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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1579/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ET SS, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7322/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4892/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230023104557 000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3346/2025 depositato il
27/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 difeso dall'Avv.to Difensore_1, con ricorso depositato alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli chiedeva l'annullamento di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex 36 bis dpr 600/73 anno 2016.Eccepiva: prescrizione/decadenza del credito iscritto a ruolo e delle sanzioni;
mancata notifica degli atti prodromici oggetto della opposta cartella;
mancata allegazione alla cartella degli atti prodromici;
omissione di formule per calcolo del dovuto e degli interessi.
Si costituiva l'ADER eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e che in ogni caso la competente AE è litisconsorte necessario.
Si costituiva l'agenzia delle entrate contestando i motivi del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 4892/2024 depositata il 27/03/2024 la Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso ritenendo infondati i motivi esposti.
Avverso detta decisione il Sig. Ricorrente_1 difeso dall'avv. Difensore_1 propone appello sostenendo l'omessa pronuncia sulla violazione dell'art 23, co. 3, del D.Lgs. n. 546/1992, difetto di pronuncia sulla inesistenza degli atti prodromici e/o omessa notifica degli stessi, omessa pronuncia sull'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 57, Co. 1, del D.P.R.
n. 633 del 1972, omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'atto impugnato, difetto di pronuncia sulla omissione di formule per il conteggio del dovuto, per le aliquote o le riduzioni applicate e per gli interessi richiesti.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle entrate riscossione contestando le eccezioni dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate riportandosi alle controdeduzioni del primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte è ferma nell'affermazione del principio (fatto proprio in via consolidata dalla pronuncia a sezioni unite 16412/2007; ribadita in Cass. 13929/2019, in Cass. 8808/2021 e da ultimo ribadita in motivazione al punto 9 di Cass. U. 7514/2022) secondo cui in tema di riscossione mediante cartella di pagamento, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria sia la cartella come atto consequenziale, è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad esempio la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando in via alternativa la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario del servizio di riscossione, al quale, se è unico destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere previsto dall'art. 39 D.lgs. 112/1999 (“nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato”), non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. 5832/2011).
Il concessionario, poi, è parte quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati di errori ad esso direttamente imputabili.La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 D.lgs. 112/1999 , con orientamento consolidato, viene qualificata come 'litis denuntiatio' senza la necessità di autorizzazione da parte del giudice. Non di meno sussiste la concorrente facoltà processuale dell'Agente della riscossione – ove unico destinatario dell'impugnazione della cartella di pagamento – di chiamare in causa l'ente creditore nelle forme dell'art. 23 del Dlgs 546/1992 e dell'art. 269 c.p.c. implicitamente richiamato dalla prima disposizione, con debita istanza.E' ammessa la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, purchè sia rispettato il termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs.
546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione. In base a tale principio della Suprema Corte (sentenza n. 11943/2016) si può ritenere superata l'eccezione formulata dall'appellante.
Il potere di liquidazione delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti è regolato dall'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73, in base al quale il termine ultimo da parte dell'amministrazione finanziaria coincide con l'inizio del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Il disposto normativo non prevede la natura decadenziale dei termini indicati che, pertanto, devono ritenersi semplicemente esortativi (Cass. 30.6.2009, n. 15307). Tuttavia, posto che il contribuente non può essere assoggettato per un tempo indefinito al potere dell'Amministrazione Finanziaria, i termini di decadenza per la liquidazione delle imposte dovute e scaturenti dalle dichiarazioni annuali vengono a coincidere con quelli previsti, a pena di decadenza, dall'art. 25, D.P.R. 29.9.1973, n. 602, per la notifica delle cartelle di pagamento, ossia il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso di specie il contribuente ha ricevuto la notifica della cartella il 25/05/2023 che pertanto deve essere considerata nei termini in quanto la dichiarazione dei redditi oggetto di liquidazione
è stata presentata il 12/03/2020. Recentemente l'Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9578 del
13 febbraio 2025 ha chiarito che in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del
1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione. In merito alla quantificazione degli interessi e delle sanzioni, previsti per legge e come tali conosciuti e riconoscibili nella loro quantificazione, come chiaramente indicato nella cartella il contribuente avrebbe dovuto attivarsi presso l'ufficio impositore chiedendo l'applicazione come risultante dall'avviso bonario qualora non ricevuto. Circa la prova è la stessa cartella esattoriale la fonte della pretesa con la quantificazione del dovuto sulla scorta di quanto dichiarato dal contribuente. Non risulta agli atti alcun deposito di documentazione da parte del ricorrente che vada ad inficiare la liquidazione automatica operata dall'ufficio. Quando una cartella esattoriale deriva da un controllo automatico della dichiarazione, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con il semplice richiamo alla dichiarazione stessa, poiché il contribuente ne conosce già il contenuto. Giova richiamare un consolidato orientamento della
Corte di Cassazione (in particolare, l'ordinanza n. 31.072/2024), affermando un principio fondamentale: in via generale, ogni atto impositivo deve essere motivato, per permettere al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi, Tuttavia, questa regola generale trova un'importante eccezione nel caso delle cartelle emesse a seguito di liquidazione automatica ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.
R. 633/72. In queste ipotesi, l'obbligo di motivazione si considera assolto con il mero richiamo alla dichiarazione presentata dal contribuente stesso. La logica, chiara e pragmatica, è che il contribuente è già perfettamente a conoscenza dei dati che ha inserito, degli importi che ha dichiarato e dei calcoli che ha effettuato. La pretesa del Fisco non nasce da fatti nuovi o da interpretazioni normative complesse, ma da un semplice controllo matematico e di coerenza dei dati forniti dal contribuente. Pertanto, indicare nella cartella il riferimento alla dichiarazione è sufficiente per metterlo in condizione di capire l'origine del debito.Quanto alla carenza di motivazione della cartella si sottolinea che gli atti del Concessionario hanno un contenuto vincolato sulla base del disposto dell'art. 25 comma 2 e 2 bis DPR 602/73, secondo il quale l'atto esattoriale viene redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze per cui la presenza degli elementi previsti dalla normativa di riferimento garantisce al contribuente la conoscenza dei motivi su cui si fonda la richiesta di pagamento, per cui l'Agente della riscossione deve limitarsi a trascrivere gli elementi indicati nel ruolo nell'atto da notificare.
P.Q.M.
Rigetta l'appello in conferma della sentenza impugnata;
Condanna il soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite quantificate complessivamnete in € 1.200,00 oltre cut e oneri di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ET SS, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7322/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4892/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230023104557 000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3346/2025 depositato il
27/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 difeso dall'Avv.to Difensore_1, con ricorso depositato alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli chiedeva l'annullamento di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex 36 bis dpr 600/73 anno 2016.Eccepiva: prescrizione/decadenza del credito iscritto a ruolo e delle sanzioni;
mancata notifica degli atti prodromici oggetto della opposta cartella;
mancata allegazione alla cartella degli atti prodromici;
omissione di formule per calcolo del dovuto e degli interessi.
Si costituiva l'ADER eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e che in ogni caso la competente AE è litisconsorte necessario.
Si costituiva l'agenzia delle entrate contestando i motivi del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 4892/2024 depositata il 27/03/2024 la Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso ritenendo infondati i motivi esposti.
Avverso detta decisione il Sig. Ricorrente_1 difeso dall'avv. Difensore_1 propone appello sostenendo l'omessa pronuncia sulla violazione dell'art 23, co. 3, del D.Lgs. n. 546/1992, difetto di pronuncia sulla inesistenza degli atti prodromici e/o omessa notifica degli stessi, omessa pronuncia sull'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 57, Co. 1, del D.P.R.
n. 633 del 1972, omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'atto impugnato, difetto di pronuncia sulla omissione di formule per il conteggio del dovuto, per le aliquote o le riduzioni applicate e per gli interessi richiesti.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle entrate riscossione contestando le eccezioni dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate riportandosi alle controdeduzioni del primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte è ferma nell'affermazione del principio (fatto proprio in via consolidata dalla pronuncia a sezioni unite 16412/2007; ribadita in Cass. 13929/2019, in Cass. 8808/2021 e da ultimo ribadita in motivazione al punto 9 di Cass. U. 7514/2022) secondo cui in tema di riscossione mediante cartella di pagamento, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria sia la cartella come atto consequenziale, è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad esempio la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando in via alternativa la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario del servizio di riscossione, al quale, se è unico destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere previsto dall'art. 39 D.lgs. 112/1999 (“nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato”), non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. 5832/2011).
Il concessionario, poi, è parte quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati di errori ad esso direttamente imputabili.La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 D.lgs. 112/1999 , con orientamento consolidato, viene qualificata come 'litis denuntiatio' senza la necessità di autorizzazione da parte del giudice. Non di meno sussiste la concorrente facoltà processuale dell'Agente della riscossione – ove unico destinatario dell'impugnazione della cartella di pagamento – di chiamare in causa l'ente creditore nelle forme dell'art. 23 del Dlgs 546/1992 e dell'art. 269 c.p.c. implicitamente richiamato dalla prima disposizione, con debita istanza.E' ammessa la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, purchè sia rispettato il termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs.
546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione. In base a tale principio della Suprema Corte (sentenza n. 11943/2016) si può ritenere superata l'eccezione formulata dall'appellante.
Il potere di liquidazione delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti è regolato dall'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73, in base al quale il termine ultimo da parte dell'amministrazione finanziaria coincide con l'inizio del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Il disposto normativo non prevede la natura decadenziale dei termini indicati che, pertanto, devono ritenersi semplicemente esortativi (Cass. 30.6.2009, n. 15307). Tuttavia, posto che il contribuente non può essere assoggettato per un tempo indefinito al potere dell'Amministrazione Finanziaria, i termini di decadenza per la liquidazione delle imposte dovute e scaturenti dalle dichiarazioni annuali vengono a coincidere con quelli previsti, a pena di decadenza, dall'art. 25, D.P.R. 29.9.1973, n. 602, per la notifica delle cartelle di pagamento, ossia il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso di specie il contribuente ha ricevuto la notifica della cartella il 25/05/2023 che pertanto deve essere considerata nei termini in quanto la dichiarazione dei redditi oggetto di liquidazione
è stata presentata il 12/03/2020. Recentemente l'Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9578 del
13 febbraio 2025 ha chiarito che in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del
1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione. In merito alla quantificazione degli interessi e delle sanzioni, previsti per legge e come tali conosciuti e riconoscibili nella loro quantificazione, come chiaramente indicato nella cartella il contribuente avrebbe dovuto attivarsi presso l'ufficio impositore chiedendo l'applicazione come risultante dall'avviso bonario qualora non ricevuto. Circa la prova è la stessa cartella esattoriale la fonte della pretesa con la quantificazione del dovuto sulla scorta di quanto dichiarato dal contribuente. Non risulta agli atti alcun deposito di documentazione da parte del ricorrente che vada ad inficiare la liquidazione automatica operata dall'ufficio. Quando una cartella esattoriale deriva da un controllo automatico della dichiarazione, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con il semplice richiamo alla dichiarazione stessa, poiché il contribuente ne conosce già il contenuto. Giova richiamare un consolidato orientamento della
Corte di Cassazione (in particolare, l'ordinanza n. 31.072/2024), affermando un principio fondamentale: in via generale, ogni atto impositivo deve essere motivato, per permettere al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi, Tuttavia, questa regola generale trova un'importante eccezione nel caso delle cartelle emesse a seguito di liquidazione automatica ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.
R. 633/72. In queste ipotesi, l'obbligo di motivazione si considera assolto con il mero richiamo alla dichiarazione presentata dal contribuente stesso. La logica, chiara e pragmatica, è che il contribuente è già perfettamente a conoscenza dei dati che ha inserito, degli importi che ha dichiarato e dei calcoli che ha effettuato. La pretesa del Fisco non nasce da fatti nuovi o da interpretazioni normative complesse, ma da un semplice controllo matematico e di coerenza dei dati forniti dal contribuente. Pertanto, indicare nella cartella il riferimento alla dichiarazione è sufficiente per metterlo in condizione di capire l'origine del debito.Quanto alla carenza di motivazione della cartella si sottolinea che gli atti del Concessionario hanno un contenuto vincolato sulla base del disposto dell'art. 25 comma 2 e 2 bis DPR 602/73, secondo il quale l'atto esattoriale viene redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze per cui la presenza degli elementi previsti dalla normativa di riferimento garantisce al contribuente la conoscenza dei motivi su cui si fonda la richiesta di pagamento, per cui l'Agente della riscossione deve limitarsi a trascrivere gli elementi indicati nel ruolo nell'atto da notificare.
P.Q.M.
Rigetta l'appello in conferma della sentenza impugnata;
Condanna il soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite quantificate complessivamnete in € 1.200,00 oltre cut e oneri di legge.