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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 759/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4630/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Cirigliano 204 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002995278504 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002995278504 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002995278504 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 489/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 4630/25 il contribuente impugna cartella n. 28 2021 00029952 78504 notificatagli in data 28/07/2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, quale coerede di Nominativo_1, titolo che ingiunge il pagamento di euro 2.290,47 a titolo di imposte e interessi IRPEF a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis effettuato circa la dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2017 dal del cuius.
In particolare, il ricorrente contesta le seguenti circostanze: difetto di motivazione dell'atto impugnato, oltre che la decadenza dell'azione accertativa ex art. 43 d.p.r. N. 600/73,
I resistenti si sono costituiti, contestando le allegazioni del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova osservare che ai sensi dell' art. 43 d.p.r. N. 600/73 l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Orbene, nel caso di specie, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017 è stata presentata nell'anno 2018, per cui il termine di decadenza per la notifica dell'accertamento era fissato al 31 dicembre
2023.
Ciò posto, questo giudicante rimarca che in forza dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia), “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015 (comma 4).
La disciplina emergenziale ha peraltro differito il termine di decadenza per il periodo d'imposta 2015 dal 31 dicembre 2020 al 26 marzo 2021.
L'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) prevede che “in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 […] scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il
31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
La disciplina in questione è stata quindi modificata, differendo il termine per la notifica al periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 prima e poi al periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
In ragione del regime sospensivo di 24 mesi circa la decadenza dell'azione accertativa in ordine a dichiarazione presentata nell'anno 2018, quindi, la contestazione del ricorrente deve stimarsi come infondata, attesa la notifica della cartella opposta in data 28.7.25.
Parimenti infondata risulta esser la contestazione del vizio di motivazione della cartella, richiamante il controllo automatizzato della dichiarazione redditi anno 2017.
Ed invero, l'atto opposto esplicita l'imposta non versata risultante dalla dichiarazione presentata, il tipo di tributo, l'anno di imposta, nonché le norme di riferimento e le sanzioni applicate.
In ragione di quanto esposto, quindi, il ricorso non è meritevole di accoglimento
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio ex art. 15 Dlgs. n. 546/92, in ragione del richiamo a novità legislative in punto di sospensione dell'attività di accertamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Caserta, sez. IV, in composizione monocratica così decide: - rigetta il ricorso;
- compensa le spese. Così deciso in Caserta il 13.2.26 Il Giudice Dott. Andrea Ferraiuolo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4630/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Cirigliano 204 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002995278504 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002995278504 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002995278504 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 489/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 4630/25 il contribuente impugna cartella n. 28 2021 00029952 78504 notificatagli in data 28/07/2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, quale coerede di Nominativo_1, titolo che ingiunge il pagamento di euro 2.290,47 a titolo di imposte e interessi IRPEF a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis effettuato circa la dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2017 dal del cuius.
In particolare, il ricorrente contesta le seguenti circostanze: difetto di motivazione dell'atto impugnato, oltre che la decadenza dell'azione accertativa ex art. 43 d.p.r. N. 600/73,
I resistenti si sono costituiti, contestando le allegazioni del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova osservare che ai sensi dell' art. 43 d.p.r. N. 600/73 l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Orbene, nel caso di specie, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017 è stata presentata nell'anno 2018, per cui il termine di decadenza per la notifica dell'accertamento era fissato al 31 dicembre
2023.
Ciò posto, questo giudicante rimarca che in forza dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia), “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015 (comma 4).
La disciplina emergenziale ha peraltro differito il termine di decadenza per il periodo d'imposta 2015 dal 31 dicembre 2020 al 26 marzo 2021.
L'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) prevede che “in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 […] scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il
31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
La disciplina in questione è stata quindi modificata, differendo il termine per la notifica al periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 prima e poi al periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
In ragione del regime sospensivo di 24 mesi circa la decadenza dell'azione accertativa in ordine a dichiarazione presentata nell'anno 2018, quindi, la contestazione del ricorrente deve stimarsi come infondata, attesa la notifica della cartella opposta in data 28.7.25.
Parimenti infondata risulta esser la contestazione del vizio di motivazione della cartella, richiamante il controllo automatizzato della dichiarazione redditi anno 2017.
Ed invero, l'atto opposto esplicita l'imposta non versata risultante dalla dichiarazione presentata, il tipo di tributo, l'anno di imposta, nonché le norme di riferimento e le sanzioni applicate.
In ragione di quanto esposto, quindi, il ricorso non è meritevole di accoglimento
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio ex art. 15 Dlgs. n. 546/92, in ragione del richiamo a novità legislative in punto di sospensione dell'attività di accertamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Caserta, sez. IV, in composizione monocratica così decide: - rigetta il ricorso;
- compensa le spese. Così deciso in Caserta il 13.2.26 Il Giudice Dott. Andrea Ferraiuolo