Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 41152
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Sentenza 22 dicembre 2025

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    Inosservanza dell'art. 270 cod. proc. pen. e erronea dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che l'inutilizzabilità delle intercettazioni non preclude il loro utilizzo come notitia criminis per l'avvio di nuove indagini o per l'emissione di provvedimenti cautelari. Ha inoltre sottolineato che il fumus commissi delicti per un sequestro probatorio non richiede gravi indizi di colpevolezza, ma solo concreti elementi indiziari. La Corte ha anche evidenziato che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato sulla prova di resistenza, ovvero se gli ulteriori elementi indiziari fossero sufficienti a giustificare il sequestro anche senza le intercettazioni dichiarate inutilizzabili. Infine, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi non opera se i reati sono connessi o se il fatto è stato posto a fondamento dell'autorizzazione alle intercettazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 41152
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41152
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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