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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/12/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Successivamente alle ore 12.30, il Giudice definisce la causa pronunciando la sentenza che segue in assenza del legale che ne ha fatto richiesta, mediante lettura del dispositivo e dei motivi in udienza e loro inclusione nel presente verbale di causa.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Aosta
In persona del Giudice dott. Giuseppe de Filippo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 270/2025 del ruolo generale Affari Contenziosi
Civili promossa da
, codice fiscale , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(TO) il 08.08.1957 e residente in [...], fraz. Frissonière 5, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Curtaz (codice fiscale posta elettronica certificata CodiceFiscale_2
e LL LL (codice fiscale Email_1 [...]
; posta elettronica certificata C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il Email_2 loro studio, in Aosta, via Festaz 31, per delega in data 07.01.2025 in calce all'atto di intimazione di sfratto per morosità
ATTORE contro
codice fiscale , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_4
(Marocco) il 15.10.1975, formalmente residente in [...], Loc. NA Le
Vieux 1,
CONVENUTO CONTUMACE
1 OGGETTO: risoluzione per inadempimento di contratto di locazione di immobile destinato ad abitazione
****
Conclusioni per parte attrice: come da memoria integrativa richiamata in occasione dell'udienza del 18 dicembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;
tale canone è stato ulteriormente sottolineato, per il processo civile telematico, dalla recente disposizione secondo cui “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (art. 16 bis c. 9 octies
D.L. 179/12 come modificato dal D.L. 83/15 convertito nella L. 132/15).
La sig.ra ha intimato al signor sfratto per Parte_1 CP_1 morosità dall'immobile sito in NA (AO), Loc. NA Le Vieux 1, al piano secondo, in ragione del mancato pagamento dei canoni a far tempo da aprile a dicembre 2024 e dei mesi da gennaio 2025 sino al momento alla data del
03.09.2025 (500,00 x 17) per un totale di euro 8.500,00, nonché delle spese di consumo energia elettrica e riscaldamento e delle spese condominiali come documentalmente provato dal ricorrente.
Il Giudice del sommario, verificato che la notificazione dell'intimazione era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 del codice di rito e rilevata l'incompatibilità fra tale forma di notifica ed il procedimento di convalida di sfratto, ha disposto il mutamento del rito, rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale, il quale ha designato lo scrivente alla trattazione della presente causa di merito.
Parte ricorrente ha depositato telematicamente gli atti notificati alla convenuta, la quale, nonostante la rituale notificazione degli atti introduttivi, non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace, con definizione della vertenza nei termini di cui al dispositivo letto al termine della Camera di
Consiglio.
2 La domanda di parte attrice deve trovare accoglimento, avendo la signora assolto l'onere di provare l'esistenza del titolo su cui fonda la Parte_1 sua domanda, costituito dal contratto di locazione abitativa sottoscritto tra le parti in data 01.03.2023 e registrato telematicamente il 20 marzo 2023 al n. 001493 serie 3T
Il conduttore, dal canto suo, non ha provato l'adempimento dell'obbligazione di periodico pagamento dei canoni, dei consumi del gas e luce elettrica e delle spese condominiali ed il mancato pagamento degli stessi costituisce inadempimento d'indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto, con condanna al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
La circostanza in commento conferma il grave inadempimento della conduttrice, rimasta assente nel procedimento di mediazione obbligatoria e contumace nel presente processo, e motivo di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Vista la rinuncia alla domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere, nonché delle somme dovute per consumo energia elettrica ed oneri condominiali, nulla si dispone al riguardo.
Le spese seguono la soccombenza e trovano la loro liquidazione nel dispositivo.
PQM
In composizione monocratica, in persona del Giudice Giuseppe de Filippo, respinta ogni differente domanda od eccezione, accerta e dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di locazione stipulato fra la signora Pt_1
ed il signor in data 01.03.2023 relativo all'immobile sito
[...] CP_1 in NA (AO), Loc. NA Le Vieux 1, al piano secondo, originariamente composta da: due camere, soggiorno con angolo cottura, ripostiglio e servizi e dotata di posto auto esterno, censita attualmente a Catasto Fabbricati di detto
Comune al Foglio 18 particella 349 sub. 15 (originariamente Foglio 18 particella
349 sub. 7 soppressa il 05.10.2023), categoria A/3, classe U, consistenza 5 vani, superficie catastale totale 116 mq e totale escluse aree scoperte 114 mq, Rendita
387,34, indirizzo Frazione NA Le Vieux n. 1, Piano 2 registrato telematicamente il 20 marzo 2023 al n. 001493 e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il signor a: CP_1
3 - Rilasciare l'immobile, libero da persone o cose, fissando la data dell'esecuzione al 31.03.2026;
Visto l'art. 91 cod. proc. civ. dichiara tenuta e condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, comprensive della fase di mediazione, che liquida tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/14 per causa ricompresa nello scaglione sino ad € 26.000, in complessivi € 2.100,00 per onorari (460,00 fase studio;
389,00 fase introduttiva;
400,00 fase di trattazione comprensiva della mediazione;
851,00 fase decisionale), oltre costi, 15% rimborso forfetario, cpa ed iva su compensi, quest'ultima se non detraibile.
Aosta, il 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe de Filippo
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