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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2025, n. 33968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33968 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME KH IN nato il [...] avverso l'ordinanza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette le conclusioni del PG ,,‹ Penale Sent. Sez. 4 Num. 33968 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 24/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l' ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce ha rigettato la domanda formulata da NE HE EI per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dall'8.06.2021 al 27.03.2023 in custodia in carcere fino alla sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, pronunciata dal Tribunale di Lecce per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, commesso in Otranto il 8.06.2021, quando veniva arrestato in flagranza. La misura cautelare emessa dal Gip in sede di convalida dell'arresto 1'11.06.2021 e la contestazione riguardava i seguenti fatti: 1'8.06.2021 la vedetta della sala operativa del reparto navale della Guardia di Finanza di Bari aveva accertato la presenza di una imbarcazione VICTORIA battente bandiera statunitense e iscritta nel compartimento di Delaware modello Bavaria 390, con ulteriore nome a poppa Tuana, e, dopo aver intimato l'alt, procedeva all'abbordaggio; tra i 41 migranti a bordo due soggetti vicini alla ruota del timone intenti a condurre l'imbarcazione alla vista degli Ufficiali di PG si allontanavano per poi rifugiarsi sottocoperta. L'atteggiamento dei due individui insospettiva i militari i quali, dopo aver acquisito informazioni dai migranti presenti, procedevano all'identificazione dei due soggetti, tra cui il ricorrente, individuandoli come i piloti dell'imbarcazione e rinvenivano nelle immediate vicinanze del timone un tablet con l'APP di Navionics in esecuzione. Dopo la convalida dell'arresto i il Pubblico ministero aveva richiesto incidente probatorio per l'ulteriore riscontro delle dichiarazioni rese dai migranti che erano a bordo della nave in ordine all'identità degli scafisti ma le ricerche delle persone offese risultavano vane. Il Tribunale di Lecce riteneva quindi sulla base del compendio probatorio ( essere stato visto nei pressi del timone e essersi allontanato alla vista dei militari) di non poter avere la prova certa che il ricorrente fosse direttamente coinvolto nella conduzione dell'imbarcazione ( stante anche l'impossibilità di assumere in incidente probatorio le dichiarazioni delle persone offese resesi irreperibili) e identificava il KO ME LE quale unico responsabile del 2 reato in contestazione ( al KO nel marsupio erano state sequestrate anche 3500 lire turche e 300 euro oltre a un documento di riconoscimento). 2. L'ordinanza impugnata ha affermato che gli esiti delle dichiarazioni delle persone offese rese nell'immediatezza - ai militari saliti a bordo dell'imbarcazione, unitamente alla circostanza fattuale, non smentita dalla ricostruzione della sentenza di assoluzione, della presenza del ricorrente insieme all'imputato condannato quale scafista, nei pressi del timone e l'allontanamento repentino di entrambi alla vista dei militari a bordo costituiscono apparenze probatorie che evidenziano un grave quadro indiziario a carico del ricorrente idoneo a giustificare il titolo detentivo. Tanto premesso, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. 3. Per mezzo del difensore di fiducia, ME KH IN ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto, articolando i seguenti motivi di seguito sintetizzati: 3.1.Con il primo motivo pone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 in relazione all'art. 652 cod.proc. pen. 3,2,111 ost e 6 e 13 convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In specie afferma che nella categoria del giudicato sostanziale rientra la forza positiva della sentenza irrevocabile penale e che l'accertamento ivi contenuto vincola il giudice nei procedimenti in rapporto di dipendenza logica. Appare pertanto evidente che la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata da parte del giudice penale non può legittimare un riesame dell'elemento soggettivo della condotta di cui all'art. 314 cod. pen. per l'accesso alla procedura di riparazione in quanto si viene a creare una grave e rilevante limitazione e alterazione del diritto di cui all'art. 652 cod. proc pen. ai fini del riconoscimento del giudicato nei giudizi risarcitori. 3.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà in quanto è preclusa al giudice dell'ingiusta detenzione una valutazione fondata sul presupposto dell'esistenza storica di un fatto che sia stato accertato come inesistente nel processo penale o una valutazione che dia per scontata l'inesistenza di un fatto accertato come realmente accaduto. Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale ha ignorato elementi che avrebbero portato al riconoscimento del diritto ed in particolare il video prodotto in atti dal consulente di parte. 3.3.Con il terzo motivo deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, prove atipiche non espressamente previste dal codice di rito;
3.4. Con il quarto motivo deduce la carenza di motivazione con riferimento al dolo o colpa grave in quanto\h-o-ri Wa-torrnaato alcuna motivazione in ordine 3 alla reale connotazione della condotta da parte del ricorrente per come riportata nella documentazione acquisita al processo definito con sentenza passata in ' z — giudicato tanto che è stato accertato ch si trdvava in posizione diversa da quella valorizzata nella ordinanza impugnata e nessun contributo causale poteva apportare all'azione criminosa per la quale è peraltro intervenuta sentenza di assoluzione. 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 1.L'i&vocatura dell4tato1 per il Ministero resistente ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riferimento al motivo numero quattro che ha efficacia assorbente rispetto ai restanti motivi secondo e terzo. 2. Per quanto riguarda l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art.314 cod.proc.pen., si ritiene che la stessa sia manifestamente infondata alla luce dei principi già più volte affermati da questa Corte e all'assoluta inconferenza del richiamo all'applicazione dell'art. 652 cod.proc.pen al giudizio per la riparazione da ingiusta detenzione. Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio ( Sez. 4 n. 2145 del 13/01/2021 Cc. (dep. 19/01/2021 ) Rv. 280246 - 01). In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto ( Cfr Sez. 4 U, n. 51779 del 28/11/2013 Cc. (dep. 24/12/2013 ), Nicosia, Rv. 257606 - 01) Affermano le Sezioni Unite nella pronuncia citata che "La giurisprudenza costituzionale ha, come è noto, via via ampliato lo spettro applicativo dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione (si vedano, in particolare, le sentenze n. 310 del 1996, n. 446 del 1997, n. 109 del 1999, n. 284 del 2003, nn. 230 e 231 del 2004, n. 219 del 2008), mettendo in luce, fra l'altro, la circostanza che il riconoscimento del beneficio non può ritenersi precluso dalla legittimità del provvedimento che ha determinato la restrizione della libertà personale, né presuppone che la detenzione sia conseguenza di una condotta illecita. Ciò che rileva, infatti, è la obiettiva ingiustizia di quella privazione che, in ragione della specifica qualità del bene coinvolto, postula una misura riparatoria. Pertanto, l'erogazione dell'indennizzo non si configura come misura di tipo risarcitorio derivante da fatto illecito, «ma come misura riparatoria e riequilibrartice, e in parte compensatrice della ineliminabile componente di alea per la persona, propria della giurisdizione penale cautelare. La riparazione dell'ingiusta detenzione è dunque dotata - ha puntualizzato il Giudice delle leggi «di un fondamento squisitamente solidaristico: in presenza di una lesione della libertà personale rivelatasi comunque ingiusta con accertamento ex post, la legge, in considerazione della qualità del bene offeso, ha riguardo unicamente alla oggettività della lesione stessa» (Corte cost., sent. n. 446 del 1997). Del pari estranea alla ipotesi che viene qui in rilievo è la previsione dettata dall'art. 5, paragrafo 5, CEDU, in base al quale «ogni persona vittima di arresto o di detenzione eseguiti in violazione della disposizione di questo articolo ha diritto ad un indennizzo», giacché, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo soffermatasi sul tema, occorre pur sempre individuare elementi di arbitrarietà nella condotta dei pubblici poteri, quale presupposto per il riconoscimento di un ristoro di tipo indennitario (Corte cost., sent. n. 218 del 2008). Neppure del tutto congruo si rivelerebbe il richiamo all'art. 24, quarto comma, Cost., in riferimento alla riserva di legge in tema di riparazione degli errori giudiziari, dal momento che, anche a voler prescindere dalla riferibilità del parametro al concetto di giudicato erroneo, è proprio il requisito dell' "errore" a risultare in definitiva eccentrico rispetto all'istituto che viene qui in esame, ben potendo la riparazione riconnettersi a ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare, accertata, ex post, come inutiliter data, Ma se la indennizzabilità della carcerazione può anche prescindere dall' "errore giudiziario" venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, è del tutto evidente che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa, attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, 5 l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che sta alla base dell'istituto. E' del tutto evidente, infatti, che quel principio rinviene un limite nel dovere di responsabilità di tutti i cittadini, i quali non possono, evidentemente, «invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati» (Sez. 4, n. 6628 del 16/02/2009, Rossi, Rv. 242727). Da qui, la elaborazione di una serie di principi, atti a orientare il giudice nel delicato sindacato relativo alla verifica della sussistenza di una «condotta colposa sinergica» (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio) rispetto alla genesi. 3. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Quanto, poi, agli elementi ed ai criteri di apprezzamento che devono assistere il giudice nel procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, si è in più occasioni messa in luce l'esigenza di distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione, il quale, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è 6 suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento "detenzione", ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione, di natura civilistica, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27397 del 16/06/2010, Rv. 247867; Sez. 4, n. 23128 del 22/10/2002, dep. 2003, Iannozzi;
Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114; Sez. U, Sarnataro, cit.). 4. L'ordinanza non fa corretta applicazione dei suddetti principi e, dopo aver ricostruito la vicenda dal punto di vista fattuale, afferma di " dover giungere a conclusioni differenti rispetto al giudice penale",sottolineando che le dichiarazioni delle persone offese migranti a bordo, SA e RW, che avevano indicato il KO e il ME quali piloti dell'imbarcazione, pur non ribadite in sede di incidente probatorio stante la irreperibilità, non sono state ritenute affette da inutilizzabilità patologica e in quanto tali sono state solo ridimensionate nella loro portata probatoria perché insufficienti a fondare un giudizio dì penale A( responsabilità; afferma che "le apparenze probatorie d t, 'atto de, fermo e la condotta dell'istante evidenziano un grave quadro indiziario idoneo a giustificare il titolo detentivo" ma non argomenta come la complessiva condotta del ricorrente sia connotata ex ante da evidente colpa grave, idonea a indurre legittimamente gli inquirenti ad applicare la misura cautelare. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono carenti sotto il profilo della valutazione del comportamento gravemente colposo che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Va ribadito che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cdgnizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha 7 valutato dimostrate ( Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 Cc. (dep. 14/03/2017 ) Rv. 270039 - 01 Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018 Cc. (dep. 12/10/2018 ) Rv. 274350 - 01). 5. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di legge cui tliciennanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Lecce, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 24.09.2025
lette le conclusioni del PG ,,‹ Penale Sent. Sez. 4 Num. 33968 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 24/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l' ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce ha rigettato la domanda formulata da NE HE EI per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dall'8.06.2021 al 27.03.2023 in custodia in carcere fino alla sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, pronunciata dal Tribunale di Lecce per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, commesso in Otranto il 8.06.2021, quando veniva arrestato in flagranza. La misura cautelare emessa dal Gip in sede di convalida dell'arresto 1'11.06.2021 e la contestazione riguardava i seguenti fatti: 1'8.06.2021 la vedetta della sala operativa del reparto navale della Guardia di Finanza di Bari aveva accertato la presenza di una imbarcazione VICTORIA battente bandiera statunitense e iscritta nel compartimento di Delaware modello Bavaria 390, con ulteriore nome a poppa Tuana, e, dopo aver intimato l'alt, procedeva all'abbordaggio; tra i 41 migranti a bordo due soggetti vicini alla ruota del timone intenti a condurre l'imbarcazione alla vista degli Ufficiali di PG si allontanavano per poi rifugiarsi sottocoperta. L'atteggiamento dei due individui insospettiva i militari i quali, dopo aver acquisito informazioni dai migranti presenti, procedevano all'identificazione dei due soggetti, tra cui il ricorrente, individuandoli come i piloti dell'imbarcazione e rinvenivano nelle immediate vicinanze del timone un tablet con l'APP di Navionics in esecuzione. Dopo la convalida dell'arresto i il Pubblico ministero aveva richiesto incidente probatorio per l'ulteriore riscontro delle dichiarazioni rese dai migranti che erano a bordo della nave in ordine all'identità degli scafisti ma le ricerche delle persone offese risultavano vane. Il Tribunale di Lecce riteneva quindi sulla base del compendio probatorio ( essere stato visto nei pressi del timone e essersi allontanato alla vista dei militari) di non poter avere la prova certa che il ricorrente fosse direttamente coinvolto nella conduzione dell'imbarcazione ( stante anche l'impossibilità di assumere in incidente probatorio le dichiarazioni delle persone offese resesi irreperibili) e identificava il KO ME LE quale unico responsabile del 2 reato in contestazione ( al KO nel marsupio erano state sequestrate anche 3500 lire turche e 300 euro oltre a un documento di riconoscimento). 2. L'ordinanza impugnata ha affermato che gli esiti delle dichiarazioni delle persone offese rese nell'immediatezza - ai militari saliti a bordo dell'imbarcazione, unitamente alla circostanza fattuale, non smentita dalla ricostruzione della sentenza di assoluzione, della presenza del ricorrente insieme all'imputato condannato quale scafista, nei pressi del timone e l'allontanamento repentino di entrambi alla vista dei militari a bordo costituiscono apparenze probatorie che evidenziano un grave quadro indiziario a carico del ricorrente idoneo a giustificare il titolo detentivo. Tanto premesso, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. 3. Per mezzo del difensore di fiducia, ME KH IN ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto, articolando i seguenti motivi di seguito sintetizzati: 3.1.Con il primo motivo pone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 in relazione all'art. 652 cod.proc. pen. 3,2,111 ost e 6 e 13 convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In specie afferma che nella categoria del giudicato sostanziale rientra la forza positiva della sentenza irrevocabile penale e che l'accertamento ivi contenuto vincola il giudice nei procedimenti in rapporto di dipendenza logica. Appare pertanto evidente che la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata da parte del giudice penale non può legittimare un riesame dell'elemento soggettivo della condotta di cui all'art. 314 cod. pen. per l'accesso alla procedura di riparazione in quanto si viene a creare una grave e rilevante limitazione e alterazione del diritto di cui all'art. 652 cod. proc pen. ai fini del riconoscimento del giudicato nei giudizi risarcitori. 3.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà in quanto è preclusa al giudice dell'ingiusta detenzione una valutazione fondata sul presupposto dell'esistenza storica di un fatto che sia stato accertato come inesistente nel processo penale o una valutazione che dia per scontata l'inesistenza di un fatto accertato come realmente accaduto. Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale ha ignorato elementi che avrebbero portato al riconoscimento del diritto ed in particolare il video prodotto in atti dal consulente di parte. 3.3.Con il terzo motivo deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, prove atipiche non espressamente previste dal codice di rito;
3.4. Con il quarto motivo deduce la carenza di motivazione con riferimento al dolo o colpa grave in quanto\h-o-ri Wa-torrnaato alcuna motivazione in ordine 3 alla reale connotazione della condotta da parte del ricorrente per come riportata nella documentazione acquisita al processo definito con sentenza passata in ' z — giudicato tanto che è stato accertato ch si trdvava in posizione diversa da quella valorizzata nella ordinanza impugnata e nessun contributo causale poteva apportare all'azione criminosa per la quale è peraltro intervenuta sentenza di assoluzione. 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 1.L'i&vocatura dell4tato1 per il Ministero resistente ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riferimento al motivo numero quattro che ha efficacia assorbente rispetto ai restanti motivi secondo e terzo. 2. Per quanto riguarda l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art.314 cod.proc.pen., si ritiene che la stessa sia manifestamente infondata alla luce dei principi già più volte affermati da questa Corte e all'assoluta inconferenza del richiamo all'applicazione dell'art. 652 cod.proc.pen al giudizio per la riparazione da ingiusta detenzione. Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio ( Sez. 4 n. 2145 del 13/01/2021 Cc. (dep. 19/01/2021 ) Rv. 280246 - 01). In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto ( Cfr Sez. 4 U, n. 51779 del 28/11/2013 Cc. (dep. 24/12/2013 ), Nicosia, Rv. 257606 - 01) Affermano le Sezioni Unite nella pronuncia citata che "La giurisprudenza costituzionale ha, come è noto, via via ampliato lo spettro applicativo dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione (si vedano, in particolare, le sentenze n. 310 del 1996, n. 446 del 1997, n. 109 del 1999, n. 284 del 2003, nn. 230 e 231 del 2004, n. 219 del 2008), mettendo in luce, fra l'altro, la circostanza che il riconoscimento del beneficio non può ritenersi precluso dalla legittimità del provvedimento che ha determinato la restrizione della libertà personale, né presuppone che la detenzione sia conseguenza di una condotta illecita. Ciò che rileva, infatti, è la obiettiva ingiustizia di quella privazione che, in ragione della specifica qualità del bene coinvolto, postula una misura riparatoria. Pertanto, l'erogazione dell'indennizzo non si configura come misura di tipo risarcitorio derivante da fatto illecito, «ma come misura riparatoria e riequilibrartice, e in parte compensatrice della ineliminabile componente di alea per la persona, propria della giurisdizione penale cautelare. La riparazione dell'ingiusta detenzione è dunque dotata - ha puntualizzato il Giudice delle leggi «di un fondamento squisitamente solidaristico: in presenza di una lesione della libertà personale rivelatasi comunque ingiusta con accertamento ex post, la legge, in considerazione della qualità del bene offeso, ha riguardo unicamente alla oggettività della lesione stessa» (Corte cost., sent. n. 446 del 1997). Del pari estranea alla ipotesi che viene qui in rilievo è la previsione dettata dall'art. 5, paragrafo 5, CEDU, in base al quale «ogni persona vittima di arresto o di detenzione eseguiti in violazione della disposizione di questo articolo ha diritto ad un indennizzo», giacché, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo soffermatasi sul tema, occorre pur sempre individuare elementi di arbitrarietà nella condotta dei pubblici poteri, quale presupposto per il riconoscimento di un ristoro di tipo indennitario (Corte cost., sent. n. 218 del 2008). Neppure del tutto congruo si rivelerebbe il richiamo all'art. 24, quarto comma, Cost., in riferimento alla riserva di legge in tema di riparazione degli errori giudiziari, dal momento che, anche a voler prescindere dalla riferibilità del parametro al concetto di giudicato erroneo, è proprio il requisito dell' "errore" a risultare in definitiva eccentrico rispetto all'istituto che viene qui in esame, ben potendo la riparazione riconnettersi a ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare, accertata, ex post, come inutiliter data, Ma se la indennizzabilità della carcerazione può anche prescindere dall' "errore giudiziario" venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, è del tutto evidente che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa, attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, 5 l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che sta alla base dell'istituto. E' del tutto evidente, infatti, che quel principio rinviene un limite nel dovere di responsabilità di tutti i cittadini, i quali non possono, evidentemente, «invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati» (Sez. 4, n. 6628 del 16/02/2009, Rossi, Rv. 242727). Da qui, la elaborazione di una serie di principi, atti a orientare il giudice nel delicato sindacato relativo alla verifica della sussistenza di una «condotta colposa sinergica» (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio) rispetto alla genesi. 3. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Quanto, poi, agli elementi ed ai criteri di apprezzamento che devono assistere il giudice nel procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, si è in più occasioni messa in luce l'esigenza di distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione, il quale, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è 6 suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento "detenzione", ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione, di natura civilistica, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27397 del 16/06/2010, Rv. 247867; Sez. 4, n. 23128 del 22/10/2002, dep. 2003, Iannozzi;
Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114; Sez. U, Sarnataro, cit.). 4. L'ordinanza non fa corretta applicazione dei suddetti principi e, dopo aver ricostruito la vicenda dal punto di vista fattuale, afferma di " dover giungere a conclusioni differenti rispetto al giudice penale",sottolineando che le dichiarazioni delle persone offese migranti a bordo, SA e RW, che avevano indicato il KO e il ME quali piloti dell'imbarcazione, pur non ribadite in sede di incidente probatorio stante la irreperibilità, non sono state ritenute affette da inutilizzabilità patologica e in quanto tali sono state solo ridimensionate nella loro portata probatoria perché insufficienti a fondare un giudizio dì penale A( responsabilità; afferma che "le apparenze probatorie d t, 'atto de, fermo e la condotta dell'istante evidenziano un grave quadro indiziario idoneo a giustificare il titolo detentivo" ma non argomenta come la complessiva condotta del ricorrente sia connotata ex ante da evidente colpa grave, idonea a indurre legittimamente gli inquirenti ad applicare la misura cautelare. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono carenti sotto il profilo della valutazione del comportamento gravemente colposo che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Va ribadito che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cdgnizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha 7 valutato dimostrate ( Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 Cc. (dep. 14/03/2017 ) Rv. 270039 - 01 Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018 Cc. (dep. 12/10/2018 ) Rv. 274350 - 01). 5. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di legge cui tliciennanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Lecce, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 24.09.2025