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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2025, n. 26274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26274 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA AC - Presidente - Sent. n. sez. 858/2025 TT ZA CC - 28/05/2025 EMANUELA GA - Relatore - R.G.N. 8141/2025 OR TO CC Motivazione Semplificata VA NI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale di Aosta nel procedimento a carico di: EN OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/11/2024 del TRIB. LIBERTA' di Aosta Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva nell’interesse di EN NI. 1. Il Pubblico Ministero di Aosta ricorre per l’annullamento dell’ordinanza, emessa in data 27/11/2024, con la quale il Tribunale del riesame di Aosta ha accolto l’istanza di riesame, proposta dal legale rappresentante della VE RI Savino s.r.l., ex art. 325 cod.proc.pen., avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del Pubblico Ministero avente ad oggetto, per quanto qui rileva, del sito della la cava e del deposito sottostante, nell’ambito di indagini svolte in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 15 in relazione all’art. 1 comma 2 legge 257/92, 256 comma 1, d.lvo n. 152 del 2006, 515 cod.pen., ed ha disposto la restituzione all’avente diritto della cava medesima e del deposito sottostante. 2. Deduce, con un unico articolato motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente la motivazione dell'ordinanza sarebbe oltre che palesemente contraddittoria, e per altro verso apodittica al punto da risultare Penale Sent. Sez. 3 Num. 26274 Anno 2025 Presidente: AC CA Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 28/05/2025 2 apparente, e comunque emessa in violazione degli articoli 247, 253, 354 cod.proc.pen. e art. articolo 125 cod.proc.pen. Risulterebbe innanzitutto la natura totalmente contraddittoria dell'ordinanza oggetto di impugnazione in quanto il provvedimento di annullamento del sequestro, pur prendendo atto della sussistenza del fumus e delle esigenze istruttorie anche alla luce dell'approfondimento investigativo, avrebbe disposto la restituzione dei beni ancorché la cava e l'area circostante siano ricchi di evidenti indizi di presenza di amianto. Il tribunale del riesame avrebbe poi abnormemente contestato pure la proporzionalità della misura espressa affermando che il mantenere il sequestro dell'intero sito della cava e del deposito e del tutto il materiale estratto, alla luce della presunta presenza di amianto, sarebbe meramente esplorativo ed indiscriminata e, quindi, non consentita dall'ordinamento in quanto tale e perché non strettamente funzionale alle esigenze di accertare i fatti. Tale affermazione sarebbe in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1 comma 2, della legge 257 del 1992, norma incriminatrice, secondo cui sono vietate l'estrazione l'importazione e l'esportazione la commercializzazione di prodotti contenenti amianto e che gli interventi di estrazione e/o uso di pietre verdi, nonché gli interventi di bonifica di materiali costituiti da pietre verdi devono essere attuati in base ai criteri riportati all'allegato 4, del decreto ministeriale 14 maggio 1996. Ricorda, il ricorrente, che l'innegabile presenza di infiorescenze bianche era stata già accertata dal personale Arpav, il che deporrebbe per la presenza certa di fibre mortali di amianto, che poi sono state potenzialmente cedute alla CA VE e commercializzate. Ed è proprio per verificare la conformità della gestione della cava stessa che si rende necessario il mantenimento del sequestro della cava stessa trattandosi di cosa pertinente al reato. In ogni caso, l'area di cava e il deposito sottostante soddisferebbero ampiamente il nesso pertinenziale richiesto dal sequestro probatorio per la prova dei reati contestati ai legali e rappresentanti della CA Marmo VE Alpi che aveva poi ceduto i beni risultati contenere fibre di amianto pericolose per la salute. Chiede l’annullamento dell’ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile. Va premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità̀ soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione 3 rientrano, oltre agli "errores in iudicando" o "in procedendo", anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093), non è, invece, deducibile il vizio di motivazione, che è proponibile ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., né possono essere devolute censure in fatto, sulla ricostruzione del fatto e, per quanto qui di rilievo, della finalità probatoria. Va ancora rammentato che l’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e, per quel che qui immediatamente interessa, in relazione alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo (Sezioni Unite n. 36072 del 2018, Botticelli), deve essere modulato, da parte del pubblico ministero, in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito che viene contestato, alla relazione che le cose sulle quali deve cadere il sequestro devono presentare con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare e alla finalità probatoria concretamente perseguita tramite il sequestro. 5. L’ordinanza impugnata premette, in primo luogo, che l’ipotesi investigativa delineata dal pubblico ministero nel decreto riguarda, da un lato l'esistenza di una relazione commerciale tra VE RI e VE Marmo VE Alpi, in virtù della quale la prima vende o cede alla seconda materiale o residuo di materiali estratto dalla stessa CA RI e, dall'altro, la probabilità che la VE Marmo VE Alpi utilizzi immateriali genuini provenienti da VE RI per mascherare mediante mescolamento i prodotti fuorilegge di quest'ultima, e che risultava legittima l'estensione del campo di indagine nei confronti delle VE RI al fine di trovare riscontro all'ipotesi investigativa dell'utilizzo da parte di VE Marmo VE del materiale genuino proveniente dalle VE RI allo scopo di occultare quello commercializzato dalla ultima (commercializzato come “sassolini da allestimento di presepi”). Ciò premesso ha argomentato che non sussistevano i presupposti per il mantenimento del sequestro sull'intero sito della cava e sul deposito sottostante, che, diversamente, sarebbe stato giustificato a fini cautelari preventivi laddove la campionatura eseguita e quella sempre eseguibile dall'autorità amministrativa o dagli inquirenti rivelasse la presenza di livelli di amianto superiore ai limiti di rischio, e che non ricorrendo alcuna finalità probatoria del sequestro sull'intero sito 4 della cava e sul deposito sottostante in relazione ai reati ipotizzati, ne disponeva la restituzione. Il ricorrente, al netto del dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione che non è un motivo consentito in questa sede, prospetta una finalità preventiva del sequestro della cava, ed anche esplorativa in vista dell’accertamento dei livelli di amianto presenti in situ e il rispetto della normativa di settore, che non si correla con le ragioni della decisione e con il provvedimento impugnato che ha escluso, si ripete, la finalità probatoria rispetto ai reati ipotizzati. 6. Il ricorso va, pertanto dichiarato inammissibile. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 28/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA CA AC
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva nell’interesse di EN NI. 1. Il Pubblico Ministero di Aosta ricorre per l’annullamento dell’ordinanza, emessa in data 27/11/2024, con la quale il Tribunale del riesame di Aosta ha accolto l’istanza di riesame, proposta dal legale rappresentante della VE RI Savino s.r.l., ex art. 325 cod.proc.pen., avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del Pubblico Ministero avente ad oggetto, per quanto qui rileva, del sito della la cava e del deposito sottostante, nell’ambito di indagini svolte in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 15 in relazione all’art. 1 comma 2 legge 257/92, 256 comma 1, d.lvo n. 152 del 2006, 515 cod.pen., ed ha disposto la restituzione all’avente diritto della cava medesima e del deposito sottostante. 2. Deduce, con un unico articolato motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente la motivazione dell'ordinanza sarebbe oltre che palesemente contraddittoria, e per altro verso apodittica al punto da risultare Penale Sent. Sez. 3 Num. 26274 Anno 2025 Presidente: AC CA Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 28/05/2025 2 apparente, e comunque emessa in violazione degli articoli 247, 253, 354 cod.proc.pen. e art. articolo 125 cod.proc.pen. Risulterebbe innanzitutto la natura totalmente contraddittoria dell'ordinanza oggetto di impugnazione in quanto il provvedimento di annullamento del sequestro, pur prendendo atto della sussistenza del fumus e delle esigenze istruttorie anche alla luce dell'approfondimento investigativo, avrebbe disposto la restituzione dei beni ancorché la cava e l'area circostante siano ricchi di evidenti indizi di presenza di amianto. Il tribunale del riesame avrebbe poi abnormemente contestato pure la proporzionalità della misura espressa affermando che il mantenere il sequestro dell'intero sito della cava e del deposito e del tutto il materiale estratto, alla luce della presunta presenza di amianto, sarebbe meramente esplorativo ed indiscriminata e, quindi, non consentita dall'ordinamento in quanto tale e perché non strettamente funzionale alle esigenze di accertare i fatti. Tale affermazione sarebbe in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1 comma 2, della legge 257 del 1992, norma incriminatrice, secondo cui sono vietate l'estrazione l'importazione e l'esportazione la commercializzazione di prodotti contenenti amianto e che gli interventi di estrazione e/o uso di pietre verdi, nonché gli interventi di bonifica di materiali costituiti da pietre verdi devono essere attuati in base ai criteri riportati all'allegato 4, del decreto ministeriale 14 maggio 1996. Ricorda, il ricorrente, che l'innegabile presenza di infiorescenze bianche era stata già accertata dal personale Arpav, il che deporrebbe per la presenza certa di fibre mortali di amianto, che poi sono state potenzialmente cedute alla CA VE e commercializzate. Ed è proprio per verificare la conformità della gestione della cava stessa che si rende necessario il mantenimento del sequestro della cava stessa trattandosi di cosa pertinente al reato. In ogni caso, l'area di cava e il deposito sottostante soddisferebbero ampiamente il nesso pertinenziale richiesto dal sequestro probatorio per la prova dei reati contestati ai legali e rappresentanti della CA Marmo VE Alpi che aveva poi ceduto i beni risultati contenere fibre di amianto pericolose per la salute. Chiede l’annullamento dell’ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile. Va premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità̀ soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione 3 rientrano, oltre agli "errores in iudicando" o "in procedendo", anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093), non è, invece, deducibile il vizio di motivazione, che è proponibile ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., né possono essere devolute censure in fatto, sulla ricostruzione del fatto e, per quanto qui di rilievo, della finalità probatoria. Va ancora rammentato che l’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e, per quel che qui immediatamente interessa, in relazione alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo (Sezioni Unite n. 36072 del 2018, Botticelli), deve essere modulato, da parte del pubblico ministero, in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito che viene contestato, alla relazione che le cose sulle quali deve cadere il sequestro devono presentare con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare e alla finalità probatoria concretamente perseguita tramite il sequestro. 5. L’ordinanza impugnata premette, in primo luogo, che l’ipotesi investigativa delineata dal pubblico ministero nel decreto riguarda, da un lato l'esistenza di una relazione commerciale tra VE RI e VE Marmo VE Alpi, in virtù della quale la prima vende o cede alla seconda materiale o residuo di materiali estratto dalla stessa CA RI e, dall'altro, la probabilità che la VE Marmo VE Alpi utilizzi immateriali genuini provenienti da VE RI per mascherare mediante mescolamento i prodotti fuorilegge di quest'ultima, e che risultava legittima l'estensione del campo di indagine nei confronti delle VE RI al fine di trovare riscontro all'ipotesi investigativa dell'utilizzo da parte di VE Marmo VE del materiale genuino proveniente dalle VE RI allo scopo di occultare quello commercializzato dalla ultima (commercializzato come “sassolini da allestimento di presepi”). Ciò premesso ha argomentato che non sussistevano i presupposti per il mantenimento del sequestro sull'intero sito della cava e sul deposito sottostante, che, diversamente, sarebbe stato giustificato a fini cautelari preventivi laddove la campionatura eseguita e quella sempre eseguibile dall'autorità amministrativa o dagli inquirenti rivelasse la presenza di livelli di amianto superiore ai limiti di rischio, e che non ricorrendo alcuna finalità probatoria del sequestro sull'intero sito 4 della cava e sul deposito sottostante in relazione ai reati ipotizzati, ne disponeva la restituzione. Il ricorrente, al netto del dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione che non è un motivo consentito in questa sede, prospetta una finalità preventiva del sequestro della cava, ed anche esplorativa in vista dell’accertamento dei livelli di amianto presenti in situ e il rispetto della normativa di settore, che non si correla con le ragioni della decisione e con il provvedimento impugnato che ha escluso, si ripete, la finalità probatoria rispetto ai reati ipotizzati. 6. Il ricorso va, pertanto dichiarato inammissibile. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 28/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA CA AC