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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2258/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TETI PE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8322/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 2025 5312 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1027/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1) Con ricorso notificato il 3.4.2025 al Comune di Acerra, depositato nei termini, il signor Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 in forza della procura a margine conferitagli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Acerra alla
Indirizzo_1, ha impugnato pignoramento presso terzi n° 2025/5312, notificato il 3/2/2025, per il pagamento complessivo di Euro 2.145,80 relativamente a TARI anno 2014 e relativo all'accertamento esecutivo n° 27449468 asseritamente notificato il 21/12/2022 ed all'intimazione n° 202400111341 asseritamente notificata il 18/11/2024, chiedendone l'annullamento per mancanza degli atti prodromici e prescrizione tributo;
per carenza e difetto di motivazione;
per mancanza corretta formazione e firma del ruolo. Con condanna al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore anticipatario.
1.2) Il 4 dicembre 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Acerra che controdeduce, deposita documentazione per comprovare la notifica degli atti presupposti e chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.
1.3) Alla odierna udienza, presente il ricorrente, il ricorso è stato discusso passando in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.) Il ricorrente affida l'esito del ricorso ai seguenti motivi di doglianza:
primo motivo) Omessa notifica degli atti presupposti: in particolare, lamenta la mancanza di notifica dell'accertamento prodromico, asseritamente eseguito il 21/12/2022, e dell'avviso di intimazione n°
202400111341, asseritamente eseguito il 18/11/2024. Inoltre, trattandosi di tributi locali annualità 2014, il cui termine di prescrizione è quinquennale, il ricorrente eccepisce che il credito di cui si chiede il pagamento sarebbe giuridicamente estinto anche se fossa dimostrata la corretta e compiuta notifica in data 21/12/2022 e 18/11/2024.
Secondo motivo) Carenza e difetto di motivazione e mancanza corretta formazione e firma del ruolo.
Il ricorrente oppone che il pignoramento difetterebbe nei presupposti di fatto e di diritto, atteso che nello stesso è riportato unicamente un richiamo a un prodromico accertamento senza riportarne il contenuto minimo, talchè non sarebbe dato di capire quale sia l'immobile sottoposto a tassazione. Inoltre, contesta l'omessa allegazione dell'accertamento e l'omessa prova che il ruolo sia stato formato e correttamente firmato dal responsabile ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.P.R. 602/73, così come mancherebbe la firma del responsabile del procedimento e la firma del responsabile del ruolo per cui gli stessi sarebbero nulli.
3.) Nessuno dei motivi dedotti dal ricorrente si rivela fondato.
A fondamento del pignoramento il Comune creditore ha posto sia l'accertamento esecutivo che il successivo avviso di intimazione.
Il primo atto (accertamento esecutivo) risulta essere stato notificato con raccomandata recapitata a mani dell'interessato il 21.12.2022, come da documentazione versata in atti. Nonostante la notifica, il contribuente non ha tempestivamente mosso alcuna censura alla richiesta tributaria accertata proponendo ricorso nel termine perentorio di legge.
Successivamente è stata notificata intimazione di pagamento mediante raccomandata depositata per temporanea assenza e ritirata dal destinatario il 12.12.2024. Anche in questo caso nessun ricorso è stato presentato nel termine di legge.
Ne consegue, da un lato, che il motivo di mancata notifica degli atti presupposti risulta palesemente infondato;
dall'altro, che nessuna contestazione può più essere mossa circa eventuali vizi che si sarebbero dovuti far valere con ricorso tempestivamente notificato avverso ciascuno degli atti prodromici sopra detti.
Quanto alla prescrizione, ferma l'inammissibilità dell'eccezione se riferita al decorso del termine antecedentemente agli atti presupposti, occorre considerare che ciascuno di essi è atto idoneo a interromperne il decorso, con la conseguenza che l'eccezione qui proposta si rivela manifestamente infondata non essendo decorso il termine quinquennale dall'ultimo atto notificato (intimazione del
12.12.2024).
4.) Conclusivamente il ricorso si rivela infondato in ogni sua parte e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Acerra che liquida in euro 450,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.
il giudice monocratico
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TETI PE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8322/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 2025 5312 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1027/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1) Con ricorso notificato il 3.4.2025 al Comune di Acerra, depositato nei termini, il signor Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 in forza della procura a margine conferitagli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Acerra alla
Indirizzo_1, ha impugnato pignoramento presso terzi n° 2025/5312, notificato il 3/2/2025, per il pagamento complessivo di Euro 2.145,80 relativamente a TARI anno 2014 e relativo all'accertamento esecutivo n° 27449468 asseritamente notificato il 21/12/2022 ed all'intimazione n° 202400111341 asseritamente notificata il 18/11/2024, chiedendone l'annullamento per mancanza degli atti prodromici e prescrizione tributo;
per carenza e difetto di motivazione;
per mancanza corretta formazione e firma del ruolo. Con condanna al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore anticipatario.
1.2) Il 4 dicembre 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Acerra che controdeduce, deposita documentazione per comprovare la notifica degli atti presupposti e chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.
1.3) Alla odierna udienza, presente il ricorrente, il ricorso è stato discusso passando in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.) Il ricorrente affida l'esito del ricorso ai seguenti motivi di doglianza:
primo motivo) Omessa notifica degli atti presupposti: in particolare, lamenta la mancanza di notifica dell'accertamento prodromico, asseritamente eseguito il 21/12/2022, e dell'avviso di intimazione n°
202400111341, asseritamente eseguito il 18/11/2024. Inoltre, trattandosi di tributi locali annualità 2014, il cui termine di prescrizione è quinquennale, il ricorrente eccepisce che il credito di cui si chiede il pagamento sarebbe giuridicamente estinto anche se fossa dimostrata la corretta e compiuta notifica in data 21/12/2022 e 18/11/2024.
Secondo motivo) Carenza e difetto di motivazione e mancanza corretta formazione e firma del ruolo.
Il ricorrente oppone che il pignoramento difetterebbe nei presupposti di fatto e di diritto, atteso che nello stesso è riportato unicamente un richiamo a un prodromico accertamento senza riportarne il contenuto minimo, talchè non sarebbe dato di capire quale sia l'immobile sottoposto a tassazione. Inoltre, contesta l'omessa allegazione dell'accertamento e l'omessa prova che il ruolo sia stato formato e correttamente firmato dal responsabile ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.P.R. 602/73, così come mancherebbe la firma del responsabile del procedimento e la firma del responsabile del ruolo per cui gli stessi sarebbero nulli.
3.) Nessuno dei motivi dedotti dal ricorrente si rivela fondato.
A fondamento del pignoramento il Comune creditore ha posto sia l'accertamento esecutivo che il successivo avviso di intimazione.
Il primo atto (accertamento esecutivo) risulta essere stato notificato con raccomandata recapitata a mani dell'interessato il 21.12.2022, come da documentazione versata in atti. Nonostante la notifica, il contribuente non ha tempestivamente mosso alcuna censura alla richiesta tributaria accertata proponendo ricorso nel termine perentorio di legge.
Successivamente è stata notificata intimazione di pagamento mediante raccomandata depositata per temporanea assenza e ritirata dal destinatario il 12.12.2024. Anche in questo caso nessun ricorso è stato presentato nel termine di legge.
Ne consegue, da un lato, che il motivo di mancata notifica degli atti presupposti risulta palesemente infondato;
dall'altro, che nessuna contestazione può più essere mossa circa eventuali vizi che si sarebbero dovuti far valere con ricorso tempestivamente notificato avverso ciascuno degli atti prodromici sopra detti.
Quanto alla prescrizione, ferma l'inammissibilità dell'eccezione se riferita al decorso del termine antecedentemente agli atti presupposti, occorre considerare che ciascuno di essi è atto idoneo a interromperne il decorso, con la conseguenza che l'eccezione qui proposta si rivela manifestamente infondata non essendo decorso il termine quinquennale dall'ultimo atto notificato (intimazione del
12.12.2024).
4.) Conclusivamente il ricorso si rivela infondato in ogni sua parte e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Acerra che liquida in euro 450,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.
il giudice monocratico