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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1561/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042002240000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7005/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 1561/2025), la sig.ra Ricorrente_1 agisce per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420240042002240000, relativa all'omesso pagamento di contributi al Resistente_1 per €.33,88, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 28.02.2025.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto in diritto con cui lamenta l'insussistenza di alcun beneficio derivato ai fondi di sua proprietà dall'attività del Consorzio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Con memoria telematicamente depositata parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio ricorso la contribuente lamenta la inesistenza di alcun beneficio derivante ai fondi di sua proprietà dall'attività del Consorzio.
Occorre premettere che la materia consortile, nel territorio calabrese, è regolata, oltre che dalle norme statuali di cui al R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, soprattutto in relazione all'aspetto contributivo, dalla Legge
Regionale 23 luglio 2003 n. 11, progressivamente modificata nel corso degli anni da ulteriori interventi legislativi. Il primo riferimento, ritenuto utile ai fini del decidere, è quello dell'art. 17 commi 1 e 2, legge citata, la quale offre il seguente dato testuale: "I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati — contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.". In una prima approssimazione si può quindi affermare che il potere impositivo sussiste ed è delineato dalla nonna testé richiamata. L' art 23, l° comma, della L.R. 11 \2003 (a suo tempo vigente) recita(va): "Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: A) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario (come indicato nell'atto impugnato); B) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio". Il tema in discussione si può, pertanto, riassumere in poche parole: è dovuto il contributo consortile anche in oggettiva assenza dell'indicazione dei lavori (dettagliatamente da indicare nella cartella), quindi per oneri riconducibili alle sole spese di funzionamento dell'Ente, senza alcun miglioramento del fondo posseduto. La quantificazione del contributo consortile è la risultante del combinato disposto di cui agli artt. 23 e 24 della Legge Regionale testé richiamata.
Ma il contributo è dovuto per le sole spese di cui alla lettera A) dell'art. 23 citato, ossia per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali "di funzionamento", indipendentemente dal concreto e dimostrabile beneficio fondiario. Dall'atto impugnato, quindi, sembra evincersi (si veda dettaglio della richiesta) che, anche le spese di gestione dell'Ente, siano legittimamente da richiedere al contribuente, a prescindere da qualsiasi indicazione di oggettivi miglioramenti del proprio fondo, i quali possono anche non essere indicati come nella fattispecie in esame. Il Consorzio sembra aver trasformato il contributo in una imposta patrimoniale sulla proprietà, trasfigurando la ratio dell'imposta e la sua origine. L'art. 23 della Legge Regionale 23 luglio 2003 n. 11, lettera A) va (rectius andava) necessariamente letto ed interpretato alla luce dell'articolo art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni). E' ben vero che la norma conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime.
Tuttavia la norma NON introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari di oggettivi vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare. Diversamente opinando, aggiunge modestamente questa Corte, la legge regionale avrebbe creato una imposta patrimoniale "autonoma e diversa" che funziona su principi difformi dal contributo consortile, allo stato della legislazione costituzionale ancora non possibile ex art. 119 Cost. Il Consorzio sembra interpretare diversamente: le somme sembrano dovute a prescindere, per il solo funzionamento del
Consorzio. Peraltro senza indicare quali siano gli effettivi benefici e vantaggi derivanti da lavori di bonifica
(solo progettati nella fattispecie), o almeno già completati in passato, ovvero prevedibili benefici dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare in futuro (Cass. sez. 6 - 5 n. 11801 del 15/05/2013 - Rv. 626730).
Da ultimo occorre aggiungere che anche la nuova norma regionale milita a sostegno della predetta tesi. La legge r. 9 maggio 2017, n. 13 ha completamente riscritto l'art.23, comma 1, che oggi recita: Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008,
n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore. Si comprende come il legislatore abbia abrogato, con la novella del 2017, la vecchia distinzione lett. A o B ed abbia inteso le opere "concretamente effettuate" come realmente unica condizione per poter richiedere le somme a titolo di contributo. Da ultimo si richiama l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 188 del 10 ottobre 2018), la quale ha statuito che l'imposta è ammissibile solo se c'è un beneficio effettivo derivante dall'attività di bonifica. La Corte
Costituzionale, esprimendosi in materia di Consorzi di Bonifica, ha ribadito che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presuppone il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica.
La cartella opposta indica, oltre all'importo dovuto, che lo stesso è stato richiesto sulla base delle risultanze del Piano di Classifica regolarmente approvato dalla Regione Calabria ma non contiene nessun riferimento al contenuto del suddetto piano con riguardo alla programmazione ed all'effettuazione di lavori di comune utilità, nemmeno per relationem.
Pertanto nessun accenno risulta ricavabile in ordine all'attività consortile sotto il profilo di effettuazione di opere che abbiano arrecato utilità benefici ai fondi ove sono ubicati i terreni di proprietà della ricorrente
(solo in tal caso sarebbe scaturito l'onere della ricorrente di provare il contrario, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità).
I riferimenti contenuti nell'atto impugnato, a fronte della censura di parte ricorrente sulla mancanza del beneficio consortile, avrebbero necessitato di contrario assunto consortile, sulla base degli atti indicati, tendente a dimostrare l'opposta sussistenza del beneficio, che si presume sussistente in base al piano di classifica, ma, se contestato, deve essere idoneamente provato con riferimento alle particelle intestate al contribuente: nella fattispecie in esame non è stata fornita prova specifica del beneficio (diretto o almeno potenziale) per il contribuente. Per come prima evidenziato con il richiamo alla giurisprudenza di legittimità
è da ritenersi indefettibile il presupposto che l'immobile abbia ricevuto utilità diretta o riflessa dalle attività del Consorzio, con la conseguente necessità, quindi, che dagli atti impositivi debba emergere, o che comunque debba essere provato in giudizio, che sia stata ricevuta utilità dall'attività espletata dall'Ente.
Ne deriva, quindi, l'illegittimità della pretesa.
Quanto alle spese di lite va accolta la richiesta dell'Agenzia di esserne tenuta indenne e considerata vittoriosa in quanto estranea rispetto ai motivi che hanno determinato l'accoglimento sul solco della giurisprudenza formatasi in materia tributaria, relativa all'art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Conseguentemente le spese seguono la soccombenza, vengono poste a carico del Resistente_1
e liquidate in €. 173,00, di cui €. 30,00 per spese vive nei confronti di parte ricorrente ed in
€. 143,00, oltre accessori, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Resistente_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi €. 173,00, di cui €. 30,00 per spese vive, oltre accessori di legge, nei confronti di parte ricorrente, da corrispondersi in favore del difensore distrattario, ed in €. 143,00, oltre accessori, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Reggio Calabria 25 novembre 2025 Il Giudice Antonio
Barrile
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1561/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042002240000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7005/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 1561/2025), la sig.ra Ricorrente_1 agisce per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420240042002240000, relativa all'omesso pagamento di contributi al Resistente_1 per €.33,88, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 28.02.2025.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto in diritto con cui lamenta l'insussistenza di alcun beneficio derivato ai fondi di sua proprietà dall'attività del Consorzio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Con memoria telematicamente depositata parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio ricorso la contribuente lamenta la inesistenza di alcun beneficio derivante ai fondi di sua proprietà dall'attività del Consorzio.
Occorre premettere che la materia consortile, nel territorio calabrese, è regolata, oltre che dalle norme statuali di cui al R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, soprattutto in relazione all'aspetto contributivo, dalla Legge
Regionale 23 luglio 2003 n. 11, progressivamente modificata nel corso degli anni da ulteriori interventi legislativi. Il primo riferimento, ritenuto utile ai fini del decidere, è quello dell'art. 17 commi 1 e 2, legge citata, la quale offre il seguente dato testuale: "I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati — contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.". In una prima approssimazione si può quindi affermare che il potere impositivo sussiste ed è delineato dalla nonna testé richiamata. L' art 23, l° comma, della L.R. 11 \2003 (a suo tempo vigente) recita(va): "Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: A) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario (come indicato nell'atto impugnato); B) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio". Il tema in discussione si può, pertanto, riassumere in poche parole: è dovuto il contributo consortile anche in oggettiva assenza dell'indicazione dei lavori (dettagliatamente da indicare nella cartella), quindi per oneri riconducibili alle sole spese di funzionamento dell'Ente, senza alcun miglioramento del fondo posseduto. La quantificazione del contributo consortile è la risultante del combinato disposto di cui agli artt. 23 e 24 della Legge Regionale testé richiamata.
Ma il contributo è dovuto per le sole spese di cui alla lettera A) dell'art. 23 citato, ossia per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali "di funzionamento", indipendentemente dal concreto e dimostrabile beneficio fondiario. Dall'atto impugnato, quindi, sembra evincersi (si veda dettaglio della richiesta) che, anche le spese di gestione dell'Ente, siano legittimamente da richiedere al contribuente, a prescindere da qualsiasi indicazione di oggettivi miglioramenti del proprio fondo, i quali possono anche non essere indicati come nella fattispecie in esame. Il Consorzio sembra aver trasformato il contributo in una imposta patrimoniale sulla proprietà, trasfigurando la ratio dell'imposta e la sua origine. L'art. 23 della Legge Regionale 23 luglio 2003 n. 11, lettera A) va (rectius andava) necessariamente letto ed interpretato alla luce dell'articolo art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni). E' ben vero che la norma conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime.
Tuttavia la norma NON introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari di oggettivi vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare. Diversamente opinando, aggiunge modestamente questa Corte, la legge regionale avrebbe creato una imposta patrimoniale "autonoma e diversa" che funziona su principi difformi dal contributo consortile, allo stato della legislazione costituzionale ancora non possibile ex art. 119 Cost. Il Consorzio sembra interpretare diversamente: le somme sembrano dovute a prescindere, per il solo funzionamento del
Consorzio. Peraltro senza indicare quali siano gli effettivi benefici e vantaggi derivanti da lavori di bonifica
(solo progettati nella fattispecie), o almeno già completati in passato, ovvero prevedibili benefici dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare in futuro (Cass. sez. 6 - 5 n. 11801 del 15/05/2013 - Rv. 626730).
Da ultimo occorre aggiungere che anche la nuova norma regionale milita a sostegno della predetta tesi. La legge r. 9 maggio 2017, n. 13 ha completamente riscritto l'art.23, comma 1, che oggi recita: Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008,
n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore. Si comprende come il legislatore abbia abrogato, con la novella del 2017, la vecchia distinzione lett. A o B ed abbia inteso le opere "concretamente effettuate" come realmente unica condizione per poter richiedere le somme a titolo di contributo. Da ultimo si richiama l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 188 del 10 ottobre 2018), la quale ha statuito che l'imposta è ammissibile solo se c'è un beneficio effettivo derivante dall'attività di bonifica. La Corte
Costituzionale, esprimendosi in materia di Consorzi di Bonifica, ha ribadito che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presuppone il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica.
La cartella opposta indica, oltre all'importo dovuto, che lo stesso è stato richiesto sulla base delle risultanze del Piano di Classifica regolarmente approvato dalla Regione Calabria ma non contiene nessun riferimento al contenuto del suddetto piano con riguardo alla programmazione ed all'effettuazione di lavori di comune utilità, nemmeno per relationem.
Pertanto nessun accenno risulta ricavabile in ordine all'attività consortile sotto il profilo di effettuazione di opere che abbiano arrecato utilità benefici ai fondi ove sono ubicati i terreni di proprietà della ricorrente
(solo in tal caso sarebbe scaturito l'onere della ricorrente di provare il contrario, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità).
I riferimenti contenuti nell'atto impugnato, a fronte della censura di parte ricorrente sulla mancanza del beneficio consortile, avrebbero necessitato di contrario assunto consortile, sulla base degli atti indicati, tendente a dimostrare l'opposta sussistenza del beneficio, che si presume sussistente in base al piano di classifica, ma, se contestato, deve essere idoneamente provato con riferimento alle particelle intestate al contribuente: nella fattispecie in esame non è stata fornita prova specifica del beneficio (diretto o almeno potenziale) per il contribuente. Per come prima evidenziato con il richiamo alla giurisprudenza di legittimità
è da ritenersi indefettibile il presupposto che l'immobile abbia ricevuto utilità diretta o riflessa dalle attività del Consorzio, con la conseguente necessità, quindi, che dagli atti impositivi debba emergere, o che comunque debba essere provato in giudizio, che sia stata ricevuta utilità dall'attività espletata dall'Ente.
Ne deriva, quindi, l'illegittimità della pretesa.
Quanto alle spese di lite va accolta la richiesta dell'Agenzia di esserne tenuta indenne e considerata vittoriosa in quanto estranea rispetto ai motivi che hanno determinato l'accoglimento sul solco della giurisprudenza formatasi in materia tributaria, relativa all'art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Conseguentemente le spese seguono la soccombenza, vengono poste a carico del Resistente_1
e liquidate in €. 173,00, di cui €. 30,00 per spese vive nei confronti di parte ricorrente ed in
€. 143,00, oltre accessori, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Resistente_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi €. 173,00, di cui €. 30,00 per spese vive, oltre accessori di legge, nei confronti di parte ricorrente, da corrispondersi in favore del difensore distrattario, ed in €. 143,00, oltre accessori, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Reggio Calabria 25 novembre 2025 Il Giudice Antonio
Barrile