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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/07/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 826/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 29/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(c.f. ), nata il Parte_1 C.F._1 14/04/1969 a Caltanissetta ed ivi residente, in c. da Fontanelle nr. 54, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Borgetto (c.f. ) e Valeria C.F._2 Granvillano (c.f. ) con domicilio digitale presso gli indirizzi C.F._3 PEC: e;
Email_1 Email_2
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli Avv. ti DOLCE STEFANO (CF Controparte_2
,) e RUSSO CARMELO (CF , in C.F._4 C.F._5 forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio Persona_1 di Roma, elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso gli indirizzi PEC: e Email_3 ; Email_4
- convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 29/05/2024, la sig.ra ha proposto opposizione contro la consulenza espletata in sede di Parte_1 ATP che ha escluso la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste per ottenere la pensione di inabilità, riconoscendo una percentuale di invalidità pari all'80%. La ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale richiamando l'elaborato del proprio CTP, dott. il quale ha osservato: <…Le Persona_2 infermità accertate sulla signora hanno tutte carattere di cronicità e non Parte_1 appaiono suscettibili di sensibili miglioramenti, pertanto, sono tutte da ritenersi permanenti e sussistenti e dimostrate già da diversi anni. Si passano di seguito a valutare le infermità di carattere infettivologico, oncologico, articolare e angiologico. La signora è, come detto affetta da carcinoma della cervice Parte_1 uterina, trattato demolitivamente e con chemioterapia adiuvante e isterectomia radicale e annessiecotmia bilaterale seguita da chemioterapia. In relazione ai problemi oncologici le tabelle di legge prevedono, infatti, solo voci relative alle
1 neoplasie: Codice 9322 – neoplasia a prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale: 11%; Codice 9323 – neoplasia a prognosi favorevole, ma grave compromissione funzionale: 70%; Codice 9325 – neoplasia a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole, nonostante l'asportazione del tumore 100%. Nel caso di specie la neoplasia è valutabile con riferimento alla voce n. 9323: 70% (concordemente con il CTU in ATP dott. . VIRUS HIV IN TRATTAMENTO e Per_3 STORIA DI INFEZIONE DA HCV Va premesso che il virus dell'HIV, da cui l'esaminata è affetta, viene trasmesso attraverso le ben note vie (esposizione a sangue infetto, rapporti sessuali, trasmissione perinatale da madre a figlio), determina una infezione acuta (prima fase dell'infezione) che si manifesta a distanza di circa 2-4 settimane dall'esposizione con una sintomatologia talmente aspecifica da essere spesso non identificata. Con la comparsa della risposta immunitaria sia umorale che cellulo-mediata, e il calo della viremia, scompaiono le manifestazioni cliniche delle fasi acute ed inizia una fase sintomatica di latenza clinica (seconda fase dell'infezione), anche se è possibile che si manifestino infezioni opportunistiche e linfoadenopatia persistente generalizzata..... ...Orbene, nel caso in esame, in relazione ai valori di CD4 che oscillano al di sopra e al di sotto di 500 mmc le condizioni attuali dell'esaminata rientrano pienamente nella voce n.9332 e, pertanto vanno valutati al 50% anche in considerazione della storia di epatopatia. ARTEROPATIA OSTRUTTIVA CRONICA PERIFERICA L'arteropatia ostruttiva cronica periferica con gravi segni di ischemia cronica e dolore a riposo – per cui, compatibilmente con le condizioni generali, dovrà essere effettuato intervento chirurgico - è valutabile nella misura del 70% con riferimento alle linee guida valutative emanate dall IN ATTESA DI CP_1 Parte_2
INTERVENTO DI superiore a 10 cm x 10 cm valutabile in Controparte_3 misura pari al 20% (linee guida valutative emanate dall . PROBLEMATICHE CP_1 OSTEOARTICOLARI Le problematiche osteoarticolari a particolare incidenza sul rachide lombare vanno valutate come produttive di un grado di invalidità pari al 25
%.Ancora altre infermità affliggono la signora (quali le varici degli arti Parte_1 inferiori, esiti di chirurgia addominale e i disturbi dell'umore) ma si ritiene che già quelle enunciate siano sufficienti a determinare una totale inabilità. Il computo complessivo del grado di invalidità derivante dalle predette e rilevantissime infermità va effettuato, in considerazione della complessità e dalla rilevanza delle problematiche osservate, cum grano salis prescindendo dall'utilizzo della mera formula riduzionistica, che, come è noto, ha come suo limite assoluto il non permettere di raggiungere mai matematicamente, anche in presenza di menomazioni plurime molto gravi, come nel caso in esame, la soglia del 100%. Appare, comunque, del tutto evidente che la signora si trovi in uno stato di totale inabilità Parte_1 (100 %), che sussisteva tanto all'epoca della presentazione della domanda per via amministrativa, che della visita di accertamento e tuttora persiste, per soggetto che non ha concreti cascami di validità lavorativa. Ne deriva la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione della prestazione richiesta (pensione di inabilità) peraltro già riconosciuta in fasi in cui le problematiche patologiche erano addirittura meno rilevanti delle attuali (non si era ancora manifestata in tutta la sua gravità l'arteropatia obliterante). Una totale inabilità sussisteva, a parere dello scrivente, in relazione alle plurime e gravi infermità fin dall'epoca della contestata revisione. Non appaiono condivisibili le conclusioni del Centro Medico Legale CP_1 e del CTU in ATP dott. che ha sminuito la rilevanza dell'infezione da virus Per_3 HIV e di altreproblematiche (quali il grosso laparocele già presente e neanche
2 incluso nella diagnosi nonostante la sua rilevanza) per soggetto che fin da allora non aveva cascami residui di validità…>> [doc. 3 ric.]. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' che ha resistito contestando i fatti ed eccependo l'inammissibilità CP_1 e comunque l'infondatezza della pretesa avversaria. La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 29/05/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Circa l'ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio, rinviando per relationem alle osservazioni del CTP, contesta in modo specifico le conclusioni del CTU;
segnatamente, è stato evidenziato:
- il quadro pluri-patologico di cui è portatrice la sig.ra Parte_1 caratterizzato da infermità di carattere infettivologico, oncologico, articolare e angiologico, tutte aventi natura cronica e insuscettibili di miglioramenti;
- le mancanze metodologiche e diagnostiche rintracciabili nel percorso argomentativo della perizia. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
3. È appena il caso di accennare che, <in tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso revoca una prestazione assistenziale, si intenda accertare persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla invalidità, non è necessario presentare nuova domanda amministrativa>> [Cass. SU 14561/2022]. Onde la domanda giudiziale, con la quale è stato (tempestivamente) impugnato l'esito negativo dell'espletata visita di revisione, deve ritenersi proponibile.
4. Espletata nuova CTU medico legale, il CTU ha così relazionato: <discussione clinica e considerazioni medico legali diagnosi: soggetto di sesso femminile in scadenti condizioni generali, affetto da carcinoma invasivo della cervice uterina stadio ct2bn1m1, trattato con ct neoadiuvante a ch seguita crt follow-up oncologico;
pregressa infezione hcv , hiv terapia antivirale cronica, severa arteriopatia obliterante arti inferiori sindrome ansioso-depressiva tipo reattiva. esaminando le patologie che ad oggi compongono il complesso morboso possiamo affermare consuntivo diagnostico evidenziato non può essere assolutamente sovrapponibile quello accertato dalla commissione medica verifica occasione visita revisione del 27 2 2023 . alla luce quanto detto accertata la diagnosi occorre adesso valutare percentuale invalidità civille congrua posta precedenza singole neoplasia carico è istologicamente un squamocellulare considerare certamente maligno tanto necessita periodico oncologico nonostante l'asportazione chirurgica totale dell'utero degli annessi;
pet- tc 25 6 2024 annessa agli atti si evidenzia rispetto precedente comparsa accumuli radio farmaco ritenuti sospetti senso come noto letteratura specialistica circa 30% tali neoplasie recidivano
3 metastasi a distanza nei cinque anni seguenti l'intervento chirurgico , modificando quindi le complicanze e la sopravvivenza , che diventa infausta entro i 5 anni dall'intervento . Pertanto ad oggi , alla luce degli accertamenti annessi agli atti , abbiamo il dovere etico e professionale di considere tale neoplasia a prognosi negativa nonostante l'asportazione chirurgica ed i trattamenti chemio e radioterapici effettuati . Nel caso in esame siamo in presenza di un soggetto affetto anche da infezione cronica da HIV in terapia anti virale cronica con ulteriore defedamento delle condizioni generali ed elevato rischio di infezioni opportuniste che complicherebbero ulteriormente le già delicate e precarie condizioni generali . Quindi si ritiene che detta patologia nel suo insieme , secondo le tabelle di riferimento di cui al D.M. 5/2/1992, determini una percentuale d'invalidità pari al 100% , facendo riferimento al cod. 9325 . A ciò deve aggiungersi la disabilità ascrivibile alla severa arteriopatia obliterante agli arti inferiori che necessita di intervento di rivascolarizzazione aorto bifemorale da effettuarsi per ovvi motivi a completamento del follow-up oncologico . CONCLUSIONI: Da quanto sopra esposto si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice del Lavoro come segue : il complesso morboso accertato in sede peritale rende la perizianda di anni 55 invalida nella Parte_1 misura del 100% ( centopercento ) e pertanto avente diritto alla prestazione pensionistica chiesta con ricorso al presente giudizio. Poiché le patologie ad oggi accertate sono le stesse evidenziate in occasione della revoca del beneficio pensionistico in precedenza concesso , si ritiene che la pensione ordinaria di inabilità ex artt. 2 e 12 legge 118/71 debba essere ricostituita senza soluzione di continuo a far data dal 27/2/2023 epoca della revoca di detto beneficio economico in precedenza concesso>>. Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sulla corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. L' , peraltro, non ha formulato osservazioni dissenzienti rispetto alle CP_1 nuove conclusioni peritali. Deve dunque dichiararsi che il ricorrente, anche successivamente alla data della visita di revisione (espletata in data 27/02/2023) si trova nelle condizioni sanitarie richieste per beneficiare della pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 L 118/1971.
5. In sede introduttiva del giudizio, la difesa attorea aveva chiesto di condannare al pagamento della prestazione rivendicata (in aggiunta alla CP_1 domanda di accertamento del requisito sanitario). Con le note cartolari del 20/05/2025, il procuratore della sig.ra Parte_1 ha precisato le conclusioni in precedenza rassegnate, abdicando al capo di domanda avente natura condannatoria. La rinuncia risulta formulata in modo rituale. La Suprema Corte ha chiarito che <la rinuncia a singoli capi della domanda è espressione facoltà parte di modificare le domande e conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza forme rigorose>> (Cass. 21848/2013; nello stesso senso, Cass. 4837/2019 secondo cui <la rinuncia a singoli capi della domanda è espressione facoltà parte di modificare le domande e conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza forme rigorose/>4 in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate>>). L'avvenuta rinuncia inibisce ogni valutazione in merito.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, antistatari. Ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili, il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13, co. 2 c.p.c., di talché, per le rendite temporanee o vitalizie, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci. Applicando tali regole al caso in esame, è possibile dunque riconoscere:
- per la fase di ATP la somma di € 1170 (€ 284 per la fase di studio, € 355 per la fase introduttiva ed € 531 per la fase istruttoria) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del secondo scaglione dei procedimenti di istruzione preventiva;
- per la fase di opposizione ex art. 445-bis, co. 6 c.p.c. la somma di € 2697 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva, 832 per la fase istruttoria e € 1011 per la fase decisionale) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del terzo scaglione delle cause di previdenza.
7. Infine, le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' , in base al principio di soccombenza, atteso che è stato il convenuto a dare CP_1 causa, con le proprie (non corrette) valutazioni in sede amministrativa, all'esperimento delle consulenze.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara che la sig.ra , Parte_1 anche successivamente alla data della visita di revisione espletata da in data CP_1
27/02/2023, si trova nelle condizioni sanitarie richieste per beneficiare della pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 L 118/1971; b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere le spese di lite alla ricorrente le quali vengono liquidate nella somma complessiva di € 3867 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed accessori di legge se dovuti, con distrazione, in solido tra loro, in favore degli avv.ti Valeria Granvillano e Giorgio Borgetto, procuratori antistatari;
c) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 12/07/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 29/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(c.f. ), nata il Parte_1 C.F._1 14/04/1969 a Caltanissetta ed ivi residente, in c. da Fontanelle nr. 54, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Borgetto (c.f. ) e Valeria C.F._2 Granvillano (c.f. ) con domicilio digitale presso gli indirizzi C.F._3 PEC: e;
Email_1 Email_2
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli Avv. ti DOLCE STEFANO (CF Controparte_2
,) e RUSSO CARMELO (CF , in C.F._4 C.F._5 forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio Persona_1 di Roma, elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso gli indirizzi PEC: e Email_3 ; Email_4
- convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 29/05/2024, la sig.ra ha proposto opposizione contro la consulenza espletata in sede di Parte_1 ATP che ha escluso la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste per ottenere la pensione di inabilità, riconoscendo una percentuale di invalidità pari all'80%. La ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale richiamando l'elaborato del proprio CTP, dott. il quale ha osservato: <…Le Persona_2 infermità accertate sulla signora hanno tutte carattere di cronicità e non Parte_1 appaiono suscettibili di sensibili miglioramenti, pertanto, sono tutte da ritenersi permanenti e sussistenti e dimostrate già da diversi anni. Si passano di seguito a valutare le infermità di carattere infettivologico, oncologico, articolare e angiologico. La signora è, come detto affetta da carcinoma della cervice Parte_1 uterina, trattato demolitivamente e con chemioterapia adiuvante e isterectomia radicale e annessiecotmia bilaterale seguita da chemioterapia. In relazione ai problemi oncologici le tabelle di legge prevedono, infatti, solo voci relative alle
1 neoplasie: Codice 9322 – neoplasia a prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale: 11%; Codice 9323 – neoplasia a prognosi favorevole, ma grave compromissione funzionale: 70%; Codice 9325 – neoplasia a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole, nonostante l'asportazione del tumore 100%. Nel caso di specie la neoplasia è valutabile con riferimento alla voce n. 9323: 70% (concordemente con il CTU in ATP dott. . VIRUS HIV IN TRATTAMENTO e Per_3 STORIA DI INFEZIONE DA HCV Va premesso che il virus dell'HIV, da cui l'esaminata è affetta, viene trasmesso attraverso le ben note vie (esposizione a sangue infetto, rapporti sessuali, trasmissione perinatale da madre a figlio), determina una infezione acuta (prima fase dell'infezione) che si manifesta a distanza di circa 2-4 settimane dall'esposizione con una sintomatologia talmente aspecifica da essere spesso non identificata. Con la comparsa della risposta immunitaria sia umorale che cellulo-mediata, e il calo della viremia, scompaiono le manifestazioni cliniche delle fasi acute ed inizia una fase sintomatica di latenza clinica (seconda fase dell'infezione), anche se è possibile che si manifestino infezioni opportunistiche e linfoadenopatia persistente generalizzata..... ...Orbene, nel caso in esame, in relazione ai valori di CD4 che oscillano al di sopra e al di sotto di 500 mmc le condizioni attuali dell'esaminata rientrano pienamente nella voce n.9332 e, pertanto vanno valutati al 50% anche in considerazione della storia di epatopatia. ARTEROPATIA OSTRUTTIVA CRONICA PERIFERICA L'arteropatia ostruttiva cronica periferica con gravi segni di ischemia cronica e dolore a riposo – per cui, compatibilmente con le condizioni generali, dovrà essere effettuato intervento chirurgico - è valutabile nella misura del 70% con riferimento alle linee guida valutative emanate dall IN ATTESA DI CP_1 Parte_2
INTERVENTO DI superiore a 10 cm x 10 cm valutabile in Controparte_3 misura pari al 20% (linee guida valutative emanate dall . PROBLEMATICHE CP_1 OSTEOARTICOLARI Le problematiche osteoarticolari a particolare incidenza sul rachide lombare vanno valutate come produttive di un grado di invalidità pari al 25
%.Ancora altre infermità affliggono la signora (quali le varici degli arti Parte_1 inferiori, esiti di chirurgia addominale e i disturbi dell'umore) ma si ritiene che già quelle enunciate siano sufficienti a determinare una totale inabilità. Il computo complessivo del grado di invalidità derivante dalle predette e rilevantissime infermità va effettuato, in considerazione della complessità e dalla rilevanza delle problematiche osservate, cum grano salis prescindendo dall'utilizzo della mera formula riduzionistica, che, come è noto, ha come suo limite assoluto il non permettere di raggiungere mai matematicamente, anche in presenza di menomazioni plurime molto gravi, come nel caso in esame, la soglia del 100%. Appare, comunque, del tutto evidente che la signora si trovi in uno stato di totale inabilità Parte_1 (100 %), che sussisteva tanto all'epoca della presentazione della domanda per via amministrativa, che della visita di accertamento e tuttora persiste, per soggetto che non ha concreti cascami di validità lavorativa. Ne deriva la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione della prestazione richiesta (pensione di inabilità) peraltro già riconosciuta in fasi in cui le problematiche patologiche erano addirittura meno rilevanti delle attuali (non si era ancora manifestata in tutta la sua gravità l'arteropatia obliterante). Una totale inabilità sussisteva, a parere dello scrivente, in relazione alle plurime e gravi infermità fin dall'epoca della contestata revisione. Non appaiono condivisibili le conclusioni del Centro Medico Legale CP_1 e del CTU in ATP dott. che ha sminuito la rilevanza dell'infezione da virus Per_3 HIV e di altreproblematiche (quali il grosso laparocele già presente e neanche
2 incluso nella diagnosi nonostante la sua rilevanza) per soggetto che fin da allora non aveva cascami residui di validità…>> [doc. 3 ric.]. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' che ha resistito contestando i fatti ed eccependo l'inammissibilità CP_1 e comunque l'infondatezza della pretesa avversaria. La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 29/05/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Circa l'ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio, rinviando per relationem alle osservazioni del CTP, contesta in modo specifico le conclusioni del CTU;
segnatamente, è stato evidenziato:
- il quadro pluri-patologico di cui è portatrice la sig.ra Parte_1 caratterizzato da infermità di carattere infettivologico, oncologico, articolare e angiologico, tutte aventi natura cronica e insuscettibili di miglioramenti;
- le mancanze metodologiche e diagnostiche rintracciabili nel percorso argomentativo della perizia. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
3. È appena il caso di accennare che, <in tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso revoca una prestazione assistenziale, si intenda accertare persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla invalidità, non è necessario presentare nuova domanda amministrativa>> [Cass. SU 14561/2022]. Onde la domanda giudiziale, con la quale è stato (tempestivamente) impugnato l'esito negativo dell'espletata visita di revisione, deve ritenersi proponibile.
4. Espletata nuova CTU medico legale, il CTU ha così relazionato: <discussione clinica e considerazioni medico legali diagnosi: soggetto di sesso femminile in scadenti condizioni generali, affetto da carcinoma invasivo della cervice uterina stadio ct2bn1m1, trattato con ct neoadiuvante a ch seguita crt follow-up oncologico;
pregressa infezione hcv , hiv terapia antivirale cronica, severa arteriopatia obliterante arti inferiori sindrome ansioso-depressiva tipo reattiva. esaminando le patologie che ad oggi compongono il complesso morboso possiamo affermare consuntivo diagnostico evidenziato non può essere assolutamente sovrapponibile quello accertato dalla commissione medica verifica occasione visita revisione del 27 2 2023 . alla luce quanto detto accertata la diagnosi occorre adesso valutare percentuale invalidità civille congrua posta precedenza singole neoplasia carico è istologicamente un squamocellulare considerare certamente maligno tanto necessita periodico oncologico nonostante l'asportazione chirurgica totale dell'utero degli annessi;
pet- tc 25 6 2024 annessa agli atti si evidenzia rispetto precedente comparsa accumuli radio farmaco ritenuti sospetti senso come noto letteratura specialistica circa 30% tali neoplasie recidivano
3 metastasi a distanza nei cinque anni seguenti l'intervento chirurgico , modificando quindi le complicanze e la sopravvivenza , che diventa infausta entro i 5 anni dall'intervento . Pertanto ad oggi , alla luce degli accertamenti annessi agli atti , abbiamo il dovere etico e professionale di considere tale neoplasia a prognosi negativa nonostante l'asportazione chirurgica ed i trattamenti chemio e radioterapici effettuati . Nel caso in esame siamo in presenza di un soggetto affetto anche da infezione cronica da HIV in terapia anti virale cronica con ulteriore defedamento delle condizioni generali ed elevato rischio di infezioni opportuniste che complicherebbero ulteriormente le già delicate e precarie condizioni generali . Quindi si ritiene che detta patologia nel suo insieme , secondo le tabelle di riferimento di cui al D.M. 5/2/1992, determini una percentuale d'invalidità pari al 100% , facendo riferimento al cod. 9325 . A ciò deve aggiungersi la disabilità ascrivibile alla severa arteriopatia obliterante agli arti inferiori che necessita di intervento di rivascolarizzazione aorto bifemorale da effettuarsi per ovvi motivi a completamento del follow-up oncologico . CONCLUSIONI: Da quanto sopra esposto si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice del Lavoro come segue : il complesso morboso accertato in sede peritale rende la perizianda di anni 55 invalida nella Parte_1 misura del 100% ( centopercento ) e pertanto avente diritto alla prestazione pensionistica chiesta con ricorso al presente giudizio. Poiché le patologie ad oggi accertate sono le stesse evidenziate in occasione della revoca del beneficio pensionistico in precedenza concesso , si ritiene che la pensione ordinaria di inabilità ex artt. 2 e 12 legge 118/71 debba essere ricostituita senza soluzione di continuo a far data dal 27/2/2023 epoca della revoca di detto beneficio economico in precedenza concesso>>. Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sulla corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. L' , peraltro, non ha formulato osservazioni dissenzienti rispetto alle CP_1 nuove conclusioni peritali. Deve dunque dichiararsi che il ricorrente, anche successivamente alla data della visita di revisione (espletata in data 27/02/2023) si trova nelle condizioni sanitarie richieste per beneficiare della pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 L 118/1971.
5. In sede introduttiva del giudizio, la difesa attorea aveva chiesto di condannare al pagamento della prestazione rivendicata (in aggiunta alla CP_1 domanda di accertamento del requisito sanitario). Con le note cartolari del 20/05/2025, il procuratore della sig.ra Parte_1 ha precisato le conclusioni in precedenza rassegnate, abdicando al capo di domanda avente natura condannatoria. La rinuncia risulta formulata in modo rituale. La Suprema Corte ha chiarito che <la rinuncia a singoli capi della domanda è espressione facoltà parte di modificare le domande e conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza forme rigorose>> (Cass. 21848/2013; nello stesso senso, Cass. 4837/2019 secondo cui <la rinuncia a singoli capi della domanda è espressione facoltà parte di modificare le domande e conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza forme rigorose/>4 in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate>>). L'avvenuta rinuncia inibisce ogni valutazione in merito.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, antistatari. Ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili, il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13, co. 2 c.p.c., di talché, per le rendite temporanee o vitalizie, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci. Applicando tali regole al caso in esame, è possibile dunque riconoscere:
- per la fase di ATP la somma di € 1170 (€ 284 per la fase di studio, € 355 per la fase introduttiva ed € 531 per la fase istruttoria) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del secondo scaglione dei procedimenti di istruzione preventiva;
- per la fase di opposizione ex art. 445-bis, co. 6 c.p.c. la somma di € 2697 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva, 832 per la fase istruttoria e € 1011 per la fase decisionale) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del terzo scaglione delle cause di previdenza.
7. Infine, le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' , in base al principio di soccombenza, atteso che è stato il convenuto a dare CP_1 causa, con le proprie (non corrette) valutazioni in sede amministrativa, all'esperimento delle consulenze.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara che la sig.ra , Parte_1 anche successivamente alla data della visita di revisione espletata da in data CP_1
27/02/2023, si trova nelle condizioni sanitarie richieste per beneficiare della pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 L 118/1971; b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere le spese di lite alla ricorrente le quali vengono liquidate nella somma complessiva di € 3867 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed accessori di legge se dovuti, con distrazione, in solido tra loro, in favore degli avv.ti Valeria Granvillano e Giorgio Borgetto, procuratori antistatari;
c) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 12/07/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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