Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 95
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto gli atti di recupero dei contributi a fondo perduto emergenziali Covid-19, poiché tali contributi non presentano natura tributaria né sono riconducibili alla categoria dei benefici fiscali. Il contributo si configura quale misura di sostegno economico e l'atto di recupero concerne un rapporto di natura restitutoria, devoluto alla cognizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 95
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno
    Numero : 95
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo