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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 981/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5396/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239007991108 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239007991108 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239007991108 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130026556726000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140029281811000 TARI 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170021297201000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 626/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 23.09.2024 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, l'avviso di intimazione, notificato il 24.06.2024, di pagamento della somma di € 1.396,88 per tributi locali dal 2012 al 2016, eccependo l'annullabilità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle presupposte;
per mancata adozione di atti interruttivi dei termini di prescrizione (3, 5 o 10 anni), la nullità del'intimazione per la mancata esibizione in giudizio delle cartelle e relate di notifica;
l'illegittimità dell'atto per prescrizione e decadenza. Concludeva per l'annullabilità/nullità dell'atto impugnato, con il favore delle spese con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva, stante l'impugnazione di tributi locali, con il favore delle spese.
Anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo la nullità della citazione per l'omessa chiamata in causa dell'ente impositore (Comune di Lipari e Regione Sicvilia); contestava l'omessa notifica delle cartelle (7), una delle quali atteneva a violazione al C.d. S. non di competenza del giudice adito, bensì del Giudice di pace;
deduceva la notifica delle cartelle (all. da 1 a 7), con la conseguente inammissibilità del ricorso;
contestava l'eccezione di prescrizione, deducendo la notifica, peraltro, delle intimazioni n....263 (all. 8) e n....829 (all. 9) e richiamando le sospensioni di cui alla normativa emergenziale sanitaria da COVID 19; evidenziava, altresì, il deposito della documentazione relativa al procedimento notificatorio delle cartelle. Concludeva per la nullità degli atti introduttivi;
in subordine, per l'integrazione del contraddittorio;
il difetto di legittimazione passiva del concessionario;
per l'inammissiibilità/rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Il ricorrente depositava memoria di replica: eccepiva la violazione dell'art. 25 bis, comma 5 bis, del d. lgs.
n. 546/1991, disconoscendo la conformità delle copie prodotte agli originali;
insisteva nell'eccezione di prescrizione, con il favore delle spese con distrazione.
Con ordinanza del 2.10.2025 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di
Lipari, che il ricorrente provvedeva a chiamare in causa con atto notificato in data 3.10.2025.
Il ricorrente depositava ulteriore memoria, rilevando l'omessa costituzione del Comune di Lipari, con le conseguenti decadenze. Insisteva nelle conclusioni prese.
All'udienza del 05.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che con il ricorso in esame è stato impugnato l'avviso di intimazione con riferimento ai tributi locali (tassa rifiuti) per gli anni 2012, 2013 e 2016 (dal 2012 al 2016, si legge nel ricorso), con esclusione, quindi, dell'anno 2017 e pure della imposta Irpef anno 2015, con la conseguente fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle Entrate, non essendo stato impugnato l'atto alla stessa riferibile (per imposta Irpef).
Limitata così l'opposizione alle pretese relative alla tassa rifiuti anni 2012, 2013 e 2016, le cartelle di riferimento sono la n. 29520130026556726000, la n. 29520140029281811000 e la n.
29520170021297201000, della cui notifica, rispettivamente in data 11.12.2013 ed in data 07.01.2015 (mediante consegna al figlio del ricorrente all'indirizzo di questi) ed in data 01.05.2019
(mediante consegna ad addetto alla casa), è stata data prova dall'A.E.R. con gli allegati 1, 2 e 3. E' stata pure documentata la notifica dell'intimazione n.....6263 di pagamento, emessa medio tempore, in data
06.03.2019 personalmente al ricorrente, che non ha neppure allegato di averla impugnata.
A decorrere da tale ultima data evidentemente non è decorso, a quella (24.06.2024) di notifica dell'atto impugnato con il ricorso in esame, il termine quinquennale di prescrizione (trattandosi di tributi locali), operando, nella fattispecie, le sospensioni e le proroghe dei termini (giorni 542) di decadenza e di prescrizione di cui alla normativa emergenziale sanitaria da COVID19 [l'art. 68, comma 1, nella sua versione via via modificata e prorogata fino al c.d. Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/21), ha stabilito, infatti, la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (termine originario di
85 gg. via via prorogato fino a 542 gg. complessivi)].
Va, peraltro, rilevato che, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Ordinanza della S.C. n. 23346/2024), la mancata impugnazione di un atto, medio tempore notificato e non impugnato, preclude la possibilità di eccepire vizi, che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto intermedio.
Stante, infatti, l'autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzano all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, con l'effetto che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernente nonché la nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto da contestare.
Quanto al difetto dell'attestazione di conformità dei documenti prodotti agli originali , eccepito dal ricorrente nella memoria di replica depositata, si ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione, rilevandosi che la disposizione richiamata (art. 25 bis, comma 5 bis, del d. lgs. n. 546/1992) faccia riferimento ad atti e documenti cartacei già prodotti nel processo (necessariamente ai giudizi instaurati prima del mese di luglio 2019, data dalla quale tutti gli atti sono depositati telematicamente). Peraltro, non può non rilevarsi la mancanza di un formale disconoscimento degli atti (rectius: “conformità dell'atto all'originale”), essendosi limitato il ricorrente ad allegare la mancanza dell'attestazione, omettendo di indicare specifici motivi di differenza dei documenti tempestivamente depositati rispetto agli originali”
In conclusione, il ricorso va rigettato e confermato l'atto impugnato.
Sul ricorrente, in quanto soccombente, grava il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna Agenzia convenuta, come in dispositivo.
Nulla nei confronti del Comune di Lipari non costituito in giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna Agenzia convenuta, in €. 689,00, oltre accessori. Nulla nei confronti del Comune di Lipari. Messina 05.02.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa Nominativo_1
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5396/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239007991108 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239007991108 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239007991108 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130026556726000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140029281811000 TARI 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170021297201000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 626/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 23.09.2024 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, l'avviso di intimazione, notificato il 24.06.2024, di pagamento della somma di € 1.396,88 per tributi locali dal 2012 al 2016, eccependo l'annullabilità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle presupposte;
per mancata adozione di atti interruttivi dei termini di prescrizione (3, 5 o 10 anni), la nullità del'intimazione per la mancata esibizione in giudizio delle cartelle e relate di notifica;
l'illegittimità dell'atto per prescrizione e decadenza. Concludeva per l'annullabilità/nullità dell'atto impugnato, con il favore delle spese con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva, stante l'impugnazione di tributi locali, con il favore delle spese.
Anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo la nullità della citazione per l'omessa chiamata in causa dell'ente impositore (Comune di Lipari e Regione Sicvilia); contestava l'omessa notifica delle cartelle (7), una delle quali atteneva a violazione al C.d. S. non di competenza del giudice adito, bensì del Giudice di pace;
deduceva la notifica delle cartelle (all. da 1 a 7), con la conseguente inammissibilità del ricorso;
contestava l'eccezione di prescrizione, deducendo la notifica, peraltro, delle intimazioni n....263 (all. 8) e n....829 (all. 9) e richiamando le sospensioni di cui alla normativa emergenziale sanitaria da COVID 19; evidenziava, altresì, il deposito della documentazione relativa al procedimento notificatorio delle cartelle. Concludeva per la nullità degli atti introduttivi;
in subordine, per l'integrazione del contraddittorio;
il difetto di legittimazione passiva del concessionario;
per l'inammissiibilità/rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Il ricorrente depositava memoria di replica: eccepiva la violazione dell'art. 25 bis, comma 5 bis, del d. lgs.
n. 546/1991, disconoscendo la conformità delle copie prodotte agli originali;
insisteva nell'eccezione di prescrizione, con il favore delle spese con distrazione.
Con ordinanza del 2.10.2025 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di
Lipari, che il ricorrente provvedeva a chiamare in causa con atto notificato in data 3.10.2025.
Il ricorrente depositava ulteriore memoria, rilevando l'omessa costituzione del Comune di Lipari, con le conseguenti decadenze. Insisteva nelle conclusioni prese.
All'udienza del 05.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che con il ricorso in esame è stato impugnato l'avviso di intimazione con riferimento ai tributi locali (tassa rifiuti) per gli anni 2012, 2013 e 2016 (dal 2012 al 2016, si legge nel ricorso), con esclusione, quindi, dell'anno 2017 e pure della imposta Irpef anno 2015, con la conseguente fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle Entrate, non essendo stato impugnato l'atto alla stessa riferibile (per imposta Irpef).
Limitata così l'opposizione alle pretese relative alla tassa rifiuti anni 2012, 2013 e 2016, le cartelle di riferimento sono la n. 29520130026556726000, la n. 29520140029281811000 e la n.
29520170021297201000, della cui notifica, rispettivamente in data 11.12.2013 ed in data 07.01.2015 (mediante consegna al figlio del ricorrente all'indirizzo di questi) ed in data 01.05.2019
(mediante consegna ad addetto alla casa), è stata data prova dall'A.E.R. con gli allegati 1, 2 e 3. E' stata pure documentata la notifica dell'intimazione n.....6263 di pagamento, emessa medio tempore, in data
06.03.2019 personalmente al ricorrente, che non ha neppure allegato di averla impugnata.
A decorrere da tale ultima data evidentemente non è decorso, a quella (24.06.2024) di notifica dell'atto impugnato con il ricorso in esame, il termine quinquennale di prescrizione (trattandosi di tributi locali), operando, nella fattispecie, le sospensioni e le proroghe dei termini (giorni 542) di decadenza e di prescrizione di cui alla normativa emergenziale sanitaria da COVID19 [l'art. 68, comma 1, nella sua versione via via modificata e prorogata fino al c.d. Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/21), ha stabilito, infatti, la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (termine originario di
85 gg. via via prorogato fino a 542 gg. complessivi)].
Va, peraltro, rilevato che, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Ordinanza della S.C. n. 23346/2024), la mancata impugnazione di un atto, medio tempore notificato e non impugnato, preclude la possibilità di eccepire vizi, che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto intermedio.
Stante, infatti, l'autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzano all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, con l'effetto che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernente nonché la nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto da contestare.
Quanto al difetto dell'attestazione di conformità dei documenti prodotti agli originali , eccepito dal ricorrente nella memoria di replica depositata, si ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione, rilevandosi che la disposizione richiamata (art. 25 bis, comma 5 bis, del d. lgs. n. 546/1992) faccia riferimento ad atti e documenti cartacei già prodotti nel processo (necessariamente ai giudizi instaurati prima del mese di luglio 2019, data dalla quale tutti gli atti sono depositati telematicamente). Peraltro, non può non rilevarsi la mancanza di un formale disconoscimento degli atti (rectius: “conformità dell'atto all'originale”), essendosi limitato il ricorrente ad allegare la mancanza dell'attestazione, omettendo di indicare specifici motivi di differenza dei documenti tempestivamente depositati rispetto agli originali”
In conclusione, il ricorso va rigettato e confermato l'atto impugnato.
Sul ricorrente, in quanto soccombente, grava il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna Agenzia convenuta, come in dispositivo.
Nulla nei confronti del Comune di Lipari non costituito in giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna Agenzia convenuta, in €. 689,00, oltre accessori. Nulla nei confronti del Comune di Lipari. Messina 05.02.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa Nominativo_1