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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente e Relatore
OCONE PP, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 404/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010802485 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010802485 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010802485 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010802485 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
24/02/2026 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il signor Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. T7E010802485-2024 – con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I^ di Torino, non riconosceva i costi dedotti in relazione alle fatture emesse nei confronti del contribuente dalla ditta fornitrice Nominativo_1 (C.F_Nominativo_1), di titolarità del cugino, per l'anno d'imposta 2019, in quanto afferenti ad operazioni ritenute inesistenti, accertando ai fini delle imposte dirette un maggior reddito di impresa pari ad E. 63.700,00 e ai fini Irap un valore netto della produzione pari ad E.
60.107,00 - e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.
L'avviso di accertamento impugnato fa seguito al Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza a carico della ditta individuale Nominativo_1 per le annualità dal 2017 al 2022, le cui prestazioni venivano saldate in contanti a fronte di fatture emesse con la dicitura “lavori eseguiti per vostro ordine e conto presso i vostri cantieri” senza alcun ulteriore dettaglio. Poiché il soggetto emittente risultava evasore totale, non avendo mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi e non avendo effettuato alcun versamento a titolo di imposta, né possedeva un'organizzazione di personale e mezzi idonea ad effettuare prestazioni per gli importi fatturati, i verbalizzanti della GDF concludevano che le fatture predette - incluse quelle emesse al cliente Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), odierno ricorrente, per l'anno 2019 ammontanti ad E. 63.700,00 – erano da ritenersi riferite ad operazioni inesistenti.
Deduce il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, in quanto fondato sulle risultanze dell'attività di verifica posta in essere nei confronti di altro soggetto, la ditta individuale del sig.
Nominativo_1 senza alcuna allegazione del PVC menzionato nell'accertamento; contesta altresì nel merito la fondatezza dei rilievi impositivi, ribadendo la rispondenza al vero di quanto già addotto nel corso della precedente fase istruttoria ed instando per il riconoscimento dell'effettività delle prestazioni dedotte e documentate tramite le fatture;
infine, contesta le modalità di calcolo delle sanzioni irrogate, in quanto, sussistendo altri avvisi di accertamento emessi per le precedenti annualità d'imposta, l'Ufficio avrebbe dovuto procedere all'irrogazione di un'unica sanzione per il triennio 2017/2019, scorporando dalle sanzioni irrogabili per il 2019 quanto già precedentemente irrogato a titolo di sanzione unica per il 2017 ed il 2018.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino, che contestava puntualmente i sopradetti motivi di ricorso, insistendo per la conferma dell'accertamento impugnato, evidenziando che la controversia insorta, su analoghi rilievi, per l'anno d'imposta 2017, conclusasi con sentenza favorevole al contribuente, è stata appellata dall'Ufficio.
All'udienza pubblica del 9/6/2025 la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e all'udienza del 23/2/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Con il primo motivo, il contribuente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, in quanto nell'indicare come presupposti dello stesso le risultanze dell'attività di verifica posta in essere nei confronti di altri soggetti (i.e., la ditta individuale del sig. Nominativo_1, omonimo del Ricorrente e cugino dello stesso), non sarebbe stato allegato il PVC menzionato all'accertamento.
La censura non coglie nel segno. Rileva infatti questa Corte che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato, ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato e la cui indicazione consenta al contribuente - e al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento. Ne consegue che tale obbligo deve ritenersi soddisfatto anche ove l'atto presupposto non sia stato riprodotto in forma integrale, ma sintetica, sempreché sia assicurato il diritto di difesa attraverso l'indicazione del suo contenuto essenziale (C. 27250/2022): ciò che è sicuramente avvenuto nel caso di specie, in cui l'Ufficio ha esplicitato le ragioni del provvedimento e il contribuente si è ampiamente ed esaustivamente difeso nel merito, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa.
Nel merito, sulla pretesa effettività delle prestazioni dedotte e documentate tramite le fatture prodotte agli atti e disconosciute dall'Ufficio, risulta circostanza pacifica tra le parti che il fornitore Nominativo_1:
a) non possedeva un'organizzazione di personale e mezzi idonea ad effettuare prestazioni per gli importi fatturati e non aveva rapporti con fornitori terzi b) non aveva nella propria disponibilità una sede, né risultava intestatario di utenze;
c) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi né ha versato le imposte per le fatture emesse;
d) tutti i pagamenti gli venivano effettuati in contanti, fattispecie palesemente anomala viste le ingenti somme indicate nelle fatture
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti,
l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non sia mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (C. 28628/2021), spettando poi al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti;
e che tale onere non può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (C. 30175/2022).
Nel caso di specie non pare dubbio che gli elementi indiziari sopra richiamati, offerti dall'Ufficio, siano idonei a fondare la presunzione di inesistenza delle operazioni, sicchè era onere del contribuente fornire, da un lato, la dimostrazione dell'effettività delle prestazioni, dall'altro, la prova documentale circa la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 109 del T.U.I.R. per la deducibilità dei relativi costi.
Nel caso di specie il ricorrente non ha assolto a tale onere probatorio, non potendo avere siffatta valenza probatoria né le dichiarazioni rese da due amministratori di condomino circa il fatto che l'attuale ricorrente si sia “fatto aiutare” per la manutenzione delle caldaie da altre imprese, tra le quali quella di suo cugino
Nominativo_1 (omonimo del ricorrente) e “dai suoi dipendenti” (dipendenti che, come accertato dalla Guardia di Finanza, quest'ultima impresa non aveva) né, men che meno, la dichiarazione che sarebbe stata resa dallo stesso Nominativo_1 sull'intervenuto pagamento in contanti delle fatture da parte dell'odierno ricorrente, considerata la totale assenza di ulteriori elementi di fatto volti a dimostrare l'oggettiva esistenza delle prestazioni dedotte (corrispondenza commerciale, dichiarazioni di terzi, preventivi e/o progetti relativi alle prestazioni controverse, fatture di vendita correlate direttamente alle fatture di acquisto ritenute). A ciò si aggiunga che la mancanza di qualsiasi prova della semplice dazione di denaro al fornitore, per un importo pari ad E. 63.700,00, senza alcuna ricevuta, o quietanza, o riscontro dell'avvenuto pagamento, contribuisce a rendere tale circostanza del tutto inverosimile. Quanto alle prove testimoniali dedotte dal ricorrente e per le quali è stato indicato come testimone lo stesso Nominativo_1 , le stesse sono chiaramente inammissibili: le circostanze dedotte sono generiche e, se anche dimostrate, non sarebbero idonee ad assolvere l'onere probatorio circa l'effettività di ciascuna prestazione oggetto di ogni singola fattura, in disparte il fatto che il testimone indicato è incapace a testimoniare avendo un interesse diretto in causa.
In ogni caso, va ulteriormente rilevato che le fatture emesse non contengono nemmeno i requisiti richiesti per la loro deducibilità dall'art. 109 T.U.I.R., riportando una causale estremamente generica (ed uguale in tutte le fatture) e difettando la prova del se e quando il relativo costo sia stato sostenuto (laddove la norma prevede che le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione in quanto risultanti dal conto economico o, comunque, in quanto risultanti “da elementi certi e precisi”).
Passando, infine, all'ultimo motivo di ricorso, con cui la parte contesta le modalità di calcolo delle sanzioni irrogate - in quanto, data la presenza di avvisi di accertamento emessi per le precedenti annualità d'imposta,
l'Ufficio avrebbe dovuto procedere all'irrogazione di un'unica sanzione per il triennio 2017/2019, scorporando dalle sanzioni irrogabili per il 2019 quanto già precedentemente irrogato a titolo di sanzione unica per il 2017 ed il 2018 - la continuazione delle condotte fiscalmente infedeli può essere riconosciuta soltanto quando il maggior tributo viene accertato consecutivamente per più annualità d'imposta, non anche quando si verte in presenza di una pluralità di condotte che conducono ad accertamenti di differenti maggiori imposte per più annualità consecutive.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi E. 2.500,00
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale 1 di Torino, le spese di lite che liquida in complessivi E. 2.500,00 oltre accessori di legge
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente e Relatore
OCONE PP, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 404/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010802485 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010802485 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010802485 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010802485 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
24/02/2026 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il signor Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. T7E010802485-2024 – con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I^ di Torino, non riconosceva i costi dedotti in relazione alle fatture emesse nei confronti del contribuente dalla ditta fornitrice Nominativo_1 (C.F_Nominativo_1), di titolarità del cugino, per l'anno d'imposta 2019, in quanto afferenti ad operazioni ritenute inesistenti, accertando ai fini delle imposte dirette un maggior reddito di impresa pari ad E. 63.700,00 e ai fini Irap un valore netto della produzione pari ad E.
60.107,00 - e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.
L'avviso di accertamento impugnato fa seguito al Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza a carico della ditta individuale Nominativo_1 per le annualità dal 2017 al 2022, le cui prestazioni venivano saldate in contanti a fronte di fatture emesse con la dicitura “lavori eseguiti per vostro ordine e conto presso i vostri cantieri” senza alcun ulteriore dettaglio. Poiché il soggetto emittente risultava evasore totale, non avendo mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi e non avendo effettuato alcun versamento a titolo di imposta, né possedeva un'organizzazione di personale e mezzi idonea ad effettuare prestazioni per gli importi fatturati, i verbalizzanti della GDF concludevano che le fatture predette - incluse quelle emesse al cliente Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), odierno ricorrente, per l'anno 2019 ammontanti ad E. 63.700,00 – erano da ritenersi riferite ad operazioni inesistenti.
Deduce il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, in quanto fondato sulle risultanze dell'attività di verifica posta in essere nei confronti di altro soggetto, la ditta individuale del sig.
Nominativo_1 senza alcuna allegazione del PVC menzionato nell'accertamento; contesta altresì nel merito la fondatezza dei rilievi impositivi, ribadendo la rispondenza al vero di quanto già addotto nel corso della precedente fase istruttoria ed instando per il riconoscimento dell'effettività delle prestazioni dedotte e documentate tramite le fatture;
infine, contesta le modalità di calcolo delle sanzioni irrogate, in quanto, sussistendo altri avvisi di accertamento emessi per le precedenti annualità d'imposta, l'Ufficio avrebbe dovuto procedere all'irrogazione di un'unica sanzione per il triennio 2017/2019, scorporando dalle sanzioni irrogabili per il 2019 quanto già precedentemente irrogato a titolo di sanzione unica per il 2017 ed il 2018.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino, che contestava puntualmente i sopradetti motivi di ricorso, insistendo per la conferma dell'accertamento impugnato, evidenziando che la controversia insorta, su analoghi rilievi, per l'anno d'imposta 2017, conclusasi con sentenza favorevole al contribuente, è stata appellata dall'Ufficio.
All'udienza pubblica del 9/6/2025 la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e all'udienza del 23/2/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Con il primo motivo, il contribuente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, in quanto nell'indicare come presupposti dello stesso le risultanze dell'attività di verifica posta in essere nei confronti di altri soggetti (i.e., la ditta individuale del sig. Nominativo_1, omonimo del Ricorrente e cugino dello stesso), non sarebbe stato allegato il PVC menzionato all'accertamento.
La censura non coglie nel segno. Rileva infatti questa Corte che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato, ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato e la cui indicazione consenta al contribuente - e al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento. Ne consegue che tale obbligo deve ritenersi soddisfatto anche ove l'atto presupposto non sia stato riprodotto in forma integrale, ma sintetica, sempreché sia assicurato il diritto di difesa attraverso l'indicazione del suo contenuto essenziale (C. 27250/2022): ciò che è sicuramente avvenuto nel caso di specie, in cui l'Ufficio ha esplicitato le ragioni del provvedimento e il contribuente si è ampiamente ed esaustivamente difeso nel merito, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa.
Nel merito, sulla pretesa effettività delle prestazioni dedotte e documentate tramite le fatture prodotte agli atti e disconosciute dall'Ufficio, risulta circostanza pacifica tra le parti che il fornitore Nominativo_1:
a) non possedeva un'organizzazione di personale e mezzi idonea ad effettuare prestazioni per gli importi fatturati e non aveva rapporti con fornitori terzi b) non aveva nella propria disponibilità una sede, né risultava intestatario di utenze;
c) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi né ha versato le imposte per le fatture emesse;
d) tutti i pagamenti gli venivano effettuati in contanti, fattispecie palesemente anomala viste le ingenti somme indicate nelle fatture
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti,
l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non sia mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (C. 28628/2021), spettando poi al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti;
e che tale onere non può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (C. 30175/2022).
Nel caso di specie non pare dubbio che gli elementi indiziari sopra richiamati, offerti dall'Ufficio, siano idonei a fondare la presunzione di inesistenza delle operazioni, sicchè era onere del contribuente fornire, da un lato, la dimostrazione dell'effettività delle prestazioni, dall'altro, la prova documentale circa la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 109 del T.U.I.R. per la deducibilità dei relativi costi.
Nel caso di specie il ricorrente non ha assolto a tale onere probatorio, non potendo avere siffatta valenza probatoria né le dichiarazioni rese da due amministratori di condomino circa il fatto che l'attuale ricorrente si sia “fatto aiutare” per la manutenzione delle caldaie da altre imprese, tra le quali quella di suo cugino
Nominativo_1 (omonimo del ricorrente) e “dai suoi dipendenti” (dipendenti che, come accertato dalla Guardia di Finanza, quest'ultima impresa non aveva) né, men che meno, la dichiarazione che sarebbe stata resa dallo stesso Nominativo_1 sull'intervenuto pagamento in contanti delle fatture da parte dell'odierno ricorrente, considerata la totale assenza di ulteriori elementi di fatto volti a dimostrare l'oggettiva esistenza delle prestazioni dedotte (corrispondenza commerciale, dichiarazioni di terzi, preventivi e/o progetti relativi alle prestazioni controverse, fatture di vendita correlate direttamente alle fatture di acquisto ritenute). A ciò si aggiunga che la mancanza di qualsiasi prova della semplice dazione di denaro al fornitore, per un importo pari ad E. 63.700,00, senza alcuna ricevuta, o quietanza, o riscontro dell'avvenuto pagamento, contribuisce a rendere tale circostanza del tutto inverosimile. Quanto alle prove testimoniali dedotte dal ricorrente e per le quali è stato indicato come testimone lo stesso Nominativo_1 , le stesse sono chiaramente inammissibili: le circostanze dedotte sono generiche e, se anche dimostrate, non sarebbero idonee ad assolvere l'onere probatorio circa l'effettività di ciascuna prestazione oggetto di ogni singola fattura, in disparte il fatto che il testimone indicato è incapace a testimoniare avendo un interesse diretto in causa.
In ogni caso, va ulteriormente rilevato che le fatture emesse non contengono nemmeno i requisiti richiesti per la loro deducibilità dall'art. 109 T.U.I.R., riportando una causale estremamente generica (ed uguale in tutte le fatture) e difettando la prova del se e quando il relativo costo sia stato sostenuto (laddove la norma prevede che le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione in quanto risultanti dal conto economico o, comunque, in quanto risultanti “da elementi certi e precisi”).
Passando, infine, all'ultimo motivo di ricorso, con cui la parte contesta le modalità di calcolo delle sanzioni irrogate - in quanto, data la presenza di avvisi di accertamento emessi per le precedenti annualità d'imposta,
l'Ufficio avrebbe dovuto procedere all'irrogazione di un'unica sanzione per il triennio 2017/2019, scorporando dalle sanzioni irrogabili per il 2019 quanto già precedentemente irrogato a titolo di sanzione unica per il 2017 ed il 2018 - la continuazione delle condotte fiscalmente infedeli può essere riconosciuta soltanto quando il maggior tributo viene accertato consecutivamente per più annualità d'imposta, non anche quando si verte in presenza di una pluralità di condotte che conducono ad accertamenti di differenti maggiori imposte per più annualità consecutive.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi E. 2.500,00
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale 1 di Torino, le spese di lite che liquida in complessivi E. 2.500,00 oltre accessori di legge