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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente e Relatore
MALATO ALFONSO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 153/2024 depositato il 16/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006655427000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006655427000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Le parti insistono nelle richieste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 153/2024, notificato l'11 gennaio 2024 e depositato il 16 gennaio 2024, la signora Ricorrente_1
ha chiesto l'annullamento, vinte le spese con distrazione, dell'intimazione di pagamento n. 291 2023
90066554270, notificata il 9 gennaio 2024 con cui l'Agenzia delle entrate Riscossione ha chiesto il pagamento della somma di € 3.644,33, a titolo di IRPEF 2005, oltre accessori.
Ha dedotto i seguenti motivi:
Omessa attestazione conformità all'originale. Omessa indicazione modalità d'impugnazione e criteri calcolo interessi. Prescrizione.
In data 19 febbraio 2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
All'udienza del 4 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in parte.
In ordine alla censura dell'omessa attestazione della conformità all'originale, ci si può limitare a rilevare l'assenza di norme che impongano tale prescrizione e la certezza della provenienza dell'atto dall'Agenzia delle entrate Riscossione data dalla firma in calce al provvedimento.
Per quanto riguarda l'omessa indicazione delle modalità d'impugnazione, va rilevato che si tratta d'irregolarità non invalidante ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990, mentre in ordine alla mancata precisazione dei criteri di calcolo degli interessi, che gli stessi sono determinati per legge e non va fatta nessuna precisazione all'interno dell'atto.
Per quanto riguarda la doglianza avente ad oggetto la prescrizione, va rilevato che parte ricorrente non contesta la circostanza riportata nell'intimazione dell'avvenuta notifica della cartella presupposta in data 23 novembre 2012; ne deriva che, tenuto conto della sospensione biennale COVID, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 9 gennaio 2024, non era maturata la prescrizione decennale relativa all'IRPEF, ma lo era quella riferita agli accessori.
Ne deriva che il ricorso va accolto in parte e che l'intimazione impugnata va annullata relativamente agli accessori.
Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo al parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato relativamente alla parte relativa agli accessori.
Spese compensate.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
AU TO
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente e Relatore
MALATO ALFONSO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 153/2024 depositato il 16/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006655427000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006655427000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Le parti insistono nelle richieste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 153/2024, notificato l'11 gennaio 2024 e depositato il 16 gennaio 2024, la signora Ricorrente_1
ha chiesto l'annullamento, vinte le spese con distrazione, dell'intimazione di pagamento n. 291 2023
90066554270, notificata il 9 gennaio 2024 con cui l'Agenzia delle entrate Riscossione ha chiesto il pagamento della somma di € 3.644,33, a titolo di IRPEF 2005, oltre accessori.
Ha dedotto i seguenti motivi:
Omessa attestazione conformità all'originale. Omessa indicazione modalità d'impugnazione e criteri calcolo interessi. Prescrizione.
In data 19 febbraio 2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
All'udienza del 4 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in parte.
In ordine alla censura dell'omessa attestazione della conformità all'originale, ci si può limitare a rilevare l'assenza di norme che impongano tale prescrizione e la certezza della provenienza dell'atto dall'Agenzia delle entrate Riscossione data dalla firma in calce al provvedimento.
Per quanto riguarda l'omessa indicazione delle modalità d'impugnazione, va rilevato che si tratta d'irregolarità non invalidante ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990, mentre in ordine alla mancata precisazione dei criteri di calcolo degli interessi, che gli stessi sono determinati per legge e non va fatta nessuna precisazione all'interno dell'atto.
Per quanto riguarda la doglianza avente ad oggetto la prescrizione, va rilevato che parte ricorrente non contesta la circostanza riportata nell'intimazione dell'avvenuta notifica della cartella presupposta in data 23 novembre 2012; ne deriva che, tenuto conto della sospensione biennale COVID, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 9 gennaio 2024, non era maturata la prescrizione decennale relativa all'IRPEF, ma lo era quella riferita agli accessori.
Ne deriva che il ricorso va accolto in parte e che l'intimazione impugnata va annullata relativamente agli accessori.
Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo al parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato relativamente alla parte relativa agli accessori.
Spese compensate.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
AU TO