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Articolo 4 della Legge 17 maggio 1952, n. 620
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Legge 17 maggio 1952, n. 620
Articolo 4 della Legge 17 maggio 1952, n. 620
Versione
3 luglio 1952
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 3 luglio 1952
Vedi fonte istituzionale
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