Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 2251
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Error in procedendo per omessa pronuncia sull'eccezione ex art. 1460 c.c.

    La Corte rileva che, sebbene il giudice di primo grado abbia fatto riferimento alla mancata richiesta di risoluzione del contratto, non ha esaminato l'eccezione ex art. 1460 c.c. Tuttavia, applicando la giurisprudenza sull'eccezione di inadempimento nei contratti a esecuzione continuata o periodica, la Corte ritiene che l'appellante non abbia adeguatamente allegato l'inadempimento per tutte le prestazioni fatturate, limitandosi a eccezioni generiche e non provando l'inadempimento specifico per alcune fatture.

  • Rigettato
    Mancato accoglimento della domanda risarcitoria per danno all'immagine

    La Corte conferma la decisione di primo grado, ritenendo le allegazioni dell'appellante generiche e non provate. Si sottolinea che il danno all'immagine non sussiste in re ipsa e che la documentazione prodotta (doc. 30) attesta anzi la regolarizzazione del DURC, contraddicendo la tesi dell'appellante. La richiesta di prova testimoniale è considerata generica.

  • Accolto
    Responsabilità della professionista per inadempimento

    La Corte accoglie l'appello incidentale, riformando la sentenza di primo grado. Si rileva che gli avvisi di accertamento su cui si basava la condanna si riferivano ad annualità antecedenti all'incarico conferito alla professionista (2015-2017 vs. incarico dal 2019). Pertanto, la professionista non può essere ritenuta responsabile per inadempimenti relativi a periodi non gestiti da lei.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 2251
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
    Numero : 2251
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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