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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1188 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. AGNELLO Parte_1
FRANCESCO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. LA VALLE LUIGI, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Conclusioni: come in atti.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso del 7.12.22 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver prestato la propria attività lavorativa come
“conducente di linea-operatore di esercizio” per la ditta F.lli Cammilleri Argento dal 01/12/1987 al 11/01/2023, data del licenziamento per non idoneità alla mansione. Lamentava disturbi alla schiena e alle spalle (“ernie discali da L4-S1 con stenosi foraminale e del recesso laterale a livello L4-L5 e L5-S1”) causati dalla trasmissione di vibrazioni dal sedile del conducente in ragione dei quali presentava istanza per il riconoscimento della malattia professionale n. 518542870 del 05.05.2022, rigettata in data 08.06.2022 dall di Agrigento. CP_1
Riferiva di essersi opposto a tale diniego a mezzo posta in data 19.10.2022 ed a mezzo pec in data 12.05.2023. Costituitosi in giudizio, l' deduceva variamente l'infondatezza del ricorso CP_1 chiedendone il rigetto. Istruita a mezzo testimoni e disposta di consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 14.1.25. Motivi della decisione
1 In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021; 21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n. 10042). Osserva il Tribunale che in presenza di malattia non prevista dalla tabella il lavoratore ha l'onere di provare, oltre all'esistenza della malattia, l'esposizione a rischio e il nesso eziologico fra l'ambiente lavorativo e l'infermità, per cui il diritto alla rendita si può ritenere esistente solo quando sia dimostrato, con elevato grado di probabilità, il carattere professionale della malattia. Ciò premesso si osserva che la malattia lamentata dal ricorrente non risulta tabellata e pertanto egli non può avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella, ma deve fornire la prova rigorosa sia dell'esistenza della malattia, sia dell'esposizione a rischio (ossia delle caratteristiche morbigene dell'attività lavorativa) sia infine del nesso eziologico tra la malattia contratta e l'attività lavorativa svolta. Deve rilevarsi in primo luogo come le risultanze istruttorie abbiano confermato lo svolgimento delle mansioni nelle modalità descritte in ricorso;
il teste TE
, collega del ricorrente, ha infatti confermato che la tratta percorsa
[...] ordinariamente dal ricorrente “è una strada di montagna, con molte curve, che per diversi anni è rimasta in condizioni “disastrate”; ancora adesso il manto della
presenta molte interruzioni (avvallamenti, buche, manto Parte_2 strappato).” Quanto ai mezzi guidati, ha riferito che “c'erano diverse tipologie di pullman, il fiat 306 e 343 (li abbiamo guidati fino più o meno al 1996), il PR 14 della Renault fino
2 al 2008 circa ed erano mezzi balestrati;
li guidavamo a rotazione sia io sia il Pt_1 sia gli altri colleghi. Erano gli unici modelli di pullman dell'epoca, erano mezzi tutti balestrati e con seggiolini senza ammortizzatori. Guidavamo anche il Fiat IVECO 370 che non aveva più le balestre, ma il seggiolino del guidatore aveva solo una piccola molla poco ammortizzante;
preciso che anche il PR14 aveva una piccola molla sotto al sedile. Prima del 2000 abbiamo guidato gli INBUS che erano ammortizzati (non a balestra) e avevano una piccola molla sotto il sedile. Dopo il 2008/2010 sono subentrati altri Pullman, i Sono per la Parte_3 maggior parte ammortizzati, ma ce ne sono due, gli Opali, in funzione che sono ancora balestrati per le tratte di montagna. Sostanzialmente i mezzi balestrati hanno un telaio da camion montato sull'autobus.
ha cambiato sede lavorativa nel 1996, invece di partire da verso Pt_1 Parte_2
Agrigento partiva da Agrigento verso Santo Stefano e viceversa.” (v. vbl. 12.2.24). Ciò è stato confermato anche dal teste , secondo cui Testimone_2 Pt_1 copriva le tratte Santo Stefano- Agrigento e Raffadali-Agrigento […] Si tratta di strade con molte curve e con il manto accidentato, animali vaganti in quanto si tratta di zone di montagna. Quando sono entrato a lavorare i modelli di autobus erano i seguenti: PR 14 della Renault, un po' antiquato, balestrato. Il sedile del guidatore aveva un piccolo pistoncino con una molla;
pian piano li abbiamo dismessi e hanno marciato fino al 2005. Il mezzo balestrato ha dei ferri rigidi che attutiscono i colpi, mentre le sospensioni più moderne hanno dei soffietti ad aria molto più efficaci. C'erano anche i 370 della Fiat, simili ai PR 14 come sospensioni. Nel 2005 sono subentrati i modelli che sono ammortizzati e hanno un sedile Pt_3 più confortevole;
ci sono però ancora due gli Opali, che sono balestrati e Pt_3 hanno un sedile ammortizzato;
preciso che uno degli opali è stato dismesso l'anno scorso” (v. vbl. 12.2.24).
Pertanto, dimostrata l'esistenza della patologia con i certificati in atti e l'esposizione a rischio morbigeno, a fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose è stata disposta consulenza medico legale. A tal proposito il CTU ha spiegato che “per quanto riguarda l'eziopatogenesi della patologia artrosica del rachide è scientificamente acclarato che questa è particolarmente legata (ma lo è anche in altri distretti anatomici) al normale processo di invecchiamento delle articolazioni intervertebrali. Per quanto attiene, invece, le discopatie va specificato che il disco intervertebrale, la cui struttura è particolarmente delicata e costantemente sottoposta a utilizzo durante il movimento, si usura con il passare del tempo in modo fisiologico. Ma tale processo può essere in qualche modo accelerato e favorito da altri fattori quali la fragilità del disco per predisposizione genetica, processi infiammatori di qualsiasi natura, patologie reumatiche, sovrappeso, vibrazioni costanti o lavori che comportino un sovraccarico della colonna quali lo spostamento di pesi eccessivi, eventi traumatici.
3 Pertanto, un lavoro che esponga il soggetto a vibrazioni costanti (come nel caso di cui trattasi) può favorire o accelerare la discopatia ma solo se in presenza di almeno uno dei fattori predisponenti appena elencati”. Sulla base di tali considerazioni, esaminata la documentazione medica ed effettuata la visita peritale, l'Ausiliario ha posto diagnosi di “Lombalgia e lombosciatalgia ad incidenza funzionale in spondiloartrosi lombare con discopatie multiple”, negando tuttavia l'eziologia professionale, dal momento che l'esame della documentazione allegata agli atti esclude un nesso di causalità con il lavoro svolto. Le conclusioni appaiono sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto;
spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, che impone di porre a carico di le spese di consulenza. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese. Pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono CP_1 liquidate come da separato decreto. Così deciso in Agrigento, 14/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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