abbia, prima di tale data, concretamente manifestato all'esterno atti di signoria Parte_1
sul bene, animo domini.
Sul piano obiettivo, deve evidenziarsi pure che parte attrice ha prodotto documentazione fotografica attestante la presenza di una delimitazione fisica – atta ad escludere chicchessia dal godimento del bene – costituita, negli anni 50, da una chiusura in legno e lamiera (cfr. foto 2 allegata all'atto di citazione) e successivamente, a far data dagli anni 80 circa (cfr. foto 3 e foto 4 allegata all'atto di citazione), costituita da un cancello, che appare pure rappresentato graficamente nella planimetria acclusa al certificato catastale rilasciato dall'Ufficio del registro del 15.4.1985 e che attualmente è presente sui luoghi di causa.
Dalla documentazione fotografica prodotta dagli intervenuti, nonché dalla prova orale espletata, è emerso, nondimeno, che negli anni 90 il cancello in questione non fosse più presente, stante la concomitante esecuzione di lavori di ricostruzione dell'edificio adiacente il fabbricato di proprietà attorea.
Tali lavori risulta siano cessati non prima del 2002, per come evidenziato dalla difesa di parte attrice, nei propri scritti conclusionali.
In atti sono state prodotte pure manifestazioni di interesse, da parte degli odierni intervenuti, all'acquisto dell'area e segnalazioni della presenza del cancello
“abusivamente” apposto su area demaniale tra il 2016 ed il 2021 ed infine l'inserimento, da parte del Comune di , con delibera del 21/04/2021, della porzione in Controparte_1
questione nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare.
È stata, ancora, depositata dal convenuto missiva del 3.2.2021 con cui l'odierno CP_1 attore ha richiesto al Comune di , reiterando analoga richiesta del Controparte_1
27.7.2017, la regolarizzazione della situazione proprietaria, ammettendo di aver edificato parzialmente su suolo pubblico comunale e che l'area in questione insisteva su una particella di proprietà del CP_1
All'esito dell'istruttoria orale, permangono incertezze sia in relazione alla effettiva sottrazione dell'area all'uso pubblico da parte dei danti causa del , sia in relazione Pt_1
alla perduranza del godimento esclusivo nel tempo da parte del che per come Pt_1
sopra evidenziato nonché in relazione a quanto dichiarato dal teste , si Testimone_1
è trasferito nell'abitazione cui si accede dall'area cortilizia in questione nel 2003.
Ed invero, anche i testimoni che hanno confermato la sussistenza di un possesso esclusivo in capo a e la presenza del cancello da almeno 30 anni (circostanza, Parte_1
peraltro, smentita per tabulas dal fatto che il cancello negli anni 90 non era presente) hanno fornito date contrastanti in ordine ai periodi in cui l'area era circoscritta e ne è stato impedito l'uso a terzi nonché in ordine alla data esatta in cui il ha provveduto alla Pt_1 materiale riapposizione del cancello, dopo la sua rimozione.
L'assenza di indicazione dell'epoca di acquisto del bene da parte di e del Persona_4 suo dante causa e, quindi, delle annualità da cumulare impedisce, ancora, di ritenere consolidato nel ventennio precedente (o addirittura in quello anteriore) l'acquisto per usucapione.
Ad avviso di chi scrive, invero, non è emerso con sufficiente chiarezza per quanto tempo la de cuius abbia effettivamente iniziato a possedere, con i requisiti della continuità, della pacificità e della pubblicità, l'immobile per cui pende giudizio – anche tenuto conto del fatto che i lavori che hanno interessato il fabbricato limitrofo hanno determinando la rimozione del cancello per alcuni anni – per cui, non essendo nota la data del suo decesso e quella in cui, conseguentemente, il avrebbe iniziato a godere dell'immobile Pt_1
adibito a casa familiare e di studio, non può ritenersi che si fosse già costituita nel patrimonio dell'ereditando, la “posta attiva” di un possesso ultraventennale, che l'erede ha, per l'appunto, acquistato mortis causa.
Non dirimenti appaiono, peraltro, le delibere comunali prodotte da parte attrice, atteso che, per un verso, dalle stesse non è dato inferire il riconoscimento espresso della proprietà dell'area in questione (e non di una scala o di un'aula scolastica) da parte dell'ente comunale a e, per altro verso, che esse attestano la presenza, negli anni 50, Persona_2 di una scuola e quindi la fruizione pubblica dell'area ad essa limitrofa.
Se l'esistenza attuale di tale delimitazione fisica e, quindi, la sottrazione all'uso pubblico dell'area cortilizia risulta, quindi, dall'attestazione resa dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di in data 22.3.2022 (cfr. allegato all'atto di citazione Controparte_1
denominato “attestazione urbanistica”), le dedotte discrasie non consentono di ritenere accertato in capo all'attore "la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ( "ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass, 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652)" (Cass. civ., sez. II
Civile, sentenza 3 giugno - 2 settembre 2015, n. 17459).
5)Conclusioni
Per le ragioni considerate, anche la domanda formulata in via subordinata da parte attrice non appare meritevole di accoglimento.
6)Il regime delle spese di lite L'estrema complessità dell'istruttoria espletata, la natura dei rapporti tra le parti nonché il tenore delle difese articolate dal convenuto impongono la compensazione delle CP_1 spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Rigetta le domande attoree;
➢ Compensa le spese di lite.
Cosenza, 26.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4019/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
14.7.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: proprietà tra
nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giudiceandrea;
attore
e
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Riccardo Maria Panno;
convenuto nonché
nata a [...] il [...] C.F: e Controparte_2 C.F._2 CP_3
nato a [...] il [...] C.F: rappresentati e difesi
[...] C.F._3 dall'avv.Alfonso Peluso;
intervenuti
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) I fatti controversi. L'odierno attore – premesso di essere legittimo proprietario ab immemorabile di una piccola area di mq 30, antistante la propria casa di abitazione sita in agro del Comune di CP_1
loc. Pedace, foglio 2, p.lle 919, 272 sub 12, chiusa prima da barriere in legno e
[...]
lamiera e da qualche decennio da una recinzione in muratura e ringhiera in ferro e da un cancello in ferro, utilizzata da sempre dalla famiglia dell'attore da almeno tre generazioni, perché trasferitagli dalla madre e pervenuta alla madre dal di lei padre e che, per un mero errore/omissione di trascrizione catastale, la piccola area in questione in catasto risultava facente parte di una più ampia particella di proprietà pubblica, la n. 7 del fg. 2 ex Comune di Pedace – ha formulato istanza di regolamento di confini, stante la discrasia tra la situazione catastale e quella proprietaria, previo accertamento della definitiva e pacifica annessione di tale bene nella proprietà attorea. In subordine, ha proposto domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione del fondo in questione in suo favore.
Nel costituirsi, l'ente comunale convenuto ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per la proposta azione di regolamento dei confini, trattandosi della richiesta di assegnazione di un immobile pacificamente costituente parte del demanio comunale ovvero del relativo patrimonio indisponibile, ed ancora chiesto il rigetto della domanda di usucapione, trattandosi di bene non usucapibile in quanto non sdemanializzato, quanto meno fino al suo inserimento in data 21.4.2021 nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 2021/2023 del Comune di . Controparte_1
Sono intervenuti, onde sostenere le ragioni del convenuto, e CP_1 Controparte_2
, perorando le medesime argomentazioni in tema di uso pubblico dell'area Controparte_3
ed il mancato utilizzo esclusivo, pieno ed indisturbato dell'area da parte dell'attore.
Espletata prova orale, la causa viene per la decisione.
2) La (ri) qualificazione della domanda principale.
Deve, innanzitutto, procedersi alla qualificazione della domanda proposta da parte attrice.
Sia consentito evidenziare che è principio giuridico consolidato quello in base al quale il giudice non è vincolato dalle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (cfr. Cass. civ., 21 maggio 2019 n.
13602; Cass. civ., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass. civ., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass. civ.,
17 settembre 2007 n. 19331) desumibile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto) contenute nell'atto introduttivo o negli scritti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio e, non da ultimo, dallo stesso scopo cui mira la parte e dal provvedimento richiesto in concreto (conf. Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. civ., S.U., 27 febbraio 2000 n. 27).
In sintesi, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte senza altri limiti che non sia quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (ex multis Cass, civ., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass. civ., 20 giugno 2011, n. 13459; Cass. civ., 27 febbraio 2001, n. 2908).
Il giudice, quindi - al di là delle espressioni letterali impiegate dalla parte - focalizzerà il contenuto sostanziale della domanda, con riguardo alle finalità dalla stessa perseguite nel giudizio, senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima, né le formali parole utilizzate ma dovrà tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutando la formulazione testuale e il contenuto sostanziale della domanda in relazione alla effettiva finalità che la parte intende perseguire e ciò in relazione ai presupposti logici delle varie istanze ed in relazione alle pretese in fatto e in diritto e alle ragioni esposte, con il limite del rispetto del principio di corrispondenza della pronuncia alla richiesta ex art. 112 c.p.c..
Ciò chiarito, ritiene la scrivente che, in disparte l'utilizzo della terminologia evocata dall'istante, questi abbia inteso promuovere un'azione di accertamento della proprietà del bene in contestazione.
Va infatti, chiarito che le condizioni dell'azione di regolamento di confini ricorrono quando, pur essendovi un confine apparente, se ne deduca l'inesattezza per essere avvenuta un'usurpazione e si chieda conseguentemente l'accertamento giudiziale dell'esatta linea di confine tra i fondi e l'esatta determinazione delle relative superfici senza porre in discussione i relativi titoli di proprietà (sin da Sez. 2, Sentenza n. 2836 del
26/07/1969).
Ugualmente, si esperisce azione di regolamento di confini, quando si chiede in giudizio la
"rettificazione" dell'attuale confine di fatto tra il proprio fondo e quello del vicino, deducendosi che esso non corrisponda alle correlative estensioni delle singole proprietà interessate come risultanti nella realtà giuridica dai rispettivi, non contestati, titoli (Cass.
20 agosto 1990 n. 8962). Nella specie l'istante non deduce un'incertezza dei confini, ritenendoli, al contrario, ab initio chiari e precisi, ma chiede l'accertamento giudiziale del confine già materialmente esistente quale risultante dalla delimitazione “fisica” costituita dal cancello di ferro prospiciente la pubblica piazza, in contrasto con quello attribuito catastalmente, in ragione di un ritenuto errore di trascrizione.
Nel caso in esame, quindi, l'incertezza riguarda non il confine ma la proprietà dell'area cortilizia dell'estensione di circa 30 metri, antistante la casa di abitazione dell'attore sita in
, loc. Pedace, foglio 2, p.lle 919, 272 sub 12 e l'attore chiede di eliminare la Controparte_1
situazione di incertezza venutasi a creare in ordine alla proprietà del bene, in conseguenza del relativo inserimento nel piano delle alienazioni del Comune di ed, Controparte_1 ancora, dell'ordinanza da questi emessa in confronto dell'attore onde procedere alla demolizione del cancello (risultata annullata dal Tar Catanzaro).
Deve, ancora, evidenziarsi che, a differenza dell'azione di rivendicazione, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene (vedi Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez.
2, 27/4/1982, n. 2621; si veda anche Cass. n. 1481/1973), quella di accertamento della proprietà, esercitata da chi è nel possesso del bene, come nella specie, tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n.
7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; Cass., Sez. 2, 29/3/1976, n. 1122; Cass., Sez. 2,
5/5/1973, n. 1182; Cass., Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957). Esse divergono sotto il profilo probatorio.
Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2,
27/4/1982, n. 2621), con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto, viceversa, all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto -che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2,
3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940;
Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n. 4430;
Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n. 732).
Ciò premesso, nella specie non risulta prodotto da il titolo di acquisto Parte_1 del fabbricato (o dell'area su cui è stato edificato) cui accede la corte per cui è causa né quello dei suoi indicati danti causa, il che osta all'accertamento della titolarità del bene sulla scorta della prospettata discrasia tra titolarità formale e sostanziale ed al relativo accertamento per il tramite di consulenza tecnica, non potendo supplirsi alla carenza allegatoria e probatoria mediante una ricostruzione processuale dell'estensione dominicale della proprietà.
Detto altrimenti, l'istante lamenta una difformità tra il confine della proprietà, quale attribuitogli in base al titolo di acquisto successorio e quello catastale, senza provare cosa effettivamente sia entrato nel suo patrimonio dominicale.
Se è vero che la mancanza dei dati catastali nel titolo di provenienza del bene non è causa di nullità dell'atto per indeterminatezza dell'oggetto, ove questo possa essere identificato
"aliunde" dal giudice, in base ad altri elementi emergenti dal processo, potendo, all'uopo, assumere rilievo gli eventuali dati contenuti nel titolo se, da soli ovvero in relazione con elemento estranei al titolo stesso (quali le rilevazioni effettuate direttamente sui luoghi dal consulente tecnico), essi consentano la sicura determinazione del bene (Cass., sez. II, n.
711/1998), nella specie detta insufficienza documentale è ostativa ad una ridefinizione giudiziale dell'esatto perimetro delle rispettive proprietà.
A tanto consegue il rigetto della domanda.
3) La domanda di usucapione: ammissibilità.
Deve delibarsi, conseguentemente, la domanda di usucapione dell'area formulata in via subordinata dall'istante.
Ritiene in parte qua l'attore di essere nel possesso esclusivo del bene da oltre un ventennio e che l'amministrazione comunale, a fronte della realizzazione del cancello dagli anni 50, non aveva mai reclamato la proprietà del suolo pubblico occupato, avendo piuttosto adottato atti e tenuto comportamenti concludenti (rilascio della sanatoria e dei successivi titoli abilitativi) tutti univocamente riconducibili ad una "sdemanializzazione tacita" del terreno de quo.
Ad avviso di chi scrive, la domanda deve essere vagliata nel merito, non essendovi prova che l'immobile sia parte del patrimonio indisponibile del , CP_1 Controparte_1 giusti i principi di cui a Cass. Sez. U, n. 6019 del 25/03/2016, per i quali: “Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma
3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva
e attuale destinazione del bene al pubblico servizio” e in difetto di tali condizioni, esso va ascritto al patrimonio disponibile.
Nel caso in esame, non v'è in atti alcuna dimostrazione di tale effettiva ed attuale destinazione dell'immobile al pubblico servizio, del resto smentita dalla emanazione dell'ordinanza di rimozione del cancello e del rilascio dell'aria, occupata da parte attrice.
La sdemanializzazione dell'area è stata, in ogni caso, acclarata in via definitiva dal Tar di
Catanzaro, che, con sentenza dell'11.10.2023 ha dichiarato l'inclusione del bene nel patrimonio disponibile dell'ente, stante l'avvenuta sdemanializzazione per effetto dell'inserimento nel piano delle alienazioni.
Ha rilevato, testualmente, il giudice amministrativo, infatti che “per effetto di quanto deciso con la deliberazione consiliare n. 12 del 24 giugno 2021 del comune di Controparte_1 concernente il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale per gli anni 2021/ 2023, l'immobile denominato «Reliquato di terreno Comune di Pedace - C.so
Garibaldini» risultava inserito nel piano delle alienazioni del predetto ente. Occorre inoltre evidenziare che, per effetto dell'art. 58, comma 2, d.l. n. 112 del 2008, l'inserimento di un immobile nel predetto piano ne determina la conseguente classificazione come bene appartenente al patrimonio disponibile.
In conseguenza di quanto statuito con la ricordata deliberazione consiliare, e per effetto del richiamato dettato normativo, “l'immobile denominato «Reliquato di terreno Comune di Pedace -
C.so Garibaldini», oggetto delle impugnate ordinanze, appartiene al patrimonio disponibile del comune di .” Controparte_1 Il terreno oggetto del contendere, dunque, è astrattamente usucapibile, non essendo stato oggetto di quella destinazione immediata e diretta che rappresenta, agli effetti degli artt.
826 e 830 c.c., il connotato tipico dei beni patrimoniali indisponibili.
4) Il merito della domanda di usucapione.
Ciò premesso, requisiti essenziali e rigorosi per usucapire un bene immobile sono:
- il decorso temporale di 20 anni, salvo i casi di usucapione abbreviata (decennale) a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione;
- il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto. Deve quindi risultare evidente - escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui - un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti 'impedimento' ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n. 9903/2006; Cass. n.
16841/2005). Possesso continuo non significa che il suo esercizio richieda un'ingerenza assidua sul bene essendo piuttosto necessaria una situazione in cui il possessore conservi la possibilità di esperire, quando lo voglia, atti di esclusiva signoria sulla cosa a condizione che non sia intervenuta privazione del possesso per oltre un anno in quanto tale fatto è idoneo a determinare il venir meno del requisito della continuità, verificandosi l'effetto di interruzione del possesso;
- il possesso pacifico e pubblico, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino;
- il possesso non equivoco, pertanto né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale. Deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà.
L'inequivocità, inoltre, esclude la sussistenza di 'atti di mera tolleranza da parte di terzi' nel rapporto di fatto con la res, tenuto conto che tali atti comportano solo un residuale godimento della cosa da parte del (mero) fruitore, in tal modo incidendo molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte del titolare del bene, a tal punto da determinare 'uno stato di fatto incompatibile e contrastante' con il pieno godimento del diritto o con il precedente esercizio del possesso. Pertanto, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione è onere dell'istante fornire adeguata prova del possesso caratterizzato dai suddetti requisiti nonché l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso sia la decorrenza del ventennio.
In un recente arresto la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto già affermato ed ha precisato: 'E' opportuno rilevare, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, che ai fini della configurabilità di un possesso 'ad usucapionem' è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno 'jus in re aliena' e quindi una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda 'l'animus' che il 'corpus'; occorre pertanto che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (vedi tra le tante pronunce in tal senso Cass.
13.12.1994 n. 10652)' (Cass. civ., sez. VI, 04.02.2015 n. 2014).
Non è dunque sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene 'da tempo immemorabile' (l'istituto dell'immemorabile non rientra nell'ordinamento italiano e non può di conseguenza produrre effetti sui rapporti di tipo privatistico, ma solo in alcune fattispecie nell'ambito amministrativo) ovvero 'da oltre venti anni' et similia, giacché
l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso non consente di ritenere maturata l'usucapione e tanto in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II, 26.04.2011, n. 9325; Tribunale
Caltagirone, sent. 23.04.2019).
La giurisprudenza di legittimità e di merito - pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione - per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiede una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue 'la non sufficienza dell'inerzia del proprietario' in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151). Vero è pure che l'acquisto può essere effettuato anche dal soggetto che succeda nel possesso al proprio dante causa che lo abbia posseduto uti dominus con le suddette modalità per un lasso di tempo molto ampio, così che i periodi di possesso uti domini si cumulino, purchè siano chiari i periodi di inizio di ciascun possesso utile al perfezionamento della fattispecie acquisitiva.
L'apertura della successione in sé considerata è, invero, atto prodromico al trasferimento del diritto ma non del possesso che è una situazione di fatto.
Nella specie, ha allegato l'uso esclusivo da parte sua e della famiglia Parte_1
dell'area in questione quale pertinenza del fabbricato per civile abitazione, in quanto sin dagli anni 50 fisicamente separata dalla piazza principale da una delimitazione in segno e lamiera – e poi da un cancello di ferro - che ne avrebbe impedito la fruizione da parte della collettività.
Ha, quindi, evidenziato il riconoscimento da parte dell'ente pubblico della altruità del bene, per avere con delibera comunale del 29.11.1951 il Comune di Pedace stanziato la somma di lire 12.375 in favore del falegname , per la fornitura di una scala Persona_1 in legno, banchi, sedie ed altre suppellettili per la scuola allocata nella proprietà di
[...]
fu per il catasto attuale ancora oggi “area pubblica” inedificata e che con Per_2 Per_3
altra delibera del 20.05.1954 il Comune ridetto, ribadendo di essere in fitto nell'immobile del nonno dell'attore, all'esito di una causa per risarcimento danni intentata da tre insegnanti cadute rovinosamente dalla scala d'accesso alla scuola, situata nell'area per cui
è causa, riconosceva come proprietario dell'area e della scala ove era avvenuto il sinistro fu e come tale gli imputava il 50% del risarcimento da liquidare in Persona_2 Per_3
favore delle insegnanti per lire 450.000.
L'ente convenuto ed i terzi intervenuti hanno eccepito l'uso pubblico del bene, in quanto facente parte della più ampia piazza Jurij Gagarin, aperta alla collettività nonché la carenza del requisito della continuità del possesso, per tutto il ventennio imposto dalla legge, e della pubblicità ed inequivocità dello stesso, avuto riguardo alle contestazioni più volte sollevate dai coniugi nonché al tentativo di risoluzione della Parte_2
disputa tra parenti ad opera dell'allora Sindaco del Comune di Pedace, in quanto proprietario dell'area pubblica, ed, ancora, dell'animus possidendi, atteso il riconoscimento dell'altruità del bene da parte nella missiva inviata al nel Parte_3 CP_1 febbraio del 2021. Premesse tali circostanze, ritiene la scrivente che dalla complessiva istruttoria espletata non siano stati acquisiti elementi sufficienti a ritenere raggiunta la prova del possesso del bene in questione in capo a , animo domini, per il ventennio imposto dalla Parte_1
legge, escludendo chiunque altro dall'uso del bene.
Ed invero, l'attore non ha indicato la data esatta in cui ha acquistato la proprietà del fabbricato, limitandosi a dedurre che l'immobile gli era pervenuto per successione di
[...]
, e a questa a sua volta per delazione ereditaria paterna: non sono state specificate Per_4 le date di ciascun decesso e, conseguentemente, l'epoca esatta di trasferimento del diritto dominicale sul fabbricato adiacente all'area cortilizia di cui si discute.
L'istante neppure ha specificato quando egli stesso avrebbe iniziato a compiere atti concreti di manifestazione del possesso dell'area ridetta, con il parcheggio delle proprie vetture e con il rifacimento della pavimentazione, limitandosi a dichiarare che il bene è da
70 anni nella sua disponibilità, rectius – tenuto conto della età dello stesso - in quella della dante causa ( e del di lei padre).
Si rinviene in atti, sotto tale profilo, solo la presentazione di una CILA a sua firma nel 2020, in cui si qualifica come proprietario del fabbricato interessato dagli Parte_1
indicati lavori di ristrutturazione.
Tenuto conto che, almeno fino al 2003, il soggetto identificato come suo dante causa era ancora in vita (cf. scrittura privata tra e gli intervenuti e Persona_4 CP_2 Pt_1 prodotta in atti) ed utilizzava la corte, può ragionevolmente escludersi che
[...]
abbia, prima di tale data, concretamente manifestato all'esterno atti di signoria Parte_1
sul bene, animo domini.
Sul piano obiettivo, deve evidenziarsi pure che parte attrice ha prodotto documentazione fotografica attestante la presenza di una delimitazione fisica – atta ad escludere chicchessia dal godimento del bene – costituita, negli anni 50, da una chiusura in legno e lamiera (cfr. foto 2 allegata all'atto di citazione) e successivamente, a far data dagli anni 80 circa (cfr. foto 3 e foto 4 allegata all'atto di citazione), costituita da un cancello, che appare pure rappresentato graficamente nella planimetria acclusa al certificato catastale rilasciato dall'Ufficio del registro del 15.4.1985 e che attualmente è presente sui luoghi di causa.
Dalla documentazione fotografica prodotta dagli intervenuti, nonché dalla prova orale espletata, è emerso, nondimeno, che negli anni 90 il cancello in questione non fosse più presente, stante la concomitante esecuzione di lavori di ricostruzione dell'edificio adiacente il fabbricato di proprietà attorea.
Tali lavori risulta siano cessati non prima del 2002, per come evidenziato dalla difesa di parte attrice, nei propri scritti conclusionali.
In atti sono state prodotte pure manifestazioni di interesse, da parte degli odierni intervenuti, all'acquisto dell'area e segnalazioni della presenza del cancello
“abusivamente” apposto su area demaniale tra il 2016 ed il 2021 ed infine l'inserimento, da parte del Comune di , con delibera del 21/04/2021, della porzione in Controparte_1
questione nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare.
È stata, ancora, depositata dal convenuto missiva del 3.2.2021 con cui l'odierno CP_1 attore ha richiesto al Comune di , reiterando analoga richiesta del Controparte_1
27.7.2017, la regolarizzazione della situazione proprietaria, ammettendo di aver edificato parzialmente su suolo pubblico comunale e che l'area in questione insisteva su una particella di proprietà del CP_1
All'esito dell'istruttoria orale, permangono incertezze sia in relazione alla effettiva sottrazione dell'area all'uso pubblico da parte dei danti causa del , sia in relazione Pt_1
alla perduranza del godimento esclusivo nel tempo da parte del che per come Pt_1
sopra evidenziato nonché in relazione a quanto dichiarato dal teste , si Testimone_1
è trasferito nell'abitazione cui si accede dall'area cortilizia in questione nel 2003.
Ed invero, anche i testimoni che hanno confermato la sussistenza di un possesso esclusivo in capo a e la presenza del cancello da almeno 30 anni (circostanza, Parte_1
peraltro, smentita per tabulas dal fatto che il cancello negli anni 90 non era presente) hanno fornito date contrastanti in ordine ai periodi in cui l'area era circoscritta e ne è stato impedito l'uso a terzi nonché in ordine alla data esatta in cui il ha provveduto alla Pt_1 materiale riapposizione del cancello, dopo la sua rimozione.
L'assenza di indicazione dell'epoca di acquisto del bene da parte di e del Persona_4 suo dante causa e, quindi, delle annualità da cumulare impedisce, ancora, di ritenere consolidato nel ventennio precedente (o addirittura in quello anteriore) l'acquisto per usucapione.
Ad avviso di chi scrive, invero, non è emerso con sufficiente chiarezza per quanto tempo la de cuius abbia effettivamente iniziato a possedere, con i requisiti della continuità, della pacificità e della pubblicità, l'immobile per cui pende giudizio – anche tenuto conto del fatto che i lavori che hanno interessato il fabbricato limitrofo hanno determinando la rimozione del cancello per alcuni anni – per cui, non essendo nota la data del suo decesso e quella in cui, conseguentemente, il avrebbe iniziato a godere dell'immobile Pt_1
adibito a casa familiare e di studio, non può ritenersi che si fosse già costituita nel patrimonio dell'ereditando, la “posta attiva” di un possesso ultraventennale, che l'erede ha, per l'appunto, acquistato mortis causa.
Non dirimenti appaiono, peraltro, le delibere comunali prodotte da parte attrice, atteso che, per un verso, dalle stesse non è dato inferire il riconoscimento espresso della proprietà dell'area in questione (e non di una scala o di un'aula scolastica) da parte dell'ente comunale a e, per altro verso, che esse attestano la presenza, negli anni 50, Persona_2 di una scuola e quindi la fruizione pubblica dell'area ad essa limitrofa.
Se l'esistenza attuale di tale delimitazione fisica e, quindi, la sottrazione all'uso pubblico dell'area cortilizia risulta, quindi, dall'attestazione resa dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di in data 22.3.2022 (cfr. allegato all'atto di citazione Controparte_1
denominato “attestazione urbanistica”), le dedotte discrasie non consentono di ritenere accertato in capo all'attore "la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ( "ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass, 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652)" (Cass. civ., sez. II
Civile, sentenza 3 giugno - 2 settembre 2015, n. 17459).
5)Conclusioni
Per le ragioni considerate, anche la domanda formulata in via subordinata da parte attrice non appare meritevole di accoglimento.
6)Il regime delle spese di lite L'estrema complessità dell'istruttoria espletata, la natura dei rapporti tra le parti nonché il tenore delle difese articolate dal convenuto impongono la compensazione delle CP_1 spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Rigetta le domande attoree;
➢ Compensa le spese di lite.
Cosenza, 26.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei