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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2069/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220005218474000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 03020220005218474000, notificata il 12.05.2023, con la quale veniva chiesto il pagamento della somma di Euro 182,10 per bolli auto relativi all'anno 2017, iscritti a ruolo dalla Regione Calabria.
Eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione dei crediti portati dalla cartella esattoriale poichè la stessa era stata notificata oltre il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Chiedeva accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato e l'intervenuta prescrizione di quanto dovuto;
con vittoria di spese ed onorari, da distrarre a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e deduceva che, contrariamente all'assunto avversario, la cartella impugnata era stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 20.02.2021, relativo al tributo contestato con la cartella impugnata (produceva copia avviso di accertamento e cartolina postale attestante la notifica).
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate OS eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni attinenti al merito della pretesa.
Con memoriadel 16 settembre 2024, la ricorrente evidenziava che non era era stata data in giudizio, alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento afferente al tributo oggetto di riscossione.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminate le carte processuali, deve rilevare che dall'esame della documentazione prodotta dalla Regione Calabria si evince che l'avviso di accertamento, in esito al quale è stata emessa la cartella esattoriale impugnata, era stato regolarmente notificato al ricorrente in data 20.2.2021 e, quindi, prima che maturassero i termini di prescrizione.
Il predetto avviso di accertamento, pur ritualmente notificato alla ricorrente, non risulta tuttavia esser stato mai impugnato.
La notificazione dell'avviso di accertamento predetto ha, però, validamente interrotto il corso della prescrizione che è iniziato a decorrere, nuovamente, dalla data del 20.2.2021.
Ulteriore interruzione, inoltre, è avvenuta in data 12 maggio 2023 con la notificazione della cartella di pagamento opposta.
E' dunque evidente come nessun termine di prescrizione risulti maturato alla data di impugnazione dell'atto oggetto del presente giudizio.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va respinto.
Ma v'è di più.
La rituale notificazione dell'avviso di accertamento sopra indicato, non opposto dal ricorrente, inibisce la contestazione della non debenza del tributo e della sua determinazione, in ragione della preclusione di ogni questione afferente all' an dei tributi ed al loro quantum, stante la loro definitività .
Va ribadito, difatti, il principio di diritto che in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati: l'impugnazione dell'atto conseguente, per dolersi di vizi inerenti all'atto presupposto dello stesso, già notificato e non opposto nei termini, non è ammissibile.
La cartella di pagamento, pertanto, può essere impugnata solo per vizi propri
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado-Sezione prima- di TA, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi euro 200,000 per ciascuna di esse, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in TA il 30 gennaio 2025
Il Giudice monocratico
TE SG
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2069/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220005218474000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 03020220005218474000, notificata il 12.05.2023, con la quale veniva chiesto il pagamento della somma di Euro 182,10 per bolli auto relativi all'anno 2017, iscritti a ruolo dalla Regione Calabria.
Eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione dei crediti portati dalla cartella esattoriale poichè la stessa era stata notificata oltre il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Chiedeva accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato e l'intervenuta prescrizione di quanto dovuto;
con vittoria di spese ed onorari, da distrarre a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e deduceva che, contrariamente all'assunto avversario, la cartella impugnata era stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 20.02.2021, relativo al tributo contestato con la cartella impugnata (produceva copia avviso di accertamento e cartolina postale attestante la notifica).
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate OS eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni attinenti al merito della pretesa.
Con memoriadel 16 settembre 2024, la ricorrente evidenziava che non era era stata data in giudizio, alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento afferente al tributo oggetto di riscossione.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminate le carte processuali, deve rilevare che dall'esame della documentazione prodotta dalla Regione Calabria si evince che l'avviso di accertamento, in esito al quale è stata emessa la cartella esattoriale impugnata, era stato regolarmente notificato al ricorrente in data 20.2.2021 e, quindi, prima che maturassero i termini di prescrizione.
Il predetto avviso di accertamento, pur ritualmente notificato alla ricorrente, non risulta tuttavia esser stato mai impugnato.
La notificazione dell'avviso di accertamento predetto ha, però, validamente interrotto il corso della prescrizione che è iniziato a decorrere, nuovamente, dalla data del 20.2.2021.
Ulteriore interruzione, inoltre, è avvenuta in data 12 maggio 2023 con la notificazione della cartella di pagamento opposta.
E' dunque evidente come nessun termine di prescrizione risulti maturato alla data di impugnazione dell'atto oggetto del presente giudizio.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va respinto.
Ma v'è di più.
La rituale notificazione dell'avviso di accertamento sopra indicato, non opposto dal ricorrente, inibisce la contestazione della non debenza del tributo e della sua determinazione, in ragione della preclusione di ogni questione afferente all' an dei tributi ed al loro quantum, stante la loro definitività .
Va ribadito, difatti, il principio di diritto che in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati: l'impugnazione dell'atto conseguente, per dolersi di vizi inerenti all'atto presupposto dello stesso, già notificato e non opposto nei termini, non è ammissibile.
La cartella di pagamento, pertanto, può essere impugnata solo per vizi propri
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado-Sezione prima- di TA, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi euro 200,000 per ciascuna di esse, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in TA il 30 gennaio 2025
Il Giudice monocratico
TE SG