Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 362
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa attestazione conformità all'originale

    La Corte rileva l'assenza di norme che impongano tale prescrizione e la certezza della provenienza dell'atto dall'Agenzia delle entrate.

  • Rigettato
    Omessa indicazione modalità d'impugnazione e criteri calcolo interessi

    La Corte ritiene che l'omessa indicazione delle modalità d'impugnazione sia un'irregolarità non invalidante ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990. Per quanto riguarda gli interessi, la Corte afferma che sono determinati per legge e non necessitano di specifica indicazione nell'atto.

  • Accolto
    Prescrizione

    La Corte rileva che, pur non essendo maturata la prescrizione decennale per l'IRPEF, lo era per gli accessori, considerando la data di notifica della cartella presupposta e la sospensione biennale COVID.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 362
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 362
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo