Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 133
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza del beneficio consortile

    La Corte ha ritenuto che, sebbene il Consorzio abbia il potere di imporre contributi per le spese di funzionamento, l'imposizione è subordinata al presupposto che gli immobili siano effettivi beneficiari di vantaggi derivanti da lavori di bonifica, completati o prevedibili. La cartella impugnata non indicava alcun riferimento alla programmazione o effettuazione di lavori che avessero arrecato utilità ai fondi della ricorrente, né è stata fornita prova specifica del beneficio. La legge regionale, anche nella sua formulazione più recente, e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, richiedono un beneficio effettivo derivante dall'attività di bonifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 133
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 133
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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