Art. 13.
Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e' sostituito dal seguente:
"Le pene sono altresi' aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa".
Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e' sostituito dal seguente:
"Le pene sono altresi' aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa".