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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1046/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. AR TI AL Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere Dott. AR AU EN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1046/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Carlo Berti ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore all'indirizzo di pec Email_1
-Appellante-
Contro
, (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Cafagna ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio sito in Bologna, Via Guelfa n.9;
-Appellata/Appellante incidentale-
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 01.04.2025.
Motivi della decisione conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Bologna al fine di Parte_1 Controparte_1 sentirne accertare e dichiarare l'inadempimento all'incarico professionale conferito e per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, nonché per vedere accertata la non debenza delle somme portate dalle fatture emesse dalla convenuta.
pagina 1 di 4 Assumeva di aver conferito, con contratto stipulato in data 02.01.2019, di durata annuale, rinnovabile tacitamente di anno in anno, incarico di consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto di lavoro e previdenziale alla e di aver ricevuto tra il gennaio e il settembre 2021 Controparte_1 accertamenti previdenziali da parte dell' con riguardo agli anni 2015-2017 nonché ulteriori note CP_2 di rettifica nel marzo 2022, riferentesi ad irregolarità contributive riconducibili alle prestazioni svolte dalla società convenuta. Sosteneva che il danno fosse comprensivo sia del danno emergente, relativo agli importi richiesti dall' a titolo di sanzioni ed interessi, che del lucro cessante, con particolare CP_2 riguardo alla perdita di occasioni lavorative e/o di ricevere i pagamenti dai propri fornitori per l'impossibilità di fornire una certificazione DURC regolare, oltre al pregiudizio di carattere non patrimoniale in relazione alla lesione della propria reputazione ed immagine professionale. Sosteneva inoltre la non debenza, anche ex art. 1460 c.c., delle somme portate dalle fatture emesse da CP_1
[...]
Rimaneva contumace Controparte_1
Con sentenza n. 1084/23, il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento della domanda, condannava al pagamento della somma di euro 8.741,90, pari alle sanzioni irrogate dall' e di Controparte_1 CP_2 cui agli all. 2) e 3), ritenendo non dovuti gli interessi (dipesi dalla scelta di parte attrice di rateizzare gli importi), non provate le perdite di occasioni lavorative, così come il danno all'immagine. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello deducendo: 1) erroneità -e, in ogni caso, Parte_1 contraddittorietà- della sentenza appellata. Violazione e non corretta applicazione dell'art.112 c.p.c. Comunque omessa pronuncia, 2) erroneità della sentenza appellata in ordine al rigetto della domanda di risarcimento del danno all'immagine. Violazione e non corretta applicazione dell'art.2697 c.c.. Comunque contraddittorietà della motivazione, riproponendo le istanze istruttorie non accolte in primo grado. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello e proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva ritenuto provata la condotta inadempiente della convenuta e conseguentemente l'aveva condannata al risarcimento del danno.
***
Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, sollevata da è infondata. Parte_1
Ed invero, come affermato dalla S.C. (cfr. tra le altre Cass. 26139/22) “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione.” Merita invece accoglimento la eccezione di inammissibilità delle produzioni effettuate da parte appellata. Ed infatti ai sensi dell'art.345 c.p.c. non possono essere prodotti nel giudizio d'appello nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. pagina 2 di 4 Nel merito, l'appello principale è privo di fondamento.
Con il I° motivo, l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto che fosse stato richiesto 'l'accertamento della inesistenza del credito portato dalle fatture della controparte' laddove si domandava invece di 'accertare e dichiarare la non dovutezza, da parte di anche Parte_1 ex art.1460 c.c., delle somme portate dalle fatture trasmesse da con conseguente Controparte_1 violazione del disposto dell'art.112 c.p.c.. Ed effettivamente il giudice fa riferimento alla mancata richiesta di risoluzione del contratto, senza prendere in esame l'eccezione mossa dall'attrice anche ex art.1460 c.c. Sul punto occorre peraltro rilevare come “laddove il rapporto dia luogo ad un contratto ad esecuzione continuata o periodica (nel quale l'esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo), il sinallagma alla cui tutela è preposto il rimedio ex art. 1460 c.c. dev'essere considerato separatamente, per ciascuna coppia di prestazioni, con la conseguenza che l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata unicamente rispetto alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, c.c., le prestazioni che siano state già correttamente eseguite” (cfr cass. 34341/24). Nel caso di specie, le fatture trasmesse dall'appellata, riferentesi ad attività svolte nelle annualità 2020- 2021, per una (rilevante) parte si riferiscono a prestazioni diverse (attività di Consultazione sindacale, richiesta proroga CIG o FIS,..), mentre per le altre (cfr. ad es. fattura 176/22), l'attrice/appellante non ha allegato il profilo dell'inadempimento, come era suo onere. Ed invero la parte si è limitata ad eccepire genericamente l'inesatto adempimento, facendo riferimento a 'plurimi, gravi e documentati inadempimenti', specificando unicamente quello relativo alla posizione di (che si riferisce a periodo estraneo al rapporto tra le parti) e limitandosi, per il resto, Persona_1 ad elencare le comunicazioni , senza indicare in cosa si sarebbe tradotto il lamentato CP_2 inadempimento dei professionisti.
Infondato è altresì il II° motivo, con il quale si duole del mancato accoglimento della Parte_1 domanda risarcitoria formulata in relazione al 'pregiudizio all'immagine subito in conseguenza degli inadempimenti della convenuta'. Premesso che è incontestato che il danno all'immagine sia riconoscibile anche nei confronti delle persone giuridiche, sul punto non può che confermarsi quanto affermato dal giudice di prime cure. Le allegazioni sono invero generiche, essendosi limitata in primo grado l'attrice a dedurre 'la lesione della propria reputazione ed immagine professionale', che non può certo ritenersi sussistente in 're ipsa' (come argomentato a pag.11 dell'atto d'appello) né fondarsi -dal punto di vista probatorio- , sul doc.30, che testimonia anzi il riscontro positivo da parte della in merito alla avvenuta regolarizzazione Pt_2 del DURC. Quanto al cap.3 della richiesta di prova per testi, appare assolutamente generico e nulla apporterebbe.
Merita invece accoglimento l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Ed infatti il Giudice di prime cure ha ritenuto provata la condotta inadempiente della convenuta in relazione agli avvisi di accertamento prodotti sub 2) e 3) da parte attrice, che si riferiscono a 'Recupero contributi da eccedenza massimale' in relazione alle annualità 2015-2016 e 2017, e, dunque, ad un periodo temporale antecedente all'incarico conferito alla appellata, cha ha iniziato a decorrere dal 01.01.2019.
pagina 3 di 4 Le sanzioni sono state solo comunicate nel 2021, dunque in costanza di rapporto tra le due società, ma ad non può essere imputato di aver errato nella applicazione dei massimali in annualità che CP_1 non sono state da lei gestite. Ne consegue pertanto che la sentenza, sul punto, va riformata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate -quanto al presente grado- come in dispositivo;
quanto alle spese del primo grado, va revocata la condanna a carico di Controparte_1
[... risultata vittoriosa, ma nulla va disposto in questa sede in quanto contumace in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché sull'appello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_3
1084/2023 del Tribunale di Bologna, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da di condanna al risarcimento del danno patrimoniale;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 5.000,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante principale di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 14.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AR AU EN AR TI AL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. AR TI AL Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere Dott. AR AU EN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1046/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Carlo Berti ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore all'indirizzo di pec Email_1
-Appellante-
Contro
, (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Cafagna ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio sito in Bologna, Via Guelfa n.9;
-Appellata/Appellante incidentale-
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 01.04.2025.
Motivi della decisione conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Bologna al fine di Parte_1 Controparte_1 sentirne accertare e dichiarare l'inadempimento all'incarico professionale conferito e per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, nonché per vedere accertata la non debenza delle somme portate dalle fatture emesse dalla convenuta.
pagina 1 di 4 Assumeva di aver conferito, con contratto stipulato in data 02.01.2019, di durata annuale, rinnovabile tacitamente di anno in anno, incarico di consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto di lavoro e previdenziale alla e di aver ricevuto tra il gennaio e il settembre 2021 Controparte_1 accertamenti previdenziali da parte dell' con riguardo agli anni 2015-2017 nonché ulteriori note CP_2 di rettifica nel marzo 2022, riferentesi ad irregolarità contributive riconducibili alle prestazioni svolte dalla società convenuta. Sosteneva che il danno fosse comprensivo sia del danno emergente, relativo agli importi richiesti dall' a titolo di sanzioni ed interessi, che del lucro cessante, con particolare CP_2 riguardo alla perdita di occasioni lavorative e/o di ricevere i pagamenti dai propri fornitori per l'impossibilità di fornire una certificazione DURC regolare, oltre al pregiudizio di carattere non patrimoniale in relazione alla lesione della propria reputazione ed immagine professionale. Sosteneva inoltre la non debenza, anche ex art. 1460 c.c., delle somme portate dalle fatture emesse da CP_1
[...]
Rimaneva contumace Controparte_1
Con sentenza n. 1084/23, il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento della domanda, condannava al pagamento della somma di euro 8.741,90, pari alle sanzioni irrogate dall' e di Controparte_1 CP_2 cui agli all. 2) e 3), ritenendo non dovuti gli interessi (dipesi dalla scelta di parte attrice di rateizzare gli importi), non provate le perdite di occasioni lavorative, così come il danno all'immagine. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello deducendo: 1) erroneità -e, in ogni caso, Parte_1 contraddittorietà- della sentenza appellata. Violazione e non corretta applicazione dell'art.112 c.p.c. Comunque omessa pronuncia, 2) erroneità della sentenza appellata in ordine al rigetto della domanda di risarcimento del danno all'immagine. Violazione e non corretta applicazione dell'art.2697 c.c.. Comunque contraddittorietà della motivazione, riproponendo le istanze istruttorie non accolte in primo grado. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello e proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva ritenuto provata la condotta inadempiente della convenuta e conseguentemente l'aveva condannata al risarcimento del danno.
***
Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, sollevata da è infondata. Parte_1
Ed invero, come affermato dalla S.C. (cfr. tra le altre Cass. 26139/22) “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione.” Merita invece accoglimento la eccezione di inammissibilità delle produzioni effettuate da parte appellata. Ed infatti ai sensi dell'art.345 c.p.c. non possono essere prodotti nel giudizio d'appello nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. pagina 2 di 4 Nel merito, l'appello principale è privo di fondamento.
Con il I° motivo, l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto che fosse stato richiesto 'l'accertamento della inesistenza del credito portato dalle fatture della controparte' laddove si domandava invece di 'accertare e dichiarare la non dovutezza, da parte di anche Parte_1 ex art.1460 c.c., delle somme portate dalle fatture trasmesse da con conseguente Controparte_1 violazione del disposto dell'art.112 c.p.c.. Ed effettivamente il giudice fa riferimento alla mancata richiesta di risoluzione del contratto, senza prendere in esame l'eccezione mossa dall'attrice anche ex art.1460 c.c. Sul punto occorre peraltro rilevare come “laddove il rapporto dia luogo ad un contratto ad esecuzione continuata o periodica (nel quale l'esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo), il sinallagma alla cui tutela è preposto il rimedio ex art. 1460 c.c. dev'essere considerato separatamente, per ciascuna coppia di prestazioni, con la conseguenza che l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata unicamente rispetto alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, c.c., le prestazioni che siano state già correttamente eseguite” (cfr cass. 34341/24). Nel caso di specie, le fatture trasmesse dall'appellata, riferentesi ad attività svolte nelle annualità 2020- 2021, per una (rilevante) parte si riferiscono a prestazioni diverse (attività di Consultazione sindacale, richiesta proroga CIG o FIS,..), mentre per le altre (cfr. ad es. fattura 176/22), l'attrice/appellante non ha allegato il profilo dell'inadempimento, come era suo onere. Ed invero la parte si è limitata ad eccepire genericamente l'inesatto adempimento, facendo riferimento a 'plurimi, gravi e documentati inadempimenti', specificando unicamente quello relativo alla posizione di (che si riferisce a periodo estraneo al rapporto tra le parti) e limitandosi, per il resto, Persona_1 ad elencare le comunicazioni , senza indicare in cosa si sarebbe tradotto il lamentato CP_2 inadempimento dei professionisti.
Infondato è altresì il II° motivo, con il quale si duole del mancato accoglimento della Parte_1 domanda risarcitoria formulata in relazione al 'pregiudizio all'immagine subito in conseguenza degli inadempimenti della convenuta'. Premesso che è incontestato che il danno all'immagine sia riconoscibile anche nei confronti delle persone giuridiche, sul punto non può che confermarsi quanto affermato dal giudice di prime cure. Le allegazioni sono invero generiche, essendosi limitata in primo grado l'attrice a dedurre 'la lesione della propria reputazione ed immagine professionale', che non può certo ritenersi sussistente in 're ipsa' (come argomentato a pag.11 dell'atto d'appello) né fondarsi -dal punto di vista probatorio- , sul doc.30, che testimonia anzi il riscontro positivo da parte della in merito alla avvenuta regolarizzazione Pt_2 del DURC. Quanto al cap.3 della richiesta di prova per testi, appare assolutamente generico e nulla apporterebbe.
Merita invece accoglimento l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Ed infatti il Giudice di prime cure ha ritenuto provata la condotta inadempiente della convenuta in relazione agli avvisi di accertamento prodotti sub 2) e 3) da parte attrice, che si riferiscono a 'Recupero contributi da eccedenza massimale' in relazione alle annualità 2015-2016 e 2017, e, dunque, ad un periodo temporale antecedente all'incarico conferito alla appellata, cha ha iniziato a decorrere dal 01.01.2019.
pagina 3 di 4 Le sanzioni sono state solo comunicate nel 2021, dunque in costanza di rapporto tra le due società, ma ad non può essere imputato di aver errato nella applicazione dei massimali in annualità che CP_1 non sono state da lei gestite. Ne consegue pertanto che la sentenza, sul punto, va riformata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate -quanto al presente grado- come in dispositivo;
quanto alle spese del primo grado, va revocata la condanna a carico di Controparte_1
[... risultata vittoriosa, ma nulla va disposto in questa sede in quanto contumace in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché sull'appello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_3
1084/2023 del Tribunale di Bologna, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da di condanna al risarcimento del danno patrimoniale;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 5.000,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante principale di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 14.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AR AU EN AR TI AL
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