CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SS DE CE ES, Presidente
LUPI PIERES, Relatore
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3048/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6815 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 - S.R.L., riccorre contro il COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM – SETTORE TRIBUTI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE avverso e per l'annullamento ,notificato via posta elettronica al ricorrente il giorno 13 marzo 2025, dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 6815 DEL 13/02/2025 di complessivi
52.208,00 (Euro Cinquantaduemila duecentotto/00) da imputarsi all'Imposta Municipale Unica per l'anno d'imposta 2021, compresivo di sanzioni, interessi e spese, successivamente ridotti in autotutela ad euro
37.561,00 (Euro Trentasettemila cinquecentocinquetonsassaunto/00), seguenti terreni edificabili:
FG PART. TIPOLOGIA DIRITTO SUPERIFICIE VAL. MQ VALORE AREA ALIQ. IMPOSTA
Dati_Catastali_2 AREA FABB.LE PROPIETA' 3.366 20,00 67.320,00 € 1,06% 713,59€ Dati_Catastali_10 AREA FABB.LE PROPIETA' 946 20,00€ 18.920,00€ 1,06% 200,55€
Dati_Catastali_3 AREA FABB.LE PROPIETA' 443 20,00€ 8.860,00€+ 1,06% 93,92€ Dati_Catastali_10 AREA FABB.LE PROPIETA' 8 20,00€ 160,00€ 1,06% 1,70€ Dati_Catastali_4 AREA FABB.LE PROPIETA' 167.650 20,00€ 3.353.000,00€ 1,06% 35.541,80€ Dati_Catastali_5 AREA FABB.LE PROPIETA' 4.735 20,00€ 94.700,00€ 1,06% 1.003,82€ Dall'interrogazione dell'anagrafe dell'Ufficio dell'Agenzia del Territorio (Catasto) parte ricorrente, evidenzia un preliminare difetto impositivo e, precisamente, l'inesistenza di alcuni beni immobili indicate nell'avviso di accertamento, poiché soppressi in data antecedente al periodo oggetto di verifica. Come si evince dalle visure (interrogazioni telematiche - Allegate ), le aree identificate al foglio Dati_Catastali_1
non sono più esistenti e pertanto censite in catasto terreni.
Il Comune di Capaccio Paestum in qualità di Parte resistente, in ordine al primo motivo di opposizione sollevato da Parte ricorrente, specificato nella presunta “Illegittimità dell'atto impugnato per errato calcolo –
Carenza del presupposto impositivo – Beni non di proprietà ovvero soppressi.”, espone quanto segue.
L'Ente, successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso de quo eseguita da Parte ricorrente, all'esito delle ulteriori verifiche esperite dal Settore IMU dell'Ufficio-Tributi Entrate patrimoniali prendeva atto della intervenuta modifica degli identificativi catastali di alcuni dei beni immobili oggetto di tassazione a titolo di
Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all'anno 2021 ed indicati nell'opposto dell'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio dell'imposta dovuta e di irrogazione delle sanzioni n. 6815 del 13/02/2025, giungendo alla rettifica del suddetto avviso di accertamento, il quale, riformulato con l'esatta indicazione degli identificativi catastali degli immobili di proprietà della società ricorrente, veniva notificato alla stessa in data 16/09/2025
a mezzo Posta Elettronica Certificata (Allegato ).
Nel dettaglio, l'Ente prendeva atto delle seguenti intervenute modificazioni:
PARTICELLE SOPPRESSE
- Foglio Dati_Catastali_2 (mq 3.366).
- Foglio Dati_Catastali_3 (mq 443).
- Foglio Dati_Catastali_4 (mq 167.650). - Foglio Dati_Catastali_5 (mq 4.735).
NUOVE PARTICELLE GENERATE A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE
DELLE PARTICELLE SOPRA INDICATE, AVVENUTA IN DATA 27/04/2012.
- Foglio Dati_Catastali_6 (ex Part. Dati_Catastali_10).
- Foglio Dati_Catastali_7 (ex Part. Dati_Catastali_10).
- Foglio Dati_Catastali_8 (ex Part. Dati_Catastali_10).
- Foglio Dati_Catastali_9 (ex Part. Dati_Catastali_10).
- in data 16/09/2025 notificava a mezzo PEC alla società Ricorrente_1 S.R.L. la stesura rettificata dell'opposto Avviso di accertamento n. 6815 del 13/02/2025 avente per oggetto l'Imposta Municipale
Propria (IMU) relativa all'anno 2021 (Allegato n. 07), con esatta indicazione degli estremi catastali identificati degli immobili oggetti di tassazione;
- in data 22/12/2025, all'esito di ulteriori verifiche, notificava a mezzo PEC alla società Ricorrente_1 S.R.L. in autotutela , la nuova stesura rettificata dell'opposto Avviso di accertamento n. 6815 del 13/02/2025 avente per oggetto l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all'anno 2021 (Allegato n. 08), con rettifica in diminuzione della pretesa tributaria, quantificata nell'importo complessivo di € 37.561,00 per effetto della esclusione di sanzioni e interessi, in origine erroneamente computati.
- Alla luce di quanto sopra esposto, il Comune di Capaccio Paestum ha approvato le aliquote IMU relative all'anno 2021 e, nell'esercizio del potere impositivo di cui lo stesso è titolare ai sensi dell'art.1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha applicato dette aliquote alle aree fabbricabili di proprietà della società ricorrente Ricorrente_1 S.R.L. , distinte in catasto al Foglio di mappa Dati_Catastali_10 , come indicate nella prima e nella seconda stesura rettificata dell'opposto Avviso di accertamento n. 6815 del 13/02/2025 avente per oggetto l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all'anno 2021, rispettivamente notificate alla società ricorrente in data 16/09/2025 e in data 22/12/2025.
Alla fissata udienza, la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli accertamenti emessi in sede di autotutela che incrementano la pretesa originariamente manifestata sono atti impugnabili, di regola, in sostituzione di quelli precedenti. Nel caso di avvisi che invece riducono la pretesa, emessi sempre in via di autotutela, occorre fare una distinzione. Se l'atto si limita a diminuire quantitativamente l'importo accertato, senza modificarne gli aspetti qualitativi, lo stesso non è un atto impugnabile, in quanto non determina l'insorgenza di un nuovo interesse ad agire. Se invece la riduzione si accompagna a una variazione degli elementi costitutivi della rettifica allora l'avviso deve ritenersi sostitutivo del precedente e in quanto tale impugnabile. Sono le affermazioni contenute nell'ordinanza n. 39808/2021, depositata il14 dicembre dalla Cassazione, che richiedono attenzione da parte degli operatori nella esatta comprensione dei provvedimenti emessi dal Fisco. Dal verbale si legge Nominativo_3, Nominativo_1 e Nominativo_2, i primi due quali soci al 25% ciascuno e la terza quale amministratrice della Srl Ricorrente_1, che porterebbe a propedenere per il sequestro della quota sociale.
Il pignoramento di quote societarie (es. SRL) è possibile per debiti del socio, si esegue notificando atto a socio e società e iscrivendolo nel Registro Imprese, con possibile vendita all'asta; per il terreno edificabile di proprietà della società, invece, il pignoramento va aggredito come bene immobile societario, tramite iscrizione nei registri immobiliari (non nel Registro Imprese), con procedure e tutele diverse rispetto alla quota, poiché colpisce direttamente il patrimonio della società, non del socio.
Ciò prermesso è fondata la censura con la quale parte ricorrente deduce che in forza dell'art. 51. Comma
3 bis, del D.lgs. n. 159 del 2011, nella versione vigente ratione temporis, al momento della notifica dei due avvisi di accertamento, l'IMU non è dovuta.
Dal verbale si legge Nominativo_3, Nominativo_1 e Nominativo_2, i primi due quali soci a l 25% ciascuno e la terza qua le amministratrice della Srl Ricorrente_1, che polterebbe a propedenere per il sequestro della quota sociale. Secondo la menzionata disposizione del D.lgs. n. 159 del 2011 durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e di confisca, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. La sospensione opera, in ogni caso, fino alla definitiva assegnazione o destinazione dei beni.
Nell'ambito applicativo della citata disposizione rientra anche l'imposta municipale propria ( lmu), in quanto tributo dovuto dal possessore di immobili.
La norma prevede, innovando rispetto al passato e con decorrenza dal 1.1.2014, la sospensione del tributo durante il periodo dell'amministrazione giudiziaria del bene con la conseguenza, che non ricorre nel caso di specie, che se l'immobile dovesse tornare nella disponibilità del proprietario, in seguito alla cessazione della misura, il medesimo sarà tenuto al versamento del tributo maturato nel periodo di amministrazione giudiziale del bene. Nel caso in cui il sequestro o la confisca venga revocato, l'imposizione sospesa si riattiva e il tributo sarà addebitato all'avente diritto, con decorrenza dalla data originaria del sequestro, ma senza applicazione di sanzioni o interessi. L'art. 51, comma 3-bis, del Codice Antimafia prevede che, in caso di revoca, “l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti”.
A seguito del detreto 5/22 del 9 febbraio 2022 assunto dalla Corte di Appello Sezione misure di prevenzione, il sequestro risulta revocato , ragion per cui risulta legittimo per la quota del 50 per cento la richiesta da parte del Comune di Capaccio.
Parte ricorrente ha versato in atti perizia a firma del dott.Difensore_2,del valore di mercato dei fondi posseduti in Capaccio.
Una volta determinato il valore venale dell'area fabbricabile, è necessario compilare la dichiarazione IMU includendo questa informazione. Nella dichiarazione, è possibile trovare una sezione dedicata alla dichiarazione del valore venale dell'immobile, dove è possibile inserire il valore stimato in base alle valutazioni ottenute. Una volta compilata correttamente la dichiarazione IMU con il valore venale dell'area fabbricabile, questa deve essere presentata entro i termini stabiliti dalla normativa locale. Parte ricorrente non risulta avere versato in atti la dicharazione imu riferita alla suddetta valutazione.
Sussitono giustifati motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione collegiale ,in accoglimento parziale del ricorso,dichiara dovuta la somma pari al 50 per cento dell'avviso. Dichiara la sospensione del tributo per rimanente 50 per cento durante il periodo dell'amministrazione giudiziaria del bene .Compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SS DE CE ES, Presidente
LUPI PIERES, Relatore
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3048/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6815 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 - S.R.L., riccorre contro il COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM – SETTORE TRIBUTI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE avverso e per l'annullamento ,notificato via posta elettronica al ricorrente il giorno 13 marzo 2025, dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 6815 DEL 13/02/2025 di complessivi
52.208,00 (Euro Cinquantaduemila duecentotto/00) da imputarsi all'Imposta Municipale Unica per l'anno d'imposta 2021, compresivo di sanzioni, interessi e spese, successivamente ridotti in autotutela ad euro
37.561,00 (Euro Trentasettemila cinquecentocinquetonsassaunto/00), seguenti terreni edificabili:
FG PART. TIPOLOGIA DIRITTO SUPERIFICIE VAL. MQ VALORE AREA ALIQ. IMPOSTA
Dati_Catastali_2 AREA FABB.LE PROPIETA' 3.366 20,00 67.320,00 € 1,06% 713,59€ Dati_Catastali_10 AREA FABB.LE PROPIETA' 946 20,00€ 18.920,00€ 1,06% 200,55€
Dati_Catastali_3 AREA FABB.LE PROPIETA' 443 20,00€ 8.860,00€+ 1,06% 93,92€ Dati_Catastali_10 AREA FABB.LE PROPIETA' 8 20,00€ 160,00€ 1,06% 1,70€ Dati_Catastali_4 AREA FABB.LE PROPIETA' 167.650 20,00€ 3.353.000,00€ 1,06% 35.541,80€ Dati_Catastali_5 AREA FABB.LE PROPIETA' 4.735 20,00€ 94.700,00€ 1,06% 1.003,82€ Dall'interrogazione dell'anagrafe dell'Ufficio dell'Agenzia del Territorio (Catasto) parte ricorrente, evidenzia un preliminare difetto impositivo e, precisamente, l'inesistenza di alcuni beni immobili indicate nell'avviso di accertamento, poiché soppressi in data antecedente al periodo oggetto di verifica. Come si evince dalle visure (interrogazioni telematiche - Allegate ), le aree identificate al foglio Dati_Catastali_1
non sono più esistenti e pertanto censite in catasto terreni.
Il Comune di Capaccio Paestum in qualità di Parte resistente, in ordine al primo motivo di opposizione sollevato da Parte ricorrente, specificato nella presunta “Illegittimità dell'atto impugnato per errato calcolo –
Carenza del presupposto impositivo – Beni non di proprietà ovvero soppressi.”, espone quanto segue.
L'Ente, successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso de quo eseguita da Parte ricorrente, all'esito delle ulteriori verifiche esperite dal Settore IMU dell'Ufficio-Tributi Entrate patrimoniali prendeva atto della intervenuta modifica degli identificativi catastali di alcuni dei beni immobili oggetto di tassazione a titolo di
Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all'anno 2021 ed indicati nell'opposto dell'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio dell'imposta dovuta e di irrogazione delle sanzioni n. 6815 del 13/02/2025, giungendo alla rettifica del suddetto avviso di accertamento, il quale, riformulato con l'esatta indicazione degli identificativi catastali degli immobili di proprietà della società ricorrente, veniva notificato alla stessa in data 16/09/2025
a mezzo Posta Elettronica Certificata (Allegato ).
Nel dettaglio, l'Ente prendeva atto delle seguenti intervenute modificazioni:
PARTICELLE SOPPRESSE
- Foglio Dati_Catastali_2 (mq 3.366).
- Foglio Dati_Catastali_3 (mq 443).
- Foglio Dati_Catastali_4 (mq 167.650). - Foglio Dati_Catastali_5 (mq 4.735).
NUOVE PARTICELLE GENERATE A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE
DELLE PARTICELLE SOPRA INDICATE, AVVENUTA IN DATA 27/04/2012.
- Foglio Dati_Catastali_6 (ex Part. Dati_Catastali_10).
- Foglio Dati_Catastali_7 (ex Part. Dati_Catastali_10).
- Foglio Dati_Catastali_8 (ex Part. Dati_Catastali_10).
- Foglio Dati_Catastali_9 (ex Part. Dati_Catastali_10).
- in data 16/09/2025 notificava a mezzo PEC alla società Ricorrente_1 S.R.L. la stesura rettificata dell'opposto Avviso di accertamento n. 6815 del 13/02/2025 avente per oggetto l'Imposta Municipale
Propria (IMU) relativa all'anno 2021 (Allegato n. 07), con esatta indicazione degli estremi catastali identificati degli immobili oggetti di tassazione;
- in data 22/12/2025, all'esito di ulteriori verifiche, notificava a mezzo PEC alla società Ricorrente_1 S.R.L. in autotutela , la nuova stesura rettificata dell'opposto Avviso di accertamento n. 6815 del 13/02/2025 avente per oggetto l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all'anno 2021 (Allegato n. 08), con rettifica in diminuzione della pretesa tributaria, quantificata nell'importo complessivo di € 37.561,00 per effetto della esclusione di sanzioni e interessi, in origine erroneamente computati.
- Alla luce di quanto sopra esposto, il Comune di Capaccio Paestum ha approvato le aliquote IMU relative all'anno 2021 e, nell'esercizio del potere impositivo di cui lo stesso è titolare ai sensi dell'art.1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha applicato dette aliquote alle aree fabbricabili di proprietà della società ricorrente Ricorrente_1 S.R.L. , distinte in catasto al Foglio di mappa Dati_Catastali_10 , come indicate nella prima e nella seconda stesura rettificata dell'opposto Avviso di accertamento n. 6815 del 13/02/2025 avente per oggetto l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all'anno 2021, rispettivamente notificate alla società ricorrente in data 16/09/2025 e in data 22/12/2025.
Alla fissata udienza, la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli accertamenti emessi in sede di autotutela che incrementano la pretesa originariamente manifestata sono atti impugnabili, di regola, in sostituzione di quelli precedenti. Nel caso di avvisi che invece riducono la pretesa, emessi sempre in via di autotutela, occorre fare una distinzione. Se l'atto si limita a diminuire quantitativamente l'importo accertato, senza modificarne gli aspetti qualitativi, lo stesso non è un atto impugnabile, in quanto non determina l'insorgenza di un nuovo interesse ad agire. Se invece la riduzione si accompagna a una variazione degli elementi costitutivi della rettifica allora l'avviso deve ritenersi sostitutivo del precedente e in quanto tale impugnabile. Sono le affermazioni contenute nell'ordinanza n. 39808/2021, depositata il14 dicembre dalla Cassazione, che richiedono attenzione da parte degli operatori nella esatta comprensione dei provvedimenti emessi dal Fisco. Dal verbale si legge Nominativo_3, Nominativo_1 e Nominativo_2, i primi due quali soci al 25% ciascuno e la terza quale amministratrice della Srl Ricorrente_1, che porterebbe a propedenere per il sequestro della quota sociale.
Il pignoramento di quote societarie (es. SRL) è possibile per debiti del socio, si esegue notificando atto a socio e società e iscrivendolo nel Registro Imprese, con possibile vendita all'asta; per il terreno edificabile di proprietà della società, invece, il pignoramento va aggredito come bene immobile societario, tramite iscrizione nei registri immobiliari (non nel Registro Imprese), con procedure e tutele diverse rispetto alla quota, poiché colpisce direttamente il patrimonio della società, non del socio.
Ciò prermesso è fondata la censura con la quale parte ricorrente deduce che in forza dell'art. 51. Comma
3 bis, del D.lgs. n. 159 del 2011, nella versione vigente ratione temporis, al momento della notifica dei due avvisi di accertamento, l'IMU non è dovuta.
Dal verbale si legge Nominativo_3, Nominativo_1 e Nominativo_2, i primi due quali soci a l 25% ciascuno e la terza qua le amministratrice della Srl Ricorrente_1, che polterebbe a propedenere per il sequestro della quota sociale. Secondo la menzionata disposizione del D.lgs. n. 159 del 2011 durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e di confisca, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. La sospensione opera, in ogni caso, fino alla definitiva assegnazione o destinazione dei beni.
Nell'ambito applicativo della citata disposizione rientra anche l'imposta municipale propria ( lmu), in quanto tributo dovuto dal possessore di immobili.
La norma prevede, innovando rispetto al passato e con decorrenza dal 1.1.2014, la sospensione del tributo durante il periodo dell'amministrazione giudiziaria del bene con la conseguenza, che non ricorre nel caso di specie, che se l'immobile dovesse tornare nella disponibilità del proprietario, in seguito alla cessazione della misura, il medesimo sarà tenuto al versamento del tributo maturato nel periodo di amministrazione giudiziale del bene. Nel caso in cui il sequestro o la confisca venga revocato, l'imposizione sospesa si riattiva e il tributo sarà addebitato all'avente diritto, con decorrenza dalla data originaria del sequestro, ma senza applicazione di sanzioni o interessi. L'art. 51, comma 3-bis, del Codice Antimafia prevede che, in caso di revoca, “l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti”.
A seguito del detreto 5/22 del 9 febbraio 2022 assunto dalla Corte di Appello Sezione misure di prevenzione, il sequestro risulta revocato , ragion per cui risulta legittimo per la quota del 50 per cento la richiesta da parte del Comune di Capaccio.
Parte ricorrente ha versato in atti perizia a firma del dott.Difensore_2,del valore di mercato dei fondi posseduti in Capaccio.
Una volta determinato il valore venale dell'area fabbricabile, è necessario compilare la dichiarazione IMU includendo questa informazione. Nella dichiarazione, è possibile trovare una sezione dedicata alla dichiarazione del valore venale dell'immobile, dove è possibile inserire il valore stimato in base alle valutazioni ottenute. Una volta compilata correttamente la dichiarazione IMU con il valore venale dell'area fabbricabile, questa deve essere presentata entro i termini stabiliti dalla normativa locale. Parte ricorrente non risulta avere versato in atti la dicharazione imu riferita alla suddetta valutazione.
Sussitono giustifati motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione collegiale ,in accoglimento parziale del ricorso,dichiara dovuta la somma pari al 50 per cento dell'avviso. Dichiara la sospensione del tributo per rimanente 50 per cento durante il periodo dell'amministrazione giudiziaria del bene .Compensa le spese.