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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 296/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1539/2025 depositato il 11/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250010081040 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 05.02.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione Soget spa, in atti;
Comune di Vibo Valentia non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con avviso di accertamento n. 447101250010081040 in data 09.09.2025, notificato in data 27.09.2025, la società Soget spa, per conto del Comune di Vibo Valentia, accertava e chiedeva a Ricorrente_1, il pagamento dell'imposta IMU anno 2020, per la somma di euro 5.788,00.
Con ricorso in data 25.11.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava l'avviso di accertamento e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria delle spese di lite, eccependo:
1) la mancanza del presupposto impositivo.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla controparte in data 25.11.2025
(cfr. ricevute di accettazione e di consegna pec, agli atti del fascicolo telematico della parte ricorrente), la ricorrente si costituiva in giudizio in data 11.12.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la società resistente Soget spa, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio il Comune di Vibo Valentia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 25.11.2025, il quale pertanto rimaneva contumace.
All'udienza in camera di consiglio in data 19.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte della ricorrente in data 05.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 25.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Invero, la parte ricorrente, pur essendo onerata della relativa prova ex art. 2697, comma II, cod. civ., non ha fornito alcun concreto riscontro alle sue asserzioni difensive. In particolare, pur affermando che l'appartamento per civile abitazione sito in Vibo Valentia, con relativo locale, costituisce l'abitazione principale ex art. 13 del D.L. n. 201/2011, nessuna concreta prova documentale ha fornito in tal senso: i documenti allegati (all. nn. 1-4) sono all'uopo del tutto insufficienti, non documentando nemmeno la residenza dell'odierna ricorrente.
Egualmente la ricorrente, onerata della relativa prova ex art. 2697, comma II, cod. civ., nemmeno ha fornito la prova esaustiva del diritto all'esenzione del pagamento del saldo dell'Imu per l'immobile ad uso produttivo, cat. D, sito in Vibo Valentia, Zona Industriale, ai sensi del D.L. n. 104/2020 e successivi, relativi all'emergenza sanitaria Covid 19: anche in tale caso, i documenti allegati (all. nn. 1-4) sono del tutto insufficienti a fornire la prova concreta dei presupposti per benificiare dell'esenzione in parola, sottoposta dalle suddette norme a vaire condizioni applicative. In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente società Soget spa, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, nessuna statuizione sulle spese va adottata fra la parte ricorrente e il resistente Comune di Vibo
Valentia, il quale non si è costituito in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 25.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società Soget spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 25.11.2025 e depositato in data 11.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della società resistente Soget spa, le quali vengono liquidate in euro 1.250,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra la società ricorrente e il resistente Comune di
Vibo Valentia.
Così deciso in Vibo Valentia in data 19.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1539/2025 depositato il 11/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250010081040 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 05.02.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione Soget spa, in atti;
Comune di Vibo Valentia non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con avviso di accertamento n. 447101250010081040 in data 09.09.2025, notificato in data 27.09.2025, la società Soget spa, per conto del Comune di Vibo Valentia, accertava e chiedeva a Ricorrente_1, il pagamento dell'imposta IMU anno 2020, per la somma di euro 5.788,00.
Con ricorso in data 25.11.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava l'avviso di accertamento e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria delle spese di lite, eccependo:
1) la mancanza del presupposto impositivo.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla controparte in data 25.11.2025
(cfr. ricevute di accettazione e di consegna pec, agli atti del fascicolo telematico della parte ricorrente), la ricorrente si costituiva in giudizio in data 11.12.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la società resistente Soget spa, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio il Comune di Vibo Valentia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 25.11.2025, il quale pertanto rimaneva contumace.
All'udienza in camera di consiglio in data 19.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte della ricorrente in data 05.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 25.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Invero, la parte ricorrente, pur essendo onerata della relativa prova ex art. 2697, comma II, cod. civ., non ha fornito alcun concreto riscontro alle sue asserzioni difensive. In particolare, pur affermando che l'appartamento per civile abitazione sito in Vibo Valentia, con relativo locale, costituisce l'abitazione principale ex art. 13 del D.L. n. 201/2011, nessuna concreta prova documentale ha fornito in tal senso: i documenti allegati (all. nn. 1-4) sono all'uopo del tutto insufficienti, non documentando nemmeno la residenza dell'odierna ricorrente.
Egualmente la ricorrente, onerata della relativa prova ex art. 2697, comma II, cod. civ., nemmeno ha fornito la prova esaustiva del diritto all'esenzione del pagamento del saldo dell'Imu per l'immobile ad uso produttivo, cat. D, sito in Vibo Valentia, Zona Industriale, ai sensi del D.L. n. 104/2020 e successivi, relativi all'emergenza sanitaria Covid 19: anche in tale caso, i documenti allegati (all. nn. 1-4) sono del tutto insufficienti a fornire la prova concreta dei presupposti per benificiare dell'esenzione in parola, sottoposta dalle suddette norme a vaire condizioni applicative. In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente società Soget spa, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, nessuna statuizione sulle spese va adottata fra la parte ricorrente e il resistente Comune di Vibo
Valentia, il quale non si è costituito in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 25.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società Soget spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 25.11.2025 e depositato in data 11.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della società resistente Soget spa, le quali vengono liquidate in euro 1.250,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra la società ricorrente e il resistente Comune di
Vibo Valentia.
Così deciso in Vibo Valentia in data 19.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella