Sentenza 24 gennaio 2019
Ordinanza cautelare 2 maggio 2019
Rigetto
Sentenza 2 novembre 2023
Inammissibile
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03741/2026REG.PROV.COLL.
N. 04278/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4278 del 2024, proposto dai sigg. ND ET e RI ET, rappresentati e difesi dall’avvocato Giancarlo Pasini, con domicilio digitale presso il medesimo e domicilio fisico eletto in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 2 novembre 2023, n. 9475, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione orale, depositate dalle parti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2026 il cons. Francesco AC, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. – Con il ricorso in epigrafe i signori ND ET e RI ET hanno chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 2 novembre 2023, n. 9475, con la quale è stato rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sez. I, 25 gennaio 2019, n. 81.
1.1 – Con la suddetta sentenza il T.a.r. aveva dichiarato inammissibile, « per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso al giudice amministrativo di cui agli artt. 8, 10, commi 1 e 3 e 15 del D.P.R. n. 1199 del 1971 », il ricorso proposto dai sigg. ND ET e RI ET, insieme al sig. GI ET, per chiedere l’annullamento, unitamente ai relativi pareri del Consiglio di Stato, di tre decreti adottati il 3 dicembre 2010 dal Presidente della Repubblica per respingere i ricorsi straordinari che essi avevano proposto contro il provvedimento della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna del 3 gennaio 2006 recante l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Rimini sulle loro rispettive domande di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, per le opere abusive realizzate in via Carpinello n. 48 nel comune medesimo.
1.2 – Con la sentenza di cui si chiede la revocazione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dai sigg. ET contro la decisione di primo grado, giudicandone infondato l’unico motivo di impugnazione; nello specifico, ha ribadito la validità del principio di alternatività, previsto dall’art. 8, co. 2, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e, indirettamente, dall’art. 48 c.p.a., in base al quale non sono proponibili in sede giurisdizionale le questioni già definite in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, e ritenuto manifestamente infondata la questione d’illegittimità costituzionale prospettata in via subordinata dagli appellanti.
2. – Il Ministero della cultura si è costituito in giudizio per resistere al ricorso per revocazione.
3. – All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, inizialmente fissata per la discussione del ricorso, su istanza del difensore dei ricorrenti e dichiarazione di non opposizione della difesa erariale, la causa è stata rinviata all’udienza del 5 maggio 2026.
4. – I ricorrenti ha depositato una memoria di discussione.
5. – All’udienza pubblica del 5 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – A sostegno della domanda rescindente, i ricorrenti sostengono che la sentenza d’appello sarebbe affetta da errore di fatto revocatorio in quanto il tema dell’illogicità manifesta dell’operato della Soprintendenza, sollevato sin dal ricorso straordinario al Capo dello Stato come causa di illegittimità del provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale, non vi sarebbe stato affrontato, al pari che in primo grado, a causa dell’omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, laddove, se ciò non fosse avvenuto, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. pag. 5 del ricorso).
La tesi è ribadita nella memoria di discussione, nella quale i ricorrenti insistono nel dolersi che il giudice di appello non abbia preso nella minima considerazione quanto da loro denunciato in merito il fatto che la stessa Soprintendenza, in precedenza, in qualità di membro della Commissione qualità urbana nel Comune di Rimini avrebbe espresso parere favorevole alla richiesta di condono edilizio, in quanto, a loro avviso, « la soluzione di tale dicotomia costituisce un elemento decisivo per la decisione che non poteva che essere favorevole ai ricorrenti » e « la declaratoria di inammissibilità per violazione del principio di alternatività non può fare velo al contestato difetto di pronuncia su un fatto indicato fin dall’origine e mai affrontato ».
7. – Ai sensi dell’art. 106, co. 1, c.p.a e dell’art. 395, co. 1, n. 4) c.p.c., la revocazione è proponibile « se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ».
Poiché la decisione deve essere « l’effetto » del preteso errore di fatto, occorre che il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento o rappresenti l’imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, il che vale a dire che tra il fatto erroneamente percepito (o non percepito) e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa da quella adottata ( ex aliis , Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2023, n. 1037; Cass., sez. VI, ord. 27 dicembre 2021, n. 41683); il nesso di causalità richiesto non è storico, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità, appunto, logico-giuridica ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2023, n. 5772; Cass., Sez. un., 18 aprile 2024, n. 10562; Cass., sez. I, 29 marzo 2016, n. 6038).
8. – Nell’ambito di questa cornice, costituisce errore di fatto revocatorio l’omessa pronuncia su motivi o eccezioni, ogni qualvolta sia dipesa dalla mancata percezione di atti e documenti di causa nei quali la domanda o l’eccezione erano state formulate (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 22 gennaio 1997, n. 3, e la consolidata giurisprudenza successiva), nonché - per quanto in questa sede interessa - l’omessa pronuncia su un profilo della controversia devoluta in appello, sempreché la ragione dell’omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti processuali (Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099).
9. – A questo riguardo, per condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio, « giova puntualizzare, in termini generali, che l’errore revocatorio di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., che legittima la revocazione della sentenza impugnata per omesso esame di un motivo di ricorso, sussiste non già per il solo fatto che dalla motivazione della sentenza risulti non esaminato un motivo pur presente, naturalmente senza l’enunciazione di alcunché che possa giustificare in iure tale mancato esame, bensì allorquando la sentenza riveli che l’omesso esame del motivo è stato frutto di un’erronea convinzione circa l’inesistenza del motivo stesso, che invece era incontestabilmente presente nel ricorso, al contrario di quanto supposto dal giudice » (Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2020, n. 947)
10. – Nel caso in esame, con la sentenza di cui si chiede la revocazione, il giudice di appello ha confermato la correttezza della decisione di inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del principio di alternatività; ribadita la validità di tale principio, il giudicante vi ha concluso che « poiché l’appello, come osservato, ha il medesimo oggetto di quello di cui ai pareri resi in sede di ricorso straordinario, nel caso di specie ricorre esattamente l’ipotesi di inammissibilità del gravame, ritenuta dal giudice di primo grado, la cui decisione va, per questi motivi, confermata » (punto 4.2 della sentenza revocanda).
11. – Pertanto, l’omesso esame del motivo attinente all’asserita illogicità dell’operato della Soprintendenza non costituisce la conseguenza di un errore di percezione di un fatto processuale, bensì della preclusione all’esame del merito che deriva dalla definizione in rito del giudizio (cfr. anche Cass., SS.UU, 14 marzo 1990, n. 2078, secondo cui «è principio istituzionale che la inammissibilità della domanda preclude al giudice l’esame nel merito della medesima»).
Difatti il giudice, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si spoglia della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa, ragion per cui, una volta che tale inammissibilità non sia contestata e superata, ogni considerazione relativa al merito della domanda (o del gravame) risulta ultronea, in quanto non riconducibile alla decisione (di inammissibilità) che il giudice ha adottato al riguardo (cfr. Cass., SS.UU., 20 febbraio 2007, n. 3840).
12. - Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
13. – Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i signori ND ET e RI ET, in solido, al pagamento, in favore del Ministero della cultura, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI RI CA, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco AC, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Francesco AC | GI RI CA |
IL SEGRETARIO