Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00255/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00166/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Clean Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Capannolo e Roberta Del Sordo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di reiezione FIS723315-2021/2021, comunicato in data 20.02.2021, con cui l'INPS, sede di CA, ha respinto l'istanza per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale, con pagamento diretto a carico dell'INPS, per il periodo dal 03.01.2021 al 06.02.2021, trasmessa dalla ricorrente in data 28.01.2021, ed acquisita al protocollo INPS.6000.28/01/2021.0024760;
- della p.e.c. del 20.02.2021 con cui l'INPS ha trasmesso alla ricorrente il citato provvedimento;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quello impugnato, ancorché non conosciuti,
e, ove occorra,
per la disapplicazione e/o l'annullamento della Circolare (Messaggio) n. 406, avente ad oggetto le “ Prime indicazioni operative per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale ”, laddove interpretabile nel senso che la stessa avrebbe potuto trovare applicazione anche per le domande presentate prima della sua adozione e, comunque, in senso ostativo all'accoglimento del presente ricorso,
con conseguente ordine
all'INPS di esaminare nel merito la domanda presentata dalla ricorrente per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale, con pagamento diretto a carico dell'INPS, per il periodo dal 03.01.2021 al 06.02.2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Clean Service S.r.l. il 7/5/2021:
annullamento, previa idonea misura cautelare,
- della Disposizione n° 600000-21-0075 del 21/04/2021, avente ad oggetto Provvedimento di convalida in Autotutela del provvedimento, notificato in data 09/02/2021, in materia di "Prestazioni a sostegno del reddito - Assegno ordinario FIS ", con cui il Direttore della sede INPS di CA ha convalidato il provvedimento di reiezione FIS723315-2021/2021, comunicato in data 20.02.2021, con cui l'INPS, sede di CA, ha respinto l'istanza per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale, con pagamento diretto a carico dell'INPS, per il periodo dal 03.01.2021 al 06.02.2021, trasmessa dalla ricorrente in data 28.01.2021, ed acquisita al protocollo INPS.6000.28/01/2021.0024760;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quello im-pugnato, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Vista la memoria del 10 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa VA IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati con i quali l’I.N.P.S. ha respinto l’istanza per l’accesso alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale, con paga-mento diretto a carico dell’INPS, per il periodo dal 03.01.2021 al 06.02.2021 e il provvedimento di convalida del suddetto provvedimento di rigetto;
- con memoria depositata in data 17 febbraio 2026, parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati a mezzo della Disposizione n° 600000-21-0113 del 21/06/2021 e chiesto dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ovvero la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, con condanna alle spese dell’Amministrazione resistente;
- l’I.N.P.S. ha dato atto delle medesime circostanze e chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, con compensazione delle spese di lite.
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. “ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”;
- la Disposizione n° 600000-21-0113 del 21/06/2021 prevede espressamente l’accoglimento dell’istanza proposta da parte ricorrente e, pertanto, v’è prova dell’avvenuta soddisfazione della pretesa azionata in giudizio;
- va, conseguentemente, dichiarata cessata la materia del contendere;
- le spese di giudizio possono essere compensate, atteso che l’accoglimento della domanda di parte ricorrente è riconducibile a disposizioni di legge sopravvenute rispetto al provvedimento di diniego impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IA GI, Presidente FF
VA IZ, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| VA IZ | NA IA GI |
IL SEGRETARIO