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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
DE ACUTIS STEFANIA, Relatore
MANCINI DAVID, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 530/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 Di Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO CREDIT n. TQ5CRUC00048 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
La Sig.ra Ricorrente_3 ha proposto ricorso avverso l'atto di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto il contributo a fondo perduto percepito in relazione alla normativa emergenziale adottata per il contenimento degli effetti economici della pandemia da Covid-19, deducendone l'illegittimità sotto diversi profili di diritto e di fatto.
In particolare, la parte ricorrente ha lamentato la violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 212/2000, con riferimento al mancato contraddittorio endoprocedimentale, nonché l'erronea qualificazione del presupposto sostanziale del recupero, sostenendo la riconducibilità dell'aiuto a una diversa sezione del Associazione_1 e la natura meramente formale dell'errore dichiarativo.
Ha, inoltre, dedotto la violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, invocando l'emendabilità della dichiarazione sostitutiva resa, nonché l'illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e per erronea applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel merito, l'Ufficio ha sostenuto la piena legittimità dell'atto di recupero, evidenziando che il contributo sarebbe stato fruito in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, che l'errore dichiarativo non avrebbe natura meramente formale, incidendo sulla qualificazione giuridica del regime di aiuto applicabile, e che l'atto sarebbe stato correttamente adottato nell'esercizio di poteri vincolati, senza necessità di previo contraddittorio.
La parte ricorrente ha, infine, proposto istanza di sospensione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. n. 546/1992.
Con successive memorie, l'Ufficio ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario, richiamando la recente sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 2025, che ha escluso la natura tributaria dei contributi a fondo perduto emergenziali e devoluto le relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame con decisione in forma semplificata, attesa la natura preliminare e assorbente della questione di giurisdizione sollevata nel giudizio.
MOTIVAZIONI
L'eccezione sollevata dall'Ufficio in ordine al difetto di giurisdizione del giudice tributario è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
La controversia dedotta in giudizio, per la sua natura e per l'oggetto della domanda, non rientra nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione tributaria, con conseguente difetto di giurisdizione di questo giudice.
Sul punto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 124 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto gli atti di recupero dei contributi a fondo perduto introdotti dalla normativa emergenziale Covid-19, evidenziando come tali contributi non presentino natura tributaria né siano riconducibili alla categoria dei benefici fiscali.
Secondo il giudice delle leggi, il contributo a fondo perduto si configura quale misura di sostegno economico, consistente nell'erogazione di una somma di denaro da parte dello Stato in favore di determinate categorie di operatori economici, senza che si realizzi alcuna definitiva decurtazione patrimoniale in capo al destinatario e in assenza di un pregresso rapporto tributario.
Ne consegue che l'atto di recupero del contributo indebitamente percepito, pur adottato dall'Agenzia delle
Entrate e ancorché strutturato secondo modelli tipici dell'attività impositiva, non afferisce a una materia tributaria, ma concerne un rapporto di natura restitutoria e, pertanto, è devoluto alla cognizione del giudice ordinario.
Tale principio risulta pienamente applicabile alla fattispecie in esame, atteso che il contributo oggetto di recupero rientra nel medesimo quadro normativo e funzionale esaminato dalla Corte costituzionale con la richiamata pronuncia.
Il difetto di giurisdizione del giudice tributario assume carattere preliminare e assorbente, con conseguente irrilevanza dell'esame dei motivi di merito e delle questioni cautelari dedotte, ivi compresi i profili relativi al fumus boni iuris e al periculum in mora.
La novità della sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 2025, intervenuta in pendenza del giudizio e idonea a incidere in modo determinante sull'individuazione della giurisdizione, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
DE ACUTIS STEFANIA, Relatore
MANCINI DAVID, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 530/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 Di Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO CREDIT n. TQ5CRUC00048 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
La Sig.ra Ricorrente_3 ha proposto ricorso avverso l'atto di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto il contributo a fondo perduto percepito in relazione alla normativa emergenziale adottata per il contenimento degli effetti economici della pandemia da Covid-19, deducendone l'illegittimità sotto diversi profili di diritto e di fatto.
In particolare, la parte ricorrente ha lamentato la violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 212/2000, con riferimento al mancato contraddittorio endoprocedimentale, nonché l'erronea qualificazione del presupposto sostanziale del recupero, sostenendo la riconducibilità dell'aiuto a una diversa sezione del Associazione_1 e la natura meramente formale dell'errore dichiarativo.
Ha, inoltre, dedotto la violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, invocando l'emendabilità della dichiarazione sostitutiva resa, nonché l'illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e per erronea applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel merito, l'Ufficio ha sostenuto la piena legittimità dell'atto di recupero, evidenziando che il contributo sarebbe stato fruito in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, che l'errore dichiarativo non avrebbe natura meramente formale, incidendo sulla qualificazione giuridica del regime di aiuto applicabile, e che l'atto sarebbe stato correttamente adottato nell'esercizio di poteri vincolati, senza necessità di previo contraddittorio.
La parte ricorrente ha, infine, proposto istanza di sospensione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. n. 546/1992.
Con successive memorie, l'Ufficio ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario, richiamando la recente sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 2025, che ha escluso la natura tributaria dei contributi a fondo perduto emergenziali e devoluto le relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame con decisione in forma semplificata, attesa la natura preliminare e assorbente della questione di giurisdizione sollevata nel giudizio.
MOTIVAZIONI
L'eccezione sollevata dall'Ufficio in ordine al difetto di giurisdizione del giudice tributario è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
La controversia dedotta in giudizio, per la sua natura e per l'oggetto della domanda, non rientra nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione tributaria, con conseguente difetto di giurisdizione di questo giudice.
Sul punto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 124 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto gli atti di recupero dei contributi a fondo perduto introdotti dalla normativa emergenziale Covid-19, evidenziando come tali contributi non presentino natura tributaria né siano riconducibili alla categoria dei benefici fiscali.
Secondo il giudice delle leggi, il contributo a fondo perduto si configura quale misura di sostegno economico, consistente nell'erogazione di una somma di denaro da parte dello Stato in favore di determinate categorie di operatori economici, senza che si realizzi alcuna definitiva decurtazione patrimoniale in capo al destinatario e in assenza di un pregresso rapporto tributario.
Ne consegue che l'atto di recupero del contributo indebitamente percepito, pur adottato dall'Agenzia delle
Entrate e ancorché strutturato secondo modelli tipici dell'attività impositiva, non afferisce a una materia tributaria, ma concerne un rapporto di natura restitutoria e, pertanto, è devoluto alla cognizione del giudice ordinario.
Tale principio risulta pienamente applicabile alla fattispecie in esame, atteso che il contributo oggetto di recupero rientra nel medesimo quadro normativo e funzionale esaminato dalla Corte costituzionale con la richiamata pronuncia.
Il difetto di giurisdizione del giudice tributario assume carattere preliminare e assorbente, con conseguente irrilevanza dell'esame dei motivi di merito e delle questioni cautelari dedotte, ivi compresi i profili relativi al fumus boni iuris e al periculum in mora.
La novità della sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 2025, intervenuta in pendenza del giudizio e idonea a incidere in modo determinante sull'individuazione della giurisdizione, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.